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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26560 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 559/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede, reietta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, di accogliere il presente ricorso, e pertanto così provvedere: dichiarare l'ammissibilità del ricorso e fissare la data della trattazione;
nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità dell'operato dei resistenti e conseguenzialmente della emissione e notifica della intimazione di pagamento n. 26560, come delle relative spese e more disposte a danno dell'istante; di accertare la mancata notifica, irregolarità, inefficacia dell'ingiunzione posta alla base della intimazione di pagamento e dei titoli ad essa presupposti vantati e/o l'intervenuta prescrizione, in ogni caso, comunque, la nullità ed inammissibilità della pretesa creditoria imposta con la notifica della intimazione di pagamento e, di conseguenza, la responsabilità
e colpa delle resistenti per aver violato norme sulla trasparenza, sul trattamento dati personali e sulla privacy;
di ordinare all'Ente creditore resistente e a SO.G.E.T. S.p.A. di provvedere alla cancellazione immediata, a proprie cure e spese, dai ruoli esattoriali delle somme pretese per le causali di cui all'opposta intimazione di pagamento, con condanna della SO.G.E.T. S.p.A. in solido con il resistente Ente creditore, e/o ciascuno per il proprio titolo come per legge, alla rifusione e pagamento delle spese di giudizio, con clausola di attribuzione in favore dell'Avvocato per fattone anticipo.
Nell'interesse della Regione Abruzzo: chiede, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di rigettare il ricorso ed in particolare: di accertare e dichiarare l'irretrattabilità del credito regionale ex art. 19
DLgs 546/92, poiché gli accertamenti sottesi all'avviso di intimazione opposto non sono mai stati impugnati al momento della loro notificazione, così come a quella della successiva ingiunzione notificata al ricorrente dalla SOGET SPA;
di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo nel giudizio de quo, mantenendola indenne dal pagamento delle spese legali, con riguardo alle eccezioni di pertinenza della SOGET SPA.; di accertare e dichiarare la legittimità della pretesa regionale residuale;
con vittoria di spese ai sensi dell'art. 15 DLgs 546/92.
Nell'interesse della SO.G.E.T. S.p.A. : chiede di rigettare la domanda di parte ricorrente siccome infondata e/o inammissibile e, per l'effetto, confermare la legittimità della intimazione impugnata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre in favore degli avvocati dichiaratisi antistatali e/o concedere, in subordine, la compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato, l'odierno istante propone impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 26560 del 16.01.2025 notificata a mezzo p.e.c. il 24.01.2025, da SO.G.E.T.
S.p.A., intimazione di pagamento recante il n. 26560 del 16.01.2025 e portante un debito complessivo di
Euro 527,19.
Espone che detta intimazione perveniva priva di ogni riferimento necessario all'individuazione dei titoli di cui si richiedeva il pagamento, ciò che renderebbe nulla ed invalida la suindicata intimazione, in quanto non consentirebbe al contribuente, oggi ricorrente, di avere specifica conoscenza dei titoli posti a sostegno della pretesa creditoria vantata, con notevole lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché dei principi di trasparenza e correttezza, a cui dovrebbero uniformarsi gli Enti pubblici ed in particolar modo, nel caso in cui vengano richieste somme di denaro al cittadino e che appare del tutto estraneo ad ogni logica, intimare il pagamento entro cinque giorni dalla notifica di un atto, che non riporta l'identificazione specifica dei titoli di cui si chiede il pagamento.
Sostiene che dall'esame dell'intimazione di pagamento emerge che la stessa ha ad oggetto la richiesta di pagamento di somme afferenti la tassa automobilistica risalente all'anno 2012, senza specificazione alcuna del numero di targa di riferimento del veicolo, dato necessario ai fini della preliminare verifica da parte del contribuente, della fondatezza della pretesa creditoria formulata nei propri confronti e che l'omessa indicazione della targa del veicolo, all'interno dell'opposta intimazione, non consente al ricorrente di poter verificare se detto veicolo era/è di sua proprietà, né di poter verificare l'eventuale intervenuto pagamento di quanto richiesto, sottolineando altresì che, l'ingiunzione di pagamento n. 274107 del 08.12.2018, richiamata nell'intimazione di pagamento opposta, non è mai stata notificata allo stesso nelle forme e termini di legge, che pertanto la tassa automobilistica dovuta per l'anno 2012 risulta essere prescritta non è mai pervenuta, inoltre, la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Eccepisce, altresì, l'inesistenza della notifica della intimazione di pagamento n. 26560 del 16.01.2025, in quanto la stessa è stata effettuata dalla resistente SO.G.E.T. S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata, attraverso l'utilizzo dell'indirizzo p.e.c. Email_4, non presente in nessuno dei pubblici registri (INI-Pec , Indice PP.AA. e RegInde) come previsti per legge. Ed, inoltre, ritiene l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso “nulla” in quanto la stessa non è stata preceduta dalla rituale notifica nelle forme e termini di legge delle cartelle esattoriali in essa richiamate, senza l'allegazione degli atti prodromici e senza l'indicazione del numero di targa del veicolo a cui fa riferimento la presunta tassa non pagate, così da ritenersi carente in punto di motivazione, con una evidente compressione del diritto di difesa.
Il ricorrente lamenta anche che sia l'intimazione di pagamento n. 26560, che l'ingiunzione di pagamento in essa richiamata, sono prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, così come previsto dallo
Statuto del Contribuente. Quanto sopra evidenziato, determina in capo a SO.G.E.T. S.p.A. , la violazione dell'art. 7 comma 2 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Aggiunge, infine, che dalla data 16.12.2018, di presunta notifica della indicata ingiunzione n. 274107, al
24.01.2025, data di notifica dell'opposta intimazione, nessun atto interruttivo della prescrizione è stato recapitato, per cui, confrontando le date di presunta notifica della ingiunzione richiamata e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 26560, avvenuta il 24.01.2025, risulta maturato il termine prescrizionale, previsto dalla legge.
Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, specificando che la pretesa inerisce al (mancato) pagamento degli accertamenti n. 231035812803 e 231035815530, emessi per il recupero della tassa automobilistica annualità 2012, oltre sanzioni ed interessi, relativa ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, confluiti nella pratica n. 90020180044510180, ingiunzione n. 274107/2018, notificata dalla SOGET spa a mezzo PEC in data 16/12/2018 e che tale ingiunzione non appare mai essere stata impugnata.
Rappresenta l'Ente che, successivamente a detta notifica, risulta che la SOGET SPA ha notificato tutta una serie di successivi atti esattoriali tra cui un avviso di intimazione n. 302300/2022 notificato in data 19/07/2022.
Asserisce la intervenuta irretrattabilità del credito e la tardività delle eccezioni di merito, ex art. 19, u. c., e art. 21 dlgs 546/92.
Sostiene, inoltre, che la non corretta notificazione degli atti successivi esattoriali al debitore e/o l'eventuale decorrenza di un presunto termine di prescrizione tra la notifica della iniziale ingiunzione e quella dell'odierna intimazione esula dalla responsabilità della Regione Abruzzo, rientrando nell'attività di esclusiva competenza della Società di riscossione e per tali vizi eccepisce il proprio difetto di legittimazione. Per atro, per mero scrupolo difensivo fa rilevare come l'attività esattoriale non sembra essere affetta da vizi, considerando che
Il successivo atto esattoriale, doveva essere notificato entro il 31/12/2025, come di fatto è avvenuto con la notifica dell'intimazione n. 26560/25 in data 24/01/2025, ovvero nei termini di legge.
Si è costituita in giudizio la SOGET spa, eccependo in primo luogo l'infondatezza dell'asserzione del ricorrente circa il fatto che non sarebbe mai stata notificata l'ingiunzione prodromica e non vi sarebbero stati atti intermedi interruttivi della prescrizione, tra la notifica della ingiunzione di pagamento e l'intimazione impugnata, deducendo come, invece, in effetti in data 16/12/2018 veniva correttamente notificata l'ingiunzione di pagamento n. 274107 del 08/12/2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Ed, inoltre, in data 08.03.2019 veniva notificato il sollecito di pagamento n. 129963/2019 del 20/02/2019, riferito cartella di pagamento n. 900.2018.0037771425.
Segnala, altresì, che successivamente, in data 02.02.2020 e 23/03/2021, venivano notificati sempre alla pec del ricorrente il preavviso di fermo amministrativo n. 2020/0000039452 riferito alla medesima cartella di pagamento n. 900.2018.0037771425 e l'iscrizione di fermo amministrativo n. 0000026399/2021 e che, ancora, in data 19/07/2022 veniva alla pec del ricorrente notificata l'intimazione di pagamento n. 0000302300 del 05/07/2022 riferito alla medesima cartella di pagamento n. 900.2018.0037771425.
Evidenzia, per altro, come sui termini di prescrizione abbiano poi impattato, ai fini del corretto computo, due normative, una quella relativa ai termini prescrizionali per gli eventi sismici del territorio aquilano anno 2016
e valevole per l'Ente impositore Regione Abruzzo e l'altra quella della proroga dei termini derivante dalla normativa emergenziale Covid.
Sottolinea che, le avanzate eccezioni del ricorrente sulla presunta mancanza di allegazione dell'atto prodromico, sulla presunta illegittimità della notifica dell'intimazione impugnata, poiché effettuata da indirizzo pec di Soget spa non presente nei pubblici elenchi e sulla presunta omessa indicazione del responsabile del procedimento, esse eccezioni siano assolutamente infondate e ritiene provata la regolare notifica della ingiunzione di pagamento prodromica, nonché di altri atti interruttivi, per cui la motivazione è senza dubbio contenuta nella intimazione “per relationem” e soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 7 L. 212/2000, in quanto nell'atto vi è il puntuale riferimento agli avvisi di accertamento e alla ingiunzione, in precedenza validamente notificati. Pertanto, afferma, vi è assoluta chiarezza del credito vantato ed identificato con riferimento alle cartelle indicate.
Per quanto attiene alla eccezione circa la supposta illegittimità della notifica della ingiunzione poiché effettuata da indirizzo pec di Soget spa non presente nei pubblici registri evidenzia come la stessa notifica abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto e, per ciò, non sia da ritenersi nulla.
Per quanto attiene alla supposta omessa indicazione del responsabile del procedimento fa rilevare che l'eccezione è assolutamente infondata poiché a pag 3 della ingiunzione di pagamento è chiaramente riportato che il responsabile di del procedimento è il Presidente della Società Dott.ssa Nominativo_1, mentre per l'intimazione di pagamento a pagina 1 è indicato come responsabile del procedimento la Dott.ssa Nom_2
.
Alla odierna udienza i difensori delle parti hanno esposto le seguenti precisazioni:
-nell'interesse del ricorrente Ricorrente_1: Il difensore rappresenta la irregorarità della notifica degli atti di accertamento, poichè nell'atto di intimazione non c'è nessun riferimento per individuare i titoli di cui si richiede il pagamento, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
-nell'interesse della resistente SO.G.E.T. S.p.A.: Il difensore rappresenta che gli atti sono stati correttamente notificati e chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi in favore degli avvocati che antistatari.
La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato e va rigettato.
Il ricorrente eccepisce che l'intimazione di pagamento impugnata, perveniva priva di ogni riferimento necessario all'individuazione dei titoli di cui si richiedeva il pagamento, ciò che rende nulla ed invalida la medesima intimazione, in quanto non consentirebbe al contribuente, di avere specifica conoscenza dei titoli posti a sostegno della pretesa creditoria vantata, con notevole lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché dei principi di trasparenza e correttezza, a cui dovrebbero uniformarsi gli Enti pubblici ed in particolar modo, nel caso in cui vengano richieste somme di denaro al cittadino.
Orbene, al riguardo giova considerare che nell'intimazione di pagamento impugnata viene richiamata,
l'ingiunzione di pagamento prodromica n. 274107 del 08/12/2018, notificata a mezzo pec il 16.02.2018, per cui la motivazione è senza dubbio contenuta nella intimazione “per relationem” e soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 L. 212/2000, in quanto nell'atto di ingiunzione sopra richiamato vi è il riferimento agli avvisi di accertamento e ad una pregressa ingiunzione, che sono stati in precedenza validamente notificati. Pertanto appare come vi sia chiarezza motivazionale del credito vantato e non risulta fondato quanto l'istante ritiene, ovvero che l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso sia “nulla” in quanto la stessa non è stata preceduta dalla rituale notifica nelle forme e termini di legge delle cartelle esattoriali in essa richiamate.
La motivazione "per relationem", non è illegittima, significando semplicemente che il Riscossore, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio ( in tal senso, ex multis,
Cass. Sent. n. 32957/2018 e Sent. n. 20943 del 06.08.2019).
Ed invero, per completezza sul punto, va evidenziato, inoltre, che in data 08.03.2019 veniva notificato il sollecito di pagamento n. 129963/2019 del 20/02/2019, riferito a cartella di pagamento n.
900.2018.0037771425. Successivamente, in data 02.02.2020 e 23/03/2021, venivano notificati sempre alla pec del ricorrente il preavviso di fermo amministrativo n. 2020/0000039452, riferito alla medesima cartella di pagamento n. 900.2018.0037771425 e l'iscrizione di fermo amministrativo n. 0000026399/2021 e che, ancora, in data 19/07/2022 veniva alla pec del ricorrente notificata l'intimazione di pagamento n. 0000302300 del 05/07/2022 riferito alla medesima cartella di pagamento n. 900.2018.0037771425. Se ne conclude che il contribuente ha avuto (e ripetutamente) cognizione della pretesa tributaria e del suo fondamento.
L'eccezione, quindi, non può trovare accoglimento.
Quanto alla lamentela che dalla data 16.12.2018, di presunta notifica della indicata ingiunzione n. 274107, al 24.01.2025, data di notifica dell'opposta intimazione, nessun atto interruttivo della prescrizione è stato recapitato, per cui, confrontando le date di presunta notifica della ingiunzione e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 26560, avvenuta il 24.01.2025, risulterebbe maturato il termine prescrizionale, previsto dalla legge, alla luce della cronologia degli atti ed eventi notificatori dianzi esposta, essa non appare fondata e va precisato che, comunque, sui termini di prescrizione hanno poi avuto rilevo due normative speciali, l'una quella relativa ai termini prescrizionali per gli eventi sismici del territorio aquilano anno 2016 (l'art 48 decreto legge n 189 del 17 ottobre 2016 e Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge n.156 del 15 dicembre 2019, vigente dal 24 dicembre 2019, art 8 comma 1 e loro successive modifiche ed integrazioni) e valevole per l'Ente impositore Regione Abruzzo e l'altra quella della proroga dei termini della normativa emergenziale Covid, per il richiamo operato dall'articolo
67, comma 4, D.L. 18/2020 all'art 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015, tutt'oggi vigente e riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali. Pertanto appare essere intervenuto lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), il che comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni, che gli Enti possono utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma. A tale termine, inoltre, deve aggiungersi un ulteriore termine di giorni 541 per gli atti di recupero dell'Agente della riscossione, per effetto del combinato disposto dell'art 68 dl nr 18/2020 comma I, il quale a sua volta richiama l'art 12 comma I d.lgs. nr 159/2015
(sospensione dal 08.03.2020 al 31.07.2021 + 30 giorni del termine feriale). Va pertanto considerato un termine di complessivi giorni 626 di cui 85 di sospensione per l'attività di accertamento e 541 per l'attività dell'agente della riscossione. Pertanto il nuovo termine di prescrizione si sposterebbe al 19.11.2025. Ciò posto, appaiono del tutto valide le notifiche degli atti censurati in questa sede nonché degli atti prodromici.
Con altro motivo di impugnativa, il contribuente eccepisce l'inesistenza della notifica della intimazione di pagamento gravata, in quanto la stessa è stata effettuata dalla resistente SO.G.E.T. S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata, attraverso l'utilizzo dell'indirizzo p.e.c. Email_4, non presente in nessuno dei pubblici registri come previsti per legge ed inoltre, ritiene l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso “nulla”, in quanto la stessa non è stata preceduta dalla rituale notifica nelle forme e termini di legge delle cartelle esattoriali in essa richiamate, senza l'allegazione degli atti prodromici e senza l'indicazione del numero di targa del veicolo a cui fa riferimento la presunta tassa non pagate, così da ritenersi carente in punto di motivazione, con una evidente compressione del diritto di difesa.
Riguardo alle censure mosse, di cui sopra, va evidenziato che ci si è già soffermati, rigettandola, sulla eccepita mancanza della rituale notifica nelle forme e termini di legge delle cartelle esattoriali in essa richiamate. Ciò posto, si pone all'esame la lamentela del ricorrente circa l'inesistenza della notifica della intimazione di pagamento gravata, in quanto la stessa è stata effettuata dalla resistente SO.G.E.T. S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata, attraverso l'utilizzo dell'indirizzo p.e.c. servizionotifiche.sogetspa@pec. it, non presente in nessuno dei pubblici registri. Al riguardo occorre tenere conto delle specifiche normative in argomento. Orbene, la notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento è consentita dall'art. 26 c. 2 d.
p.r. 602/1973, in base al quale la notifica della cartella (e indubbiamente di qualsivoglia atto di contestazione tributaria, art. 60-ter D.P.R. n. 600/1973) può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Ne consegue che ciò che conta in ultimo e rileva ai fini della validità della notifica non è l'indirizzo del mittente, ma che sia esattamente individuato l'indirizzo del destinatario, (cfr Corte d'Appello di L'Aquila resa nel proc. RG n.
368/2021).
La giurisprudenza di merito, nella considerazione che chiunque può verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato un messaggio Pec, consultando la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “registro.it”, accessibile attraverso il link http://nic.it/» e che detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/ mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”, ha ritenuto che le caratteristiche proprie di una notifica telematica a mezzo PEC, a prescindere dall'utilizzo o meno di un indirizzo inserito in pubblici registri (purché comunque si tratti di un indirizzo PEC) permettono ben più delle notifiche effettuate con mezzi tradizionali di risalire e accertare il mittente del documento o l'autorità da cui proviene. Nella fattispecie va considera la non equivoca provenienza riferibile alla Soget spa, comprovata dai dati di certificazione del gestore pec, nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato (in argomento cfr C.G.
T. di secondo grado della Lombardia, Sent. n. 5172/2022 e C.T.R. della Toscana, Sent. n. 583/05/2022).
Per quanto attiene alla supposta omessa indicazione del responsabile del procedimento si rileva che l'eccezione non appare fondata poichè a pag 3 della ingiunzione di pagamento è chiaramente riportato che il responsabile di del procedimento è il Presidente della Società Dott.ssa Nominativo_1, mentre per l'intimazione di pagamento a pagina 1 è indicato come responsabile del procedimento la Dott.ssa Nominativo_2.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso deve essere rigettato.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di L'Aquila, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che stabilisce come segue: in favore della
Regione Abruzzo, Euro 222,00 (duecentoventidue,00), oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, se ed in quanto dovuti e in favore della SOGET spa, Euro 278,00 (duecentosettantotto,00), oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, se ed in quanto dovuti, da distrarsi verso i difensori della Società, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in L'Aquila, il 15.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26560 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 559/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede, reietta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, di accogliere il presente ricorso, e pertanto così provvedere: dichiarare l'ammissibilità del ricorso e fissare la data della trattazione;
nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità dell'operato dei resistenti e conseguenzialmente della emissione e notifica della intimazione di pagamento n. 26560, come delle relative spese e more disposte a danno dell'istante; di accertare la mancata notifica, irregolarità, inefficacia dell'ingiunzione posta alla base della intimazione di pagamento e dei titoli ad essa presupposti vantati e/o l'intervenuta prescrizione, in ogni caso, comunque, la nullità ed inammissibilità della pretesa creditoria imposta con la notifica della intimazione di pagamento e, di conseguenza, la responsabilità
e colpa delle resistenti per aver violato norme sulla trasparenza, sul trattamento dati personali e sulla privacy;
di ordinare all'Ente creditore resistente e a SO.G.E.T. S.p.A. di provvedere alla cancellazione immediata, a proprie cure e spese, dai ruoli esattoriali delle somme pretese per le causali di cui all'opposta intimazione di pagamento, con condanna della SO.G.E.T. S.p.A. in solido con il resistente Ente creditore, e/o ciascuno per il proprio titolo come per legge, alla rifusione e pagamento delle spese di giudizio, con clausola di attribuzione in favore dell'Avvocato per fattone anticipo.
Nell'interesse della Regione Abruzzo: chiede, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di rigettare il ricorso ed in particolare: di accertare e dichiarare l'irretrattabilità del credito regionale ex art. 19
DLgs 546/92, poiché gli accertamenti sottesi all'avviso di intimazione opposto non sono mai stati impugnati al momento della loro notificazione, così come a quella della successiva ingiunzione notificata al ricorrente dalla SOGET SPA;
di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo nel giudizio de quo, mantenendola indenne dal pagamento delle spese legali, con riguardo alle eccezioni di pertinenza della SOGET SPA.; di accertare e dichiarare la legittimità della pretesa regionale residuale;
con vittoria di spese ai sensi dell'art. 15 DLgs 546/92.
Nell'interesse della SO.G.E.T. S.p.A. : chiede di rigettare la domanda di parte ricorrente siccome infondata e/o inammissibile e, per l'effetto, confermare la legittimità della intimazione impugnata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre in favore degli avvocati dichiaratisi antistatali e/o concedere, in subordine, la compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato, l'odierno istante propone impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 26560 del 16.01.2025 notificata a mezzo p.e.c. il 24.01.2025, da SO.G.E.T.
S.p.A., intimazione di pagamento recante il n. 26560 del 16.01.2025 e portante un debito complessivo di
Euro 527,19.
Espone che detta intimazione perveniva priva di ogni riferimento necessario all'individuazione dei titoli di cui si richiedeva il pagamento, ciò che renderebbe nulla ed invalida la suindicata intimazione, in quanto non consentirebbe al contribuente, oggi ricorrente, di avere specifica conoscenza dei titoli posti a sostegno della pretesa creditoria vantata, con notevole lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché dei principi di trasparenza e correttezza, a cui dovrebbero uniformarsi gli Enti pubblici ed in particolar modo, nel caso in cui vengano richieste somme di denaro al cittadino e che appare del tutto estraneo ad ogni logica, intimare il pagamento entro cinque giorni dalla notifica di un atto, che non riporta l'identificazione specifica dei titoli di cui si chiede il pagamento.
Sostiene che dall'esame dell'intimazione di pagamento emerge che la stessa ha ad oggetto la richiesta di pagamento di somme afferenti la tassa automobilistica risalente all'anno 2012, senza specificazione alcuna del numero di targa di riferimento del veicolo, dato necessario ai fini della preliminare verifica da parte del contribuente, della fondatezza della pretesa creditoria formulata nei propri confronti e che l'omessa indicazione della targa del veicolo, all'interno dell'opposta intimazione, non consente al ricorrente di poter verificare se detto veicolo era/è di sua proprietà, né di poter verificare l'eventuale intervenuto pagamento di quanto richiesto, sottolineando altresì che, l'ingiunzione di pagamento n. 274107 del 08.12.2018, richiamata nell'intimazione di pagamento opposta, non è mai stata notificata allo stesso nelle forme e termini di legge, che pertanto la tassa automobilistica dovuta per l'anno 2012 risulta essere prescritta non è mai pervenuta, inoltre, la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Eccepisce, altresì, l'inesistenza della notifica della intimazione di pagamento n. 26560 del 16.01.2025, in quanto la stessa è stata effettuata dalla resistente SO.G.E.T. S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata, attraverso l'utilizzo dell'indirizzo p.e.c. Email_4, non presente in nessuno dei pubblici registri (INI-Pec , Indice PP.AA. e RegInde) come previsti per legge. Ed, inoltre, ritiene l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso “nulla” in quanto la stessa non è stata preceduta dalla rituale notifica nelle forme e termini di legge delle cartelle esattoriali in essa richiamate, senza l'allegazione degli atti prodromici e senza l'indicazione del numero di targa del veicolo a cui fa riferimento la presunta tassa non pagate, così da ritenersi carente in punto di motivazione, con una evidente compressione del diritto di difesa.
Il ricorrente lamenta anche che sia l'intimazione di pagamento n. 26560, che l'ingiunzione di pagamento in essa richiamata, sono prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, così come previsto dallo
Statuto del Contribuente. Quanto sopra evidenziato, determina in capo a SO.G.E.T. S.p.A. , la violazione dell'art. 7 comma 2 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Aggiunge, infine, che dalla data 16.12.2018, di presunta notifica della indicata ingiunzione n. 274107, al
24.01.2025, data di notifica dell'opposta intimazione, nessun atto interruttivo della prescrizione è stato recapitato, per cui, confrontando le date di presunta notifica della ingiunzione richiamata e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 26560, avvenuta il 24.01.2025, risulta maturato il termine prescrizionale, previsto dalla legge.
Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, specificando che la pretesa inerisce al (mancato) pagamento degli accertamenti n. 231035812803 e 231035815530, emessi per il recupero della tassa automobilistica annualità 2012, oltre sanzioni ed interessi, relativa ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, confluiti nella pratica n. 90020180044510180, ingiunzione n. 274107/2018, notificata dalla SOGET spa a mezzo PEC in data 16/12/2018 e che tale ingiunzione non appare mai essere stata impugnata.
Rappresenta l'Ente che, successivamente a detta notifica, risulta che la SOGET SPA ha notificato tutta una serie di successivi atti esattoriali tra cui un avviso di intimazione n. 302300/2022 notificato in data 19/07/2022.
Asserisce la intervenuta irretrattabilità del credito e la tardività delle eccezioni di merito, ex art. 19, u. c., e art. 21 dlgs 546/92.
Sostiene, inoltre, che la non corretta notificazione degli atti successivi esattoriali al debitore e/o l'eventuale decorrenza di un presunto termine di prescrizione tra la notifica della iniziale ingiunzione e quella dell'odierna intimazione esula dalla responsabilità della Regione Abruzzo, rientrando nell'attività di esclusiva competenza della Società di riscossione e per tali vizi eccepisce il proprio difetto di legittimazione. Per atro, per mero scrupolo difensivo fa rilevare come l'attività esattoriale non sembra essere affetta da vizi, considerando che
Il successivo atto esattoriale, doveva essere notificato entro il 31/12/2025, come di fatto è avvenuto con la notifica dell'intimazione n. 26560/25 in data 24/01/2025, ovvero nei termini di legge.
Si è costituita in giudizio la SOGET spa, eccependo in primo luogo l'infondatezza dell'asserzione del ricorrente circa il fatto che non sarebbe mai stata notificata l'ingiunzione prodromica e non vi sarebbero stati atti intermedi interruttivi della prescrizione, tra la notifica della ingiunzione di pagamento e l'intimazione impugnata, deducendo come, invece, in effetti in data 16/12/2018 veniva correttamente notificata l'ingiunzione di pagamento n. 274107 del 08/12/2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Ed, inoltre, in data 08.03.2019 veniva notificato il sollecito di pagamento n. 129963/2019 del 20/02/2019, riferito cartella di pagamento n. 900.2018.0037771425.
Segnala, altresì, che successivamente, in data 02.02.2020 e 23/03/2021, venivano notificati sempre alla pec del ricorrente il preavviso di fermo amministrativo n. 2020/0000039452 riferito alla medesima cartella di pagamento n. 900.2018.0037771425 e l'iscrizione di fermo amministrativo n. 0000026399/2021 e che, ancora, in data 19/07/2022 veniva alla pec del ricorrente notificata l'intimazione di pagamento n. 0000302300 del 05/07/2022 riferito alla medesima cartella di pagamento n. 900.2018.0037771425.
Evidenzia, per altro, come sui termini di prescrizione abbiano poi impattato, ai fini del corretto computo, due normative, una quella relativa ai termini prescrizionali per gli eventi sismici del territorio aquilano anno 2016
e valevole per l'Ente impositore Regione Abruzzo e l'altra quella della proroga dei termini derivante dalla normativa emergenziale Covid.
Sottolinea che, le avanzate eccezioni del ricorrente sulla presunta mancanza di allegazione dell'atto prodromico, sulla presunta illegittimità della notifica dell'intimazione impugnata, poiché effettuata da indirizzo pec di Soget spa non presente nei pubblici elenchi e sulla presunta omessa indicazione del responsabile del procedimento, esse eccezioni siano assolutamente infondate e ritiene provata la regolare notifica della ingiunzione di pagamento prodromica, nonché di altri atti interruttivi, per cui la motivazione è senza dubbio contenuta nella intimazione “per relationem” e soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 7 L. 212/2000, in quanto nell'atto vi è il puntuale riferimento agli avvisi di accertamento e alla ingiunzione, in precedenza validamente notificati. Pertanto, afferma, vi è assoluta chiarezza del credito vantato ed identificato con riferimento alle cartelle indicate.
Per quanto attiene alla eccezione circa la supposta illegittimità della notifica della ingiunzione poiché effettuata da indirizzo pec di Soget spa non presente nei pubblici registri evidenzia come la stessa notifica abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto e, per ciò, non sia da ritenersi nulla.
Per quanto attiene alla supposta omessa indicazione del responsabile del procedimento fa rilevare che l'eccezione è assolutamente infondata poiché a pag 3 della ingiunzione di pagamento è chiaramente riportato che il responsabile di del procedimento è il Presidente della Società Dott.ssa Nominativo_1, mentre per l'intimazione di pagamento a pagina 1 è indicato come responsabile del procedimento la Dott.ssa Nom_2
.
Alla odierna udienza i difensori delle parti hanno esposto le seguenti precisazioni:
-nell'interesse del ricorrente Ricorrente_1: Il difensore rappresenta la irregorarità della notifica degli atti di accertamento, poichè nell'atto di intimazione non c'è nessun riferimento per individuare i titoli di cui si richiede il pagamento, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
-nell'interesse della resistente SO.G.E.T. S.p.A.: Il difensore rappresenta che gli atti sono stati correttamente notificati e chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi in favore degli avvocati che antistatari.
La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato e va rigettato.
Il ricorrente eccepisce che l'intimazione di pagamento impugnata, perveniva priva di ogni riferimento necessario all'individuazione dei titoli di cui si richiedeva il pagamento, ciò che rende nulla ed invalida la medesima intimazione, in quanto non consentirebbe al contribuente, di avere specifica conoscenza dei titoli posti a sostegno della pretesa creditoria vantata, con notevole lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché dei principi di trasparenza e correttezza, a cui dovrebbero uniformarsi gli Enti pubblici ed in particolar modo, nel caso in cui vengano richieste somme di denaro al cittadino.
Orbene, al riguardo giova considerare che nell'intimazione di pagamento impugnata viene richiamata,
l'ingiunzione di pagamento prodromica n. 274107 del 08/12/2018, notificata a mezzo pec il 16.02.2018, per cui la motivazione è senza dubbio contenuta nella intimazione “per relationem” e soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 L. 212/2000, in quanto nell'atto di ingiunzione sopra richiamato vi è il riferimento agli avvisi di accertamento e ad una pregressa ingiunzione, che sono stati in precedenza validamente notificati. Pertanto appare come vi sia chiarezza motivazionale del credito vantato e non risulta fondato quanto l'istante ritiene, ovvero che l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso sia “nulla” in quanto la stessa non è stata preceduta dalla rituale notifica nelle forme e termini di legge delle cartelle esattoriali in essa richiamate.
La motivazione "per relationem", non è illegittima, significando semplicemente che il Riscossore, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio ( in tal senso, ex multis,
Cass. Sent. n. 32957/2018 e Sent. n. 20943 del 06.08.2019).
Ed invero, per completezza sul punto, va evidenziato, inoltre, che in data 08.03.2019 veniva notificato il sollecito di pagamento n. 129963/2019 del 20/02/2019, riferito a cartella di pagamento n.
900.2018.0037771425. Successivamente, in data 02.02.2020 e 23/03/2021, venivano notificati sempre alla pec del ricorrente il preavviso di fermo amministrativo n. 2020/0000039452, riferito alla medesima cartella di pagamento n. 900.2018.0037771425 e l'iscrizione di fermo amministrativo n. 0000026399/2021 e che, ancora, in data 19/07/2022 veniva alla pec del ricorrente notificata l'intimazione di pagamento n. 0000302300 del 05/07/2022 riferito alla medesima cartella di pagamento n. 900.2018.0037771425. Se ne conclude che il contribuente ha avuto (e ripetutamente) cognizione della pretesa tributaria e del suo fondamento.
L'eccezione, quindi, non può trovare accoglimento.
Quanto alla lamentela che dalla data 16.12.2018, di presunta notifica della indicata ingiunzione n. 274107, al 24.01.2025, data di notifica dell'opposta intimazione, nessun atto interruttivo della prescrizione è stato recapitato, per cui, confrontando le date di presunta notifica della ingiunzione e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 26560, avvenuta il 24.01.2025, risulterebbe maturato il termine prescrizionale, previsto dalla legge, alla luce della cronologia degli atti ed eventi notificatori dianzi esposta, essa non appare fondata e va precisato che, comunque, sui termini di prescrizione hanno poi avuto rilevo due normative speciali, l'una quella relativa ai termini prescrizionali per gli eventi sismici del territorio aquilano anno 2016 (l'art 48 decreto legge n 189 del 17 ottobre 2016 e Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge n.156 del 15 dicembre 2019, vigente dal 24 dicembre 2019, art 8 comma 1 e loro successive modifiche ed integrazioni) e valevole per l'Ente impositore Regione Abruzzo e l'altra quella della proroga dei termini della normativa emergenziale Covid, per il richiamo operato dall'articolo
67, comma 4, D.L. 18/2020 all'art 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015, tutt'oggi vigente e riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali. Pertanto appare essere intervenuto lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), il che comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni, che gli Enti possono utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma. A tale termine, inoltre, deve aggiungersi un ulteriore termine di giorni 541 per gli atti di recupero dell'Agente della riscossione, per effetto del combinato disposto dell'art 68 dl nr 18/2020 comma I, il quale a sua volta richiama l'art 12 comma I d.lgs. nr 159/2015
(sospensione dal 08.03.2020 al 31.07.2021 + 30 giorni del termine feriale). Va pertanto considerato un termine di complessivi giorni 626 di cui 85 di sospensione per l'attività di accertamento e 541 per l'attività dell'agente della riscossione. Pertanto il nuovo termine di prescrizione si sposterebbe al 19.11.2025. Ciò posto, appaiono del tutto valide le notifiche degli atti censurati in questa sede nonché degli atti prodromici.
Con altro motivo di impugnativa, il contribuente eccepisce l'inesistenza della notifica della intimazione di pagamento gravata, in quanto la stessa è stata effettuata dalla resistente SO.G.E.T. S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata, attraverso l'utilizzo dell'indirizzo p.e.c. Email_4, non presente in nessuno dei pubblici registri come previsti per legge ed inoltre, ritiene l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso “nulla”, in quanto la stessa non è stata preceduta dalla rituale notifica nelle forme e termini di legge delle cartelle esattoriali in essa richiamate, senza l'allegazione degli atti prodromici e senza l'indicazione del numero di targa del veicolo a cui fa riferimento la presunta tassa non pagate, così da ritenersi carente in punto di motivazione, con una evidente compressione del diritto di difesa.
Riguardo alle censure mosse, di cui sopra, va evidenziato che ci si è già soffermati, rigettandola, sulla eccepita mancanza della rituale notifica nelle forme e termini di legge delle cartelle esattoriali in essa richiamate. Ciò posto, si pone all'esame la lamentela del ricorrente circa l'inesistenza della notifica della intimazione di pagamento gravata, in quanto la stessa è stata effettuata dalla resistente SO.G.E.T. S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata, attraverso l'utilizzo dell'indirizzo p.e.c. servizionotifiche.sogetspa@pec. it, non presente in nessuno dei pubblici registri. Al riguardo occorre tenere conto delle specifiche normative in argomento. Orbene, la notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento è consentita dall'art. 26 c. 2 d.
p.r. 602/1973, in base al quale la notifica della cartella (e indubbiamente di qualsivoglia atto di contestazione tributaria, art. 60-ter D.P.R. n. 600/1973) può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Ne consegue che ciò che conta in ultimo e rileva ai fini della validità della notifica non è l'indirizzo del mittente, ma che sia esattamente individuato l'indirizzo del destinatario, (cfr Corte d'Appello di L'Aquila resa nel proc. RG n.
368/2021).
La giurisprudenza di merito, nella considerazione che chiunque può verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato un messaggio Pec, consultando la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “registro.it”, accessibile attraverso il link http://nic.it/» e che detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/ mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”, ha ritenuto che le caratteristiche proprie di una notifica telematica a mezzo PEC, a prescindere dall'utilizzo o meno di un indirizzo inserito in pubblici registri (purché comunque si tratti di un indirizzo PEC) permettono ben più delle notifiche effettuate con mezzi tradizionali di risalire e accertare il mittente del documento o l'autorità da cui proviene. Nella fattispecie va considera la non equivoca provenienza riferibile alla Soget spa, comprovata dai dati di certificazione del gestore pec, nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato (in argomento cfr C.G.
T. di secondo grado della Lombardia, Sent. n. 5172/2022 e C.T.R. della Toscana, Sent. n. 583/05/2022).
Per quanto attiene alla supposta omessa indicazione del responsabile del procedimento si rileva che l'eccezione non appare fondata poichè a pag 3 della ingiunzione di pagamento è chiaramente riportato che il responsabile di del procedimento è il Presidente della Società Dott.ssa Nominativo_1, mentre per l'intimazione di pagamento a pagina 1 è indicato come responsabile del procedimento la Dott.ssa Nominativo_2.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso deve essere rigettato.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di L'Aquila, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che stabilisce come segue: in favore della
Regione Abruzzo, Euro 222,00 (duecentoventidue,00), oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, se ed in quanto dovuti e in favore della SOGET spa, Euro 278,00 (duecentosettantotto,00), oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, se ed in quanto dovuti, da distrarsi verso i difensori della Società, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in L'Aquila, il 15.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni