Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2953 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 10347 pubblicata il 27 dicembre 2021 e non notificata, avente a oggetto pagamento compensi professionali e vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Parte_1 C.F._1
Costanzo (cf ), elettivamente domiciliato nello studio del CodiceFiscale_2 difensore, in Frattamaggiore (NA), Via Carmelo Pezzullo, 53, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
); Email_1
appellante
e
, in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. (cf Controparte_1 P.IVA_1
– p. iva , in persona del Dott. Amministratore P.IVA_2 Controparte_2
Delegato e Direttore Generale nonché del Dott. , Dirigente della società, Controparte_3
1
30367 (per le comunicazioni: pec;
Email_2 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva ricorso ai sensi dell'art. 702 bis, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, allegando di aver svolto, in favore di , in qualità di impresa Controparte_1 designata dal FGVS, attività professionale di consulente tecnico dall'anno 2006 sino all'anno 2015, elaborando, nel corso degli anni, molteplici numerose perizie, inizialmente pagate dalla compagnia, la quale, però non provvedeva a corrispondere al consulente l'importo di € 68.502,29.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la prescrizione del credito a tutto l'anno 2013, contestando, in ogni caso, sia il conferimento degli incarichi che l'espletamento dell'attività.
Il Tribunale di Napoli, disposto il mutamento del rito, rigettava le istanze istruttorie formulate dall'originario ricorrente poiché “non è ammissibile la prova per testi richiesta dall'attore, in quanto vertente su circostanze generiche e documentali”, e, con la gravata sentenza, rilevato che aveva introdotto numerosi altri giudizi Pt_1 innanzi a diversi Uffici del Giudice di Pace (Casoria, Caserta, Afragola, Marano di
Napoli, ecc.), aventi ad oggetto analoga richiesta di pagamento di asserite attività di consulente tecnico assicurativo in favore di nella qualità di F.G.V.S., Controparte_1 su conforme eccezione della convenuta compagnia, riteneva la proposizione di distinti giudizi da parte dell'attore ingiustificata, perché non sorretta da evidenti esigenze probatorie in relazione a crediti che avrebbero potuto trovare accertamento nel medesimo giudizio, nonché abusiva, perché aggravava inutilmente il sistema giustizia e la posizione della convenuta, costretta a costituirsi in più giudizi al fine di proporre plurime similari difese, riguardo alla attivazione di crediti aventi causali del tutto analoghe.
2 Il Tribunale, pertanto, dichiarava inammissibile la domanda per abusivo frazionamento del credito, con condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali.
Avverso la decisione proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 23 giugno 2022, chiedendone l'integrale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) In accoglimento del presente appello, riformare totalmente la sentenza n.
10347/2021 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Napoli – XI
Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Flora Vollero in data 23.12.2021 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio svoltosi tra e Parte_1 [...]
, quale impresa designata in nome e per conto del FGVS – RG n. 3280/2017 CP_1 per tutte le motivazioni di cui al presente appello.
2) Per l'effetto, a totale modifica della precedente decisione, accertare e dichiarare
l'inadempimento della nella qualità F.G.V.S., in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, per il mancato pagamento delle somme spettanti al sig. e, conseguentemente, condannare la stessa, in persona del legale Pt_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore del sig. della somma di euro Parte_1
68.502,29, oltre all'aumento previsto per la Cassa EPPI dal 4 al 5% della fattura, quale retribuzione spettante per l'attività professionale svolta, come da riferimenti e numeri di sinistro versati in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al soddisfo.
3) Condannare, altresì, la nella qualità F.G.V.S., in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierno appellante, degli ulteriori danni così come richiesti in primo grado e reiterati nel presente atto di appello, da quantificarsi anche in forma equitativa, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che l'Onorevole Corte di Appello vorrà attribuire all'istante, oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria entrambi dal dì del dovuto sino al soddisfo.
4) Condannare, in ogni caso, l'appellata, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del
3 sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, qualora ritenuto utile ed opportuno, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova così come articolati nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., secondo termine, ritualmente depositate nel precedente giudizio.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente gravame, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia dichiarare l'integrale compensazione delle relative spese processuali, in considerazione del fatto che il precedente giudizio innanzi al Tribunale di Napoli (RG n. 3280/2017) è stato incardinato dal sig. in epoca antecedente alla pronuncia della Corte di Pt_1
Cassazione a SS.UU. richiamata nella sentenza appellata e che ha completamente sovvertito il precedente orientamento della medesima Suprema Corte a SS.UU. in materia di ammissibilità della parcellizzazione del credito.
Difatti, il predetto giudizio, instaurato sotto la vigenza del precedente orientamento favorevole alla parcellizzazione del credito, si è invece concluso quando era già intervenuta medio tempore la sentenza di senso diametralmente opposto da parte delle SS.UU. della Cassazione”.
Con comparsa depositata il 27 dicembre 2022, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo le eccezioni già formulate in CP_1 primo grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, alla prima udienza di trattazione la Corte, su conforme richiesta delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
La difesa appellante, dopo aver ripercorso lo svolgimento del processo di primo grado, formula un unico motivo di gravame col quale sostanzialmente critica la decisione argomentando che non sussisterebbe alcuna parcellizzazione del credito, avendo agito nei diversi giudizi incardinanti dinnanzi ad altre Autorità Pt_1
4 Giudiziarie nei confronti dei non nella sua qualità di impresa Controparte_1 designata dal FGVS. Il giudizio, in ogni caso, era il primo proposto nel quale veniva richiesto il pagamento di un'unica fattura, e, pertanto, la domanda non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Inoltre, la sentenza delle SS UU della Cassazione con la quale era stato risolto il contrasto circa la questione della non frazionabilità del credito era successiva all'introduzione della causa.
I crediti vantati e l'effettivo espletamento delle attività erano comprovati dalle lettere di conferimento degli incarichi, oltre 600 nell'arco temporale che va dal 2006 al 2015, nonché dalla corposa documentazione in atti, né poteva ritenersi maturata la prescrizione, che doveva decorrere, semmai, dalla cessazione dell'incarico nell'anno
2015.
Insiste, pertanto l'appellante nella condanna della compagnia al pagamento di €
68.502,29, calcolato sulla base della normativa fiscale all'epoca vigente e agli onorari a vacazione, di cui all'art. 38 lett. b) della Legge 12.03.1957 n.146 (Tariffa professionale dei periti industriali) da calcolarsi in ragione di € 44,9318 per ogni ora o frazione di ora, oltre al 60% di € 28,4051 all'ora per ogni aiuto di concetto (art. 39), oltre all'ulteriore danno da ritardato adempimento.
L'appello può essere deciso sulla scorta del principio della ragione più liquida, senza necessità di scrutinare le preliminari eccezioni sollevate né le specifiche ragioni di censura.
Il credito azionato da contestato da nell'an e nel Parte_1 Controparte_1 quantum, non è, difatti, sorretto da prova.
Va, innanzitutto, osservato che le richieste istruttorie formulate dall'appellante sono inammissibili non essendo stata mossa alcuna critica all'ordinanza di rigetto del primo giudice né ne è stata chiarita la rilevanza ai fini della decisione. In ogni caso, la prova orale articolata da con memoria ex art. 183 n. 2 cpc è volta a confermare Pt_1
l'avvenuto conferimento di incarichi da parte di procuratori delle dunque, CP_1 con evidenza, inidonea a comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività.
La documentazione prodotta è, parimenti, insufficiente.
Con il ricorso introduttivo l'originario ricorrente ha depositato una serie di note spese, alcune corredate da lettere di trasmissione a vari studi legali, con schede di
5 valutazione di danno, nelle quali a volte sono indicate le targhe dei veicoli, a volte codici fiscali o nomi, alcune sono prive di riferimenti. Le lettere di trasmissione, ove prodotte, sono prive di data e prova dell'avvenuta spedizione. È stata, altresì, versata in atti una attestazione della Questura di Napoli, nella quale si dichiara genericamente che, dal
2008 al 2014, ha sempre nominato per sottoporre alla Controparte_1 Parte_1 constatazione e quantificazione dei danni occorsi ai veicoli polizia in conseguenza dei sinistri stradali con veicoli non assicurati o rimasti sconosciuti. Con memoria ai sensi dell'art. 183, n. 2 cpc, la difesa dell'originario ricorrente ha prodotto numerose lettere di conferimento incarichi da parte di studi legali e corrispondenza informativa sulle date di svolgimento di operazioni peritali.
La copiosa documentazione è però del tutto frammentaria, non consente di individuare l'oggetto degli incarichi e, molto spesso, il valore delle pratiche né, men che meno l'attività effettivamente espletata, che a volte appare di natura stragiudiziale, secondo le note spese, a volte giudiziale con riferimento alla corrispondenza con gli studi legali, inviata anche a (broker) e non a , non consentendo CP_4 Controparte_1 non solo di individuare con precisione per quali incarichi reclami il compenso Pt_1 ma neanche fornendo alcun criterio per un'eventuale liquidazione del detto compenso, vieppiù reclamato con liquidazione a vacazione, talché anche gli importi indicati nelle note spese risultano determinati senza riferimento a criteri chiari e all'attività concretamente svolta, con inserimento, inoltre, di rimborsi spese non documentate.
A ciò si aggiunga che nel corso del giudizio di primo grado, con tre successive dichiarazioni allegate alle note di trattazione scritta del 22 gennaio 2021 e 11 marzo
2021, ha rinunciato ai compensi in relazione a 42 incarichi (35, 5 e infine 2, Pt_1 individuati con riferimento a nominativi, numeri e anni che non trovano agevole riscontro nella ulteriore documentazione prodotta né corrispondono alle ulteriori cause introdotte da nei confronti di;
tanto a fronte del deposito con Pt_1 CP_1 ricorso introduttivo di 38 note spese, senza neanche chiarire gli importi dei compensi afferenti agli incarichi rinunciati e insistendo, invece, nel presente grado, nella domanda di condanna per l'originario importo di € 68.502,29.
In conclusione, in carenza di prova dell'espletamento degli incarichi e di qualsiasi parametro per l'eventuale determinazione del compenso e, infine, di una chiara precisazione della domanda, questa non poteva che essere rigettata e l'appello va, dunque, respinto.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i criteri di cui al dm
55/2014 e ss modificazioni, dunque con riguardo al valore della lite, € 68.000,00 circa, all'attività svolta dalle parti e alla non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, con riferimento ai valori minimi dello scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 26o.00o,00, in € 7.160,00 per onorari, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 10347 pubblicata il 23 dicembre 2021, proposto da Parte_1 nei confronti di , così dispone: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, liquidate in € 7.160,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Pasquale Maria Cristiano
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