Sentenza 1 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2018, n. 14087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14087 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 26296-2015 proposto da: AN TO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dallAvvocato EZIO ANTONUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MOVIEGEST S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI
268/A, presso lo studio dell'avvocato FILOMENA MASI, rappresentata e difesa dall'avvocato FILOMENA ALAIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3388/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/04/2015 R.G.N. 135/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per la remissione degli atti al Primo Presidente in via principale in subordine accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso;
udito l'Avvocato DI PIERRO NICOLA per delega Avvocato ALAIA FILOMENA. R.G. n. 26296/2015 Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 21 aprile 2015 all'esito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha accolto il reclamo proposto da Moviegest Srl e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso di TO ON volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli nel febbraio 2013 per giustificato motivo oggettivo.
2. Per la cassazione di tale decisione ricorre il lavoratore con atto del 21 ottobre 2015 affidando l'impugnazione a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste, con controricorso, la società, preliminarmente eccependo la tardività del ricorso per cassazione "per decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione per violazione dei termini di cui all'art. 1 comma 62 della legge n. 92 del 2012". Ragioni della decisione 1. Pregiudizialmente in rito deve essere esaminata la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla società controricorrente, la quale ha eccepito che "la sentenza della Corte di Appello di Napoli è stata depositata in data 21.4.2015 ed è stata comunicata in pari data a mezzo PEC ai difensori delle parti costituite in giudizio, ragion per cui il termine di 60 giorni dalla comunicazione è ampiamente elasso prima della spedizione del ricorso per cassazione per la notifica, avutasi il 21.10.2015 (cfr. Attestazione Telematica rilasciata dalla CdA di Napoli doc. n. 3)".
2. L'eccezione di tardività è fondata alla stregua di principi già affermati da questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 19177 del 2016). Invero l'art. 1 della legge 28.6.2012 n. 92 stabilisce, al comma 62, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione del reclamo "deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore". Il successivo comma 64 aggiunge che "in mancanza di comunicazione R.G. n. 26296/2015 o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile". Il disposto si pone come norma speciale rispetto alla disciplina generale del cosiddetto termine breve di impugnazione, dettata dagli artt. 325 e 326 c.p.c., poiché fa decorrere il termine perentorio dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, ma solo se anteriore alla prima, e consente l'applicazione del termine stabilito dall'art. 327 c.p.c. unicamente nel caso in cui risultino omesse sia la notificazione che la comunicazione della decisione. E' stato altresì chiarito (v. Cass. n. 23526 del 2014, avallata da Cass. SS.UU. n. 25208 del 2015) che la modifica dell'art. 133 c.p.c., comma 2, novellato, nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325", attiene "al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria, sicché non può investire, neppure indirettamente, le previsioni speciali che appunto in via derogatoria, comportino la decorrenza di termini - anche perentori - dalla semplice comunicazione del provvedimento, e tale è certamente il caso previsto dall'art. 1, comma 62 , I. n. 92 del 2012." Quanto al contenuto della comunicazione della cancelleria è appena il caso di rammentare la disciplina sul punto dettata dal codice di rito che, all'art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., come modificato dal d.l. 18.10.2012 n. 179, conv. in I. n. 221 del 2012, stabilisce che "il biglietto contiene in ogni caso ....il testo integrale del provvedimento comunicato"; necessità della comunicazione del testo integrale poi ribadita dal d.l. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha modificato l'art. 133 c.p.c., secondo cui, entro cinque giorni dal deposito della sentenza, il cancelliere, "mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti costituite" (cfr. Cass. n. 10017 del 2016).
3. Nella specie che la comunicazione della sentenza sia avvenuta integralmente il 21 aprile 2015 è documentato proprio dal difensore di parte ricorrente Avv. Antonucci che ha depositato "attestazione di conformità" della "copia analogica cartacea" della sentenza della Corte di Appello di Napoli notificata con modalità telematiche in detta data;
inoltre nulla è stato obiettato sul punto da detto R.G. n. 26296/2015 difensore neanche con la memoria ex art. 378 c.p.c.. Sicché il ricorso per cassazione azionato il 21 ottobre 2015 è sicuramente tardivo.
4. Pertanto lo stesso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Cos' deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018 Il onsigliere est. Il Presidente D • br-'zi A índola Dott. Vittorio Nobile nzi