Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15808
CASS
Sentenza 22 ottobre 2003

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Rientra nella giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la pretesa del pagamento di interessi su un credito per rimborso IVA (pretesa non compresa nel provvedimento di riconoscimento del credito), avendo detta obbligazione natura accessoria rispetto all'obbligazione di rimborso dell'imposta, a nulla rilevando che l'attore non sia la parte originaria del rapporto tributario, e cio' in quanto il terzo creditore, che abbia ottenuto, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, l'assegnazione del credito per rimborso Iva, subentra nella stessa posizione giuridica del creditore originario, con la conseguenza che non e' estraneo al rapporto tributario ed e' assoggettato alle regole sul riparto della giurisdizione applicabili nei confronti di quest'ultimo. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

La controversia con la quale un soggetto, successivamente all'assegnazione di un credito per rimborso di IVA, oggetto di dichiarazione resa dall'ufficio finanziario ex art. 547 cod. proc. civ. nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, intenda richiedere - a seguito del rifiuto opposto al riguardo dall'amministrazione finanziaria - il pagamento degli interessi con una determinata decorrenza (pretesa non compresa nel provvedimento di assegnazione) appartiene, ai sensi dell'art. 1 del dPR 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione delle commissioni tributarie e non a quella del giudice ordinario. Da un lato, infatti, si tratta di controversia in materia tributaria, poiché l'obbligazione di pagamento degli interessi ha natura accessoria rispetto all'obbligazione di rimborso dell'imposta indebitamente versata ed è soggetta ad una speciale disciplina; dall'altro, l'assegnatario del credito è subentrato nella stessa posizione giuridica del creditore originario, con la conseguenza che, non potendo perciò considerarsi estraneo al rapporto tributario, è assoggettato alle regole sul riparto della giurisdizione applicabili nei confronti di quest'ultimo.

Rientra nella giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la pretesa del pagamento di interessi su un credito per rimborso IVA (pretesa non compresa nel provvedimento di riconoscimento del credito), avendo detta obbligazione natura accessoria rispetto all'obbligazione di rimborso dell'imposta, a nulla rilevando che l'attore non sia la parte originaria del rapporto tributario, e cio' in quanto il terzo creditore, che abbia ottenuto, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, l'assegnazione del credito per rimborso Iva, subentra nella stessa posizione giuridica del creditore originario, con la conseguenza che non e' estraneo al rapporto tributario ed e' assoggettato alle regole sul riparto della giurisdizione applicabili nei confronti di quest'ultimo. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15808
    Data del deposito : 22 ottobre 2003
    Fonte ufficiale :

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