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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2025, n. 5749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5749 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dottor CECILIA DE SANTIS Presidente
Dottor ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dottor BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere relatore riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2540 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21. 1.
2025, svoltasi secondo le modalità ex art. 127 ter c. p. c.
TRA
, C.F. nata a Parte_1 C.F._1
ES (CN) il 26/07/1932 e residente in [...], e , C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Cuneo il 14/09/1959 e residente in [...], rappresentate e difese dall'avv. Michele Bongiovanni (C.F.
[...]
) e dall'avv. Nicola Dottore (C.F. C.F._3 C.F._4
) del Foro di Cuneo, entrambi con studio in Cuneo, Corso Nizza n.
[...]
16, presso quest'ultimi e il loro studio elettivamente domiciliate, come da procure speciali a margine della comparsa del 18/05/2018, valevoli anche per la presente fase di impugnazione in appello APPELLANTI
E
Controparte_1
( , con sede in Verona (37126), Lungadige Cangrande n. 16, P.IVA_1 succeduta a per atto di fusione per Controparte_2 incorporazione del 22 dicembre 2016 (notaio rep. 357793 - Persona_1 racc. 29818) autorizzato con provvedimento IVASS n. del 20 P.IVA_2
r.g. n. 1 settembre 2016, in persona del Direttore Generale, dottor
[...]
( ), elettivamente domiciliata presso lo Persona_2 C.F._5 studio dell'avv. Luigi Ammirati ( ) in Roma C.F._6
(00193), Lungotevere dei Mellini n. 45, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. Il sottoscritto legale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al seguente indirizzo di PEC:
ovvero al seguente n. di telefax: Email_1
06.6228.4952 APPELLATA
OGGETTO: Fideiussione – Polizza fideiussoria - Appello avverso l'ordinanza ex Art. 702-ter Cod. Proc. Civ. emessa il 5/03/2019, depositata il 11/03/2019 e comunicata in pari data (doc. B), dal TRIBUNALE
ORDINARIO DI ROMA, Sez. XVII Civ., nella causa di cognizione sommaria iscritta al numero di R.G. 2985/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza di cui in rubrica il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvedeva:
Accerta il credito vantato dalla Società Cattolica di Assicurazione –
Società Cooperativa e, conseguentemente, condanna ed Parte_1
in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma Parte_2
di €. 50.057,56 con gli interessi di legge dal pagamento al saldo;
Condanna, inoltre, le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive €. 2.316,00 oltre accessori di legge.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato le odierne appellanti hanno proposto appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
In via preliminare e pregiudiziale (cautelare)
- per le ragioni di cui in premessa, da intendersi integralmente r.g. n. 2 riprodotte, accertare e dichiarare la fondatezza dei gravi motivi sopra esposti e, per l'effetto, anche ai sensi dell'Art. 283 Cod. Proc. Civ., sospendere in tutto l'efficacia esecutiva dell'ordinanza appellata;
In via preliminare e pregiudiziale (di rito)
- in riforma e/o annullamento dell'ordinanza appellata e in accoglimento del primo motivo sopra esposto, da intendersi integralmente riprodotto, accertare l'inosservanza da parte della convenuta appellata della competenza territoriale inderogabile di cui all'Art. 33, lett. u) Codice del Consumo
e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Roma e territorialmente competente il Tribunale di Cuneo;
In via principale e nel merito
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia accolta l'eccezione preliminare sopra formulata, in riforma e/o annullamento dell'ordinanza appellata e in accoglimento dei motivi sovraesposti, - dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia del modello predisposto da titolato “dichiarazione di coobbligazione” Controparte_2
oggetto di causa e, per l'effetto, che nulla è dovuto dalla conchiudente
; Parte_2
- dichiarare l'inesistenza dell'asserito sinistro n. 50900001500190 aperto da oggetto di causa e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarare che nulla è dovuto dalla conchiudente
[...]
; Parte_1
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA sulla parte imponibile come per legge.
Si costituiva Controparte_1
r.g. n. 3 per chiedere il rigetto dell'appello perchè manifestamente infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, di onorari e spese di giudizio, oltre spese generali (15%), IVA (22%) e C.P.A. (4%), come per legge.
All'udienza del 24. 9. 2019 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con provvedimento in data 3. 1. 2024 la presente causa veniva assegnata all'odierno relatore.
All'udienza del 21. 1. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto.
Le appellanti hanno dedotto due motivi di gravame.
Con il primo hanno censurato la decisione del Tribunale in ordine al rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del
Foro di Roma e, per l'effetto, della declaratoria di competenza territoriale esclusiva e inderogabile del Foro di Cuneo.
Le appellanti hanno criticato la parte dell'ordinanza appellata in cui si
è affermato che: “devono respingersi le eccezioni preliminari sollevate dalle convenute: […] l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata in quanto l'oggetto principale della presente causa è la polizza fideiussoria nell'interesse della nella sua qualità di imprenditrice agricola che Pt_1
prevede l'esclusività del Foro di Roma;
né vi è alcun presupposto giuridico per l'applicazione del foro del consumatore in quanto la coobbligata Pt_2
, figlia della come risulta dalla visura camerale prodotto in
[...] Pt_1
giudizio (doc. 9 parte ricorrente) partecipa all'attività d'impresa in qualità di lavoratrice “indipendente” quale “familiare partecipe all'attività
d'impresa”; senza contare che, dovendosi per giurisprudenza consolidata farsi riferimento all'obbligazione garantita ai fini dell'individuazione del requisito soggettivo non v'è dubbio che nella specie trattasi di garanzia in favore di attività imprenditoriale”.
r.g. n. 4 Come si evincerebbe dalla visura CCIAA di (doc. Parte_1
3), quest'ultima sarebbe imprenditrice individuale agricola, e quindi Pt_2
sarebbe totalmente estranea ai rischi d'impresa e, per tale effetto,
[...]
dovrebbe essere considerata consumatrice.
Con un modulo distinto (v. doc. 4: doc. 2 di Controparte_2
- oggi era stato concluso un contratto di Controparte_1
fideiussione (“atto di coobbligazione”) con cui la coadiuvante Pt_2
si era limitata a sottoscrivere un documento distinto con cui
[...]
venivano genericamente richiamate le condizioni di altra polizza fideiussoria.
Detto documento (qualificato dalla Compagnia come “allegato”) non conteneva nemmeno l'importo massimo garantito dallo stesso fideiussore ed era l'unico atto effettivamente sottoscritto da a Parte_2
prescindere da qualunque valutazione nel merito (a partire dal carattere nullo del contratto in esame), l'atto di “coobbligazione” sottoscritto da rientrerebbe tra gli atti conclusi dal consumatore, e quindi la Parte_2
dovrebbe essere considerata come consumatrice, in quanto la Pt_2
qualifica di lavoratrice dipendente (coadiuvante) sarebbe incompatibile con quella di professionista, così come definita dall'Art. 3 lett. c) del Codice del
Consumo, in accordo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui "ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, lett. a), (come modificato dal
D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221) il consumatore è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta", mentre lo stesso art. 3, alla lett. c), definisce il professionista come "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario": definizione, questa del professionista, così come quella di consumatore, che nel nostro ordinamento, rispecchia la distinzione tra imprenditore, artigiano e r.g. n. 5 prestatore d'opera professionale, cui non è assimilabile il lavoratore dipendente" [v. Cass. Civ. sez. VI, 05/05/2015, n. 8904].
Le appellanti hanno anche evocato una pronuncia della Corte di
Giustizia UE con riferimento alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che ha ribadito che per qualificare il fideiussore come professionista o consumatore è irrilevante l'oggetto del contratto garantito ed il giudice nazionale deve limitarsi a stabilire se i contraenti “agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale [ndr ossia del garante, e non del garantito]” [v. Corte Giustizia Europea, Ord. n. 19/11/2015, paragrafo 23].
La qualità delle parti del contratto di garanzia o di fideiussione dovrebbe essere valutata in ragione della qualità in cui le parti hanno agito,
e nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. Nell'ordinanza appellata, il Tribunale ha affermato che “[…], dovendosi per giurisprudenza consolidata farsi riferimento all'obbligazione garantita ai fini dell'individuazione del requisito soggettivo non v'è dubbio che nella specie trattasi di garanzia in favore di attività imprenditoriale”; ma l'orientamento giurisprudenziale richiamato sarebbe anteriore a quello formatosi a livello comunitario, tanto che le pronunce successive della
Suprema Corte avrebbero fatto proprio il diverso principio enucleato dalla
Corte di Giustizia Europea.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 05/12/2016, n.
24846; Cass. 29/11/2011, n. 25212), con specifico riguardo al contratto di r.g. n. 6 fideiussione "all'obbligazione garantita deve riferirsi il requisito della qualità di consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita".
Il contratto di garanzia o di fideiussione pur essendo, in relazione al suo oggetto, un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale, e quindi è in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito (ordinanza del 19/11/2015, C-74/15, punto 26).
La nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva
93/13, ha un carattere oggettivo, e deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione
(v. ord. C-74/15, punto 27 e giurisprudenza citata); ed il giudice nazionale, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, dovrebbe verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva.
Dalla giurisprudenza comunitaria, che pure rinvia all'accertamento di merito del giudice nazionale, emergono due circostanze che devono essere oggetto di valutazione: l'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società. [v. Cass. Civ., 13/12/2018
n.32225].
Sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, il fideiussore dovrebbe essere qualificato come professionista o consumatore tenendo conto, non della natura dell'asserita obbligazione r.g. n. 7 garantita, ma della qualità del garante;
nel caso di specie, la sarebbe Pt_2
una consumatrice, perché svolgerebbe il ruolo di una coadiuvante agricola che, per definizione, non partecipa al rischio d'impresa, né in forma diretta
(con il proprio patrimonio o nei limiti del suo conferimento), a differenza di un fideiussore che detiene una partecipazione non trascurabile del capitale sociale della società garantita, né in forma indiretta (come responsabile della gestione dell'attività d'impresa), al contrario di un fideiussore che è anche amministratore della società garantita.
Al pari di qualunque altro familiare la si sarebbe limitata ad Pt_2
esercitare la propria attività lavorativa all'interno dell'azienda agricola (la sua partecipazione all'attività d'impresa è quella propria di un qualunque lavoratore, autonomo o dipendente, con cui l'imprenditore individuale collabora), e le espressioni usate per qualificare la lavoratrice
(“indipendente” e “familiare partecipe all'attività d'impresa”), citate nell'ordinanza appellata, confermerebbero la qualifica di lavoratore autonomo familiare, che non si assume alcun rischio d'impresa.
In definitiva, la sarebbe intervenuta nel presunto contratto di Pt_2
fideiussione (atto d'obbligo) semplicemente in qualità di figlia della madre imprenditrice, ed una simile qualità non consentirebbe di parificarla ad un professionista o ad un'imprenditrice.
Prescindendo da qualunque valutazione nel merito, non sarebbe stato erroneamente riconosciuto il carattere esclusivo del foro della consumatrice
(residente in [...]) e nella competenza per territorio del Parte_2
Tribunale di Cuneo (ossia del luogo di residenza della consumatrice;
cfr.
Art. 33, lett. u) Codice del Consumo); peraltro, nell'atto “di coobbligazione” sottoscritto dalla non si ravviserebbe alcuna Pt_2
clausola vessatoria che deroghi la competenza di cui all'Art. 33 Codice del
Consumo, e quindi la sede del foro competente sarebbe la residenza od il domicilio elettivo del consumatore, e nel caso di specie, quindi, invece del r.g. n. 8 Tribunale di Roma competente sarebbe il Tribunale di Cuneo.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che le odierne appellanti hanno reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale del Foro di Roma.
Al riguardo deve osservarsi che dalla visura camerale depositata nel giudizio di primo grado (v. doc. n. 9, p. 3, della Fata) risulta che la GN
era un «familiare partecipe all'attività d'impresa» e non già un Pt_2
mero lavoratore dipendente dell'azienda agricola (v. anche la visura camerale alla voce «addetti all'impresa» in qualità di “lavoratori dipendenti”, in corrispondenza della quale il numero riportato è zero “0”).
Quindi, nel caso di specie, si versa nell'ambito della fattispecie dell'impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ., nella quale il familiare dell'imprenditore non costituisce un soggetto «che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (cfr. art. 3, lett. a, del Codice del
Consumo), ma un soggetto che di quella attività è invece pienamente partecipe.
E come previsto dall'art. 230 bis, co 1, cod. civ. il familiare «partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato»; le stesse «decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa» (art. 230 bis, co. 1, secondo periodo, cod. civ.).
Deve quindi ritenersi confermato che la GN , nel Pt_2
sottoscrivere l'atto di coobbligazione de quo, non aveva agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, né era intervenuta semplicemente in qualità di figlia della madre imprenditrice», ma quale «familiare partecipe r.g. n. 9 all'attività d'impresa», come risulta dalla citata visura camerale, con la conseguenza che alla stessa non è applicabile la disciplina del consumatore.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata chiesta la declaratoria di nullità del contratto di “coobbligazione” tra la e la e Pt_2 Controparte_2
di inesistenza dell'asserito sinistro lamentato da . Pt_3
Ove non venisse accolta l'eccezione preliminare, le appellanti hanno censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha affermato che: “[…] accertata la competenza territoriale e passando al merito, deve rilevarsi che il credito è documentalmente provato, risultando dagli atti (polizza fideiussoria, atto di coobbligazione doc. 2) la dichiarazione di conoscenza della delle condizioni della garanzia e la natura di contratto Pt_2
autonomo di garanzia della Polizza, caratterizzato dal pagamento a prima e semplice richiesta scritta e soprattutto “senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad alcuna eccezione”; avendo pertanto la Pt_3 CP_1
provveduto al pagamento, dopo aver vanamente avvisato la propria assicurata della escussione da parte di (doc. 4,5 e 6) la domanda di Pt_3
rivalsa deve essere accolta […]”.
Le appellanti hanno contestato la ricostruzione dei fatti, perché da un'analisi della documentazione prodotta dall'appellata risulterebbe che:
- alla era stata proposta una polizza fideiussoria “a prima Pt_1
richiesta” con cui la compagnia assicuratrice si impegnava a rivalere l' in caso di sinistro (che si sarebbe verificato nel Parte_4
caso in cui l'ente erogatore avesse richiesto il rimborso del contributo versato in seguito ad un inadempimento imputabile all' Parte_4
);
[...]
- alla era stato proposto un atto di coobbligazione, che Pt_2
dovrebbe essere qualificato come fideiussione nulla.
r.g. n. 10 I due rapporti contrattuali risultavano distinti, erano stati proposti alla ed alla in momenti diversi con modulistica differente (per Pt_2 Pt_1
quanto riguarda la , assolutamente incompleta e dal contenuto Pt_2
generico ed indeterminato). Solo nei confronti della avrebbe senso Pt_1
parlare di rivalsa (trattandosi di polizza assicurativa), mentre rispetto alla la compagnia assicuratrice avrebbe potuto lamentare un'azione di Pt_2
regresso nulla (non riguardando una polizza, ma una mera fideiussione nulla).
Inoltre, il sinistro denunciato dall'ente erogatore ( sarebbe Pt_3
assolutamente inesistente e di tale inesistenza la compagnia assicuratrice sarebbe stata resa edotta;
ed anche nel caso in cui fosse stata accertata la validità della polizza a prima richiesta, l'assicuratore non avrebbe dovuto versare alcunché (stante l'inesistenza del sinistro).
Le appellanti hanno quindi prospettato le relative posizioni.
A) posizione di (consumatrice): nullità del Parte_2
contratto di “coobbligazione” tra e Pt_2 Controparte_2
1. La “dichiarazione di coobbligazione” in esame rientrerebbe nel novero dei contratti di fideiussione;
e l'espressione “a prima richiesta”, usata nel contratto in esame, “non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita.
Inoltre, mentre con la fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento dell'(unica) prestazione principale – per cui il fideiussore è un “vicario” del debitore -, l'obbligazione del garante autonomo è qualitativamente altra rispetto a quella dell'ordinante – sia perché non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia perché non rivolta al r.g. n. 11 pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata od inesatta prestazione del debitore.
La clausola contenuta nella “dichiarazione di coobbligazione” rimanderebbe indirettamente all'obbligazione principale nella parte in cui richiama “capitale, interessi e spese” oggetto di garanzia (sebbene nulla era detto in merito all'ammontare del capitale ovvero all'importo massimo garantito).
Ed altra differenza funzionale rispetto alla fideiussione sarebbe costituita dall'essere la polizza o assicurazione fideiussoria
“necessariamente onerosa” in quanto assunta dall'assicuratore in corrispettivo del pagamento di un premio, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito.
Nel caso in esame la garanzia sarebbe stata prestata a titolo gratuito, e quindi difetterebbe un ulteriore elemento proprio dei contratti autonomi di garanzia. Il contratto oggetto di causa tra la e la compagnia Pt_2
assicuratrice sarebbe una fideiussione e la “dichiarazione di coobbligazione” si presenterebbe come un documento distinto.
Tuttavia, nel modello sottoscritto dalla non sarebbero stati Pt_2
indicati: a) l'ammontare del capitale oggetto dell'asserita obbligazione principale (da ciò deriverebbe la nullità della fideiussione in esame per indeterminatezza dell'oggetto (v. art. 1418, comma 2, c. c.);
b) l'importo massimo garantito, che ex art. 1938 c. c. dovrebbe essere pattuito a pena di nullità.
Nessuna nota informativa o copia integrale delle condizioni contrattuali sarebbe stata consegnata alla , che non poteva conoscere Pt_2
l'ammontare dell'asserito “capitale” ovvero dell'importo massimo garantito.
r.g. n. 12 Inoltre, la data ed il luogo di sottoscrizione della “dichiarazione di coobbligazione”, così come il riferimento al numero della polizza, erano stati inseriti a penna da persona diversa dalla (a differenza della Pt_2
data inserita nella polizza richiamata), ed alla fine della polizza era stata riportata la frase “Fatta in quattro esemplari ad un solo effetto” (v. doc. 5), mentre al termine dell'”allegato” si legge “Fatto in tre esemplari ad un solo effetto” (v. doc. 4); tutte le pagine della polizza sarebbero unite tra loro mediante un timbro ed una sottoscrizione della compagnia (doc. 5), mentre l'”allegato” non riporterebbe alcun timbro, ed essendo la polizza e l'allegato due documenti distinti la compagnia avrebbe dovuto provare di aver consegnato copia del contratto e della nota informativa completa, e non solo parziale. Dovrebbe quindi essere dichiarata la nullità della fideiussione di cui si discute, asseritamente prestata dalla (in qualità Pt_2
di consumatrice, estranea al rischio d'impresa).
B) posizione di (imprenditrice agricola): il Parte_1
sinistro lamentato da sarebbe inesistente e, per l'effetto, dovrebbe Pt_3
dichiararsi che nulla sarebbe dovuto dalla che si Controparte_2
era impegnata a rivalere l'assicurata dal caso di mancata Pt_3
restituzione della somma di € 50.000,00 versati a titolo di contributo in favore della La garanzia prestata si riferiva all'”eventuale Pt_1
restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte” [polizza
[...]
; v. doc. 5]. Controparte_3
Il rischio assicurato era costituito dall'assenza dei requisiti di
[...]
a richiedere il pagamento, ma la era stata ammessa Parte_1 Pt_1
regolarmente al finanziamento in data 31/01/2012 (v. doc. 6).
Ripercorrendo analiticamente i passaggi del procedimento amministrativo le appellanti hanno rappresentato che con lettera del
18/12/2014 indirizzata alla RO DI EO (v. doc. 8), la r.g. n. 13 aveva evidenziato che i ritardi cumulati sino a quel momento Pt_1
erano imputabili a cause non dipendenti dalla sua volontà in quanto:
1) in data 22/07/2011 era stata depositata domanda n. 2011/219 per la ristrutturazione del fabbricato rurale adibito ad agriturismo. La
Commissione Edilizia aveva esaminato e sospeso la pratica ben 2 volte, il
3/10/2011 ed il 2/07/2012, ed al termine delle verifiche aveva proposto di approfondire ulteriormente la pratica con i competenti uffici regionali, prima di esprimersi definitivamente;
2) dopo attente trattative, in accordo con l'ufficio tecnico comunale, in data 2/10/2012 veniva annullata la P.E. n. 2011/2019, dopo aver presentato il 17/09/2012 tre diverse pratiche, ciascuna riguardante una diversa porzione del fabbricato rurale;
3) Con riferimento alle pratiche edilizie succitate, veniva ricordato alla
RO DI EO che:
- per il rilascio del primo dei 3 permessi di costruire, la richiedente aveva dovuto attendere sino al 21/08/2013 per ottenere il parere di conformità alle norme igienicosanitarie;
- per questioni strutturali, l'imprenditrice agricola era stata costretta a
“scorporare” la piscina dalla P.E. 226/2012 per poi includerla nella
227/2012;
- si era reso necessario su tutte le strutture in sanatoria un collaudo statico postumo con verifiche e prove di carico in cantiere, relativi sopralluoghi da parte del funzionario regionale del Servizio Opere
Pubbliche e Difesa del Suolo ex Genio Civile e successiva determinazione del 20/11/2014 giunta successivamente al CP_4
4) In data 12/12/2014, ossia due giorni dopo il ritiro del permesso di costruire n. 227/2012 del 9/12/2014, era stata depositata la domanda n.
13861/2014, ed a riprova della correttezza di quanto affermato dall'imprenditrice il permesso di costruire n. 235/2014 dava atto del giorno r.g. n. 14 del deposito dichiarato dalla (detto provvedimento verrà Pt_1
rilasciato solo il successivo 22/06/2015, cfr. doc. 10).
Con riferimento alla prima delle tre pratiche edilizie (P.E. n.
226/2012), i lavori erano proseguiti ininterrottamente ed il successivo
17/05/2016 era stato rilasciato il certificato di agibilità (doc. 12).
Da ciò si evincerebbe che, quando l'11/12/2014 era stato avviato il procedimento di revoca del contributo erogato all'imprenditrice (doc. 13), la RO DI EO avrebbe dovuto prendere atto che i ritardi cumulati non erano imputabili alla e, per tale ragione, che i Pt_1
termini entro i quali depositare la documentazione comprovante le autorizzazioni/concessioni richieste erano da considerarsi sospesi (v. determinazione REGIONE PIEMONTE del 16/07/2010).
La sospensione in esame si sarebbe protratta certamente sino al momento del rilascio del permesso di costruire pervenuto solo il successivo
22/06/2015, e quindi dopo aver esaminato le osservazioni contenute nella lettera del 18/12/2014, la RO DI EO non avrebbe potuto revocare il contributo e chiedere rivalse in garanzia alla
[...]
CP_2
La sarebbe stata portata a conoscenza della Controparte_2
situazione succitata e delle contestazioni mosse al sinistro denunciato (v. doc. 14), e dall'analisi della documentazione risulterebbe che la compagnia assicuratrice avrebbe potuto verificare l'inesistenza del sinistro lamentato, dal momento che la stessa compagnia assicuratrice aveva precisato alla che: “non disponendo attualmente di elementi idonei a valutare la Pt_1
legittimità della richiesta, Vi invitiamo cortesemente a fornirci gli opportuni aggiornamenti in merito” (doc. 15 di ), in tal modo CP_2
esplicitando il proprio dovere di accertare l'esistenza o meno del sinistro denunciato, ed il pagamento di non poteva Controparte_2
prescindere dall'esistenza di un sinistro indennizzabile, pena la nullità del r.g. n. 15 contratto di assicurazione a cui la fideiussione prestata dalla era Pt_1
funzionalmente collegata (con conseguente nullità anche della fideiussione).
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che le stesse appellanti non hanno negato la consegna di copia della polizza, essendosi limitate ad affermare ed a prospettare tale circostanza in via meramente dubitativa, quale ipotetica eventualità (v. atto di citazione in appello, p. 10, rigo 1 ss.: «Pertanto, la compagnia avrebbe dovuto provare di aver consegnato copia del contratto
e nota informativa completa, e non solo parziale (a parere di questa difesa nessuna consegna è stata posta in essere)»), con la conseguenza che tale deduzione non può essere considerata alla stregua di una rituale eccezione o di una mera difesa.
A prescindere da tale circostanza, comunque, è la stessa che ha Pt_2
dato atto di conoscere ed accettare le condizioni di polizza (cfr. atto di coobbligazione, sub lett. B: «I predetti coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale il presente atto di coobbligazione si riferisce»; v. doc. n. 2 fascicolo di primo grado ). CP_2
In tale contesto semmai sarebbe spettato alla provare, e non Pt_2
soltanto asserire, di non avere avuto conoscenza delle suddette condizioni.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, l'atto di coobbligazione non è un atto distinto al quale avrebbe dovuto essere allegata la polizza fideiussoria, essendo vero il contrario;
infatti, come si evince dalla sua stessa denominazione («ALLEGATO PER
DICHIARAZIONE DI COOBBLIGAZIONE» alla polizza n.
5009021969948), è l'atto di coobbligazione che costituisce un allegato della polizza fideiussoria de qua, unitamente alla quale esso era stato sottoscritto da nella medesima data di sottoscrizione della Parte_2
r.g. n. 16 polizza (17 maggio 2012) e nuovamente sottoscritto «per presa visione» anche dalla stessa , contestualmente presente. Parte_1
Tali circostanze di fatto non sono state in concreto contestate ed evidenziano la contestualità dei due atti, e quindi la piena conoscenza da parte della GN (che di ciò ha dato pure espressamente atto) Pt_2
delle condizioni recate dalla polizza cui l'atto di coobbligazione era allegato.
Né possono assumere efficacia liberatoria le deduzioni svolte dalle appellanti per dimostrare l'insussistenza del sinistro, e le circostanze dalle stesse illustrate relativamente alle erronee ragioni che avevano determinato la revoca del finanziamento, trattandosi di circostanze estranee al presente giudizio, e che avrebbero dovuto essere fatte valere in altra sede, laddove le garanzie per cui è causa avevano il precipuo scopo di rivalere l'assicurata dal caso di mancata restituzione della somma di € 50.000,00 Pt_3
versati a titolo di contributo in favore della riferendosi all'eventuale Pt_1
restituzione dell'importo anticipato ove fosse risultato che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte [v. polizza
[...]
, doc. 5]. Controparte_3
Quindi, il rischio assicurato era costituito dall'assenza dei requisiti della a richiedere il pagamento, ed in tale contesto la revoca del Pt_1
finanziamento aveva costituito la premessa logica per attivare la rivalsa garantita.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni sinora esposte l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura della causa e dell'attività
r.g. n. 17 professionale prestata. Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalle appellanti avverso l'ordinanza emessa il
5/03/2019, depositata il 11/03/2019 e comunicata in pari data dal
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, Sez. XVII Civ., così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma l'ordinanza impugnata;
B) Condanna le appellanti, in solido, a pagare in favore di parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma
1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 18