Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/02/2026, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03570/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06528/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6528 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Messuti e Giorgio Oliva, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressati, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) la graduatoria pubblicata in data 8 maggio 2025 sul supplemento straordinario n. 1/23 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno; 2) 2) il decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato in data 8 maggio 2025 sul supplemento straordinario n. 1/23 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno; 3) la scheda di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice in data 12.12.2024 (verbale n. 46), nella parte in cui non sono stati attribuiti i punteggi dovuti al ricorrente per i titoli posseduti; con ordine al Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza di riesaminare la posizione del ricorrente e di provvedere alla corretta attribuzione dei punteggi per i titoli non considerati, con conseguente ricalcolo del punteggio complessivo e del suo riposizionamento nella graduatoria di merito; e condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026, il dott. OR TI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con decreto pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/46 del 23 ottobre 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, è stata disposta la rideterminazione della graduatoria di merito e la conseguente dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico oggetto di gravame;
non risulta che il ricorrente abbia impugnato, con motivi aggiunti, il nuovo provvedimento di rideterminazione della graduatoria;
nella udienza pubblica del 24 febbraio 2026, è stata rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile improcedibilità del gravame, a seguito della mancata impugnazione della graduatoria sopravvenuta; su tale questione il difensore del ricorrente ha controdedotto, in udienza, asserendo che l’atto sopravvenuto non sarebbe lesivo degli interessi del ricorrente, in quanto non ne modificherebbe la posizione in graduatoria, che lo vede comunque escluso dal novero dei vincitori;
Ritenuto che il decreto pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/46 del 23 ottobre 2025, in realtà è lesivo degli interessi del ricorrente, in quanto non lo include nella graduatoria dei vincitori del concorso e, inoltre, esso supera e sostituisce in toto i precedenti decreti di approvazione della graduatoria concorsuale, qui impugnati, di guisa che risulterebbe inutile pronunciare l’eventuale annullamento giurisdizionale di questi ultimi;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare improcedibile il ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, pur compensando le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
OR TI, Presidente, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.