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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10585 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. CA De AR OT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 12 marzo
2025, vertente
TRA
con l'avv. Andrea Aiello;
Parte_1
ATTORE
E
IL RAPPRESENTANTE PER L CON Controparte_1
RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. 1904946, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Roberta Scoppa;
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: domanda di indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la compagnia esponendo che Parte_1 CP_1
l'istante in data 14.07.2016 aveva stipulato con “Contratto per la fornitura del Controparte_3 servizio di gestione anomalie bancarie e finanziarie - GOLD”, che il contratto prevedeva a carico di Cont l'effettuazione di una perizia tecnica per la verifica di anomalie nei rapporti bancari e, in particolare, del superamento dei tassi usurari e all'esito positivo l'assistenza in giudizio attraverso un Cont legale (liberamente scelto tra quelli convenzionati con per la necessaria assistenza giudiziale volta
1 al recupero di somme illegittimamente erogate all'istituto bancario, che in caso di soccombenza l'istante Cont
– sempre secondo contratto - avrebbe beneficiato di una polizza assicurativa stipulata da con la compagnia e che, a fronte della sentenza di rigetto del Tribunale di Palermo del 12/10/2021, la CP_1 compagnia convenuta non aveva adempiuto ai suoi obblighi indennitari.
Tanto premesso, concludeva parte attrice per la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo, stimato in € 11.312,81, oltre interessi.
Si è costituito il Rappresentante per l'Italia di con riferimento al Controparte_1 rischio assunto con il certificato n. 1904946, opponendosi nel merito alla domanda, di cui ha chiesto il rigetto giacché infondata e non provata, in particolare in ragione dell'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1900 c.c. e della colpa grave – opposta anche in via riconvenzionale – dell'assicurato; inoltre, ha instato per l'autorizzazione alla chiamata in causa di , affinché Controparte_4 venisse condannata al pagamento di quanto eventualmente riconosciuto in favore dell'attore.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, non si è costituita . Controparte_4
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Con note di trattazione scritta, depositate in data 13.02.2024 il difensore della ha Controparte_4 comunicato il fallimento della terza chiamata dichiarato con sentenza n. 1 del 2024; parte attrice riassumeva il giudizio ai sensi dell'art. 303 c.p.c. anche nei confronti del , non costituitosi. CP_2
Quindi, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La polizza che è stata azionata nel presente giudizio ha per oggetto la tutela legale, vale dire le spese sostenute per la difesa dei propri diritti attraverso azioni giudiziarie o stragiudiziali.
Nel caso di specie l'attore aveva stipulato in data 14.07.2016 un contratto, denominato Gold, con la società che aveva ad oggetto la redazione di perizia e servizio di gestione Controparte_5 anomalie bancarie e finanziarie con specifico riferimento a un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra l'attore stesso e Banco di Sicilia.
Detto contratto prevedeva che venisse fornito uno studio di analisi in relazione alle condizioni del contratto di mutuo con particolare riguardo ai tassi di interesse applicati;
inoltre, il contratto prevedeva la facoltà per il contraente di sottoscrivere con la società Lloyd's of London una polizza sulla base della Cont convenzione stipulata dalla con tale Assicurazione per garantirsi il rimborso di ogni spesa sostenuta in caso di soccombenza.
La polizza assicurata che risulta essere stata sottoscritta prevede che la Compagnia assuma a suo carico, nei limiti del massimale ed alle condizioni previste, il rischio di soccombenza, dichiarata con sentenza, ordinanza o decreto del giudice, in relazione alle spese che l'assicurato sostenga per la tutela dei propri diritti in fase giudiziale e stragiudiziale.
2 2. La sentenza passata in giudicato (sentenza di rigetto del Tribunale di Palermo del 12/10/2021) della quale l'Assicurazione intende avvalersi ha evidenziato che la consulenza predisposta dal perito Cont indicato dalla era generica, prima di riscontri concreti con il mutuo in relazione al quale era stata proposta la domanda, non faceva corretta applicazione anche dei criteri di calcolo ormai consolidati nella giurisprudenza.
Nello specifico, la sentenza, dopo aver disatteso le varie censure formulate dalla parte attrice, ha evidenziato – in via paradigmatica – quanto segue: <Orbene, nel caso di specie, il ctu ha accertato che il tasso di mora non ha mai superato il tasso soglia, sia al momento della pattuizione, sia nel corso del rapporto. In ogni caso, la censura perde di rilevanza considerando che non sono stati prodotti estratti di conto corrente od altri documenti contabili comprovanti i pagamenti eseguiti da parte attrice in relazione al contratto di mutuo;
pertanto non è stato possibile procedere ad alcuna verifica su eventuali ritardi nei pagamenti, importi corrisposti a titolo di interessi di mora e, più in generale, sulla quantificazione degli interessi corrispettivi corrisposti per l'intera durata del rapporto>>.
3. Si deve, quindi, esaminare se la introduzione della controversia sulla base di una simile perizia rientri nel rischio assunto dalla Assicurazione con la polizza.
Non appare dubitabile che la previsione della garanzia della tutela legale in presenza di azione introdotta per tutelare i propri diritti sulla base di una perizia predisposta dalla postuli che ai fini Controparte_5 della sussistenza che la perizia sia formulata facendo corretto utilizzo dei criteri contabili, così come definiti anche dalla giurisprudenza della corte di cassazione, essendo evidente che la questione che si introduce deve avere caratteristiche quantomeno di possibile fondamento al fine di consentire di ritenere la sussistenza di una situazione di alea compatibile con lo schema della assicurazione che postula la esistenza del rischio di verificazione di un evento che determina l'insorgenza dell'obbligo di indennizzo.
Di conseguenza la garanzia assicurativa postula che vi sia un rischio che l'Assicurazione assume ed in relazione viene determinato il corrispettivo a carico del contraente.
La polizza stipulata indica chiaramente che il rischio non viene assunto in relazione alla domanda con tale oggetto ma alla sola domanda che sia basata su di una perizia predisposta dalla società nel rispetto di quanto previsto dalla migliore scienza contabile del momento tenuto conto anche degli orientamenti della Corte di Cassazione.
Di conseguenza la perizia deve essere precisa nell'individuare i criteri e di farne applicazione nel caso concreto individuando le ragioni anche matematiche che consentano di dimostrare la natura usuraria degli interessi concretamente applicati in attuazione delle previsioni contrattuali del mutuo.
In punto di diritto, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
11763/2018) secondo cui <Ai sensi dell'art 1895 c.c. (applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell'art
1886 c.c., alle assicurazioni sociali oltre che alle assicurazioni private) si può configurare l'inesistenza del rischio, allorché prima della conclusione del contratto non si sia presentato quanto meno come
3 possibile il futuro danno o evento attinente alla vita umana, ovvero non sia stato incerto almeno il momento in cui esso si sarebbe verificato: in tal caso il contratto e nullo>>.
Nel caso di specie, da quanto emerge dall'esame della perizia si deve ritenere che, come già ritenuto nella sentenza del Tribunale di Brescia, la consulenza non contenesse quegli elementi concreti, univoci, rispondenti alla interpretazione delle norme necessarie per consentire di ritenere prospettabile la lesione dei diritti nella gestione dei rapporti di mutuo in premessa specificati. Di conseguenza la valutazione peritale in concreto consegnata non era tale da fungere quale base per la introduzione del giudizio.
In tale situazione ritiene il giudicante che sussista una situazione di inconfigurabilità del rischio, atteso che la domanda giudiziaria presupposta alla pretesa garanzia assicurativa è stata proposta sulla base di una perizia palesemente inattendibile.
Ne consegue che al momento in cui gli effetti dell'assicurazione dovevano avere effetto (proposizione della domanda sulla base della perizia redatta dalla il rischio garantito, proprio per Controparte_3
l'inaffidabilità tecnica della perizia, era inesistente perché mai configurabile o comunque cessato ai sensi degli artt. 1895 e 1896 c.c..
4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, ritiene il giudicante che la domanda attrice debba essere respinta.
Dal rigetto della domanda discende l'assorbimento della domanda di manleva formulata dalla compagnia assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna parte attrice a rimborsare al Rappresentante per l'Italia di Controparte_1 le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma addì, 10/07/2025.
Il giudice
CA De AR OT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. CA De AR OT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 12 marzo
2025, vertente
TRA
con l'avv. Andrea Aiello;
Parte_1
ATTORE
E
IL RAPPRESENTANTE PER L CON Controparte_1
RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. 1904946, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Roberta Scoppa;
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: domanda di indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la compagnia esponendo che Parte_1 CP_1
l'istante in data 14.07.2016 aveva stipulato con “Contratto per la fornitura del Controparte_3 servizio di gestione anomalie bancarie e finanziarie - GOLD”, che il contratto prevedeva a carico di Cont l'effettuazione di una perizia tecnica per la verifica di anomalie nei rapporti bancari e, in particolare, del superamento dei tassi usurari e all'esito positivo l'assistenza in giudizio attraverso un Cont legale (liberamente scelto tra quelli convenzionati con per la necessaria assistenza giudiziale volta
1 al recupero di somme illegittimamente erogate all'istituto bancario, che in caso di soccombenza l'istante Cont
– sempre secondo contratto - avrebbe beneficiato di una polizza assicurativa stipulata da con la compagnia e che, a fronte della sentenza di rigetto del Tribunale di Palermo del 12/10/2021, la CP_1 compagnia convenuta non aveva adempiuto ai suoi obblighi indennitari.
Tanto premesso, concludeva parte attrice per la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo, stimato in € 11.312,81, oltre interessi.
Si è costituito il Rappresentante per l'Italia di con riferimento al Controparte_1 rischio assunto con il certificato n. 1904946, opponendosi nel merito alla domanda, di cui ha chiesto il rigetto giacché infondata e non provata, in particolare in ragione dell'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 1900 c.c. e della colpa grave – opposta anche in via riconvenzionale – dell'assicurato; inoltre, ha instato per l'autorizzazione alla chiamata in causa di , affinché Controparte_4 venisse condannata al pagamento di quanto eventualmente riconosciuto in favore dell'attore.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, non si è costituita . Controparte_4
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Con note di trattazione scritta, depositate in data 13.02.2024 il difensore della ha Controparte_4 comunicato il fallimento della terza chiamata dichiarato con sentenza n. 1 del 2024; parte attrice riassumeva il giudizio ai sensi dell'art. 303 c.p.c. anche nei confronti del , non costituitosi. CP_2
Quindi, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La polizza che è stata azionata nel presente giudizio ha per oggetto la tutela legale, vale dire le spese sostenute per la difesa dei propri diritti attraverso azioni giudiziarie o stragiudiziali.
Nel caso di specie l'attore aveva stipulato in data 14.07.2016 un contratto, denominato Gold, con la società che aveva ad oggetto la redazione di perizia e servizio di gestione Controparte_5 anomalie bancarie e finanziarie con specifico riferimento a un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra l'attore stesso e Banco di Sicilia.
Detto contratto prevedeva che venisse fornito uno studio di analisi in relazione alle condizioni del contratto di mutuo con particolare riguardo ai tassi di interesse applicati;
inoltre, il contratto prevedeva la facoltà per il contraente di sottoscrivere con la società Lloyd's of London una polizza sulla base della Cont convenzione stipulata dalla con tale Assicurazione per garantirsi il rimborso di ogni spesa sostenuta in caso di soccombenza.
La polizza assicurata che risulta essere stata sottoscritta prevede che la Compagnia assuma a suo carico, nei limiti del massimale ed alle condizioni previste, il rischio di soccombenza, dichiarata con sentenza, ordinanza o decreto del giudice, in relazione alle spese che l'assicurato sostenga per la tutela dei propri diritti in fase giudiziale e stragiudiziale.
2 2. La sentenza passata in giudicato (sentenza di rigetto del Tribunale di Palermo del 12/10/2021) della quale l'Assicurazione intende avvalersi ha evidenziato che la consulenza predisposta dal perito Cont indicato dalla era generica, prima di riscontri concreti con il mutuo in relazione al quale era stata proposta la domanda, non faceva corretta applicazione anche dei criteri di calcolo ormai consolidati nella giurisprudenza.
Nello specifico, la sentenza, dopo aver disatteso le varie censure formulate dalla parte attrice, ha evidenziato – in via paradigmatica – quanto segue: <Orbene, nel caso di specie, il ctu ha accertato che il tasso di mora non ha mai superato il tasso soglia, sia al momento della pattuizione, sia nel corso del rapporto. In ogni caso, la censura perde di rilevanza considerando che non sono stati prodotti estratti di conto corrente od altri documenti contabili comprovanti i pagamenti eseguiti da parte attrice in relazione al contratto di mutuo;
pertanto non è stato possibile procedere ad alcuna verifica su eventuali ritardi nei pagamenti, importi corrisposti a titolo di interessi di mora e, più in generale, sulla quantificazione degli interessi corrispettivi corrisposti per l'intera durata del rapporto>>.
3. Si deve, quindi, esaminare se la introduzione della controversia sulla base di una simile perizia rientri nel rischio assunto dalla Assicurazione con la polizza.
Non appare dubitabile che la previsione della garanzia della tutela legale in presenza di azione introdotta per tutelare i propri diritti sulla base di una perizia predisposta dalla postuli che ai fini Controparte_5 della sussistenza che la perizia sia formulata facendo corretto utilizzo dei criteri contabili, così come definiti anche dalla giurisprudenza della corte di cassazione, essendo evidente che la questione che si introduce deve avere caratteristiche quantomeno di possibile fondamento al fine di consentire di ritenere la sussistenza di una situazione di alea compatibile con lo schema della assicurazione che postula la esistenza del rischio di verificazione di un evento che determina l'insorgenza dell'obbligo di indennizzo.
Di conseguenza la garanzia assicurativa postula che vi sia un rischio che l'Assicurazione assume ed in relazione viene determinato il corrispettivo a carico del contraente.
La polizza stipulata indica chiaramente che il rischio non viene assunto in relazione alla domanda con tale oggetto ma alla sola domanda che sia basata su di una perizia predisposta dalla società nel rispetto di quanto previsto dalla migliore scienza contabile del momento tenuto conto anche degli orientamenti della Corte di Cassazione.
Di conseguenza la perizia deve essere precisa nell'individuare i criteri e di farne applicazione nel caso concreto individuando le ragioni anche matematiche che consentano di dimostrare la natura usuraria degli interessi concretamente applicati in attuazione delle previsioni contrattuali del mutuo.
In punto di diritto, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
11763/2018) secondo cui <Ai sensi dell'art 1895 c.c. (applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell'art
1886 c.c., alle assicurazioni sociali oltre che alle assicurazioni private) si può configurare l'inesistenza del rischio, allorché prima della conclusione del contratto non si sia presentato quanto meno come
3 possibile il futuro danno o evento attinente alla vita umana, ovvero non sia stato incerto almeno il momento in cui esso si sarebbe verificato: in tal caso il contratto e nullo>>.
Nel caso di specie, da quanto emerge dall'esame della perizia si deve ritenere che, come già ritenuto nella sentenza del Tribunale di Brescia, la consulenza non contenesse quegli elementi concreti, univoci, rispondenti alla interpretazione delle norme necessarie per consentire di ritenere prospettabile la lesione dei diritti nella gestione dei rapporti di mutuo in premessa specificati. Di conseguenza la valutazione peritale in concreto consegnata non era tale da fungere quale base per la introduzione del giudizio.
In tale situazione ritiene il giudicante che sussista una situazione di inconfigurabilità del rischio, atteso che la domanda giudiziaria presupposta alla pretesa garanzia assicurativa è stata proposta sulla base di una perizia palesemente inattendibile.
Ne consegue che al momento in cui gli effetti dell'assicurazione dovevano avere effetto (proposizione della domanda sulla base della perizia redatta dalla il rischio garantito, proprio per Controparte_3
l'inaffidabilità tecnica della perizia, era inesistente perché mai configurabile o comunque cessato ai sensi degli artt. 1895 e 1896 c.c..
4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, ritiene il giudicante che la domanda attrice debba essere respinta.
Dal rigetto della domanda discende l'assorbimento della domanda di manleva formulata dalla compagnia assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna parte attrice a rimborsare al Rappresentante per l'Italia di Controparte_1 le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma addì, 10/07/2025.
Il giudice
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