Articolo 7 della Legge 29 ottobre 1997, n. 374
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 novembre 1997
Art. 7. S a n z i o n i 1. Chiunque usa, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni.
2. Chiunque non adempia gli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 200 milioni a lire 500 milioni, nonche' con la pena accessoria dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo da cinque a dieci anni.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla meta' se il fatto per cui si procede e' di particolare tenuita'.
Entrata in vigore il 18 novembre 1997
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