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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/11/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. IE EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1015/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CAFA' ANGELO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO GIOVANNI, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti si riportano alle condizioni contenute nell'accordo raggiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – parte CP_1 resistente – in data 24.8.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 232
1 Parte II Serie A dell'anno 2005, unione dalla quale sono nati tre figli: nata a [...] il Parte_2
22.12.2003, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Parte_3 Parte_4
La ricorrente allegava che con Decreto del 5.3.2020 il Tribunale di Gela aveva omologato le condizioni della separazione consensuale tra le odierne parti.
Rappresentava che sono intervenute nuove circostanze che impongono la modifica delle condizioni divisate in sede di separazione, ossia che il figlio maggiore e il figlio Parte_3 Parte_4 hanno deciso di andare a vivere con il padre, mentre la figlia minore è rimasta a vivere Parte_2 con la madre.
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con il marito.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente e la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, con affidamento congiunto dei tre figli ma con collocazione dei figli e presso il padre e con collocazione della figlia presso la madre, con Pt_3 Parte_4 Pt_2 obbligo per il padre del versamento di un contributo di € 300,00 a titolo di mantenimento per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5.4.2025 si è costituito in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Confermava, altresì, che i figli e sono collocati presso di sé mentre la figlia Pt_3 Parte_4 presso la madre. Pt_2
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte ricorrente e la somma di € 200,00 ciascuno a titolo di mantenimento per i figli e a carico della madre oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_3 Parte_4
All'udienza dell'8.4.2025, tuttavia, le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa sulle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rinviata per acquisire le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare.
All'udienza del 20.5.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di voler definire la causa alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Gela, atto n. 232 P. II S. A Reg. Uff. dell'anno 2005, contratto tra la sig.ra
[...]
(moglie/ricorrente) ed il sig. (marito/resistente), ordinando Parte_1 CP_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Confermare l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, ciascuno libero di portare la propria residenza ove ritenga, con obbligo del reciproco rispetto;
2 3) Affidare tutti i figli minori ad entrambi i genitori e disporre che la figlia viva Parte_2 stabilmente con la madre, quale genitore collocatario, mentre e Parte_3 Parte_4 vivano stabilmente con il padre da individuarsi formalmente collocatario;
i genitori continueranno ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative al futuro ed alla crescita dei minori, ai sensi dell'art. 153, 3 comma c.c. I genitori potranno vedere i figli di cui non sono collocatari ogni qualvolta lo vorranno durante le vacanze natalizie, pasquali, scolastiche estive e non;
in ogni caso, dovranno concordare quantomeno a mezzo telefono, i tempi e la durata delle vacanze e la loro compatibilità con gli impegni scolastici;
i genitori, inoltre, si impegnano di chiedere reciprocamente
l'assenso a che i figli possano recarsi con il padre per i viaggi di lavoro dello stesso;
4) Considerato che la figlia attualmente è assunta con contratto a tempo determinato, Parte_2 il suo mantenimento è posto a carico della madre collocataria;
il mantenimento in Parte_1 favore degli altri due figli e sarà a carico del padre collocatario Parte_3 Parte_4
. CP_2
5) Ciascun genitore rimane obbligato a partecipare alle spese di tipo medico e scolastico già sostenute e da sostenere per i figli nella misura del 50%.”
La causa, con ordinanza del 6.8.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(10.2.2020), definita con decreto di omologa del 5.3.2020 emesso dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli non è in contrasto con i loro interessi rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
3 Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], a [...] Parte_1 CP_1 in data 24.8.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 232 Parte II
Serie A dell'anno 2005;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], per come riportato in parte motiva;
[...]
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IE EA TO IG
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. IE EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1015/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CAFA' ANGELO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO GIOVANNI, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti si riportano alle condizioni contenute nell'accordo raggiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – parte CP_1 resistente – in data 24.8.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 232
1 Parte II Serie A dell'anno 2005, unione dalla quale sono nati tre figli: nata a [...] il Parte_2
22.12.2003, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Parte_3 Parte_4
La ricorrente allegava che con Decreto del 5.3.2020 il Tribunale di Gela aveva omologato le condizioni della separazione consensuale tra le odierne parti.
Rappresentava che sono intervenute nuove circostanze che impongono la modifica delle condizioni divisate in sede di separazione, ossia che il figlio maggiore e il figlio Parte_3 Parte_4 hanno deciso di andare a vivere con il padre, mentre la figlia minore è rimasta a vivere Parte_2 con la madre.
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con il marito.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente e la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, con affidamento congiunto dei tre figli ma con collocazione dei figli e presso il padre e con collocazione della figlia presso la madre, con Pt_3 Parte_4 Pt_2 obbligo per il padre del versamento di un contributo di € 300,00 a titolo di mantenimento per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5.4.2025 si è costituito in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Confermava, altresì, che i figli e sono collocati presso di sé mentre la figlia Pt_3 Parte_4 presso la madre. Pt_2
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte ricorrente e la somma di € 200,00 ciascuno a titolo di mantenimento per i figli e a carico della madre oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_3 Parte_4
All'udienza dell'8.4.2025, tuttavia, le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa sulle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rinviata per acquisire le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare.
All'udienza del 20.5.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di voler definire la causa alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Gela, atto n. 232 P. II S. A Reg. Uff. dell'anno 2005, contratto tra la sig.ra
[...]
(moglie/ricorrente) ed il sig. (marito/resistente), ordinando Parte_1 CP_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Confermare l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, ciascuno libero di portare la propria residenza ove ritenga, con obbligo del reciproco rispetto;
2 3) Affidare tutti i figli minori ad entrambi i genitori e disporre che la figlia viva Parte_2 stabilmente con la madre, quale genitore collocatario, mentre e Parte_3 Parte_4 vivano stabilmente con il padre da individuarsi formalmente collocatario;
i genitori continueranno ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative al futuro ed alla crescita dei minori, ai sensi dell'art. 153, 3 comma c.c. I genitori potranno vedere i figli di cui non sono collocatari ogni qualvolta lo vorranno durante le vacanze natalizie, pasquali, scolastiche estive e non;
in ogni caso, dovranno concordare quantomeno a mezzo telefono, i tempi e la durata delle vacanze e la loro compatibilità con gli impegni scolastici;
i genitori, inoltre, si impegnano di chiedere reciprocamente
l'assenso a che i figli possano recarsi con il padre per i viaggi di lavoro dello stesso;
4) Considerato che la figlia attualmente è assunta con contratto a tempo determinato, Parte_2 il suo mantenimento è posto a carico della madre collocataria;
il mantenimento in Parte_1 favore degli altri due figli e sarà a carico del padre collocatario Parte_3 Parte_4
. CP_2
5) Ciascun genitore rimane obbligato a partecipare alle spese di tipo medico e scolastico già sostenute e da sostenere per i figli nella misura del 50%.”
La causa, con ordinanza del 6.8.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(10.2.2020), definita con decreto di omologa del 5.3.2020 emesso dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli non è in contrasto con i loro interessi rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
3 Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], a [...] Parte_1 CP_1 in data 24.8.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 232 Parte II
Serie A dell'anno 2005;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], per come riportato in parte motiva;
[...]
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IE EA TO IG
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