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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 568/2022 R.G. promossa
DA
) in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
, in persona dei rispettivi Assessori p.t., rappresentati
[...]
e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Appellanti
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ) entrambi n.q. di eredi e il primo anche CP_4 C.F._4
n.q. di titolare della pensione di reversibilità di , Persona_1 CP_5
1 (C.F. ), rappresentati e difesi, per procura in atti, CP_6 C.F._5
dall'avv. Isabella Casales Mangano;
Appellati
AVENTE AD OGGETTO: riconoscimento servizio pre-ruolo ex L.n.37/1985 – indennità di buonuscita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La , l Parte_1 [...]
, con appello Parte_3
depositato il 27/06/2022, impugnavano la sentenza n.1989/2022 del Tribunale di Catania, pubblicata il 26/05/2022 e notificata il 27/05/2022, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
- volto al riconoscimento del periodo di servizio pre-ruolo prestato da Controparte_7
ciascuno dei ricorrenti in forza dei contratti ex L.R. n. 37/1985 quale anzianità di servizio utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita senza oneri economici per gli stessi e alla conseguente condanna dell alla rideterminazione Parte_4
del relativo trattamento economico - e disposta la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.
Censuravano la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, gli appellati chiedevano il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 27.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione le amministrazioni appellanti lamentano l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del . Rilevano che il Controparte_8
giudice di prime cure ha errato nel rigettare l'eccezione sollevata in primo grado perché ha trascurato che l'ente previdenziale doveva considerarsi comunque contraddittore necessario nel giudizio avente ad oggetto il computo del servizio pre-ruolo svolto dagli
2 appellati nella determinazione dell'indennità di buonuscita senza oneri economici per gli stessi. Sostengono, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, che non compete ad essi appellanti provvedere alla materiale erogazione dell'indennità di buonuscita del personale regionale, essendo detta competenza riservata al . Controparte_8
2. Con altro motivo lamentano l'erroneità della decisione per non avere dichiarato la prescrizione delle pretese economiche degli appellati. Segnatamente censurano la sentenza nella parte in cui afferma che “l'indennità di buonuscita costituisce obbligazione unica e non frazionabile, sicché il termine di prescrizionale del credito de quo inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, che segna il momento di maturazione del diritto. E poiché per quanto precede i ricorrenti hanno diritto alla ricongiunzione, ne consegue che il diritto alla corresponsione dell'indennità di buonuscita non risulta prescritto”.
Deducono che il Tribunale ha errato perché non solo non ha tenuto conto che l'indennità di buonuscita è espressamente soggetta a termine di prescrizione quinquennale, ma altresì perché ha ritenuto che dal diritto degli appellati alla ricongiunzione del servizio consegua la mancata prescrizione del diritto alla corresponsione della stessa indennità. Assumono che il diritto alla ricongiunzione del servizio pre-ruolo non implica affatto l'esistenza di un unico periodo di servizio ai fini dell'indennità di buonuscita, poiché secondo le disposizioni in materia il servizio prestato in forza di rapporto a tempo determinato e il servizio prestato in forza di rapporto a tempo indeterminato fanno sorgere il diritto alle competenze di fine rapporto ma secondo regimi differenti e dunque devono essere computati separatamente (a supporto richiama la sentenza della Corte d'appello di Messina, sez. lav., n. 481/2019).
3. Con ulteriore doglianza deducono l'erroneità dell'interpretazione accolta dal giudice e dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 249/2019, richiamata ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c. Evidenziano che gli appellati sono stati assunti con contratto a tempo determinato ex L.R. 37/1985, divenuto in un secondo momento, a seguito del superamento dei concorsi banditi ai sensi della L.R. 26/1986, contratto a tempo
3 indeterminato ex L.R. 11/1990 e che successivamente sono stati inquadrati ai sensi dell'art. 58 L.R. n. 25/1993 nel ruolo speciale transitorio ex L.R. 53/1985 a decorrere dal
21.09.1993. Sostengono che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice non è possibile ritenere gli appellati destinatari delle norme che hanno disciplinato il transito nell'Amministrazione regionale del personale dello Stato già in posizione di comando presso la stessa, nonché il trasferimento, sempre presso l'Amministrazione regionale, del personale degli ex enti soppressi, cioè quanto previsto dagli articoli 5 e 9 della legge regionale 53/83. Rilevano, altresì, che il giudice non ha considerato che per la natura del rapporto di lavoro pre-ruolo non è stata prevista né versata alcuna somma contributiva previdenziale ai fini della buonuscita e che detta contribuzione rappresenta una condizione necessaria ai fini del riconoscimento rivendicato. Aggiungono che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal decidente a supporto della sua decisione è stato superato da contraria e successiva pronuncia della medesima Corte di Appello, che ha mutato orientamento in conseguenza della pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione su fattispecie analoga. Assume che con parere n. 966/2004 del 13.12.2005 il Consiglio di
Giustizia per la si è espresso nel senso del riconoscimento del Parte_1
ricongiungimento senza onere, anche ai fini dell'indennità di buonuscita, dei soli servizi pre-ruolo, prestati alle dipendenze dell'Amministrazione di provenienza, che abbiano dato luogo a contribuzione. Rilevano che il riconoscimento, ai fini della buonuscita, del servizio pre-ruolo avviene a domanda e necessita dell'accertamento e del recupero della relativa contribuzione;
ove tale contribuzione risulti mancante, come nel caso di specie, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n.1032/1973, evidenziano che l'onere di riscatto è interamente a carico del dipendente;
precisano ancora che ai fini della buonuscita senza onere a carico del dipendente, il diritto al computo di periodi non coperti da contribuzione può essere riconosciuto solo in presenza di una norma che lo preveda espressamente, mancante però nel caso di specie. Insistono pertanto nella riforma della sentenza impugnata, attesa l'infondatezza delle pretese avversarie e trovando la tesi difensiva conforto nei recenti
4 orientamenti giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n.9956/2018; Corte di Appello
Messina sez. Lav. n. 481/2019, Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav. n. 779/2021, Corte di Appello di Catania Sez. Lav. n. 287/2022, Corte di Appello di Messina Sez. Lav. n.
2215/2022).
4. L'appello è fondato a va accolto nei limiti di seguito precisati.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
5.1 Va premesso che il , sulla cui gestione l'Assessorato Regionale Controparte_8
esercita poteri di vigilanza e controllo, si occupa esclusivamente della liquidazione dei trattamenti economici e non del riconoscimento del loro computo.
Da tanto consegue che la pretesa dedotta in giudizio dagli odierni appellati –diritto ad aver computato, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita spettante all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il servizio prestato prima dell'inquadramento in ruolo senza alcun onere economico così come avviene per il trattamento di quiescenza – attiene al rapporto di servizio e non al rapporto previdenziale.
Spetta difatti al datore di lavoro individuare gli anni di servizio utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
5.2 Pertanto, posto che la domanda proposta non è volta alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, prestazione che compete al ma alla individuazione del CP_8
servizio utile ai fini della sua quantificazione, di competenza del datore di lavoro presso cui è in servizio il dipendente, non può condividersi l'assunto dell'amministrazione, secondo cui “la posizione previdenziale dei ricorrenti (destinatari del 1° comma dell'art.
10 della l.r. n. 21/1986, come del resto tutto il personale assunto ai sensi del citato art. 31)
e dunque il contestato diritto al riscatto non oneroso del periodo di servizio pre ruolo è di pertinenza del , non convenuto nel giudizio di primo grado.”; Controparte_8
quest'ultimo, invero, è legittimato alla erogazione della prestazione mentre all'Amministrazione, nella qualità di datore di lavoro, compete la certificazione della posizione giuridico/economica del dipendente.
5 6. Il secondo motivo di appello è fondato.
6.1 In via preliminare va individuato il regime giuridico applicabile al trattamento di quiescenza del personale assunto con contratti a tempo determinato ai sensi della L.R. n.
37/1985 (poi trasformati in rapporti a tempo indeterminato ai sensi della L.R. n.11/1990) ed inquadrato nei ruoli transitori regionali di cui alla L.R. n. 25/1993, al quale appartengono gli odierni appellati.
A tale fine giova richiamare la previsione dell'art. 58 della citata legge regionale n.
25/1993:
“1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'amministrazione regionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, è inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in deroga di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, nonché le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della stessa legge regionale n. 11 del 1988”.
Ai fini della presente decisione non rilevano le norme richiamate dal comma 2, relative alla valutazione dei servizi pregressi resi ai fini della progressione giuridica ed economica nonché ai fini dell'attribuzione di specifici benefici;
rileva, per contro, la legge regionale
27 dicembre 1985 n. 53, che all'art. 1 ha previsto:
“Fino al definitivo riordino dei ruoli del personale dell'Amministrazione regionale è istituito, presso la Presidenza della Regione, un ruolo speciale transitorio.
Il personale del ruolo di cui al comma precedente è assegnato agli Assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste, dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione, dei lavori pubblici, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della sanità, per i servizi dei relativi uffici periferici secondo le disposizioni dell' art. 11, terzo comma, della legge
6 regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche, nei limiti dei contingenti fissati con le modalità di cui al secondo comma del medesimo art. 11.
Lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale inquadrato nel ruolo di cui al presente articolo sono disciplinati dalle norme relative al personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale, istituiti con la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche”.
Il successivo art. 5 comma 7 così recita:
“Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo”.
Il successivo art. 9 prevede:
“Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni”.
Ai fini della decisione rileva, altresì, l'art. 10 della L.R. n. 21 del 9.05.1986:
“Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della
Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici entro il 29 dicembre 2003 comunque definiti alla medesima data”.
7 L'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962 n. 2 prevede:
“Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al
5,30 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili.
Il contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili al computo della indennità di buonuscita.
I contributi di quiescenza e di previdenza a carico dell'Amministrazione regionale sono commisurati rispettivamente al 17,70 per cento ed al 2 per cento della retribuzione annua di cui ai commi precedenti. L'Amministrazione regionale, tuttavia, non provvede all'effettiva determinazione ed accantonamento delle somme corrispondenti ai suddetti contributi a carico della stessa, ritenendosi ad ogni effetto comprese le somme relative negli stanziamenti di bilancio per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale della
Amministrazione regionale”.
L'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, prevede:
“I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.
[…]
Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
8 Ai fini della decisione rileva, altresì, quanto precisato dalla Corte di cassazione Sez.
Lavoro, nella sent. n. 9956 del 23.04.2018, secondo cui “Il servizio pre-ruolo prestato dai lavoratori assunti ai sensi dell'art. 26 della l. n. 285 del 1977 presso il Ministero del
Lavoro, e transitati nei ruoli della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r.
n. 53 del 1985, è computabile ai fini del riconoscimento dell'indennità di buonuscita, senza oneri di riscatto a carico del dipendente, solo a condizione che il regime previdenziale da applicare presso l'originaria amministrazione prevedesse l'obbligatorio versamento di contribuzione finalizzata a tale erogazione e che tali obblighi non abbiano già determinato
l'erogazione di prestazioni di fine rapporto per il lavoro svolto presso l'ente di provenienza, così da legittimare i recuperi previsti dall'art. 9 della stessa legge regionale”; nella parte motiva la Corte ha chiarito che “7. La Legge Regione Sicilia n. 53/1985, cit., nel disciplinare l'accesso al ruolo regionale anche del personale statale già in regime di comando-utilizzazione, prevede all'art. 5, comma 7, che "l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo". L'art. 9, comma 1, della medesima Legge Regionale stabilisce poi che "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali,
l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'
Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni", ovverosia, per quanto qui interessa, la "liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio" (art. 7, n. 5 Legge Regione
Sicilia n. 2/1962 cit.) ad opera del Fondo istituito con I' articolo 16 della Legge Regione
Sicilia 65/1950 e poi sostituito, in parte qua con i medesimi compiti e fini, dalla diretta gestione della Presidenza regionale (art. 1 Legge Regione Sicilia n. 73/1979), ma comunque con contribuzione a carico anche del dipendente (art. 30 Legge Regione Sicilia
n. 2/1962, come sostituito dall'art. 9 Legge Regione Sicilia n. 73/1979). Il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo maturata presso gli enti di provenienza e quindi anche presso lo
9 Stato (art. 5, comma 7 Legge Regione Sicilia n. 53/1985 cit.) giustifica il diritto dei dipendenti così transitati alla fruizione, nel calcolo dell'indennità di buonuscita, anche dei periodi pre-ruolo. La relativa ricongiunzione soggiace tuttavia al recupero della contribuzione versata a fini di previdenza (art. 9 cit., che all'incipit precisa "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali"). Tale regola risulta d'altra parte coerente con i principi di legge statale cui la legislazione regionale (in parte qua sorretta da un regime di competenza concorrente: v. art. 17 lettera f dello Statuto Regione
Sicilia) è tenuta ad adeguarsi e che sono espressi dalla previsione secondo cui "la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge": art. 19 d.p.r. 1032/1973, testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, che regola appunto anche la buonuscita”.
Al superiore principio di diritto ha dato continuità la stessa Corte di cassazione con la sentenza n. 27100 del 14/09/2022.
6.2 Gli appellati hanno allegato in ricorso di essere stati assunti alle dipendenze dell'amministrazione resistente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 10.8.1995 n. 37, la quale prevedeva la stipula di contratti a tempo determinato, di durata biennale, non rinnovabile, con personale tecnico allo scopo di consentire all'Ufficio del Genio Civile di effettuare gli accertamenti di propria competenza;
che il trattamento economico del personale assunto era corrispondente a quello di dirigente o assistente tecnico di cui alla L.R. 29.1.1985 n.
41; che il suddetto rapporto di lavoro veniva successivamente trasformato a tempo indeterminato per effetto dell'art. 3 della L.R.
6.7.1990 n. 11, ai sensi del quale l'assunzione era subordinata al superamento di un concorso espletato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 15.5.1986 n. 26.
Gli stessi appellati hanno versato in atti il “Contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 31 della L.R. 10 agosto 1985 n. 37, quale risulta sostituito con l'art. 15 della
L.R., 15 maggio 1986 n. 26” del 15.05.1999; lo stesso prevede all'art. 2: “Gli emolumenti
10 sono assoggettati alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla vigente normativa. Al termine del contratto la corrisponderà l'indennità Parte_1
di fine rapporto secondo le norme in vigore”.
Alla stregua delle superiori disposizioni normative, come interpretate dalla Suprema Corte, il computo del servizio prestato dagli odierni appellati alle dipendenze dell'amministrazione regionale con rapporto a tempo determinato ai fini dell'indennità di buonuscita può avere luogo senza oneri a carico del dipendente solo ove per detto servizio vi sia stato il versamento dei relativi contributi previdenziali.
6.3 Con riguardo a tale profilo, non può condividersi quanto ritenuto dal giudice di prime cure, secondo cui “E poiché l'art. 2 dei contratti stipulati ex l. r. 37/1985 espressamente prevede che gli emolumenti corrisposti sarebbero stati assoggettati alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla vigente normativa, deve ritenersi che la contribuzione dei ricorrenti sia stata versata e che l'Amministrazione regionale è tenuta a provvedere al recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali presso l'ente di provenienza, rimanendo a suo carico ogni eventuale differenza”; infatti, non vi è prova in atti del versamento dei contributi previdenziali ai fini della erogazione dell'indennità di buonuscita;
piuttosto, emerge la prova contraria posto che alla cessazione del rapporto di lavoro a termine era prevista l'erogazione del TFR, il quale comporta quote di accantonamento mensile ma non il versamento di contributi presso l'ente previdenziale;
come correttamente evidenziato dall'amministrazione appellante, “è pacifico che per il periodo oggetto della controversia i contributi degli appellati sono stati versati all' Pt_5
senza alcun accantonamento ai fini della buonuscita.”; in tal senso rileva la documentazione versata in atti ai nn. 1, 2 e 3 della produzione di primo grado di parte appellante (nota prot. gen. n. 117221 del 2.11.2005 e nota prot. n. 6607 del 9.09.2024 del
Servizio Gestione Giuridica ed Economica del Personale Regionale in Quiescenza;
nota prot. n. 21071 del 10.09.1998 dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo) relativa al personale della assunto ai sensi dell'art. 31 della L.R. 10.08.1985 n. 37 Parte_1
11 e succ. mod. e ai sensi dell'art. 15 della L.R. 26/1986 (quali gli appellati) con contratto a tempo determinato successivamente trasformato a tempo indeterminato.
Per le ragioni che precedono, assorbito l'esame di ogni ulteriore censura, la domanda proposta in primo grado dai ricorrenti va rigettata.
7. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del numero delle parti, del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando,
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte in primo grado.
Condanna gli appellati al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite, che liquida in € 7.200,00 quanto al primo grado e in € 7.700,00 quanto al presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.03.2025.
Il Consigliere Relatore La Presidente dott.ssa Caterina Musumeci dott.ssa Elvira Maltese
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