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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/12/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2347/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2347/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al Parte_1 C.F._1
Viale Pindaro n. 19 presso lo studio dell'avv. CONTE PAOLO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Penne (PE) alla Via CP_1 C.F._2
Guido Rossa n. 28, presso e nello studio dell'avv. MILANO FEDERICA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1352/2020 emessa dal Tribunale di Pescara e pubblicata il 09.12.2020 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate fra i sigg.ri e Parte_1
CP_1
2. Con ricorso depositato il 30 luglio 2024 la sig.ra chiedeva la modifica delle statuizioni Parte_1 del divorzio, di cui alla sentenza 1352/2020, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, nello specifico: “accogliere, ai sensi ed agli effetti della richiamata disposizione di legge, la presente istanza di modifica e/o revisione delle condizioni previste con la Sentenza di scioglimento di matrimonio civile n. 1352/2020 del 19/11/2020 e pubblicata in data 09/12/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di
Pescara in composizione collegiale, relative all'assegno mensile di mantenimento ordinario previsto Per_ per le figlie ed a carico dell'ex coniuge non collocatario ed alla Persona_2 suddivisione al 50 % delle spese straordinarie per le figlie, nonché la presente istanza di modifica dell'attuale assetto regolante la spettanza, al 50 % ciascuno dei genitori, dell'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. n. 230/2021 per le figlie e, per l'effetto, ––– disporre, con effetto a partire dalla data di deposito del presente ricorso: – l'incremento dell'assegno per la contribuzione al Per_ mantenimento ordinario delle figlie ed fino al raggiungimento della loro Persona_2 indipendenza economica, a carico del SI. ed in favore della SI.ra , CP_1 Parte_1 nella misura mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) e/o nella misura che sarà ritenuta congrua Per_ e di giustizia, – che le spese straordinarie per le figlie ed [spese Persona_2 mediche/sanitarie di ogni tipo non coperte dal S.S.N., scolastiche, spese per i libri di testo e/o di approfondimento, eventuali ripetizioni scolastiche, ludiche, sportive e/o ricreative], sia quelle necessarie sia quelle solo opportune (purchè, queste ultime, previamente concordate), sempre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, gravino, nella misura del 70% a carico del
SI. e nella misura del 30% a carico della SI.ra , applicando le CP_1 Parte_1 disposizioni riportate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) nella seduta amministrativa del 14/07/2017 e quelle allegate, sub. allegato 1) [denominato “Provvedimenti economici in favore dei figli”] al vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara per i procedimeni relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ex art. 473 bis e ss. c.c. approvato, in uno ai relativi allegati nella riunione del 25/06/2024, tutte da intendersi ivi richiamate e pagina 2 di 6 trascritte, prevedendo, altresì, che, per le spese straordinarie pari e/o inferiori ad euro 100,00
(cento/00), in caso di anticipazione da parte di uno dei due genitori, dette spese verranno rimborsate
(per la quota indicata) al genitore anticipatario dall'altro genitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'effettivo esborso, con modalità di pagamento tracciate, previa esibizione e/o trasmissione del relativo giustificativo di spesa e/o documento fiscale, mentre, per le spese straordinarie superiori ad euro 100,00 (cento/00), salvo diverso accordo, ciascun genitore provvederà al pagamento in via diretta di essa limitatamente alla propria quota di competenza e che, con riferimento alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro in merito alla spesa straordinaria da affrontare, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 10 gg., in difetto del quale il silenzio sarà da intendersi come consenso alla richiesta e – l'attribuzione, in favore della SI.ra dell'integralità dell'assegno assegno unico e universale di cui al D.Lgs. n. Parte_1
Per_ 230/2021 per le figlie ed . Persona_2
3. Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In Via Principale: rigettare la richiesta di modifica della Sentenza di scioglimento di matrimonio n. 1352/2020 del
19.11.2020 e pubblicata in data 09.12.220 dal Tribunale di Pescara;
- Confermare l'attuale versamento a titolo di assegno di mantenimento per le minori e di € Persona_2 Persona_3
350,00/mese con contribuzione per le spese straordinarie, come da protocollo di Codesto Tribunale, posto al 50% per ciascun coniuge;
confermare, altresì, che l'assegno unico venga corrisposto al 50% tra i detti ricorrenti;
- Confermare il versamento per la rata del mutuo acceso n. 00068943, come da
Sentenza, al 50% per ciascun coniuge. - Condannare la ricorrente alle spese e competenze di giudizio”.
4. All'udienza del 9 gennaio 2025 il Giudice, dopo ampia discussione, invitava le parti a definire bonariamente la controversia.
5. Con istanza del 10.11.2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in atti.
6. All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
Per_
– l'assegno per la contribuzione al mantenimento ordinario delle figlie ed Persona_2 fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, a carico del SI. ed in favore CP_1 della SI.ra , genitore collocatario, viene stabilito ed incrementato, a decorrere Parte_1 dal mese di gennaio del 2026, nella misura mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00). Detto pagina 3 di 6 assegno verrà corrisposto mensilmente, in via anticipata, per 12 (dodici) mensilità all'anno, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2026 (nel mese di dicembre 2025, l'importo sarà pari ad euro 425,00) e verrà rivalutato annualmente automaticamente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati dal mese e dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza di recepimento del presente accordo che verrà emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara;
Per_
– le spese straordinarie per le figlie ed [spese mediche/sanitarie di ogni Persona_2 tipo non coperte dal S.S.N., scolastiche, spese per i libri di testo e/o di approfondimento, eventuali ripetizioni scolastiche, ludiche, sportive e/o ricreative], sia quelle necessarie sia quelle solo opportune
(purchè, queste ultime, previamente concordate), sempre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, graveranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le disposizioni riportate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) nella seduta amministrativa del 14/07/2017 e quelle allegate, sub. allegato 1) [denominato “Provvedimenti economici in favore dei figli”] al vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ex art. 473 bis e ss. c.c. approvato, in uno ai relativi allegati nella riunione del 25/06/2024, tutte da intendersi ivi richiamate e trascritte, con la previsione che, salvo diverso accordo delle parti, per le spese straordinarie pari e/o inferiori ad euro 100,00 (cento/00), in caso di anticipazione da parte di uno dei due genitori, dette spese verranno rimborsate (per la quota indicata) al genitore anticipatario dall'altro genitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'effettivo esborso, con modalità di pagamento tracciate, previa esibizione e/o trasmissione del relativo giustificativo di spesa e/o documento fiscale, mentre, per le spese straordinarie superiori ad euro 100,00 (cento/00), ciascun genitore provvederà al pagamento in via diretta di esse limitatamente alla propria quota di competenza e che, con riferimento alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro in merito alla spesa straordinaria da affrontare, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 10 gg., in difetto del quale il silenzio sarà da intendersi come consenso alla richiesta;
Per_
– l'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. n. 230/2021 per le figlie ed Persona_2 verrà percepito, nella misura del 50% ciascuno, dai genitori, i quali si prestano vicendevolmente, sin d'ora, i relativi consensi ed adesioni e le relative autorizzazioni e si impegnano espressamente, a pagina 4 di 6 semplice richiesta, ad assolvere ai relativi adempimenti, nessuno escluso (sottoscrizione dell'istanza, compilazione dei relativi moduli, ecc.);
– con riferimento al mutuo fondiario n. 00068943 (di cui i SI.ri e Parte_1 CP_1 sono cointestatari), stipulato, in data 24/01/2011 [giusta atto di Notaio Dott.ssa Persona_4 del 24/01/2011 (Rep. n. 7.635 - Racc. n. 5.440) registrato in data 25/01/2011 a Pescara - Ufficio
Agenzia delle Entrate, al numero 1141 di formalità], con la
[...]
(per Controparte_2 originari euro 80.000,00 per la durata di 15 anni), le rate di esso scadute e non ancora pagate e quelle a scadere fino alla sua estinzione verranno corrisposte integralmente dal SI. il quale si CP_1 impegna a manlevare da qualsivoglia spesa e/o responsabilità al riguardo la SI.ra Parte_1
[...]
– la SI.ra rinuncia alla differenza di somme di cui al mantenimento aggiornato Parte_1 calcolata dal deposito della domanda ad oggi;
– gli eventuali bolli impagati dell'autovettura Renault
Megane tg. CK235NC di cui il SI. era proprietario e la SI.ra era CP_1 Parte_1 utilizzatrice verranno corrisposti integralmente dal SInota come concordato Parte_1 nell'atto di separazione;
– le spese di lite del giudizio civile avente R.G. 2347/2024 pendente dinanzi al
Tribunale Ordinario di Pescara sono integralmente compensate;
7. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
8. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dispone la parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio pubblicata da questo
Tribunale in data 09.12.2020, sentenza n. 1352/2020, alle condizioni concordate dalle parti e indicate nella parte motiva;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 17 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 6 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2347/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al Parte_1 C.F._1
Viale Pindaro n. 19 presso lo studio dell'avv. CONTE PAOLO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Penne (PE) alla Via CP_1 C.F._2
Guido Rossa n. 28, presso e nello studio dell'avv. MILANO FEDERICA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1352/2020 emessa dal Tribunale di Pescara e pubblicata il 09.12.2020 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate fra i sigg.ri e Parte_1
CP_1
2. Con ricorso depositato il 30 luglio 2024 la sig.ra chiedeva la modifica delle statuizioni Parte_1 del divorzio, di cui alla sentenza 1352/2020, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, nello specifico: “accogliere, ai sensi ed agli effetti della richiamata disposizione di legge, la presente istanza di modifica e/o revisione delle condizioni previste con la Sentenza di scioglimento di matrimonio civile n. 1352/2020 del 19/11/2020 e pubblicata in data 09/12/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di
Pescara in composizione collegiale, relative all'assegno mensile di mantenimento ordinario previsto Per_ per le figlie ed a carico dell'ex coniuge non collocatario ed alla Persona_2 suddivisione al 50 % delle spese straordinarie per le figlie, nonché la presente istanza di modifica dell'attuale assetto regolante la spettanza, al 50 % ciascuno dei genitori, dell'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. n. 230/2021 per le figlie e, per l'effetto, ––– disporre, con effetto a partire dalla data di deposito del presente ricorso: – l'incremento dell'assegno per la contribuzione al Per_ mantenimento ordinario delle figlie ed fino al raggiungimento della loro Persona_2 indipendenza economica, a carico del SI. ed in favore della SI.ra , CP_1 Parte_1 nella misura mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) e/o nella misura che sarà ritenuta congrua Per_ e di giustizia, – che le spese straordinarie per le figlie ed [spese Persona_2 mediche/sanitarie di ogni tipo non coperte dal S.S.N., scolastiche, spese per i libri di testo e/o di approfondimento, eventuali ripetizioni scolastiche, ludiche, sportive e/o ricreative], sia quelle necessarie sia quelle solo opportune (purchè, queste ultime, previamente concordate), sempre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, gravino, nella misura del 70% a carico del
SI. e nella misura del 30% a carico della SI.ra , applicando le CP_1 Parte_1 disposizioni riportate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) nella seduta amministrativa del 14/07/2017 e quelle allegate, sub. allegato 1) [denominato “Provvedimenti economici in favore dei figli”] al vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara per i procedimeni relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ex art. 473 bis e ss. c.c. approvato, in uno ai relativi allegati nella riunione del 25/06/2024, tutte da intendersi ivi richiamate e pagina 2 di 6 trascritte, prevedendo, altresì, che, per le spese straordinarie pari e/o inferiori ad euro 100,00
(cento/00), in caso di anticipazione da parte di uno dei due genitori, dette spese verranno rimborsate
(per la quota indicata) al genitore anticipatario dall'altro genitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'effettivo esborso, con modalità di pagamento tracciate, previa esibizione e/o trasmissione del relativo giustificativo di spesa e/o documento fiscale, mentre, per le spese straordinarie superiori ad euro 100,00 (cento/00), salvo diverso accordo, ciascun genitore provvederà al pagamento in via diretta di essa limitatamente alla propria quota di competenza e che, con riferimento alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro in merito alla spesa straordinaria da affrontare, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 10 gg., in difetto del quale il silenzio sarà da intendersi come consenso alla richiesta e – l'attribuzione, in favore della SI.ra dell'integralità dell'assegno assegno unico e universale di cui al D.Lgs. n. Parte_1
Per_ 230/2021 per le figlie ed . Persona_2
3. Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In Via Principale: rigettare la richiesta di modifica della Sentenza di scioglimento di matrimonio n. 1352/2020 del
19.11.2020 e pubblicata in data 09.12.220 dal Tribunale di Pescara;
- Confermare l'attuale versamento a titolo di assegno di mantenimento per le minori e di € Persona_2 Persona_3
350,00/mese con contribuzione per le spese straordinarie, come da protocollo di Codesto Tribunale, posto al 50% per ciascun coniuge;
confermare, altresì, che l'assegno unico venga corrisposto al 50% tra i detti ricorrenti;
- Confermare il versamento per la rata del mutuo acceso n. 00068943, come da
Sentenza, al 50% per ciascun coniuge. - Condannare la ricorrente alle spese e competenze di giudizio”.
4. All'udienza del 9 gennaio 2025 il Giudice, dopo ampia discussione, invitava le parti a definire bonariamente la controversia.
5. Con istanza del 10.11.2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in atti.
6. All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
Per_
– l'assegno per la contribuzione al mantenimento ordinario delle figlie ed Persona_2 fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, a carico del SI. ed in favore CP_1 della SI.ra , genitore collocatario, viene stabilito ed incrementato, a decorrere Parte_1 dal mese di gennaio del 2026, nella misura mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00). Detto pagina 3 di 6 assegno verrà corrisposto mensilmente, in via anticipata, per 12 (dodici) mensilità all'anno, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2026 (nel mese di dicembre 2025, l'importo sarà pari ad euro 425,00) e verrà rivalutato annualmente automaticamente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati dal mese e dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza di recepimento del presente accordo che verrà emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara;
Per_
– le spese straordinarie per le figlie ed [spese mediche/sanitarie di ogni Persona_2 tipo non coperte dal S.S.N., scolastiche, spese per i libri di testo e/o di approfondimento, eventuali ripetizioni scolastiche, ludiche, sportive e/o ricreative], sia quelle necessarie sia quelle solo opportune
(purchè, queste ultime, previamente concordate), sempre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse, graveranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le disposizioni riportate nelle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) nella seduta amministrativa del 14/07/2017 e quelle allegate, sub. allegato 1) [denominato “Provvedimenti economici in favore dei figli”] al vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ex art. 473 bis e ss. c.c. approvato, in uno ai relativi allegati nella riunione del 25/06/2024, tutte da intendersi ivi richiamate e trascritte, con la previsione che, salvo diverso accordo delle parti, per le spese straordinarie pari e/o inferiori ad euro 100,00 (cento/00), in caso di anticipazione da parte di uno dei due genitori, dette spese verranno rimborsate (per la quota indicata) al genitore anticipatario dall'altro genitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'effettivo esborso, con modalità di pagamento tracciate, previa esibizione e/o trasmissione del relativo giustificativo di spesa e/o documento fiscale, mentre, per le spese straordinarie superiori ad euro 100,00 (cento/00), ciascun genitore provvederà al pagamento in via diretta di esse limitatamente alla propria quota di competenza e che, con riferimento alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro in merito alla spesa straordinaria da affrontare, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 10 gg., in difetto del quale il silenzio sarà da intendersi come consenso alla richiesta;
Per_
– l'assegno unico e universale di cui al D.Lgs. n. 230/2021 per le figlie ed Persona_2 verrà percepito, nella misura del 50% ciascuno, dai genitori, i quali si prestano vicendevolmente, sin d'ora, i relativi consensi ed adesioni e le relative autorizzazioni e si impegnano espressamente, a pagina 4 di 6 semplice richiesta, ad assolvere ai relativi adempimenti, nessuno escluso (sottoscrizione dell'istanza, compilazione dei relativi moduli, ecc.);
– con riferimento al mutuo fondiario n. 00068943 (di cui i SI.ri e Parte_1 CP_1 sono cointestatari), stipulato, in data 24/01/2011 [giusta atto di Notaio Dott.ssa Persona_4 del 24/01/2011 (Rep. n. 7.635 - Racc. n. 5.440) registrato in data 25/01/2011 a Pescara - Ufficio
Agenzia delle Entrate, al numero 1141 di formalità], con la
[...]
(per Controparte_2 originari euro 80.000,00 per la durata di 15 anni), le rate di esso scadute e non ancora pagate e quelle a scadere fino alla sua estinzione verranno corrisposte integralmente dal SI. il quale si CP_1 impegna a manlevare da qualsivoglia spesa e/o responsabilità al riguardo la SI.ra Parte_1
[...]
– la SI.ra rinuncia alla differenza di somme di cui al mantenimento aggiornato Parte_1 calcolata dal deposito della domanda ad oggi;
– gli eventuali bolli impagati dell'autovettura Renault
Megane tg. CK235NC di cui il SI. era proprietario e la SI.ra era CP_1 Parte_1 utilizzatrice verranno corrisposti integralmente dal SInota come concordato Parte_1 nell'atto di separazione;
– le spese di lite del giudizio civile avente R.G. 2347/2024 pendente dinanzi al
Tribunale Ordinario di Pescara sono integralmente compensate;
7. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
8. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dispone la parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio pubblicata da questo
Tribunale in data 09.12.2020, sentenza n. 1352/2020, alle condizioni concordate dalle parti e indicate nella parte motiva;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 17 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 6 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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