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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 941/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ON NG MA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
D'IMME' FRANCESCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2024 depositato il 08/01/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229015794625 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160058270871000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170007857675000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170028059505000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180002458608000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180019095088000 BOLLO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180028790342000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190007465930000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti, in particolare alle memorie illustrative.
Resistente (A.E.): La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 8.01.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'ADER, esponendo che in data 5.09.2023, l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 4625, in relazione alle somme richieste nelle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29320160058270871000 relativo a IRPEF anno 2012 e IVA anno 2012;
- n. 29320170007857675000 relativo a IRPEF anno 2013 e IVA anno 2013;
- n. 29320170028059505000 relativo a Tasse Automobilistiche Sicilia anno 2013;
- n. 29320180002458608000 relativo a Tasse Automobilistiche Sicilia anno 2014, IRPEF anno 2014 e IVA anno 2014;
- n. 29320180019095088000 relativo a Tasse Automobilistiche Sicilia anno 2014;
- n. 29320180028790342000 relativo a Tasse Automobilistiche Sicilia anno 2014;
- n. 29320190007465930000 relativo a IVA anno 2015;
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata e delle cartelle sottese, deducendo la mancata notifica di tali cartelle, atti presupposti, la decadenza, la prescrizione, anche quella successiva alla eventuale notifica delle cartelle, il difetto di motivazione, il difetto di sottoscrizione e l'omessa notifica dell'avviso bonario.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
depositava le relate di notifica delle cartelle in oggetto;
invocava l'applicazione della normativa Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente presentava memorie illustrative.
All'udienza del 28.02.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione, per mancata prova sull'esistenza del periculum in mora.
La causa veniva decisa all'udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L'Agenzia ha dimostrato che le cartelle di pagamento in oggetto sono state tutte notificate.
In particolare, le cartelle nn. 29320160058270871 e 29320170007857675 sono state notificate via PEC all'indirizzo dell'odierno ricorrente ma, non risultando questo indirizzo digitale più attivo, l'ADER ha provveduto al deposito telematico presso gli uffici della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Catania e all'invio di una raccomandata informativa, così come previsto dalla disciplina di legge, e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza come si evince dalle relate di notifica allegate.
Né può accogliersi la tesi esposta dal ricorrente nelle memorie illustrative, secondo cui tale notifica non sarebbe valida in mancanza della prova dell'avvenuto ricevimento della raccomandata informativa: in questo caso infatti, secondo costante giurisprudenza, è sufficiente la prova dell'invio della raccomandata.
Le cartelle di pagamento nn. 29320170028059505, 29320180002458608, 29320180019095088,
29320180028790342 sono state notificate mediante raccomandata e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, come si evince dalle relate allegate;
inoltre le summenzionate cartelle sono già state impugnate dall'odierno ricorrente con ricorso iscritto al N.R.G. 4914/2023 ed è stata emessa la sentenza n.
5628/2025, passata in giudicato, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità del ricorso;
da tale circostanza consegue la inoppugnabilità di tali cartelle.
La cartella n. 2932019000746593 è stata notificata via raccomandata e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, come si evince dalla relata di notifica allegata in atti.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali cartelle, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione delle stesse cartelle, in particolare la eccepita decadenza.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, anche con riferimento alla prescrizione quinquennale prevista per sanzioni ed interessi, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 5.09.2023, e della data di notifica delle cartelle in oggetto, oltre che della legislazione sulla sospensione e la proroga dei termini emanata in occasione della epidemia di Covid.
Deve altresì osservarsi che la intimazione di pagamento impugnata è stata congruamente motivata.
Dall'esame dell'atto in oggetto, è possibile infatti risalire ai crediti richiesti, ed alle ragioni sottese al recupero dei crediti, dato che sono analiticamente indicati i seguenti elementi: la somma richiesta, l'anno di riferimento e la causale.
In ogni caso deve anche considerarsi che il ricorrente è stato in grado di individuare i titoli e le motivazioni per le quali le somme in questione sono state richieste ad ha formulato ampie argomentazioni difensive;
che sono presenti tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari perché il contribuente abbia contezza delle somme richieste e delle ragioni del loro ammontare;
e che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non può di per sé comportare un difetto di motivazione, ove si consideri che gli interessi vengono calcolati secondo precise normative di legge, come tali conosciute e conoscibili da parte di tutti i cittadini, tra l'altro espressamente richiamate nell'atto impugnato.
L'atto è stato contestato anche per la mancanza di valida sottoscrizione, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile.
Tale motivo di opposizione è infondato. L'Ente ha operato in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 87 della L. 28.12.1995 n. 549, che ha espressamente derogato all'obbligo della sottoscrizione autografa degli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, quando tali atti siano prodotti da sistemi informatici automatizzati.
La vigente normativa rende legittima la sostituzione della firma autografa sugli atti di natura fiscale, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora, come nel caso di specie, gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati e derivino da attività aventi carattere seriale in ordine alle quali sussistano ragioni di economia di scala ed esigenze di efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse: vedi la sentenza n. 15448/2003 della Corte di Cassazione che esclude la nullità della sottoscrizione stampata su atto meccanografico.
Per quanto riguarda l'allegazione del provvedimento dirigenziale che autorizza la sottoscrizione da parte del funzionario, la Suprema Corte ha statuito che ”la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l'illegittimità della cartella stessa”; sul presupposto che l'esistenza e la validità della cartella non dipende tanto dalla apposizione di una firma, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto ed in modo inequivocabile riferibile all'Ente impositivo che ha il potere di emetterla (Cass.78000/2020; Cass. 8081/2020)
Anche il rilievo concernente il mancato invio dell'avviso bonario è infondato, non rientrando l'ipotesi in oggetto fra quelle nelle quali è previsto come necessario il previo invio di tale avviso.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate nella somma di € 800,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
28.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ON NG MA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
D'IMME' FRANCESCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2024 depositato il 08/01/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229015794625 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160058270871000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170007857675000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170028059505000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180002458608000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180019095088000 BOLLO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180028790342000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190007465930000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti, in particolare alle memorie illustrative.
Resistente (A.E.): La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 8.01.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'ADER, esponendo che in data 5.09.2023, l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 4625, in relazione alle somme richieste nelle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 29320160058270871000 relativo a IRPEF anno 2012 e IVA anno 2012;
- n. 29320170007857675000 relativo a IRPEF anno 2013 e IVA anno 2013;
- n. 29320170028059505000 relativo a Tasse Automobilistiche Sicilia anno 2013;
- n. 29320180002458608000 relativo a Tasse Automobilistiche Sicilia anno 2014, IRPEF anno 2014 e IVA anno 2014;
- n. 29320180019095088000 relativo a Tasse Automobilistiche Sicilia anno 2014;
- n. 29320180028790342000 relativo a Tasse Automobilistiche Sicilia anno 2014;
- n. 29320190007465930000 relativo a IVA anno 2015;
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata e delle cartelle sottese, deducendo la mancata notifica di tali cartelle, atti presupposti, la decadenza, la prescrizione, anche quella successiva alla eventuale notifica delle cartelle, il difetto di motivazione, il difetto di sottoscrizione e l'omessa notifica dell'avviso bonario.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
depositava le relate di notifica delle cartelle in oggetto;
invocava l'applicazione della normativa Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente presentava memorie illustrative.
All'udienza del 28.02.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione, per mancata prova sull'esistenza del periculum in mora.
La causa veniva decisa all'udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L'Agenzia ha dimostrato che le cartelle di pagamento in oggetto sono state tutte notificate.
In particolare, le cartelle nn. 29320160058270871 e 29320170007857675 sono state notificate via PEC all'indirizzo dell'odierno ricorrente ma, non risultando questo indirizzo digitale più attivo, l'ADER ha provveduto al deposito telematico presso gli uffici della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Catania e all'invio di una raccomandata informativa, così come previsto dalla disciplina di legge, e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza come si evince dalle relate di notifica allegate.
Né può accogliersi la tesi esposta dal ricorrente nelle memorie illustrative, secondo cui tale notifica non sarebbe valida in mancanza della prova dell'avvenuto ricevimento della raccomandata informativa: in questo caso infatti, secondo costante giurisprudenza, è sufficiente la prova dell'invio della raccomandata.
Le cartelle di pagamento nn. 29320170028059505, 29320180002458608, 29320180019095088,
29320180028790342 sono state notificate mediante raccomandata e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, come si evince dalle relate allegate;
inoltre le summenzionate cartelle sono già state impugnate dall'odierno ricorrente con ricorso iscritto al N.R.G. 4914/2023 ed è stata emessa la sentenza n.
5628/2025, passata in giudicato, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità del ricorso;
da tale circostanza consegue la inoppugnabilità di tali cartelle.
La cartella n. 2932019000746593 è stata notificata via raccomandata e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, come si evince dalla relata di notifica allegata in atti.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tali cartelle, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione delle stesse cartelle, in particolare la eccepita decadenza.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, anche con riferimento alla prescrizione quinquennale prevista per sanzioni ed interessi, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 5.09.2023, e della data di notifica delle cartelle in oggetto, oltre che della legislazione sulla sospensione e la proroga dei termini emanata in occasione della epidemia di Covid.
Deve altresì osservarsi che la intimazione di pagamento impugnata è stata congruamente motivata.
Dall'esame dell'atto in oggetto, è possibile infatti risalire ai crediti richiesti, ed alle ragioni sottese al recupero dei crediti, dato che sono analiticamente indicati i seguenti elementi: la somma richiesta, l'anno di riferimento e la causale.
In ogni caso deve anche considerarsi che il ricorrente è stato in grado di individuare i titoli e le motivazioni per le quali le somme in questione sono state richieste ad ha formulato ampie argomentazioni difensive;
che sono presenti tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari perché il contribuente abbia contezza delle somme richieste e delle ragioni del loro ammontare;
e che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non può di per sé comportare un difetto di motivazione, ove si consideri che gli interessi vengono calcolati secondo precise normative di legge, come tali conosciute e conoscibili da parte di tutti i cittadini, tra l'altro espressamente richiamate nell'atto impugnato.
L'atto è stato contestato anche per la mancanza di valida sottoscrizione, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile.
Tale motivo di opposizione è infondato. L'Ente ha operato in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 87 della L. 28.12.1995 n. 549, che ha espressamente derogato all'obbligo della sottoscrizione autografa degli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, quando tali atti siano prodotti da sistemi informatici automatizzati.
La vigente normativa rende legittima la sostituzione della firma autografa sugli atti di natura fiscale, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora, come nel caso di specie, gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati e derivino da attività aventi carattere seriale in ordine alle quali sussistano ragioni di economia di scala ed esigenze di efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse: vedi la sentenza n. 15448/2003 della Corte di Cassazione che esclude la nullità della sottoscrizione stampata su atto meccanografico.
Per quanto riguarda l'allegazione del provvedimento dirigenziale che autorizza la sottoscrizione da parte del funzionario, la Suprema Corte ha statuito che ”la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l'illegittimità della cartella stessa”; sul presupposto che l'esistenza e la validità della cartella non dipende tanto dalla apposizione di una firma, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto ed in modo inequivocabile riferibile all'Ente impositivo che ha il potere di emetterla (Cass.78000/2020; Cass. 8081/2020)
Anche il rilievo concernente il mancato invio dell'avviso bonario è infondato, non rientrando l'ipotesi in oggetto fra quelle nelle quali è previsto come necessario il previo invio di tale avviso.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate nella somma di € 800,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
28.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo