Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 3
Rientra nella giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la pretesa del pagamento di interessi su un credito per rimborso IVA (pretesa non compresa nel provvedimento di riconoscimento del credito), avendo detta obbligazione natura accessoria rispetto all'obbligazione di rimborso dell'imposta, a nulla rilevando che l'attore non sia la parte originaria del rapporto tributario, e cio' in quanto il terzo creditore, che abbia ottenuto, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, l'assegnazione del credito per rimborso Iva, subentra nella stessa posizione giuridica del creditore originario, con la conseguenza che non e' estraneo al rapporto tributario ed e' assoggettato alle regole sul riparto della giurisdizione applicabili nei confronti di quest'ultimo. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.
La controversia con la quale un soggetto, successivamente all'assegnazione di un credito per rimborso di IVA, oggetto di dichiarazione resa dall'ufficio finanziario ex art. 547 cod. proc. civ. nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, intenda richiedere - a seguito del rifiuto opposto al riguardo dall'amministrazione finanziaria - il pagamento degli interessi con una determinata decorrenza (pretesa non compresa nel provvedimento di assegnazione) appartiene, ai sensi dell'art. 1 del dPR 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione delle commissioni tributarie e non a quella del giudice ordinario. Da un lato, infatti, si tratta di controversia in materia tributaria, poiché l'obbligazione di pagamento degli interessi ha natura accessoria rispetto all'obbligazione di rimborso dell'imposta indebitamente versata ed è soggetta ad una speciale disciplina; dall'altro, l'assegnatario del credito è subentrato nella stessa posizione giuridica del creditore originario, con la conseguenza che, non potendo perciò considerarsi estraneo al rapporto tributario, è assoggettato alle regole sul riparto della giurisdizione applicabili nei confronti di quest'ultimo.
Rientra nella giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la pretesa del pagamento di interessi su un credito per rimborso IVA (pretesa non compresa nel provvedimento di riconoscimento del credito), avendo detta obbligazione natura accessoria rispetto all'obbligazione di rimborso dell'imposta, a nulla rilevando che l'attore non sia la parte originaria del rapporto tributario, e cio' in quanto il terzo creditore, che abbia ottenuto, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, l'assegnazione del credito per rimborso Iva, subentra nella stessa posizione giuridica del creditore originario, con la conseguenza che non e' estraneo al rapporto tributario ed e' assoggettato alle regole sul riparto della giurisdizione applicabili nei confronti di quest'ultimo. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15808 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonio - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FINSTRAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati REINHART VOLGGER, LUCIO FREZZA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO delle FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 590/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 25/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito l'Avvocato Carlo Albini, per delega dell'avvocato Luigi MANZI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, giurisdizione delle Commissioni Tributarie. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La AL s.p.a. assoggettava a sequestro conservativo presso l'ufficio i.v.a. di Trieste le somme da questo dovute, a titolo di rimborso dell'imposta per l'anno 1986, a Roberto Bretz. il sequestro veniva convalidato 18 gennaio 1991 dal tribunale di Bolzano. Essendo la procedura perenta per il mancato compimento delle operazioni di cui all'art. 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la società notificava al detto ufficio un pignoramento presso terzi. Il delegato dell'ufficio rendeva dichiarazione positiva per l'importo, netto, liquido ed esigibile di lire 65 milioni.
La AL presentava all'ufficio finanziario richiesta di accredito della somma, dovuta a titolo di capitale, chiedendo anche il pagamento degli interessi. L'ufficio comunicava che questi erano dovuti dalla notifica del provvedimento di assegnazione e accreditava la somma di lire 63.025.000.
Con citazione del 30 maggio 1994 la società conveniva dinanzi al tribunale di Trieste il Ministero delle Finanze, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi dal 3 giugno 1987, mentre l'ufficio li aveva riconosciuti soltanto dalla data di notificazione del decreto pretorile di assegnazione della somma (17 febbraio 1993). Con sentenza del 7 luglio 1995 il tribunale accoglieva la domanda. Proponeva appello l'amministrazione, deducendo che le somme dovute a titolo di rimborso erano state assoggettate a vincolo d'indisponibilità prima che scadesse il termine assegnato per l'esecuzione del rimborso, per cui, prima di tale scadenza, non era dovuto alcun interesse. Inoltre, avendo gl'interessi natura moratoria, gli stessi non potevano decorrere da un momento anteriore all'esigibilità del credito, avveratasi soltanto con la notifica del decreto di assegnazione. A identiche conclusioni doveva pervenirsi anche ritenendo trattarsi di interessi corrispettivi. Con sentenza 30 ottobre - 25 novembre 1998 la corte d'appello di Trieste respingeva la domanda, osservando che l'atto esecutivo notificato al terzo, creando un vincolo d'indisponibilità, aveva interrotto il corso degli interessi, e che, comunque, la AL non aveva diritto ad interessi di qualunque natura, dal momento che il titolo che le competeva era soltanto quello nascente dalla dichiarazione del terzo, non facente alcuna menzione circa la pretesa dedotta.
Avverso tale sentenza la AL ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento e di memorie.
Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso e con memoria. La causa veniva assegnata alla prima Sezione civile della Corte la quale, con ordinanza 26 settembre - 11 dicembre 2002, considerando che la risoluzione della controversia poneva la questione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ovvero delle commissioni tributarie, rimetteva gli atti al Primo Presidente, che la assegnava alle Sezioni Unite.
Nella memoria la difesa dell'Amministrazione chiede che venga dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie, essendo in contestazione un'obbligazione accessoria a quella tributaria, riguardante un'imposta attribuita a tale giurisdizione. Nella seconda memoria la AL sostiene che, con la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 cod.proc.civ., con la quale l'ufficio finanziario ha riconosciuto il diritto al rimborso, sarebbe venuta meno ogni contestazione sull'obbligazione tributaria. Vi sarebbe da considerare, inoltre, che il giudizio instaurato dalla AL per ottenere il riconoscimento degli interessi con la decorrenza da essa pretesa non ha per oggetto il rapporto tra amministrazione finanziaria e debitore esecutato, essendo essa ricorrente estranea al rapporto obbligatorio tributario. La difesa della ricorrente richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza 14 maggio 2001, n. 208, secondo cui la pretesa del consumatore finale di restituzione dell'i.v.a. che gli sia stata erroneamente addebitata in rivalsa dal cedente o prestatore del servizio non è oggetto della giurisdizione tributaria ma di quella ordinaria, non essendo tale soggetto debitore d'imposta ed essendo tale giurisdizione limitata ai soggetti dell'obbligazione tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Sezioni Unite ritengono che debba essere condivisa l'impostazione della questione di giurisdizione, così come delineata dall'ordinanza della prima Sezione civile della Corte.
Come esattamente rilevato in detta ordinanza, esiste un consolidato orientamento delle Sezioni Unite sul carattere esclusivo della giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie, non solo sulle questioni concernenti l'esistenza dell'obbligazione tributaria e il diritto al rimborso di tributi indebitamente pagati, ma anche su quelle concernenti l'obbligazione di pagamento degli interessi, stante la sua natura accessoria, e soggetta ad una speciale disciplina tributaria.
Nella specie, si tratta dell'obbligazione di pagamento d'interessi a carico dell'amministrazione finanziaria in relazione all'obbligazione di rimborso di i.v.a., prevista dall'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la cui cognizione è attribuita al giudice tributario dagli articoli 1 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, vigente al momento della proposizione della domanda. Poiché sussiste controversia circa la decorrenza degli interessi, la stessa non può essere risolta dal giudice ordinario, trattandosi di controversia tributaria in materia devoluta alle commissioni tributarie.
Tale principio non subisce deroga per il fatto che l'attrice non è originaria parte del rapporto tributario. Con l'assegnazione del credito oggetto della dichiarazione del terzo la AL è subentrata nella stessa posizione giuridica del creditore originario, ed è, conseguentemente, soggetta alle regole sul riparto della giurisdizione applicabili nei confronti di quest'ultimo. Non si tratta, in altri termini, di un soggetto estraneo al rapporto tributario, le cui posizioni giuridiche sono sottratte alla giurisdizione tributaria.
Il richiamo al principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 208 del 2001 non è, perciò, pertinente. L'esistenza della giurisdizione tributaria anche nei confronti del cessionario del credito i.v.a. è stata riconosciuta nella sentenza delle Sezioni unite 4 giugno 2002, n. 8090. D'altra parte, come esattamente rilevato nell'ordinanza della prima Sezione, le Sezioni Unite, nella sentenza 29 agosto 1990, n. 8979, avevano affermato che, quando oggetto di sequestro conservativo sia un credito per rimborso i.v.a., soltanto nel caso di dichiarazione positiva del terzo - amministrazione finanziaria idonea a costituire riconoscimento del debito, con conseguente non necessita di indagine sul rapporto tributario, non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, ma quella del giudice ordinario.
La carenza di giurisdizione del giudice ordinario in relazione a controversie che comportano un accertamento sull'obbligazione tributaria è costantemente affermata dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, anche quando la lite sorge tra soggetti diversi dall'amministrazione finanziaria. In proposito basterà ricordare le numerose pronunce della Corte in tema di controversie tra sostituto e sostituito d'imposta, nelle quali si discute sull'an o sul quantum del debito tributario, e che comportano necessariamente l'impugnazione di atti impositivi o del rifiuto del rimborso di tributi dinanzi al giudice tributario, in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, escludendosi la possibilità che il giudice civile possa pronunciarsi incidenter tantum sulla questione tributaria.
A tali principi non contraddice la sentenza delle Sezioni Unite 18 ottobre 2002, n. 14831, nella quale è stato affermato che nel giudizio di cui all'art. 548 cod. proc. civ., stante il suo carattere di strumentalità rispetto al processo esecutivo, oggetto dell'accertamento non è il rapporto sostanziale debitore/terzo, ma l'esistenza del credito come oggetto della pretesa esecutiva per come questa è stata indicata nell'atto di pignoramento. Tale accertamento, secondo tale sentenza, ha rilevanza meramente interna e in esso non possono, quindi, trovare collocazione questioni di giurisdizione.
Orbene, nella specie non si tratta di un giudizio di accertamento ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., ma di un ordinario giudizio di cognizione, instaurato dal creditore successivamente all'assegnazione della somma costituente oggetto della dichiarazione del terzo/amministrazione finanziaria ed avente ad oggetto una pretesa non compresa nel provvedimento di assegnazione.
Tale giudizio soggiace, pertanto, alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione e, quindi, al principio della natura esclusiva della giurisdizione delle commissioni tributarie sui rapporti d'imposta elencati nell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, non operando - nella specie - la vis attractiva del processo civile di esecuzione.
Pertanto la AL, assegnataria del credito i.v.a., avrebbe dovuto impugnare dinanzi al giudice tributario il rifiuto di pagamento degli interessi, opposto dall'ufficio i.v.a. alla sua richiesta stragiudi- ziale, nella misura da essa pretesa.
in conclusione, dovendosi dichiarare la giurisdizione delle commissioni tributarie, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
dichiara la giurisdizione del giudice tributario;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2003