Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 6710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6710 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06710/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02489/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2489 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Sorze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Roma-Sportello Unico Immigrazione del 14.12.2022, notificato a mezzo pec in data 20.12.2022, con il quale veniva decretato il rifiuto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 comma 1, d.l. 34/2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Vista la nota del giorno 1 dicembre 2025, notificata e depositata il 18 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa CA LL AR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma del 14 dicembre 2022, con il quale è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020.
1.1 Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo di diritto: “ Falsa applicazione della Legge – vizio di motivazione ”.
2. In data 8 marzo 2023 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto formale.
3. Con atto notificato e depositato in data 18 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
4. All’udienza del 13 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
5. Il Collegio ritiene che, alla luce del formale atto di rinuncia, predisposto secondo le modalità stabilite dall’art. 84, c.p.a., debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
6. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara il giudizio estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
RI CA, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
CA LL AR, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| CA LL AR | RI CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.