Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì _____________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N.
Rilasciata spedizione in 5067/2024 R.G.L. promossa forma esecutiva all'Avv. D A
FRANCESCA MENZA, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò ______________ ________
Favuzza.
- ricorrente -
Per ______________ C O N T R O _____
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/02/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 2/04/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità o, in subordine, di un grado di invalidità pari o superiore al 46 richiesto dalla L. n. 68/99 ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità, atteso che nel giudizio per A.T.P. portante r.g.n.
9448/2023 la ricorrente con le note del 6/12/2023 vi aveva espressamente rinunciato,
e con successiva ordinanza resa in data 14/12/2023 l'oggetto dell'accertamento era stato limitato alla verifica dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione alle liste di collocamento mirato.
Ciò posto, la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'eventuale sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla L. n. 68/99 ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento mirato va accolta.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi invalida in misura pari al 49%, a decorrere dal febbraio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge L. n. 68/99 per ottenere l'iscrizione alle liste di collocamento mirato, dal febbraio 2024.
In ossequio al principio della soccombenza, l' va condannato a rifondere CP_1
all'Erario le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Le spese di lite relative alla difesa di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno poste a carico dell'Erario e da liquidaee con separato decreto.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità.
Dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge L.
n. 68/99 per ottenere l'iscrizione alle liste di collocamento mirato, dal febbraio 2024.
Condanna l' a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida € 3.500, oltre CP_1
spese generali, iva e cpa.
Pone a carico dell'Erario le spese di lite relative alla difesa di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo, 11/02/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino