Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 282
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Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Complessivo disordine nella verbalizzazione

    Il Collegio condivide il principio di strumentalità delle forme e di conservazione del risultato elettorale, ritenendo che i vizi riscontrati non siano tali da compromettere la volontà dell'elettorato. La mancata redazione del verbale di consegna delle schede non è di per sé invalidante.

  • Accolto
    Vizi sostanziali nelle operazioni elettorali di specifiche sezioni

    Il Collegio accoglie parzialmente l'appello incidentale del Comune di Pescara, dichiarando inammissibili i primi motivi aggiunti con riferimento alle sezioni 24, 90, 145 e 161. Di conseguenza, l'annullamento delle operazioni nelle sezioni 90 e 145 viene riformato. Viene inoltre dichiarata l'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum della signora AN IA.

  • Accolto
    Vizi formali non sostanziali nelle operazioni elettorali

    Il Collegio accoglie parzialmente l'appello principale, riformando la sentenza nella parte in cui ha disposto l'annullamento delle operazioni elettorali per le sezioni nn. 2, 90, 140 e 145, dichiarando inammissibili i relativi motivi. Per le altre sezioni, le doglianze sono respinte in quanto riconducibili a vizi formali non sostanziali o non adeguatamente dimostrati.

  • Accolto
    Inammissibilità dei primi motivi aggiunti

    Il Collegio accoglie il primo motivo dell'appello, dichiarando inammissibili i primi motivi aggiunti con riferimento alle sezioni 24, 90, 145 e 161, in quanto introducono censure nuove.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di strumentalità delle forme e conservazione delle operazioni elettorali

    Il Collegio respinge il secondo motivo dell'appello, ritenendo che la sentenza abbia correttamente applicato i principi di strumentalità delle forme e di conservazione delle operazioni elettorali, annullando le operazioni nelle sezioni in cui il disordine nella verbalizzazione ha raggiunto livelli tali da concretizzarsi in un vizio sostanziale.

  • Rigettato
    Assenza di ricorso incidentale del candidato sindaco

    Il Collegio respinge il terzo motivo dell'appello, ribadendo il principio della domanda e la natura soggettiva della giurisdizione in materia elettorale, che limita la cognizione del giudice all'ambito della domanda azionata dalle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 282
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 282
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo