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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Stefano Greco Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 41 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2025, promossa da: con sede in Elmas, alla Via Sante Cettolini, in persona legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, dall'Avv. Giuseppe
MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, al Viale Armando
Diaz n. 29
- appellante - contro
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, nella Via Dante n.
23, è legalmente domiciliata
- appellata –
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
• in accoglimento del presente appello e alla luce dei motivi che precedono, riformare la sentenza n. 1571/2024 resa dal Tribunale di Cagliari e pubblicata in data 21 giugno
1 2024, accertando e dichiarando la sussistenza dell'obbligo, in capo ad di CP_1 effettuare il collaudo delle opere eseguite dall'odierna appellante, accogliendo così la relativa domanda proposta nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, rideterminare le spese di lite in favore di parte appellante;
• in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari per i due gradi del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Vertendo la questione unicamente sulle spese, CP_1 ritiene di non dover altro aggiungere, rimettendosi alla decisione che la Corte vorrà assumere, secondo il suo prudente apprezzamento, al riguardo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impresa nella qualità di aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto Parte_1
l'esecuzione di alcune opere urgenti di rifacimento del rilevato stradale e di regimentazione idraulica lungo la strada statale numero 389 (Nuoro – Lanusei), al km.31+700, in forza del provvedimento compartimentale n. 48302 del 24.12.2004, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari l' al fine di ottenere CP_1
l'accertamento e la dichiarazione di fondatezza delle riserve iscritte nel registro di contabilità, con la condanna della stazione appaltante al pagamento delle somme corrispondenti alle maggiori pretese, quantificate nella misura complessiva di €
987.245,73 oltre interessi e rivalutazione, nonché il riconoscimento dell'obbligo in capo alla società convenuta di procedere al collaudo dell'opera realizzata e al rilascio del relativo certificato, con conseguente condanna all'adempimento dei suddetti obblighi.
2. Costituitasi ritualmente in giudizio, svolse specifiche difese con riguardo CP_1 alle singole riserve iscritte, concludendo, in via preliminare, per la dichiarazione della decadenza dell'appaltatore dalle stesse e, nel merito, per il rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondata.
3. Il Tribunale, all'esito di una lunga istruzione basata sull'esame delle produzioni documentali acquisite e sugli accertamenti disposti tramite l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, con sentenza n. 1571/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, rigettò tutte le domande di parte attrice, rilevando l'assenza di prova circa i maggiori costi asseritamente sostenuti dall'impresa appaltatrice, assorbente rispetto alla valutazione circa la tempestività delle riserve, e l'avvenuto collaudo delle opere da parte dell'amministrazione appaltante.
Nello specifico, con riguardo a tale secondo profilo, il giudice di prime cure ritenne espletato, in data 3 agosto 2005, un primo collaudo avente ad oggetto le opere principali, che, in forza dell'ordinanza n. 31 del 25 maggio 2005, avevano consentito la CP_1
2 riapertura del tratto stradale interrotto a seguito degli eventi alluvionali;
quanto ai restanti lavori, successivamente completati dall'appaltatrice, come già indicati in sede di primo collaudo e con l'ordine di servizio del direttore dei lavori del 5 agosto 2005, il giudice osservò che essi erano stati accettati senza riserve dall'amministrazione con l'unica doglianza inerente al ritardo nella relativa esecuzione, come desumibile dal certificato di ultimazione dei lavori reso dal D.L. in data 26 ottobre 2006, trovando applicazione nel caso di specie il Decreto Interministeriale del 3 dicembre 2004, che, all'art. 13, per i lavori ad esecuzione urgente, prevede che il certificato di collaudo sia “sostituito da quello di regolare esecuzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, rilasciato dal direttore dei lavori”.
Tenuto conto, infine, della soccombenza dell'attrice, che aveva anche rifiutato la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. di abbandono del giudizio a spese compensate, il Tribunale pose integralmente a suo carico le spese di lite, unitamente a quelle di consulenza tecnica d'ufficio, quantificandole nella misura di euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
4. Nei limiti di quest'ultimo capo, concernente la regolamentazione delle spese processuali, ha interposto tempestivo appello, dolendosi della ricostruzione Parte_1 effettuata dal giudice di prime cure in merito al collaudo delle opere, che, a suo avviso, non poteva invece ritenersi eseguito.
A sostegno dell'impugnazione, l'appaltatrice ha dedotto che in data 3 agosto 2005 si era semplicemente tenuta la prima visita di collaudo, in occasione della quale era stato redatto un verbale da parte del Collaudatore, che aveva affermato di aver preso visione degli elaborati di progetto e di aver effettuato un sopralluogo nell'area interessata dai lavori, dando altresì atto del fatto che le opere, come riferito dal Direttore dei Lavori, non erano ancora terminate.
Inoltre, secondo l'appellante, il giudice aveva erroneamente ritenuto eseguito il collaudo alla luce della redazione, in data 26 ottobre 2006, del certificato di ultimazione dei lavori, affermazione che si fondava sulla premessa, altrettanto inesatta, in forza della quale per i lavori ad esecuzione urgente il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione, avuto riguardo all'inconferente richiamo all'art. 13 del Decreto
Interministeriale del 3 dicembre 2004 che, a sua volta, richiama l'art. 28, comma 3, della
Legge n. 109/1994; quest'ultima disposizione, nella formulazione temporalmente applicabile, esigerebbe, in realtà, che l'importo dei lavori non sia superiore al milione di euro, a prescindere da qualsiasi riferimento ai lavori ad esecuzione urgente, senza
3 considerare che l'obbligo del collaudo era sancito contrattualmente dal capitolato speciale d'appalto e discendeva ex lege dall'art. 192 e ss. del D.P.R. 554/1999, costituendo, per giurisprudenza consolidata, l'unico atto attraverso il quale la P.A. può verificare se l'obbligazione dell'appaltatore sia stata eseguita a norma e che è indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera.
A dimostrazione della fondatezza di tale assunto, l'impresa ha poi evidenziato che in data
25 giugno 2024, a distanza di quasi vent'anni dalla loro realizzazione, aveva CP_1 proceduto al collaudo delle opere, così riconoscendo, di fatto, la persistenza dell'interesse dell'appaltatrice e l'erroneità della sentenza stessa sul punto.
Conseguentemente, poiché la domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta ad eseguire il collaudo avrebbe dovuto essere accolta dal giudice di primo grado, residuava un interesse in capo alla società appellante in ordine alla rideterminazione delle spese legali, che, in ragione dell'esito della lite, avrebbero dovuto essere compensate parzialmente o per intero.
5. si è costituita anche nel presente grado di giudizio sottolineando che, solo CP_1 al termine della causa, dopo l'espletamento di un'articolata consulenza all'esito della quale tutte le pretese relative alle riserve erano risultate infondate, l'appaltatrice aveva riproposto la questione – completamente trascurata lungo l'intero arco del giudizio – del certificato del collaudo, al solo scopo di sottrarsi alle gravose conseguenze in punto di spese. Ad ogni modo, pur avendo motivo di ritenere che la società non vi avesse più interesse, l'amministrazione ha rappresentato di aver provveduto a quanto da essa richiesto, cosicché avrebbe dovuto valutarsi unicamente la soccombenza virtuale in ordine alla domanda su cui era venuta a cessare la materia del contendere, rispetto alla quale l'appellata si è rimessa al prudente apprezzamento della Corte.
6. All'udienza del 19 dicembre 2025 la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, previa concessione di un termine antecedente per il deposito di note conclusive, stante la mancata accettazione da parte della della proposta Parte_1 conciliativa formulata dal Consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione, contemplante la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite del primo grado di giudizio, fermi i restanti 2/3 a carico dell'impresa, e la compensazione integrale di quelle del presente grado.
7. L'appello merita accoglimento per le motivazioni e nei limiti che di seguito si espongono.
4 7.1. In limine, occorre rilevare che, non avendo formato oggetto di impugnazione la parte della sentenza che ha rigettato le maggiori pretese derivanti dalle riserve, il collaudo delle opere in data 25 giugno 2024, intervenuto dopo la pronuncia di primo grado, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse sulla seconda domanda proposta in via principale dall'appaltatrice, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Tuttavia, l'appellante conserva l'interesse alla riforma del capo inerente alle spese processuali, che deve essere effettuata, in questa sede, secondo il criterio della soccombenza virtuale, alla luce della verifica sulla originaria fondatezza della pretesa.
7.2. Dalla lettura della motivazione della sentenza, si evince che il giudice di prime cure ha ricostruito la vicenda contrattuale e normativa utilizzando alcuni dati di fatto offerti dal c.t.u. nella risposta ai quesiti vertenti sulla valutazione delle riserve, scindendo l'andamento dei lavori appaltati in due fasi: in relazione alla prima, caratterizzata dall'esecuzione delle opere principali, volte a consentire la riapertura della strada al pubblico transito, ha ravvisato i requisiti propri di un collaudo effettuato in data 3 agosto
2005; con riferimento alla seconda, consistita nella ripresa dei lavori interrotti e nel relativo completamento, ha preso atto della redazione di un certificato di ultimazione in data 26 ottobre 2006 e ha ritenuto che lo stesso fosse equiparabile al collaudo sulla scorta della considerazione secondo cui, per i lavori urgenti, il certificato di collaudo potesse essere sostituito da quello di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 13 D.I.
3.12.2004 e dell'art. 28, comma 3, L. 109/1994.
7.3. Tale impostazione risulta errata in fatto e in diritto.
7.3.1. Sul piano fattuale, deve rilevarsi che la relazione e l'unito verbale del 3 agosto 2005
(v. doc. 11 in fasc. di parte di primo grado di si riferiscono ad una prima CP_1 visita in corso d'opera, eseguita al fine di accertare l'andamento progressivo dei lavori, rimasta tuttavia priva di esiti conclusivi e delle valutazioni richieste al collaudatore dall'art. 195 L. n. 109/94, la cui attività si è esaurita nell'aver preso visione degli elaborati di progetto, nell'aver effettuato un sopralluogo nell'area interessata per verificare, mediante saggi e accertamenti, le opere eseguite e nell'aver riscontrato la mancata ultimazione delle stesse, senza esprimere particolareggiate considerazioni in ordine alla loro esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, nonché circa la loro collaudabilità.
Parimenti, il certificato rilasciato il 26 ottobre 2006 (v. doc. 12 in fasc. di parte di primo grado di non può essere equiparato ad un certificato di regolare esecuzione CP_1
5 dei lavori, trattandosi di un atto il cui contenuto è circoscritto all'attestazione relativa al completamento degli stessi in data 26 luglio 2006, oltre i tempi previsti in contratto, a seguito della verifica effettuata in contraddittorio in data 30 agosto 2006. Ed invero, la distinzione tra i due documenti risiede nel fatto che il certificato di ultimazione dei lavori
è un atto che acquista rilevanza dal punto di vista cronologico, individuando la data in cui i lavori sono stati completati, senza contenere valutazioni sulla qualità o conformità dell'opera, mentre il certificato di regolare esecuzione, da emettersi entro un termine successivo, è un documento rilasciato dal direttore dei lavori, che attesta che le opere sono state eseguite conformemente al contratto, alle norme tecniche e alle prescrizioni progettuali, potendo sostituire in alcune ipotesi il collaudo tecnico-amministrativo. A quest'ultimo proposito, attinente al piano giuridico, si osserva che l'art. 28, comma 3, L.
109/1994 – ratione temporis vigente - ammette in linea generale la sostituzione del collaudo con il più snello certificato di regolare esecuzione per lavori di importo sino a
200.000 EC o, in via facoltativa, a discrezione del soggetto appaltante, sino a 1.000.000
EC (soglia superata dall'appalto oggetto di causa, avuto riguardo all'importo netto dei lavori, pari a € 1.260.599,20), mentre il richiamato art. 13 del decreto interministeriale
3.12.2004, che ad esso fa rinvio, risulta riferirsi ad una fattispecie non pertinente al caso in esame – e, segnatamente, al collaudo dei lavori nell'ambito delle procedure in economia delle camere di commercio -, senza introdurre alcuna deroga rispetto alla disciplina generale in tema di appalti pubblici, quand'anche aventi ad oggetto l'affidamento di lavori urgenti.
Il collaudo finale era, pertanto, obbligatorio ex lege e contrattualmente previsto dal
Capitolato speciale d'appalto, contenente l'espresso richiamo all'art. 28, comma 1, della
L. n. 109/94, e l'amministrazione non vi ha provveduto entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori;
né avrebbe potuto ritenersi equivalente ad esso l'accettazione di fatto dell'opera senza riserve, così come prospettata dall'amministrazione, inidonea a produrre gli effetti giuridici propri del formale collaudo tecnico-amministrativo (ad es. chiusura della contabilità, responsabilità, decorrenza dei termini per la garanzia), che, principalmente, ha lo scopo di verificare e certificare, attraverso accertamenti, saggi e riscontri, che l'opera o i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto, alle varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, nonché di verificare la rispondenza dei dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi con le risultanze di fatto, comprendendo altresì le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e l'esame delle riserve dell'appaltatore sulle quali
6 non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.
7.3.2. Alla luce di quanto sopra, sarebbe risultata fondata la domanda proposta dall'appaltatrice sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e mai abbandonata, come confermato implicitamente dall'intervenuto adempimento tardivo da parte di
[...]
stante l'avvenuto rilascio, in data 25 giugno 2024, a distanza di pochi giorni dalla CP_1 pronuncia della sentenza, del certificato redatto secondo le modalità di cui all'art. 199 del
D.P.R. n. 554/99 (v. doc. 3 in fasc. appellante).
7.4. Ne discende che, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, non Parte_1 può considerarsi totalmente soccombente, essendo integrata un'ipotesi di soccombenza parziale (o reciproca) rispetto ad una delle due domande proposte, formulate in più capi autonomi tra loro.
Non ricorrendo, all'evidenza, la diversa fattispecie invocata dall'appellante - di accoglimento, in misura ridotta, di una domanda articolata in un unico capo, che non darebbe luogo a parziale o reciproca soccombenza, risultando la parte comunque vittoriosa (cfr. Cass. S.U. n. 32061/2022) - può dunque ritenersi giustificata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., una parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, da contenersi entro la misura di 1/3, ferma la statuizione adottata con riguardo alle spese di c.t.u., disposta al solo fine di accertare fondatezza e tempestività delle riserve iscritte dall'impresa. Deve infatti tenersi conto, nel relativo apprezzamento, della ridotta rilevanza della domanda in questione in rapporto al valore complessivo della causa e al risultato utile che la parte mirava a conseguire, parametrato con riguardo alla domanda volta ad ottenere la condanna dell'amministrazione al pagamento di riserve per poco meno di un milione di euro e per la cui sola decisione è stata necessaria una lunga istruzione mediante un'articolata consulenza tecnica d'ufficio.
Non osta a tale soluzione la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice di primo grado in data 12.02.2022 (doc. 4 in fasc. appellante), che, all'esito della c.t.u., prevedeva la rinuncia alle reciproche pretese, compresa, quindi, quella involgente l'accertamento del diritto della società odierna appellante a ottenere il collaudo delle opere.
7.5. In conclusione, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento dell'obbligo e di condanna dell'amministrazione a procedere al collaudo, l'appello deve essere accolto nei limiti della compensazione parziale, con conseguente riforma della sentenza sul punto e rideterminazione delle spese
7 di lite di primo grado a carico di nella misura di 2/3, pari a euro 19.462,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, in ragione dell'accertato valore della controversia e secondo i medesimi parametri già utilizzati dal giudice di prime cure.
8. Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello quanto all'entità della compensazione e del comportamento processuale di che si è rimessa da subito alla valutazione della Corte ed ha accettato la CP_1 proposta conciliativa formulata dal consigliere istruttore all'udienza ex art. 350 c.p.c., sono compensate integralmente quanto alle prime due fasi e poste a carico dell'appellante quanto a quelle successivamente maturate, come disposto dal secondo periodo dell'art. 91 c.p.c., stante l'accoglimento dell'impugnazione in misura non superiore alla suddetta proposta. Non può, invero, ritenersi giustificato il rifiuto manifestato da Parte_1 avuto riguardo agli specifici motivi di doglianza formulati nell'espositiva dell'atto di citazione in appello (v. pag. 12 e 13) – contemplanti letteralmente la richiesta di compensazione “parziale o totale” - e alla palese sproporzione, obiettivamente rilevabile in buona fede anche dalla parte istante, tra le due domande proposte nell'economia complessiva del giudizio, l'accoglimento della seconda delle quali non avrebbe potuto certamente giustificare una decisione di compensazione totale.
La liquidazione relativa alla fase decisionale è effettuata in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 147/2022, in ragione del valore della controversia - da comprendersi all'interno dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, sulla base del valore corrispondente alla sola somma oggetto di contestazione in sede di impugnazione – e secondo parametri ridotti ai minimi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta dall'appellata, limitata alla comparizione e discussione in udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda, proposta da di accertamento dell'obbligo di di procedere al collaudo Parte_1 CP_1 dell'opera e al rilascio del relativo certificato, con la conseguente condanna a provvedere ai suddetti adempimenti;
2) in accoglimento parziale dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa per 1/3 le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di CP_1
8 dei restanti 2/3, che liquida in € 19.462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
3) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio in relazione alle prime due fasi, condannando in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di di quelle relative alla fase decisionale, che liquida in CP_1
€ 1.735,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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