Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Giuseppe Minervini, all'udienza del 6.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.4273 dell'anno 2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi
TRA
Avv. CARBONARA G F GOFFREDO L Parte_1 ricorrente
Contro
Avv. R TRAVI, G B Controparte_1
MARINO
resistente conclusioni: come in atti
FATTO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere dipendente dell' e di aver prestato servizio presso il P.O. Controparte_2 quale infermiere dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, prestando la propria CP_3 attività in turni organizzati dal datore di lavoro, deduceva: che la convenuta aveva sottoscritto in data 29.3.2001 un accordo sindacale con cui veniva istituito il servizio mensa, impegnandosi a provvedere con modalità sostitutive qualora l'erogazione del servizio non fosse stata possibile;
che, a decorrere dal 1.5.2001, il aveva siglato all'uopo una CP_1 convenzione con una mensa Universitaria;
che siffatta mensa si era rivelata inidonea, a causa della mancata organizzazione del servizio e, in particolare, dell'assenza di compatibilità con gli orari del servizio, nonchè della chiusura della struttura messa a disposizione, nei mesi di agosto e di dicembre oltreché nelle festività. Adiva, pertanto, questo Tribunale al fine di sentir condannare la convenuta al risarcimento del danno per i giorni di presenza compresi nel lasso temporale 1.1- 31.12.2022, con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario nei termini ivi in dettaglio indicati. Instauratosi il contraddittorio,
l' si costituiva in giudizio e contestava anche nel Controparte_1 merito la fondatezza dell'azione svolta. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
1.1. In via preliminare, va rilevato che di recente la Sezione si è espressa su fattispecie analoga a quella di che trattasi con la sentenza n.274/2023 i cui rilievi si condividono e si richiamano integralmente nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc.
1.2. In particolare, si legge in tale dictum:” 1. Il ricorso non può essere ritenuto fondato per le motivazioni di seguito illustrate.
2. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta. In conformità con quanto già osservato da questa Sezione Lavoro (cfr. sentenza resa nel procedimento n. 9075/2014), deve osservarsi che “l'eccezione trascura palesemente il fatto che nell'ambito del pubblico impiego c.d. <> (o <>) la gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. avviene con l'impiego di poteri e capacità del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del
2001). La legge pertanto devolve al g.o. tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (fatti salvi, naturalmente, i settori non <>) consentendo al giudice ordinario di conoscere incidentalmente – e, se del caso, di disapplicare – anche gli atti amministrativi presupposti (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001). Restano alla giurisdizione del g.a. solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di non <> (art. 63, comma 4, cit.). Nel caso di specie non v'è dubbio che la controversia in esame riguardi un rapporto di lavoro alle dipendenze di una p.a. e, in particolare, i diritti ed i correlativi obblighi che da esso scaturiscono. L'attore, infatti, si duole del fatto che il suo diritto alla mensa, sancito prima dall'art. 33 d.P.R. n. 270 del 1987 e poi dall'art. 29 c.c.n.l.
Sanità Pubblica del 20.9.2001, sarebbe stato leso perché la convenzione intercorsa tra ed CP_1
Università non gli avrebbe – a suo giudizio – garantito la possibilità di fruire del servizio attraverso modalità alternative. (…) Ne consegue che, sulla scorta delle disposizioni normative sopra rammentate, la cognizione di essa non può che spettare al giudice ordinario”. Quanto, poi, al profilo della giurisdizione ravvisabile in tema di sindacato del mancato esercizio di poteri diretti all'adozione di atti macro–organizzativi, a ben vedere, nella presente controversia, come si ribadirà anche a breve, non si discute della mancata istituzione del servizio di mensa, ma piuttosto si tratta delle modalità con cui tale servizio viene erogato, sul presupposto che esso è stato effettivamente costituito. Così stando le cose, non si tratta di sindacare l'inerzia della parte datoriale e può certamente dirsi realizzata la condizione enucleata dalla giurisprudenza amministrativa evocata dal
Policlinico, proprio perché l'amministrazione “nell'esercizio della sua potestà discrezionale organizzatoria” ha adottato “i provvedimenti di istituzione diretta o indiretta del servizio”.
3. Con riferimento all'analisi del merito del ricorso, perfettamente determinato quanto a petitum e causa petendi (e dunque immune da censure di nullità), prima di verificare se, in punto di fatto, siano fondate le allegazioni della parte ricorrente circa l'inadeguatezza e la non raggiungibilità della mensa universitaria, occorre stabilire se, in punto di diritto, la pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio abbia un adeguato fondamento. Si tratta, infatti, di un profilo che, con tutta evidenza, riveste carattere preliminare. Il punto di partenza per l'esame della questione è rappresentato dall'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza, secondo cui non sussiste alcun obbligo
2 di istituzione del servizio mensa. Come ha affermato la Cassazione con le sentenze 2.10.2012, n. 16736, e
8.11.2013, n. 25192, la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili. La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29
CCNL del 2001 per il personale del comparto sanità (che ha una formulazione identica, per quanto qui rileva, all'art. 24 del c.c.n.l. del 10.2.2004 dell'area della dirigenza medico-veterinaria applicabile agli odierni ricorrenti), vale a dire con la clausola "le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive" - le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68 d.p.r. n. 384 del 1990. In particolare: - Cass. 16736/12 ha precisato: “lo conferma altresì la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art. 33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori.
Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata”; - Cass.
25192/13 ha ribadito che è condivisibile l'interpretazione dell'art. 29 del CCNL 20.9.2001, in base alla quale, in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili. Erano, dunque, le menzionate norme di legge che configuravano per i lavoratori della sanità un diritto alla mensa come servizio oppure monetizzabile in via sostitutiva, dato che l'art. 33 d.p.r. 270/87, al primo comma, con dicitura chiaramente diversa nel contenuto e nell'impostazione, sanciva: "hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario", mentre l'art. 68 d.p.r. 384/90, operando di conserva, regolava nel dettaglio il costo del singolo pasto. Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti dell'effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti - si ribadisce - un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa. Con la scelta letterale del termine "possono" e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione
3 di continuità rispetto al passato. Di qui il cambio di indirizzo, rispetto alle risalenti controversie in materia di mensa governate dall'abrogata legislazione nazionale, vuoi della giurisprudenza dilegittimità, come dianzi si è segnalato, vuoi della Corte d'Appello di Bari.
4. Ora, premesso che, alla luce di quanto appena detto, non sussiste alcun obbligo di attivare il servizio, va osservato che l'istituzione del servizio mediante utilizzo della mensa universitaria E.D.I.S.U. è una circostanza del tutto pacifica. La resistente, nel costituirsi in giudizio, difatti non soltanto non ha contestato di essersi impegnata a fornire il servizio, ma, anzi, ha ammesso di aver sottoscritto un accordo sindacale (che peraltro è documentato come sottoscritto in atti, si veda la documentazione di cui al fascicolo attoreo) con il quale sono stati individuati i dipendenti aventi diritto a fruire della mensa, sulla base dell'orario da essi espletato. Il suddetto accordo appunto stabilisce, tra l'altro e per quanto qui di interesse, che hanno diritto al servizio di mensa, nei giorni di effettiva presenza, i dipendenti il cui orario di lavoro non si articoli in unico turno (pattuizioni particolari sono state poste in relazione a questi ultimi lavoratori) e che prestino servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle 12.30 alle 13.30, dalle 19.30 alle 21.30 e dalle 21.30 alle 22.30. Il suddetto accordo, al penultimo capoverso, stabilisce che qualora l'azienda non fosse nelle condizioni di garantire l'istruzione della mensa a decorrere dal 1 maggio 2001, avrebbe provveduto all'esercizio del diritto con modalità sostitutive. A seguito dell'accordo da ultimo citato è documentato che il abbia poi siglato all'uopo una convenzione per la fruizione della mensa universitaria E.D.I.S.U.. CP_1
Non ha quindi rilievo la connessa questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto indicati dall'art. 7, comma 2, della l.r. Puglia n. 1 del 2008, con particolare riguardo a quello relativo alla “compatibilità” con le risorse finanziarie disponibili. Il solo fatto che l CP_1 abbia istituito il servizio in questione ricorrendo all'uso di una mensa di altro ente dimostra in modo incontrovertibile che l'azienda si trovava in condizioni finanziarie tali da permettere l'istituzione del servizio, sia pure non tramite la creazione di una struttura interna alla stessa.
5. A fronte di tanto deve essere tuttavia osservato che è pacifica tra le parti (in quanto allegata dalla resistente e non specificamente contestata dalla controparte in occasione della prima udienza) la circostanza della chiusura della suddetta mensa in tutto l'arco temporale oggetto di causa per il sopraggiungere della pandemia per infezione da Covid 19. Orbene, ritiene lo scrivente che la chiusura della mensa giustifica l'inadempimento della convenuta in relazione al periodo oggetto di causa. In proposito occorre evidenziare la natura alternativa dell'obbligazione oggetto di causa solo sulla base dell'accordo del 29.3.2001 (che appunto prevedeva l'istituzione del servizio mensa o la predisposizione di modalità sostitutive). Orbene, in tema di obbligazioni alternative (di cui agli artt. 1285 c.c. e seguenti) la scelta in merito a quale fra le prestazioni eseguire dà luogo a concentrazione, ovvero alla riduzione delle prestazioni ad una sola così trasformando l'obbligazione alternativa in obbligazione semplice. Ciò posto, ai sensi dell'art. 1288 c.c., quando una delle prestazioni dedotte non poteva costituire oggetto di obbligazione perché impossibile (già al momento di insorgenza dell'obbligazione) si verifica un'ipotesi di falsa alternativa e l'obbligazione si considera semplice ovvero avente fin dall'origine ad oggetto una sola prestazione. Per altro verso, qualora divenga impossibile la prestazione già scelta, l'obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.) ed il debitore non può essere costretto ad eseguire l'altra prestazione originariamente oggetto dell'obbligazione; questo in quanto l'obbligazione alternativa, come anticipato, dopo l'atto di scelta diviene semplice. A seguito di questa
4 ricostruzione va ribadito che l'obbligazione oggetto di causa era alternativa al momento della stipula dell'accordo del 29.3.2001 (che, si ripete, prevedeva l'istituzione del servizio mensa o la predisposizione di modalità sostitutive) e va parimenti osservato che, successivamente, l' resistente ha scelto di fornire il CP_1 servizio mensa attraverso l'utilizzo della mensa E.D.I.S.U. (di cui, comunque, le parti ricorrenti hanno lamentato l'inidoneità) così determinando la concentrazione della stessa obbligazione. In considerazione di tanto l'impossibilità legata all'avvento della pandemia e al conseguente obbligo di chiusura ha colpito la sola prestazione prescelta (vale a dire istituzione della mensa) e non l'obbligazione alternativa originaria. Sotto altro verso vale la pena di specificare che i fattori della mensa prescelta (mensa E.D.I.S.U.) indicati dalle parti ricorrenti come ostativi alla concreta fruizione del servizio mensa non erano sussistenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione alternativa (e cioè al momento dell'accordo del 29.3.2001) ma sono sopraggiunti successivamente sicché non appare applicabile alla presente fattispecie il disposto di cui all'art. 1288 c.c. in tema di impossibilità originaria di una delle prestazioni. Da tutto quanto illustrato deriva che, sussistendo nel periodo oggetto di causa una oggettiva impossibilità di assicurare il servizio (non imputabile all' resistente) legata alla chiusura della suddetta mensa, l'obbligazione in argomento in questo stesso CP_1 periodo deve reputarsi estinta con la conseguenza che nessun risarcimento può comunque spettare agli odierni istanti. Va, infine, evidenziato che la conclusione sarebbe la stessa anche ove si ritenesse che dall'accordo del
29.3.2001 sia derivata non un'obbligazione alternativa ma un'obbligazione facoltativa. Ricorre questa ultima fattispecie allorquando vi sia un'obbligazione semplice, avente ad oggetto la deduzione di una prestazione principale (istituzione del servizio mensa), unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa (predisposizione di modalità sostitutive): in tal caso, l'obbligazione è semplice, ma il debitore si può liberare prestando altra cosa. Ne deriva che, fino a quando la diversa prestazione non sia eseguita, l'obbligazione, nel suo oggetto originario, non è adempiuta o non è esattamente adempiuta, onde se ne può sempre chiedere l'adempimento o l'esatto adempimento, ma se diviene impossibile l'obbligazione semplice originaria il debitore non sarà tenuto ad adempiere la prestazione facoltativa. Dalla ricostruzione effettuata, pertanto, discende il rigetto del ricorso proposto.”
2. Da ultimo con sentenza n.3660/2024 allegata agli atti dall'azienda intimata ed i cui rilievi si condividono e si richiamano integralmente nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc. è stato disposto dalla Sezione quanto segue: “ In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita in favore del TAR, tenuto conto della causa petendi e del petitum sostanziale (domanda risarcitoria da inadempimento datoriale), non configurandosi, nel caso di specie, una situazione di mero interesse legittimo in capo alle parti ricorrenti nei confronti dell'amministrazione resistente. Le parti ricorrenti, infatti, a sostegno della domanda risarcitoria avanzata hanno lamentato un inadempimento datoriale, per non aver reso possibile la fruizione del servizio mensa, per omessa organizzazione della mensa interna di servizio per il P.O.
Giovanni e per non aver garantito l'effettivo esercizio del diritto con modalità alternativa, CP_3 inadempimento ritenuto produttivo di danni da mancata fruizione della mensa durante i turni di servizio e da mancata fruizione della modalità alternativa. L'inadempimento datoriale lamentato, pertanto, non può che
5 qualificarsi alla stregua di un tipico atto gestorio del rapporto lavorativo ricadente nella giurisdizione dell'AGO adita. Ed infatti, per espressa previsione legislativa, ex art. 5, comma 2 T.U.P.I.: <>. Ebbene, le parti ricorrenti, affermando il diritto alla mensa ed all'esercizio del diritto con modalità alternative come i buoni pasto nei giorni di servizio secondo l'articolazione dell'orario regolamentato dall'Accordo del
29.03.2001 invocato, hanno lamentato proprio la gestione inadempiente del rapporto lavorativo da parte dell'amministrazione resistente per non aver reso fruibile e comunque per non aver attivato il servizio mensa presso il P.O. Giovanni nonché per non aver garantito l'esercizio del diritto con modalità alternativa, CP_3 chiedendo la tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti da mancata fruizione del servizio mensa. Tanto conforta il rigetto della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito. Analogamente è dirsi per l'eccezione di nullità del proposto ricorso per genericità ed indeterminatezza dei fatti posti a base delle pretese azionate sollevata dalla parte resistente, da rigettare per infondatezza. Ed infatti, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate. Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare. Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1 . Tanto chiarito, nel merito, le domande sono infondate e non meritano accoglimento. Ed infatti, a sostegno della domanda risarcitoria avanzata le parti ricorrenti hanno allegato la sussistenza di un diritto alla mensa di sevizio o alla modalità alternativa di fruizione della stessa invocando la disciplina convenzionale della contrattazione collettiva nazionale applicata, l'art. 8, comma 1 D.L.vo n.
66/2003, l'accordo aziendale istitutivo della mensa del 29.03.2001 ed i precedenti giurisprudenziali del
Tribunale di Bari ed hanno rappresentato l'inadempimento datoriale per non aver adeguatamente organizzato il servizio mensa,sostanzialmente non praticabile per i dipendenti del P.O. e per non aver CP_3 garantito l'esercizio del diritto con modalità alternativa come il riconoscimento dei buoni pasto. Ebbene, detta impostazione non può essere condivisa in alcun modo. Innanzitutto, occorre partire dall'analisi del dato normativo. Ebbene, l'art. 8, comma 1 D.L.vo n. 66/2003 così dispone: …… Questo l'art. 29 CCNL
INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'
STIPULATO IL 7 APRILE 1999: <<
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.>>. L'inequivoco dato letterale (possono) utilizzato dalle parti sociali depone per la
6 mera facoltà accordata all'azienda, non l'obbligo, di istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, compatibilmente con le risorse disponibili ed in correlazione col proprio assetto organizzativo. Fa da contraltare alla facoltà dell'amministrazione sanitaria l'insussistenza di un diritto in capo ai dipendenti al servizio mensa o all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive. La Suprema Corte di Cassazione, nell'interpretare proprio questa disciplina, ha affermato l'insussistenza di un diritto soggettivo in capo ai dipendenti e l'inesistenza di un obbligo a carico dell'amministrazione sanitaria della istituzione del servizio mensa o dell'attribuzione di buoni pasto sostitutivi. Questi i princìpi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione cui occorre dare continuità: “…
(omissis)… Recita l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, che è integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, ma sempre a livello nazionale in quanto sottoscritto dall'Aran " 1, Le aziende, in relazione al proprio Per_1 assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del
1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2". Il D.P.R.2 n. 270 del 1987, art. 33 era del seguente tenore: "1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
2. Gli Enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile.
4. Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto nella misura di L.
1.500 per la durata del presente decreto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti". Il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2 dispone poi "2. Il D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 33, comma 4 è sostituito dal seguente 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per pasto". Il citato contratto nazionale integrativo, in quanto stipulato dall'Aran viene direttamente conosciuto da questa Corte D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64. Con la formula adottata "Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive..." la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili.
Lo conferma altresì la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del D.P.R.2 n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni
7 ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata a cui però la sentenza non fa cenno. Si rammenta altresì il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma
3, per cui "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate". Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001, n.
448, art. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002), è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata. Poiché dunque la disposizione del CCNL posta a base della sentenza impugnata non conferisce ai dipendenti il diritto né al servizio mensa, né a modalità sostitutive di questo, il ricorso deve essere accolto e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. … (omissis)…”2 . La disciplina sul servizio mensa nelle aziende sanitarie è sostanzialmente invariata nella contrattazione collettiva succedutasi nel tempo. Questo l'art. 4, comma 1 CCNL DEL
COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE BIENNIO ECONOMICO
2008 – 2009: << L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.>>. Non solo, viene espressamente ribadito nella disciplina convenzionale sopra richiamata che l'istituzione, del tutto eventuale, del servizio mensa deve essere necessariamente correlata all'assesto organizzativo di ogni amministrazione e deve essere compatibile con le risorse disponibili. Tali ultimi aspetti, la necessaria correlazione con l'assetto organizzativo e la imprescindibile verifica di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, come verrà chiarito a breve, assumono carattere decisivo in questa controversia. Innanzitutto, occorre ritenere del tutto pacifico tra le parti che il P.O. CP_3 sia stato accorpato all' resistente solo a decorrere dall'01.01.2005. Tale decisiva circostanza è
[...] CP_1 stata allegata anche dalle parti ricorrenti e ribadita dalla parte resistente. Ebbene, l'invocato accordo aziendale che i ricorrenti reputano istitutivo della mensa a decorrere dall'01.05.2001 risale al 29.03.2001, epoca in cui l'assetto organizzativo dell'azienda era evidentemente diverso e sicuramente non contemplava affatto il P.O.
trasferito presso l'azienda resistente solo a decorrere dal 1° gennaio del 2005. Pertanto, pur CP_3
a voler ritenere anche solo astrattamente vincolante per l'azienda resistente l'accordo del 29.03.2001 invocato dai ricorrenti, in ogni caso detto accordo era stato stipulato tenendo conto dell'assetto organizzativo dell'epoca, in cui non era nemmeno ipotizzabile un possibile accorpamento del P.O. all CP_3 CP_1 resistente. A bene vedere, in questo giudizio, vi sono fondati dubbi circa la stessa istituzione del servizio mensa esterna quale modalità alternativa da parte dell' resistente per i dipendenti che prestano servizio presso CP_1 il P.O. come le parti ricorrenti. A rigore, proprio le parti ricorrenti, a sostegno CP_3 dell'inadempimento datoriale allegato, hanno messo in evidenza l'oggettiva impraticabilità del servizio
8 sostitutivo dell'esercizio del diritto alla mensa organizzato a decorrere dall'01.06.2001 presso la struttura di via Garrone per l'eccessiva distanza dalla sede di servizio ed hanno chiaramente lamentato la mancata istituzione della mensa interna di servizio presso il P.O. Da quanto appena rappresentato CP_3 emerge chiaramente che per il P.O. non era stata istituita affatto la mensa di servizio CP_3 interna. Né poteva ritenersi obbligata l'azienda resistente ad istituire detto servizio né a garantire la modalità sostitutiva dello stesso, secondo tutto quanto sopra rappresentato, in ossequio al chiaro tenore della disciplina collettiva sopra richiamata che abilita l'amministrazione sanitaria all'eventuale organizzazione e gestione dei servizi mensa in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili. Si tratta di scelta del tutto autonoma dell'amministrazione sanitaria che deve tener conto del proprio assetto organizzativo e delle risorse a sua disposizione e che, di conseguenza, non può essere devoluta alla contrattazione collettiva, né nazionale né integrativa. Un eventuale accordo aziendale stipulato in sede di contrattazione integrativa, pertanto, potrebbe avere ad oggetto la regolamentazione della fruizione della mensa nella sola ipotesi in cui l'amministrazione, in via autonoma, abbia scelto a monte di organizzare e gestire il servizio mensa. In ogni caso, come sopra chiarito, non può configurarsi alcun obbligo gravante sull'amministrazione sanitaria all'organizzazione e gestione del servizio mensa né potrebbe configurarsi un diritto dei dipendenti all'istituzione/fruizione dello stesso servizio. Tanto premesso, acclarato che l'accordo aziendale del 29.03.2001 è stato convenuto quando non era contemplato nell'assetto organizzativo dell'azienda resistente il P.O. e dovendo ritenere, in forza delle allegazioni e produzioni CP_3 delle stesse parti correnti, che non vi è mai stata l'istituzione della mensa interna di servizio e nemmeno del c.d. servizio alternativo tramite i cc.dd. buoni pasto per i dipendenti dell'azienda resistente che prestano servizio presso il P.O. come le parti ricorrenti, non potrebbe essere invocata la vincolatività in questo CP_3 giudizio di un accordo aziendale, quello del 29.03.2001, destinato a regolamentare l'esercizio del diritto alla sola fruizione di un servizio, quello della mensa, che presuppone la sua istituzione. Tanto si evince chiaramente anche dal penultimo capoverso dell'accordo del 29.03.2001 prodotto in cui è chiaramente convenuto quanto segue: “Qualora l' non fosse nelle condizioni di garantire l'istituzione della mensa a CP_1 decorrere dal 1° maggio 2001, provvederà all'esercizio del diritto con modalità sostitutive”. In sostanza, con l'accordo del 29.03.2001 non può ritenersi affatto che sia stata istituita la mensa di servizio. In concreto,
l'accordo del 29.03.2001 regolamenta solo il diritto alla fruizione del servizio mensa in caso di sua istituzione, circostanza, questa, da escludere proprio i dipendenti del P.O. come le parti CP_3 ricorrenti. Non solo, tenuto conto della chiara portata della disciplina convenzionale collettiva nazionale sul servizio mensa successiva alla stipula dell'accordo aziendale del 29.03.2001 invocato dai ricorrenti e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, non potrebbe interpretarsi come costitutivo del diritto assoluto alla mensa di servizio o alla modalità alternativa di fruizione della stessa l'accordo aziendale del 29.03.2001 richiamato dai ricorrenti, in quanto, così interpretato, si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina collettiva nazionale che impone una verifica preliminare di compatibilità dell'organizzazione e della gestione dei servizi mensa con le risorse finanziarie effettivamente disponibili. Un'interpretazione in questi termini dell'accordo aziendale del 29.03.2001, come configurante in capo ai dipendenti dell'azienda
9 resistente un diritto assoluto alla mensa di servizio o all'esercizio dello stesso con modalità alternative ed un obbligo a carico dell'amministrazione sanitaria svincolato dal rispetto della condizione di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili espressamente sancito dal contratto collettivo nazionale, sarebbe nullo ed andrebbe disapplicato ai sensi dell'art. 40, comma 3, ult. parte del D.L.vo n. 165/2001, nella versione operante ratione temporis, in cui è stabilito: << Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.>>. Come sopra chiarito, infatti, la contrattazione collettiva nazionale (artt. 29 CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL DEL
PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999, e 4 comma 1
CCNL DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
[...]
2008 – 2009) prevede una mera possibilità per l'amministrazione sanitaria, non un CP_4 obbligo, di organizzare e gestire mense aziendali, ma, soprattutto, condiziona detta facoltà alla valutazione del proprio assetto organizzativo e, soprattutto, ad una verifica preliminare imprescindibile delle risorse finanziarie disponibili necessarie a coprire i costi di gestione dei servizi. Disancorato da tali imprescindibili vincoli imposti dalla contrattazione collettiva nazionale un accordo aziendale istitutivo di un diritto indiscriminato alla istituzione/fruizione della mensa che prescinda dalla necessaria verifica di compatibilità del servizio da erogare con le risorse finanziarie a disposizione dell'amministrazione sanitaria sarebbe evidentemente nullo ed andrebbe disapplicato per espressa previsione legislativa. Pertanto, solo in caso di scelta dell'amministrazione sanitaria, del tutto autonoma, di istituire la mensa di servizio, che presuppone una verifica ed una valutazione di compatibilità dell'organizzazione e della gestione del servizio con le risorse finanziarie disponibili, potrebbe al più invocarsi un accordo aziendale, come quello del 29.03.2001 invocato dalle parti ricorrenti, a fondamento di un eventuale inadempimento datoriale alla fruizione della mensa ed all'esercizio del diritto con modalità alternative. Concludendo, non è configurabile in capo ai ricorrenti alcun diritto alla istituzione/fruizione del servizio mensa in forza della disciplina collettiva nazionale e legislativa invocata.
Infondata è, pertanto, la domanda risarcitoria avanzata dalle parti ricorrenti fondata sul presunto diritto scaturente dalla disciplina convenzionale collettiva nazionale e da quella legislativa invocata alla luce di tutto quanto già sopra chiarito. Nemmeno l'accordo aziendale del 29.03.2001 potrebbe essere invocato dai ricorrenti a sostegno della domanda risarcitoria da inadempimento datoriale per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, perché detto accordo non potrebbe essere interpretato come costitutivo di un diritto assoluto alla istituzione/fruizione della mensa in favore dei dipendenti dell'azienda resistente, ma come destinato esclusivamente a regolamentare l'esercizio del diritto alla mensa in caso di effettiva istituzione del servizio stesso, secondo tutto quanto appena sopra chiarito. Inoltre, l'accordo aziendale del 29.03.2001 non potrebbe operare in concreto per i dipendenti che prestano servizio presso il P.O. come i ricorrenti non CP_3 essendo mai stata istituita la mensa interna di servizio per questa struttura. Ed ancora, pur a voler ritenere anche solo astrattamente vincolante l'accordo aziendale del 29.03.2001 invocato dalle parti ricorrenti a sostegno della domanda risarcitoria avanzata per inadempimento datoriale, cosa che si nega radicalmente, in
10 ogni caso il ricorso non potrebbe essere accolto per mancata compiuta allegazione e prova dei pregiudizi subiti e del nesso causale tra l'inadempimento ed i danni conseguenti. A rigore, a sostegno dell'invocata tutela risarcitoria dei danni subiti, le parti ricorrenti hanno allegato esclusivamente, tra l'altro del tutto genericamente, di aver subito pregiudizi per non aver potuto usufruire del servizio mensa presso la struttura di via Garrone, data la distanza tra il P.O. e la mensa universitaria, la ridotta capienza e CP_3 per omesso riconoscimento della modalità sostitutiva rappresentata dai cc.dd. buoni pasto. In concreto, pur a voler ritenere anche solo astrattamente vincolante l'accordo aziendale del 29.03.2001 per i dipendenti che prestano servizio presso il P.O. come le parti ricorrenti, circostanza, questa, che si esclude CP_3 radicalmente per tutte le ragioni già sopra esposte, in ogni caso manca la stessa allegazione e la prova dei pregiudizi subiti dalle parti ricorrenti, non potendo ritenersi il alcun modo soddisfatto l'onere sugli stessi gravante di allegazione, prima, e di prova, poi, dei pregiudizi economici effettivamente subiti a causa del presunto inadempimento datoriale di cui chiedono ristoro. Si consideri, infatti, che per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione: “… (omissis)… anche in tema di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente. Ciò comporta che deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale dall'inadempimento. … (omissis)…”3 . Questi i princìpi di diritto sistematicamente affermati dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di tutela risarcitoria dei pregiudizi lamentati da inadempimento contrattuale cui occorre dare continuità e che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… In tema di responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetta, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Ex art. 1223 c.c. il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno). Quindi per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass., 5 marzo 1973, n.
608). … (omissis)…”4 Tanto chiarito, affermata l'insussistenza di un diritto soggettivo delle parti ricorrenti alla istituzione/fruizione della mensa ed alle modalità sostitutive sulla scorta della disciplina invocata in ricorso ed in ogni caso in mancanza di allegazione compiuta e prova dei pregiudizi effettivamente subiti nella sfera patrimoniale da inadempimento dell'accordo aziendale del 2001, della cui operatività si dubita fortemente, la domanda risarcitoria non può essere accolta. Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di rito e di merito ugualmente formulate dalle parti. Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.”. In definitiva, sulla scorta di quanto precede, il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e pertanto va rigettato (cfr. in
11 termini sentenze della Sezione nn.4238/2024, 1777/2024 della Corte appello di Bari sez. lav. in atti allegate dall'azienda intimata ed i cui rilievi si condividono e si richiamano integralmente nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art.118 disp. att. cpc.).
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis
Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-
2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 6.3.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
12