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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/12/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa ZI Di RO in data 20/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.6457/2023R.g.
Tra
n. 26.9.1979 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
n. 7.12.1975 (c.f. ) Parte_2 C.F._2
n. 12.7.1982 (c.f. ) Parte_3 C.F._3
n. 10.1.1989 (c.f. ) Parte_4 C.F._4
n. 25.11.1984 (c.f. ) Parte_5 C.F._5
n. 6.1.1958 (c.f. ) Parte_6 C.F._6 tutti nella qualità di eredi del Sig. (c.f. ) Persona_1 C.F._7
n.24.11.1956 e deceduto il 5.12.2024
Rappresentati e difesi dall'avv.to Lauri Francesco
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Ardolino Diodata
RESISTENTE
OGGETTO: previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 13/11/2023, depositato in data 13/11/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: a. accertare e dichiarare, in ragione del decreto di ammissione del 20/04/2021 emesso dal Tribunale di Avellino, Dott.ssa
Ruggiero - Fall. n. 2/2021- l'esistenza in capo al ricorrente del diritto a 1 vedersi corrispondere dal Fondo di Garanzia dell' gli importi di cui CP_1 alla domanda del 21/02/2022; b. per l'effetto, condannare l'
[...]
-, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 domiciliato per la carica in Roma al Piazzale delle Nazioni - Palazzo Inps, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.270,55 a titolo di
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza
e fino all'effettivo soddisfo;
c. condannare l' resistente alle spese, CP_2 anche generali, e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria difensiva.
Il Giudice scrivente – designato alla trattazione del giudizio ai sensi del D.L.
n°117/2025 con decreto Presidenziale n°143/2 025 – ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del 24.11.2025 e all'udienza del 09.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
In via preliminare si rileva che, intervenuto il decesso dell'originaria parte ricorrente, il giudizio è proseguito con la costituzione degli eredi, attuali ricorrenti.
Ciò posto, deve rilevarsi che, come ribadito in più occasioni dalla Suprema
Corte, con orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, per
l'affermazione del diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di Garanzia, è necessaria la ricorrenza dei requisiti a) dell'insolvenza del datore di lavoro - accertata con la dichiarazione di fallimento o, in mancanza, con l'esperimento infruttuoso di un serio tentativo di esecuzione forzata, salva la risultanza di altri beni aggredibili con azione esecutiva (cfr. ex multis Cass., 1 luglio 2010, n. 15662 ; Cass., 20 novembre
2017, n. 27467) - e b) dell'esistenza e misura del credito in sede di
2 ammissione al passivo ovvero sulla base di un titolo esecutivo definitivo
(Cass., 16617/2011; 12971/2014; 17643/2020).
La Corte di legittimità, recentemente, ha pure specificato che "il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (così Cass. nn. 1887/2020; 4061/2021; 39157/2021).
Ciò in quanto il diritto alla prestazione del Fondo nasce, in forza del rapporto assicurativo- previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, e si realizza necessariamente a seguito di una domanda amministrativa che può essere presentata soltanto dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata, nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali in quanto non fallibile (in base a verifica, tanto del Tribunale fallimentare in esito all'istruttoria prefallimentare: Cass., n. 21734/2018; tanto, in via incidentale, del giudice adito per l'erogazione della prestazione previdenziale: Cass., n.
1887/2020; n. 11531/2020) o perché il lavoratore, insinuatosi tardivamente al passivo del suo fallimento, non sia stato ammesso per la previa chiusura per insufficienza di attivo (Cass., n. 1886/2020), sempre che, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente
(Cass., n. 7350/2021).
A proposito dell'onere, incombente sul lavoratore, di esperire una azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro debitore, Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020, ha chiarito che: “L'intervento
3 del Fondo di garanzia istituito presso l'I. per la realizzazione dei CP_3 crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole.”
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si rileva che all'atto della costituzione in giudizio, l resistente deduceva checonsiderata altresì la CP_2 pendenza del giudizio, si ritiene di poter riconoscere la prestazione, alla luce dei documenti prodotti nel ricorso, ritenendosi provata la sussistenza dei requisiti sostanziali per accedere al Fondo di garanzia. Tuttavia, non è possibile procedere alla liquidazione poiché l'IBAN indicato in domanda on line risulta erroneo. Per tale motivo, per poter procedere alla liquidazione, il ricorrente dovrebbe indicare un nuovo IBAN su cui erogare il TFR e, in assenza di tale indicazione, l'Ufficio liquidatore non può procedere al pagamento.
Il Giudice all'epoca assegnatario del giudizio disponeva rinvio della trattazione della causa ai fini della comunicazione del corretto codice IBAN e per la verifica della corresponsione della prestazione ad opera dell' ; nelle more del giudizio e prima della celebrazione CP_2 dell'udienza fissata per i predetti adempimenti, interveniva il decesso della parte ricorrente ed il giudizio proseguiva con la costituzione degli eredi. L' resistente deduceva a tale CP_2 proposito la necessità che gli eredi proponessero domanda amministrativa;
a tale proposito il procuratore di parte attrice depositava documentazione attestante la proposizione della domanda ad opera della sola erede limitatamente alla quale la domanda può Parte_6 trovare accoglimento.
4 Le spese di lite del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità
- una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7961).
P.Q.M.
- Accoglie le domande di cui ai capi a) e b) in relazione alla parte Parte_6
- Dichiara il ricorso improcedibile nei confronti delle altre parti.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Nola, 20 dicembre 2025
Il Giudice
ZI Di RO
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