TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 27/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 220 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Luigia Pisano, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione,
attore contro
(c.f. ), (c.f. CP C.F._2 CP_2
), (c.f. ), C.F._3 CP C.F._4 CP_3
(c.f. ), (c.f. ), C.F._5 CP_4 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. , CP_5 C.F._7 CP_6 C.F._8
(c.f. ), (c.f. Controparte_7 C.F._9 CP_8
), (c.f. ), C.F._10 CP_2 C.F._11 [...]
(c.f. ), fu CP_9 C.F._12 Controparte_10 Per_1 [...]
fu fu CP1 Per_1 Controparte_12 Per_1 CP3
fu ,
[...] Per_2 CP4
convenuti contumaci Oggetto: diritti reali - accertamento di acquisto per intervenuta usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (memorai ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. e note del 30 gennaio 2025):
“l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza Voglia:
1. Accertare quanto esposto in atti e conseguentemente dichiarare l'istante
, come in atti generalizzato, rappresentato, domiciliato e difeso, Parte_1
proprietario per intervenuta usucapione in virtù di accessione nel possesso
esercitato dal signor dell'unità immobiliare sita in Comune di Jerzu, CP_5
censita al catasto fabbricati del Comune di Jerzu con accessi dalla via Umberto
I e dalla via Napoli, distinto in catasto al foglio 13, mappale 519, sub 6, 7 e 8.
2. Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1
dichiarare di essere proprietario, per intervenuta usucapione, delle unità facenti parte del più ampio fabbricato sito nel comune di Jerzu, dislocate rispettivamente al piano terra, con accesso dalla via Napoli ed al piano secondo interno 3, con accesso dalla via Umberto I, distinte unitariamente al N.C.E.U. del medesimo comune censuario al foglio 13, particella 519, subalterno 5, nonché della superficie edificabile di calpestio sovrastante il secondo piano del fabbricato.
L'attore ha dedotto che le unità facenti parte del più ampio fabbricato sono state possedute da , il quale aveva esercitato sulle stesse il possesso pacifico, CP_5
pubblico e continuato dagli anni Settanta all'anno 2021; in particolare, aveva utilizzato il piano terra e il piano primo come abitazione insieme alla sua famiglia di origine;
aveva posseduto in maniera esclusiva l'unità posta al piano secondo - in stato di vetustà, priva di impianto elettrico e di impianto idraulico -, la superficie di calpestio sovrastante e il locale cantina, sito al piano terra nella via
Napoli.
Cont dopo il matrimonio, intorno alla metà degli anni Novanta, aveva trasferito la propria vita familiare nel Comune di Modolo;
ha comunque, continuato a possedere il bene, verificandone lo stato di conservazione.
Con scrittura privata datata 5 febbraio 2021, ha alienato il bene sopra CP_5
descritto a , il quale è stato immesso nel possesso nell'anno 2017. Parte_1
Nelle prime memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., l'attore ha precisato che, a seguito del frazionamento registrato in data 21 dicembre 2021, gli immobili oggetto della domanda risultano distinti catastalmente al foglio 13, mappale 519
sub 6 (piano terra), sub 7 (piano secondo), sub 8 categoria F/3, originata dalla soppressione della superficie calpestabile di solaio.
Quindi, ha concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni
immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in
virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il
possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11
maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico,
pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus
rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il
possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia
posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II,
c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del
suo autore per goderne gli effetti”. Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa,
ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di
accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma
ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto
la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il
trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a
titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario
che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente
idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto,
operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”.
***
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo al dante causa e poi all'attore.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, riconoscendo l'immobile oggetto della domanda (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza 30 Tes_1 Tes_2 novembre 2024, e , rese all'udienza del 2 ottobre CP5 Testimone_3
2024).
, e hanno riferito che Tes_1 Tes_2 Testimone_3 CP_5
abitava insieme alla mamma e alle sorelle - fino a quando non si era trasferito,
dopo il matrimonio, a Modolo - l'appartamento sito al piano terra con accesso dalla via Umberto I e utilizzava la cantina, con accesso dalla via Napoli, come magazzino ed inoltre, che aveva l'uso esclusivo dell'appartamento, allo stato grezzo, posto al secondo piano.
I testimoni hanno confermato che dagli anni Settanta e fino all'anno 2020 ( Tes_1
CP fino al 2017 ( e il dante causa di utilizzava in via Tes_3 Parte_1
esclusiva le unità abitative indicate.
Tutti i testi hanno poi confermato il possesso esercitato in via esclusiva sugli
CP immobili oggetto di domanda da - dall'anno 2017 per e Parte_1
Casula -, il quale ha eseguito i lavori di completamento dell'appartamento e di realizzazione della mansarda.
Il teste ha riferito in merito ai lavori di ristrutturazione eseguiti CP5
dall'attore ed in particolare che ha provveduto al posizionamento Parte_1
dei pavimenti nei vari ambienti della casa;
ha provveduto ad effettuare i tramezzi,
gli intonaci, la pittura;
ha provveduto al rifacimento degli impianti elettrici ed idrici, all'intonaco della facciata dell'intero immobile e alla copertura della casa.
Inoltre, ha precisato che la cantina utilizzata inizialmente come deposito dei materiali del cantiere ora viene utilizzata come garage.
Infine, tutti i testimoni hanno riferito di avere visto solo l'attore e il suo dante causa utilizzare dette unità immobiliari come proprietari nell'arco temporale sopra individuato. Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con
Testi esattezza i fatti in quanto amici e conoscenti l'attore (il teste è amico di
CP
, il teste geometra, ha presentato la pratica SUAPE per i Parte_1
lavori di ristrutturazione ed è anche il compagno della sorella dell'attore), nonché
in ragione dei rapporti di parentela ( il teste è madre dell'attore, il teste Tes_4
è marito della zia dell'attore). Tes_1
Ora, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario del fabbricato sito in
Jerzu (foglio 13 particella 519, subalterno 6,7 e 8), per averli posseduti a far data dall'anno 2017 - acquistati con scrittura privata di vendita nel 2021- e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sugli stessi beni da , dagli CP_5
anni Settanta sino all'anno 2017, producendo una scrittura privata del 5 febbraio
2021 (doc. r) atto di citazione);
Detta scrittura deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso dei danti causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato gli elementi tutti di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto Parte_1
di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2
c.c.), per avere unito il suo possesso a quello del suo dante causa.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale,
dichiara (c.f. ) proprietario del Parte_1 C.F._1
fabbricato distinto al Catasto fabbricati del comune di Jerzu al foglio 13,
particella 519, subalterno 6, subalterno 7 e subalterno 8;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 27 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili