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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/11/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2436/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2436/2022, definita con dispositivo reso all'esito dell'udienza del 15/10/2025 promossa da:
(C.F. in persona del Sindaco protempore, avv. Parte_1 P.IVA_1
CA MA, elettivamente domiciliato in presso la sede comunale, rappresentato e Pt_1 difeso dall'avv. Marco De Flaviis (c.f. ) dell'Avvocatura Comunale C.F._1
(indirizzo PEC fax n. 085/4283717) Email_1 appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 appellata
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1585/2021 del Giudice di Pace di , Pt_1 pubblicata il 22.12.2021 nel giudizio R.G. 3213/2021, non notificata, accogliente il ricorso in opposizione di avverso verbale di contestazione n. 15735U del Controparte_1
5.7.2021, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di per violazione degli Pt_1 artt. 126 bis e 180 C.d.S., per non aver comunicato i dati della persona che, alla guida del veicolo di proprietà del ricorrente (tg. EZ801RT), era stata contravvenzionata per pagina 1 di 6 violazione del limite di velocità con verbale n. 13360/V/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'appellante quanto segue.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di uniformarsi all'orientamento della giurisprudenza di merito rappresentata da risalenti pronunce di altri Giudici di Pace ''secondo cui : poiché il termine per la comunicazione dei dati richiesti dall'art. 126 bis C.d.S. non può decorrere se non dalla definizione della contestazione, pendendo ancora il procedimento sulla contestazione stessa, l'eventuale opposizione al verbale ex art. 180/8 C.d.S. – nel frattempo notificato – da parte del ricorrente dovrà essere accolta essendo stato emesso illegittimamente” (cfr. Gdp bari 17.09.2009; Gdp Massa Marittima 7.5.2007; Tar Lazio, sez. latina, 181/2009)”(pag. 3, 3° capoverso).
Il principio assunto dalla decisione in scrutinio sarebbe erroneo ovvero erroneamente sussunto alla fattispecie concreta, essendo ormai acclarato dalla poziore giurisprudenza di legittimità e di merito che, interpretando l'art. 126 bis C.d.S., il termine assegnato al proprietario per comunicare all'organo accertatore i dati relativi al conducente decorre dalla richiesta da quest'ultimo effettuata, e non già dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto. L'art 126 bis co.
2° C.d.S. così recita: “nel caso di mancata identificazione di questi (leggasi trasgressore), il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 269 a euro 1.075.”
Ebbene, la Cassazione ha chiarito che “Il termine assegnato al proprietario per comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla pagina 2 di 6 definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia;
né è previsto che quest'ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito” (Cass. Civ., Sez. II, 10 novembre 2010, n. 22881). In pratica, secondo la Suprema Corte, non vi è alcun motivo giustificativo per non ottemperare all'intimazione effettuata dall'organo di polizia, tendente ad individuare chi fosse il conducente al momento dell'infrazione, non ravvisandosi lesione di alcun diritto (“Infatti il conducente/ trasgressore/comunicato, in pendenza di ricorso, sarà comunque tutelato da quanto previsto dall'art. 126, comma 2, primo periodo, laddove si prevede che “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata”: Cass.
Civ., n. 22881/10 cit.). Il citato orientamento giurisprudenziale è stato ripreso anche più di recente dalla Suprema Corte: “Il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito (la Corte ha sottolineato che il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare). (Cass.
Civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8479). Alcune pronunce di merito dei Giudici di Pace, come quella in questa sede censurata, sembrano invece non volersi conformare al poziore orientamento giurisprudenziale di legittimità, preferendo fornire una rilettura restrittiva dell'art. 126 bis, ma non corretta, che fa leva sul pronunciamento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 27/2005 richiamata nella sentenza impugnata assorbita.
Pertanto, il appellante instava per l'annullamento e/o riforma della sentenza Pt_1 impugnata siccome illegittima, erronea e comunque infondata in fatto ed in diritto, indi pagina 3 di 6 ritenere legittimo l'impugnato verbale della Polizia Municipale di n. 15735U del Pt_1
5.7.2021.
L'appello era contrastato dalla controparte che proponeva altresì appello incidentale.
Era successivamente dichiarata l'interruzione del procedimento a seguito del decesso del procuratore dell'appellato.
Riassunto il procedimento, all'udienza di discussione presenziava la sola parte appellante, mentre nessuno si costituiva per l'appellata.
Pertanto, il giudicante è stato investito della statuizioni relative unicamente all'appello proposto dal Pt_1
Ebbene, la questione, di carattere interpretativo, va risolta tenendo anzitutto presente la normativa di riferimento.
L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa….
pagina 4 di 6 Ebbene, reputa il giudice d'appello di dover confermare l'interpretazione del Giudice di
Pace che trova anche conforto in una recente pronuncia del Giudice di legittimità.
Molto convincentemente, discostandosi da pregressi pronunciamenti, Cass. Civ., II,
03/08/22 n° 24012 , ha espresso il “…seguente principio di diritto: al fine della configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. 1992, consistente nella mancata comunicazione – nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione – da parte dell'obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell'invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento.
Da ciò consegue che per poter applicare le sanzioni contemplate dal citato art. 126-bis, comma 2, c.d.s., dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il ricorrente, l'organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell'obbligato, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dalla stessa disposizione normativa.
Diversamente, ove l'esito dei citati rimedi sia favorevole al ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. a carico dell'obbligato in esso individuato (proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s.).
Questo orientamento deve essere condiviso in quanto fondato su un'interpretazione favorevole al cittadino comunque in linea con la ratio della normativa.
Nel caso che ci occupa, pertanto, in cui deve prendersi atto dell'avvenuto annullamento del verbale presupposto, in aderenza a questo orientamento, va confermato l'accoglimento dell'opposizione, con rigetto dell'appello
La natura interpretativa della questione porta tuttavia alla compensazione delle spese, anche considerata la mancata costituzione dell'appellata successivamente alla riassunzione
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello, rigetta lo stesso confermando l'impugnata sentenza.
Spese compensate.
Motivazione nei 60 giorni
Il Giudice
Dott.ssa NA Villani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2436/2022, definita con dispositivo reso all'esito dell'udienza del 15/10/2025 promossa da:
(C.F. in persona del Sindaco protempore, avv. Parte_1 P.IVA_1
CA MA, elettivamente domiciliato in presso la sede comunale, rappresentato e Pt_1 difeso dall'avv. Marco De Flaviis (c.f. ) dell'Avvocatura Comunale C.F._1
(indirizzo PEC fax n. 085/4283717) Email_1 appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 appellata
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1585/2021 del Giudice di Pace di , Pt_1 pubblicata il 22.12.2021 nel giudizio R.G. 3213/2021, non notificata, accogliente il ricorso in opposizione di avverso verbale di contestazione n. 15735U del Controparte_1
5.7.2021, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di per violazione degli Pt_1 artt. 126 bis e 180 C.d.S., per non aver comunicato i dati della persona che, alla guida del veicolo di proprietà del ricorrente (tg. EZ801RT), era stata contravvenzionata per pagina 1 di 6 violazione del limite di velocità con verbale n. 13360/V/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'appellante quanto segue.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di uniformarsi all'orientamento della giurisprudenza di merito rappresentata da risalenti pronunce di altri Giudici di Pace ''secondo cui : poiché il termine per la comunicazione dei dati richiesti dall'art. 126 bis C.d.S. non può decorrere se non dalla definizione della contestazione, pendendo ancora il procedimento sulla contestazione stessa, l'eventuale opposizione al verbale ex art. 180/8 C.d.S. – nel frattempo notificato – da parte del ricorrente dovrà essere accolta essendo stato emesso illegittimamente” (cfr. Gdp bari 17.09.2009; Gdp Massa Marittima 7.5.2007; Tar Lazio, sez. latina, 181/2009)”(pag. 3, 3° capoverso).
Il principio assunto dalla decisione in scrutinio sarebbe erroneo ovvero erroneamente sussunto alla fattispecie concreta, essendo ormai acclarato dalla poziore giurisprudenza di legittimità e di merito che, interpretando l'art. 126 bis C.d.S., il termine assegnato al proprietario per comunicare all'organo accertatore i dati relativi al conducente decorre dalla richiesta da quest'ultimo effettuata, e non già dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto. L'art 126 bis co.
2° C.d.S. così recita: “nel caso di mancata identificazione di questi (leggasi trasgressore), il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 269 a euro 1.075.”
Ebbene, la Cassazione ha chiarito che “Il termine assegnato al proprietario per comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla pagina 2 di 6 definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia;
né è previsto che quest'ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito” (Cass. Civ., Sez. II, 10 novembre 2010, n. 22881). In pratica, secondo la Suprema Corte, non vi è alcun motivo giustificativo per non ottemperare all'intimazione effettuata dall'organo di polizia, tendente ad individuare chi fosse il conducente al momento dell'infrazione, non ravvisandosi lesione di alcun diritto (“Infatti il conducente/ trasgressore/comunicato, in pendenza di ricorso, sarà comunque tutelato da quanto previsto dall'art. 126, comma 2, primo periodo, laddove si prevede che “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata”: Cass.
Civ., n. 22881/10 cit.). Il citato orientamento giurisprudenziale è stato ripreso anche più di recente dalla Suprema Corte: “Il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito (la Corte ha sottolineato che il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare). (Cass.
Civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8479). Alcune pronunce di merito dei Giudici di Pace, come quella in questa sede censurata, sembrano invece non volersi conformare al poziore orientamento giurisprudenziale di legittimità, preferendo fornire una rilettura restrittiva dell'art. 126 bis, ma non corretta, che fa leva sul pronunciamento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 27/2005 richiamata nella sentenza impugnata assorbita.
Pertanto, il appellante instava per l'annullamento e/o riforma della sentenza Pt_1 impugnata siccome illegittima, erronea e comunque infondata in fatto ed in diritto, indi pagina 3 di 6 ritenere legittimo l'impugnato verbale della Polizia Municipale di n. 15735U del Pt_1
5.7.2021.
L'appello era contrastato dalla controparte che proponeva altresì appello incidentale.
Era successivamente dichiarata l'interruzione del procedimento a seguito del decesso del procuratore dell'appellato.
Riassunto il procedimento, all'udienza di discussione presenziava la sola parte appellante, mentre nessuno si costituiva per l'appellata.
Pertanto, il giudicante è stato investito della statuizioni relative unicamente all'appello proposto dal Pt_1
Ebbene, la questione, di carattere interpretativo, va risolta tenendo anzitutto presente la normativa di riferimento.
L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa….
pagina 4 di 6 Ebbene, reputa il giudice d'appello di dover confermare l'interpretazione del Giudice di
Pace che trova anche conforto in una recente pronuncia del Giudice di legittimità.
Molto convincentemente, discostandosi da pregressi pronunciamenti, Cass. Civ., II,
03/08/22 n° 24012 , ha espresso il “…seguente principio di diritto: al fine della configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. 1992, consistente nella mancata comunicazione – nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione – da parte dell'obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell'invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento.
Da ciò consegue che per poter applicare le sanzioni contemplate dal citato art. 126-bis, comma 2, c.d.s., dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il ricorrente, l'organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell'obbligato, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dalla stessa disposizione normativa.
Diversamente, ove l'esito dei citati rimedi sia favorevole al ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. a carico dell'obbligato in esso individuato (proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s.).
Questo orientamento deve essere condiviso in quanto fondato su un'interpretazione favorevole al cittadino comunque in linea con la ratio della normativa.
Nel caso che ci occupa, pertanto, in cui deve prendersi atto dell'avvenuto annullamento del verbale presupposto, in aderenza a questo orientamento, va confermato l'accoglimento dell'opposizione, con rigetto dell'appello
La natura interpretativa della questione porta tuttavia alla compensazione delle spese, anche considerata la mancata costituzione dell'appellata successivamente alla riassunzione
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello, rigetta lo stesso confermando l'impugnata sentenza.
Spese compensate.
Motivazione nei 60 giorni
Il Giudice
Dott.ssa NA Villani
pagina 6 di 6