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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 8 luglio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato DALL'AGLIO GIULIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
offre il deposito di ricorso e controricorso in cassazione relativa alla causa d'appello decisa sullo stesso fatto;
Per la parte resistente compare l'avvocato CELLAROSI e COLOMBO, il CP
quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente ompare l'avvocato FOSCHINI, il quale si riporta ai propri CP_2
atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato CANCELLIERE, il quale si CP_3
riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
pagina 1 di 19 L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 19 N. R.G. 496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 496/2023 promossa da:
, e rappresentato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difeso dall'avv. DALL'AGLIO GIULIA
RICORRENTE contro
(già Controparte_4 Controparte_5
) rappresentato e difeso dall'avv. CELLAROSI MAURO
[...]
RESISTENTE
con la chiamata di
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE CANCELLIERE CP_6
TERZO CHIAMATO con la chiamata di
, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO IANNE CP_7
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
pagina 3 di 19 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
domandavano:
“- Accertare e dichiarare lo stato di parentela delle ricorrenti , Parte_1 [...]
e rispettivamente compagna convinte e figlie del defunto Parte_2 Parte_3
e la conseguente legittimazione attiva delle stesse;
- accertare e Persona_1
dichiarare che tra la e la è CP_7 Controparte_5
intercorso contratto di subappalto del 24/07/2019 prot. n. 409-19P come meglio descritto in premessa;
- accertare e dichiarare che il contratto di subappalto del
24/07/2019 prot. n. 409-19P, è stato accettato e trasmesso dalla Controparte_5
alla in data 5.8.2019; - accertare e dichiarare che in
[...] CP_7
data 20.09.2019 si è verificato incidente sul lavoro, con le modalità meglio spiegate in narrativa, nel cantiere situato in Lugo via Gessi 37, di proprietà del sig. , nel CP_6
quale ha perso la vita il sig. Persona_1
- accertare e dichiarare che il suddetto infortunio, per i motivi di cui in premessa, si è realizzato per esclusiva responsabilità della Controparte_5
in qualità di committente-appaltatrice dei lavori alla - accertare e
[...] CP_7
dichiarare la stretta colleganza familiare e affettiva, come descritta in narrativa o come meglio emergerà dall'instauranda istruttoria, tra le ricorrenti e il defunto Persona_1
per l'effetto di quanto sopra condannare la
[...] Controparte_5
P. IVA in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, per le ragioni in premessa, al risarcimento del patrimoniale e non patrimoniale subito dalle ricorrenti a causa della morte del ed in Persona_1
particolare: - condannare la resistente, in favore della Sig.ra compagna Parte_1
pagina 4 di 19 di alla somma di € 6.040,77, così come meglio specificata in Persona_1
narrativa o in via alternativa, in virtù di quanto disposto nella sentenza n. 67/2023 del
Tribunale di Ravenna nella quale è stata attribuita una responsabilità della resistente nella misura del 50%, alla somma di € 3.020,38, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
- condannare la resistente, in favore della Sig.ra compagna di e delle Parte_1 Persona_1
figlie e alla somma complessiva di € 1.001.432,92, Parte_2 Parte_3
così come meglio specificata in narrativa o in via alternativa, in virtù di quanto disposto nella sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Ravenna nella quale è stata attribuita una responsabilità della resistente nella misura del 50%, alla somma di € 500.716,46 o a quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
- condannare la resistente, in favore della Sig.ra compagna di alla Parte_1 Persona_1
somma complessiva di € 336.500,00 o in via alternativa, in virtù di quanto disposto nella sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Ravenna nella quale è stata attribuita una responsabilità della resistente nella misura del 50%, alla somma di € 168.250,00, o a quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
- condannare la resistente, in favore della minore , figlia di Parte_2 Persona_1
alla somma complessiva di € 336.500,00 o in via alternativa, in virtù di quanto
[...]
disposto nella sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Ravenna nella quale è stata attribuita una responsabilità della resistente nella misura del 50%, alla somma di €
168.250,00, o a quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
- condannare la resistente, in favore della , figlia di Parte_3 [...]
alla somma di € 336.500,00 o in via alternativa, in virtù di quanto Persona_1
disposto nella sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Ravenna nella quale è stata attribuita una responsabilità della resistente nella misura del 50%, alla somma di €
pagina 5 di 19 168.250,00, o a quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno non patrimoniale”.
Si costituiva resistendo al ricorso e domandando la Controparte_4
chiamata in causa di e di quali responsabili concorrenti CP_7 CP_6
dei fatti di causa.
Con separate memorie e di resistevano alle chiamate CP_7 CP_6
svolte nei loro confronti.
La causa veniva istruita acquisendo da INAIL la documentazione relativa alle somme elargite alle ricorrenti e posta in decisione.
In punto di fatto deve essere richiamato quanto già ritenuto da questo Tribunale con la sentenza n. 67/2023, relativa agli stessi fatti ma sulla domanda risarcitoria di un altro familiare del defunto . Persona_1
***
, classe 1981, perdeva la vita il 20.9.2019 cadendo dal tetto – Persona_1
attraverso un lucernaio – di un capannone interessato da lavori di rifacimento della copertura, sito il Lugo, via Gessi n. 37. In nessuno dei lucernai (coperti da lastra di materiale plastico e traslucido, non in grado di sostenere il peso di una persona) erano stati montati parapetti, né reti anticaduta all'intradosso (v. relazione . Erano Pt_4
presenti esclusivamente parapetti a protezione del rischio di caduta verso l'esterno dell'edificio Solo dopo l'incidente, veniva montata sul lucernaio dal quale era caduto il
, una rete all'estradosso. Il era legale rappresentante di Per_1 Per_1
Contr
: sino alla data del 12.02.2018 era stato lavoratore subordinato di CP_7 [...]
con qualifica di operario 4^ livello, mentre dalla data del 15.02.2018, da parte CP_7
della medesima società è stata inoltrata comunicazione obbligatoria di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. era Persona_1
pagina 6 di 19 impegnato nel frangente con altri due lavoratori della stessa nell'esecuzione di lavori di rifacimento della copertura di due capannoni di proprietà di e concessi CP_6
in locazione a . La catena dei lavori è così ricostruibile. Parte_5
commissionava un appalto relativo ai lavori di rifacimento del tetto a CP_6
che aveva in precedenza Controparte_5
costruito l'immobile. a sua Controparte_5 Controparte_5
volta concedeva in subappalto a i lavori in questione. Tale invero semplice CP_3
sequenza contrattuale ha rappresentato l'oggetto principale del processo. Il problema è nato dal fatto che già in sede ispettiva tale sequenza di negozi veniva Pt_4
disconosciuta dai pubblici ufficiali, nonostante l'esistenza di documentazione contraria, senza alcun approfondimento di alcun tipo, sul punto. Essenzialmente il leit motiv era che visto che il era il datore di lavoro, era essenzialmente tutta colpa Per_1
sua, conseguentemente non vi era necessità di scavare più in profondità ed approfondire se – alla luce dei reali rapporti contrattuali tra le parti – oltre al Persona_1
, vi era qualcun altro responsabile della sua morte. In realtà la
[...]
documentazione in atti consente – come detto – di ricostruire la reale vicenda contrattuale con un primo appalto intercorrente tra il proprietario degli immobili e ed un CP_6 Controparte_5
successivo subappalto da quest'ultima alla . Circa tale ultimo negozio vi CP_7
è in atti il preventivo di accettato da e datato 20.9.2019. Tale CP_3 CP
documento reca cancellata a penna la voce relativa alla fornitura di linee vita. Al contrario la difesa di depositava (quale proprio doc. 3) documento di CP_6
analoghe fattezze, apparentemente riconducibile ad e concretizzante un CP_3
preventivo di spesa per i lavori de quibus, sempre datato 24.7.2019, non rivolto tuttavia all'appaltatore bensì direttamente alla committenza, ossia al CP CP_6
e da quest'ultimo accettato. Secondo la difesa del infatti, “…A seguire, CP_2 CP_5
sottopose a per l'approvazione, due preventivi: l'uno, di essa
[...] CP_6 CP_5
, datato 5 agosto 2019 (doc. 2), per la fornitura delle lastre di copertura per €
[...]
pagina 7 di 19 13.000,00, oltre IVA e l'altro di per la sola posa in opera, datato 24 luglio CP_7
2019, per € 13.900,00 oltre IVA (doc. 3); preventivi, entrambi sottoscritti per accettazione e conferimento dell'incarico dall'odierno resistente”.
La reazione della difesa era immediata ed avveniva tempestivamente alla CP_3
prima udienza, allorquando “l'avv. IANNE per parte convenuta il quale si CP_3
richiama ai propri atti disconosce integralmente il doc. n. 3 prodotto dalla difesa del sig. in quanto non proveniente dalla società e mai emesso;
nello CP_2 CP_3
specifico tale documento non indica il numero di protocollo 409 p19 che è il numero di protocollo assegnato al documento, che è presente nel documento n. 3 e 4 di parte CP_3
; il documento contestato si tratta di un documento manomesso, falsificato, falso
[...]
rispetto all'originale depositato da la manomissione riguarda CP_3
l'eliminazione del protocollo dall'originale e nel contenuto, difforme dall'originale; insiste nella chiamata in causa di terzo;
la firma di al contrario è corretta, CP_3
ma il documento contraffatto”. Ovvio pendant di tale documento era un contratto di sola fornitura di materiali tra e (e questo era il doc. 2 del CP_6 CP
. Il documento in questione veniva dunque prodotto in originale e depositato in CP_2
cancelleria nella sua forma cartacea. In seguito a tale produzione la difesa CP_3
al successivo verbale di udienza, dichiarava che “…avendo visionato l'originale dell'atto depositato dalla difesa del propone querela di falso in relazione al doc. CP_2
n. 2 (prodotto in originale in cancelleria il 25.11.2021) per gli stessi motivi già indicati nel precedente verbale”. All'esito dell'istruttoria orale, avendo questo giudice ritenuto rilevante ed ammissibile la querela di falso, veniva data la possibilità alla parte producente il documento, di scegliere se utilizzarlo o meno (ordinanza 16.5.2022). mentre all'udienza del 26.5.2022 dichiarava “di volersi avvalere dei CP_6
documenti oggetti di querela”, alla successiva udienza del 12.7.2022 dichiarava “di rinunciare ad avvalersi del documento dallo stesso prodotto al n. 3 così come depositato in data 25.11.2020 in originale”. Dunque, allo stato gli unici documenti contrattuali esistenti sono quelli che confermano – per iscritto e sottoscritti – l'esistenza di un pagina 8 di 19 subappalto da a ciò che presuppone – evidentemente e CP CP_3
logicamente – a molte un appalto dal a Al contrario, come detto, CP_2 CP
manca qualunque prova documentale che il rapporto si ebbe a svolgere a due tra CP_3
ed il (il relativo contratto, querelato di falso, è stato abbandonato dal
[...] CP_2
. L'unico dato che apparentemente stona con tale ricostruzione è il POS redatto CP_2
dalla stessa nella quale la committenza è individuata in ed è CP_3 CP_6
esclusa l'esistenza di “imprese subappaltatrici”. Tale documento non è, tuttavia, dirimente ai fini di causa, essendo stato lo stesso redatto per altri scopi (p.e. non era necessario dare atto dell'esistenza di un appaltatore) e non potendo lo stesso escludere che, nonostante quanto in esso si dichiarava, il complessivo assetto contrattuale tra le parti fosse più ampio, ossia quello risultante dalla documentazione in atti. D'altra parte sarebbe stato del tutto stonato rispetto alle prassi del settore l'esistenza di un rapporto orale diretto tra il d ed è proprio per questo che il primo depositò un CP_2 CP_3
contratto apocrifo intercorso tra sé ed che quest'ultima tacciò di falso ed il CP_3
conseguentemente abbandonò. Ciò che – oltre ad escludere in questa sede CP_2
l'esistenza giuridica di un tale documento – può e deve essere valorizzato in chiave probatoria ex art. 116, 2° comma c.p.c.. Né infine ha alcun senso giuridico o pratico quanto allegato da ossia che tra essa ed non intervenne mai CP CP_3
alcun contratto di appalto, bensì solo un preventivo: il preventivo è firmato CP_3
per accettazione da e questo integra un vero e proprio accordo negoziale, CP
essendo peraltro necessari i soli elementi essenziali del contratto (ed infatti come visto il produce una sorta di “omologo” in questa sede, seppure tra altre parti, CP_2
qualificandolo come contratto di appalto); inoltre, nessuna utilità o senso compiuto ci sarebbe nel stata firmare – previa tragica modifica del testo con cancellazione proprio della voce “eventuale fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio (linea vita completa) in acciaio inox certificata secondo le normative… a corpo 3.950,00” – tale preventivo da parte di ove la stessa si fosse limitata a fare da tramite tra CP
ed il Sotto altra prospettiva, mai è stato contestato da CP_3 CP_2 CP
pagina 9 di 19 (che si è limitata a sostenere l'inidoneità degli elementi concordati a potere integrare un valido contratto di appalto: peraltro identica responsabilità deriverebbe all'appaltatore da un contratto di appalto invalido) di avere accettato una proposta in modalità non conforme (art. 1326, ultimo comma c.c.): evidentemente, che si raggiunse un accordo (anche oralmente all'esito di tale controproposta, evidentemente anche con la modalità di cui all'art. 1327 c.c.) sul contenuto della accettazione, è assolutamente pacifico (ed a questo punto non più contestabile), tanto che provvide ad CP_3
ordinare subito i materiali necessari e in alcuni di tali ordini e nelle relative fatture – tutte ovviamente ben precedenti il decesso del – compare l'indicazione, Per_1
quale cantiere luogo di consegna, di e (pur trattandosi di CP_6 CP
documentazione proveniente da terzi e, quindi, di prova atipica, dalla quale ricavare elementi di prova, la inequivocabile convergenza di tale documentazione fiscale con tutte le altre prove raggiunte sinora non può che confermare l'impianto motivazionale che da quegli elementi si ricava). In questo senso pure le prove testimoniali ed in particolare il teste il quale ha dichiarato che “io sono stato una volta sul Tes_1
Pers cantiere il giorno 22 luglio 2019 insieme al Sig. della per Controparte_8 CP_3
definire che tipologia di copertura fosse più idonea per quel capannone. Era presente anche il Sig. Una volta tornato in auto dal piazzale del capannone, il Sig. CP_2 [...]
ha chiamato a viva voce la chiedendo a chi doveva intestare Parte_6 CP
il preventivo per l'esecuzione dei lavori. Il riferimento della era il Geom. CP CP_9
che rispose che il preventivo doveva essere intestato alla . In
[...] CP
conclusione, sulla base degli elementi documentali presenti, sulla base degli elementi documentali assenti e sulla base del (gravissimo) contegno processuale delle parti
( è possibile concludere sul punto accertando l'esistenza della catena Parte_7
contrattuale che vede il uale committente, quale appaltatore ed CP_2 CP CP_3
quale sub appaltatore. Tanto premesso occorre ora esaminare le figure di
[...]
responsabilità addebitate dal ricorrente ai tre convenuti. Sulla responsabilità di CP_3
non vi sono in realtà particolari dubbi o questioni, trattandosi del datore di
[...]
pagina 10 di 19 lavoro (e salvo quanto oltre si dirà sulla responsabilità nei confronti dei congiunti dell'amministratore). Sulla responsabilità degli altri due convenuti si osserva quanto segue. Circa il committente il ricorrente ha invocato alcune omissioni in CP_6
tema di sicurezza (“Nello specifico il sig. , in qualità di proprietario, CP_6
ometteva sia la redazione del DUVRI ex art. 26 d.lgs 81/2008 che la nomina del
Coordinatore per la Progettazione e il Coordinamento in fase di Esecuzione come indicato dall'art. 90, co 4^ d. lgs 81/2008”). Circa l'art. 90, 4° comma, va premesso che tale disposizione prevede che “Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”. Considerato come per impresa esecutrice va intesa, ai sensi della definizione di cui all'art. 89, 1° comma lettera 1-bis come l'“impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”, va sicuramente escluso che sul cantiere fosse presente un'altra impresa esecutrice diversa da (che aveva ricevuto da l'integralità dei CP_3 CP
lavori da eseguirsi). Dunque, non era necessaria alcuna nomina di un coordinatori per l'esecuzione dei lavori. D'altra parte è facile notare come nel caso di specie l'incidente non avvenne per un tema o un problema di coordinamento esecutivo tra imprese diverse operanti sullo stesso cantiere, bensì esclusivamente perché il soggetto che operava nel cantiere non aveva adempiuto i propri obblighi in materia di sicurezza. Nemmeno era il a dovere predisporre un eventuale DUVRI, posto che ai sensi del 3° comma CP_2
dell'art. 26 tale obbligo non spetta al proprietario del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, bensì esclusivamente al “datore di lavoro committente”, figura quest'ultima non ricoperta dal posto che lo stesso non era datore di lavoro di CP_2
alcuno (art. 2, lettera b): “«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i pagina 11 di 19 poteri decisionali e di spesa”). D'altra parte, tale omissione – nel caso di specie – non potrebbe comunque dirsi causalmente riconducibile all'evento mortale che ha colpito il lavoratore. Infatti, a livello teorico, il POS redatto da già prevedeva CP_3
esaurientemente il rischio di caduta e le necessità necessarie ad ovviare allo stesso e fu dunque una esclusiva omissione in fase esecutiva (omesse verifiche di cantiere + omessa adozione dei dispositivi di sicurezza) a causare l'incidente. Diverso discorso va fatto per Quest'ultima, infatti, datore di lavoro dell'impresa affidataria, ex art. CP
97 D.LGS. n. 81/2008, avrebbe dovuto “verifica[re] le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”. Adempimento in relazione al quale non vi è alcuna prova di svolgimento di alcunché. Inoltre, si tratta di una obbligazione relativa alla fase concreta ed esecutiva dell'appalto e la stessa si pone a piedi pari nella catena causale degli eventi che ha portato alla morte del , essendo evidente che, se Per_1 CP
avesse visionato il cantiere e verificato le condizioni di sicurezza del tetto prima dell'inizio dei lavori di sistemazione dello stesso, avrebbe impedito l'evento mortale.
Non sussiste l'eccepito rischio elettivo, essendosi il limitato, Persona_1
dal punto di vista lavorativo, a lavorare sul tetto e a non osservare le prescrizioni in tema di sicurezza (ciò che purtroppo avviene frequentissimamente), peraltro da lui stesso teoricamente previste (teste : “Avrebbe dovuto farlo perché rispettando il Tes_2
piano operativo di sicurezza che aveva predisposto, avrebbe dovuto predisporre una linea vita provvisoria a cui agganciarsi come misura di sicurezza. ADR. “ Il giorno dell'infortunio abbiamo acquisto in cantiere il POS. A pag. 6 vengono indicate in maniera generica le attrezzature che dovevano essere utilizzate nel cantiere tra cui la linea vita e le imbragature. In maniera più specifica, in merito alle varie fasi di lavoro del cantiere, viene indicato l'uso della misura di sicurezza della linea vita, a pag.16 , relativa alla rimozione delle lastre di copertura ed a pag. 17 relative alla posa della nuova copertura”). Devono ora esaminarsi le ripartizioni di responsabilità. CP_3
rappresentata dallo stesso , non risulta responsabile nei Persona_1
pagina 12 di 19 confronti dello stesso , né nei confronti dei suoi parenti. Persona_1
Infatti, qui l'unico titolo di responsabilità della sarebbe rappresentato CP_3
dall'agire volontario del proprio amministratore (unico e che non aveva altri soggetti –
o almeno mai è stato allegato il contrario – dal quale prendere istruzioni ed ordini) e, dunque, non possono ravvisarsi scarichi di responsabilità sull'ente dallo stesso all'epoca rappresentato (peraltro, in fattispecie non identica ma ragionando sugli stessi principi: “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito “iure proprio” dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma
1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica”: Cass. n. 9349/2017, con la precisazione che se anche è vero la rottura volontaria del rapporto parentale ad opera di chi è parte dello stesso può bene essere fonte di danno nei confronti del familiare – e qui vi è invero una giurisprudenza ormai sterminata sulla risarcibilità del danno da omesso riconoscimento della paternità
– il principio dettato dalla S.C. va aggiornato e rettificato nel senso che del danno parentale subito dal familiare a causa di una perdita del legale determinata ad opera del comportamento volontario di chi è parte di quel rapporto, non può evidentemente rispondere un terzo, salvo che e solo nella misura in cui – quota – anche quest'ultimo risulti responsabile del danno). Del tutto irrilevante che nel POS sia stato indicato, in seguito all'indicazione del deceduto quale datore di lavoro, come “preposto” un lavoratore straniero di (tal : è pacifico (v. teste CP_3 Persona_2
; v. accertamenti dell' e SIT;
v. teste : “AD: “ Tes_2 Pt_4 Persona_3 Persona_3
Perché il doveva posizionare la rete?” Risponde.” Lui era il capo io sono Per_1
pagina 13 di 19 un operaio”) che fosse l'amministratore nel frangente ad impartire gli ordini agli altri operai presenti in cantiere (mentre il fantomatico “preposto” neppure operava nel cantiere al momento dell'incidente, essendo ivi presenti esclusivamente il
[...]
, e . In conseguenza del rigetto Persona_1 Persona_3 Parte_8
della domanda nei confronti di viene assorbita la domanda di manleva da CP_3
quest'ultima proposta nei confronti del proprio assicuratore Controparte_10
Resta da quantificare la responsabilità di in relazione a quella dello stesso CP
. Da questo punto di vista le due responsabilità sono Persona_1
concorrenti e paritarie, essendo indubitabile che se avesse adempiuto i suoi CP
doveri l'evento non si sarebbe verificato. Dunque, deve rispondere nella CP
misura del 50 % nei confronti del ricorrente.
***
L'accertamento di fatto appena esposto è stato confermato dalla sentenza della Corte
d'appello di Bologna n. 548/2024, con la quale si è tuttavia ritenuta la responsabilità anche di , in definitiva individuando per il , CP_6 Per_1 CP
una responsabilità paritaria nella causazione dell'evento nella misura di 1/3 CP_2
ciascuno.
Alla motivazione della sentenza di appello – in atti – deve farsi integrale rinvio per quanto riguarda le ragioni della colpevolezza del (essenzialmente il non avere CP_2
nominato un coordinatore per l'esecuzione dei lavori).
Ad invece non va ascritta alcuna responsabilità. CP_3
A tali sentenze, quindi, si rinvia per la condivisione del risultato accertativo, ai fini della presente motivazione, essendo irrilevante che sia stato proposto ricorso per cassazione
(in particolare dal er contestare la propria responsabilità). CP_2
***
pagina 14 di 19 Deve ora passarsi alla determinazione del danno.
Per quanto riguarda le figlie del l'accertamento documentale in atti Per_1
dimostra che le stesse hanno ricevuto da INAIL una somma idonea ad elidere pienamente il pregiudizio patrimoniale delle stesso sofferte dalla morte del padre che le manteneva.
La rendita INAIL seguirà le ragazze anche sino all'eventuale percorso universitario che le stesse dovessero intraprendere con la conseguenza che non v'è un danno ulteriore.
Per quanto riguarda la convivente del ricorrente, va evidenziato che pur non avendo
INAIL corrisposto nulla alla stessa (a parte l'assegno funerario, con il che la relativa domanda sul punto va respinta), va considerato come il reddito netto del ricorrente sia stato individuato da INAIL in € 30.743,70.
Con tale reddito il , innanzitutto manteneva le figlie. Per_1
Ma le figlie come visto beneficiano già della rendita INAIL (indicata dalla difesa ricorrente in € 1.024,79 mensili ciascuna) e qui le poste non possono moltiplicarsi evidentemente (c'è il limite rappresentato dal reddito del lavoratore, che non può essere aumentato artificiosamente sino a dare ai superstiti una somma complessiva – compresa la rendita INAIL – superiore al reddito stesso).
La difesa ricorrente ha pure dato atto della condivisibile necessità di detrarre una somma pari a quella destinata dal lavoratore a sé stesso, indicando la stessa in € 5.000,00 annui.
Ne discende che tra i redditi integrali del ricorrente, detratta una somma dallo stesso spesa per sé stessa e quanto già ricevuto dalle figlie da INAIL, residua una differenza di circa 100 euro.
La stessa poteva dirsi messa a disposizione delle necessità familiari, risultando l'accredito su conto corrente cointestato ai due conviventi ed utilizzato per gestire le necessità e le spese familiari.
La ulteriore somma ricevuta dal ricorrente a titolo di pensione di invalidità (secondo la difesa dei ricorrenti € 190,05 mensili: vi è prova documentale unitamente all'accredito pagina 15 di 19 sul conto cointestato) può dirsi stabilmente utilizzata per far fronte alle necessità familiari.
Ne consegue che tale somma, unitamente ai 100,00 euro di retribuzione sopra analizzati, possono rappresentare una posta di danno patrimoniale subito dalla quale Pt_1
contributo del ricorrente al menage familiare.
Dunque, si tratta di 290 euro alla data del 2019.
Tale somma va portata avanti sino alla prevedibile vita del ricorrente ciò che presuntivamente può individuarsi nell'aspettativa di vita attuale per i maschi in Italia e ciò ci porta all'età di 81 anni.
Si tratta di considerare a quanto ammonta all'attualità una somma corrisposta mensilmente di 290 euro dall'ottobre 2019 e sino all'anno 2061 (allorquando il defunto avrebbe raggiunto gli 81 anni).
Per quanto riguarda il periodo sino alla data odierna, il calcolo è semplice, posto che sono 290 euro x 70 mesi, per totali € 20.300, oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate sino alla data odierna, seguendo gli interessi legali.
Per il futuro, quella mancata “rendita” è pari ad attuali € 88.555,00, oltre interessi legali dalla data odierna.
Entrambe le somme in questione vanno ridotte di 1/3.
Non possono invece presumersi aumenti di stipendio superiori ai tassi di inflazione (e quest'ultima negli scorsi anni ha fatto registrare aumenti importantissimi e l'outlook al riguardo non è nemmeno troppo positivo), posto tra l'altro che il ricorrente era già anche amministratore della società e, dunque, andava collocato ai vertici aziendali e stipendiali
(e non v'è prova del contrario).
Fondate si rilevano le domande relative al danno non patrimoniale, atteso il ruolo familiare del defunto rispetto alle odierne ricorrenti (padre e compagno).
Devono essere utilizzate sul punto le nuove tabelle del Tribunale di Milano che prevedono il sistema a punti in tema di perdita del rapporto parentale e relativo danno. all'epoca della morte aveva 38 anni, mentre le figlie Per_1 Per_1
pagina 16 di 19 9 anni e 5 anni. Pt_2 Parte_3
Nel caso di figli il valore del punto base è di € 3.911,00.
La valutazione, considerando una situazione normale (non risultano né in senso positivo né in senso negativo situazioni di distacco familiare o di legame che eccede la normalità, né le relazioni psicologiche in atti inducono a considerare da questo punto di vista ulteriori e diversi elementi, né le prove orali – non ammesse in quanto irrilevanti – in quanto esse non fanno che tratteggiare un normale rapporto genitoriale in cui genitori e figli passano tempo insieme in attività educative e ricreative), è la seguente:
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 78
IMPORTO del RISARCIMENTO € 363.723,00
Tale importo spetta a ciascuna delle due figlie.
La somma (determinata all'attualità) va devalutata sino alla data dell'incidente e poi dotata di interessi sulle somme via via annualmente rivalutate sino alla data odierna, per totali € 399.876,49 per ciascuna delle figlie ricorrenti.
Per quanto riguarda la classe 1980, la situazione è la seguente: Pt_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo 12 primario:
pagina 17 di 19 Punti per qualità/intensità della relazione (valore 15 medio):
Punti totali riconosciuti: 72
IMPORTO del RISARCIMENTO € 340.257,00
La somma (determinata all'attualità) va devalutata sino alla data dell'incidente e poi dotata di interessi sulle somme via via annualmente rivalutate sino alla data odierna, per totali € 374.077,99.
Tali somme vanno ridotte di 1/3 quale frazione di responsabilità ascrivibile allo stesso
. Per_1
In conclusione, la domanda va accolta come segue: in favore di : 266.584,33 Parte_2
in favore di : 266.584,33 Parte_3
in favore di € 249.385,33. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore riconosciuto in sentenza.
Le spese di vanno compensate attesa l'eccezionalità della situazione di CP_7
specie ed i rapporti tra le parti così come esposti nella motivazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna e al pagamento in Controparte_4 CP_6
favore di a titolo di danno patrimoniale delle seguenti somme: Parte_1
a. € 13.533, oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate sino alla data odierna, seguendo gli interessi legali.
pagina 18 di 19 b. € 59.036,67 oltre interessi legali dalla data odierna.
2) condanna e al pagamento Controparte_4 CP_6
delle seguenti somme a titolo di danno non patrimoniale: in favore di : 266.584,33 Parte_2
in favore di : 266.584,33 Parte_3
in favore di : € 249.385,33. Parte_1
oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.
3) respinge la domanda nei confronti di;
CP_7
4) condanna e a rimborsare alle Controparte_4 CP_6
ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 1.686,00 per spese ed € 25.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 8 luglio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato DALL'AGLIO GIULIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
offre il deposito di ricorso e controricorso in cassazione relativa alla causa d'appello decisa sullo stesso fatto;
Per la parte resistente compare l'avvocato CELLAROSI e COLOMBO, il CP
quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente ompare l'avvocato FOSCHINI, il quale si riporta ai propri CP_2
atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato CANCELLIERE, il quale si CP_3
riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
pagina 1 di 19 L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 19 N. R.G. 496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 496/2023 promossa da:
, e rappresentato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difeso dall'avv. DALL'AGLIO GIULIA
RICORRENTE contro
(già Controparte_4 Controparte_5
) rappresentato e difeso dall'avv. CELLAROSI MAURO
[...]
RESISTENTE
con la chiamata di
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE CANCELLIERE CP_6
TERZO CHIAMATO con la chiamata di
, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO IANNE CP_7
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
pagina 3 di 19 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
domandavano:
“- Accertare e dichiarare lo stato di parentela delle ricorrenti , Parte_1 [...]
e rispettivamente compagna convinte e figlie del defunto Parte_2 Parte_3
e la conseguente legittimazione attiva delle stesse;
- accertare e Persona_1
dichiarare che tra la e la è CP_7 Controparte_5
intercorso contratto di subappalto del 24/07/2019 prot. n. 409-19P come meglio descritto in premessa;
- accertare e dichiarare che il contratto di subappalto del
24/07/2019 prot. n. 409-19P, è stato accettato e trasmesso dalla Controparte_5
alla in data 5.8.2019; - accertare e dichiarare che in
[...] CP_7
data 20.09.2019 si è verificato incidente sul lavoro, con le modalità meglio spiegate in narrativa, nel cantiere situato in Lugo via Gessi 37, di proprietà del sig. , nel CP_6
quale ha perso la vita il sig. Persona_1
- accertare e dichiarare che il suddetto infortunio, per i motivi di cui in premessa, si è realizzato per esclusiva responsabilità della Controparte_5
in qualità di committente-appaltatrice dei lavori alla - accertare e
[...] CP_7
dichiarare la stretta colleganza familiare e affettiva, come descritta in narrativa o come meglio emergerà dall'instauranda istruttoria, tra le ricorrenti e il defunto Persona_1
per l'effetto di quanto sopra condannare la
[...] Controparte_5
P. IVA in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, per le ragioni in premessa, al risarcimento del patrimoniale e non patrimoniale subito dalle ricorrenti a causa della morte del ed in Persona_1
particolare: - condannare la resistente, in favore della Sig.ra compagna Parte_1
pagina 4 di 19 di alla somma di € 6.040,77, così come meglio specificata in Persona_1
narrativa o in via alternativa, in virtù di quanto disposto nella sentenza n. 67/2023 del
Tribunale di Ravenna nella quale è stata attribuita una responsabilità della resistente nella misura del 50%, alla somma di € 3.020,38, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
- condannare la resistente, in favore della Sig.ra compagna di e delle Parte_1 Persona_1
figlie e alla somma complessiva di € 1.001.432,92, Parte_2 Parte_3
così come meglio specificata in narrativa o in via alternativa, in virtù di quanto disposto nella sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Ravenna nella quale è stata attribuita una responsabilità della resistente nella misura del 50%, alla somma di € 500.716,46 o a quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
- condannare la resistente, in favore della Sig.ra compagna di alla Parte_1 Persona_1
somma complessiva di € 336.500,00 o in via alternativa, in virtù di quanto disposto nella sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Ravenna nella quale è stata attribuita una responsabilità della resistente nella misura del 50%, alla somma di € 168.250,00, o a quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
- condannare la resistente, in favore della minore , figlia di Parte_2 Persona_1
alla somma complessiva di € 336.500,00 o in via alternativa, in virtù di quanto
[...]
disposto nella sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Ravenna nella quale è stata attribuita una responsabilità della resistente nella misura del 50%, alla somma di €
168.250,00, o a quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
- condannare la resistente, in favore della , figlia di Parte_3 [...]
alla somma di € 336.500,00 o in via alternativa, in virtù di quanto Persona_1
disposto nella sentenza n. 67/2023 del Tribunale di Ravenna nella quale è stata attribuita una responsabilità della resistente nella misura del 50%, alla somma di €
pagina 5 di 19 168.250,00, o a quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di danno non patrimoniale”.
Si costituiva resistendo al ricorso e domandando la Controparte_4
chiamata in causa di e di quali responsabili concorrenti CP_7 CP_6
dei fatti di causa.
Con separate memorie e di resistevano alle chiamate CP_7 CP_6
svolte nei loro confronti.
La causa veniva istruita acquisendo da INAIL la documentazione relativa alle somme elargite alle ricorrenti e posta in decisione.
In punto di fatto deve essere richiamato quanto già ritenuto da questo Tribunale con la sentenza n. 67/2023, relativa agli stessi fatti ma sulla domanda risarcitoria di un altro familiare del defunto . Persona_1
***
, classe 1981, perdeva la vita il 20.9.2019 cadendo dal tetto – Persona_1
attraverso un lucernaio – di un capannone interessato da lavori di rifacimento della copertura, sito il Lugo, via Gessi n. 37. In nessuno dei lucernai (coperti da lastra di materiale plastico e traslucido, non in grado di sostenere il peso di una persona) erano stati montati parapetti, né reti anticaduta all'intradosso (v. relazione . Erano Pt_4
presenti esclusivamente parapetti a protezione del rischio di caduta verso l'esterno dell'edificio Solo dopo l'incidente, veniva montata sul lucernaio dal quale era caduto il
, una rete all'estradosso. Il era legale rappresentante di Per_1 Per_1
Contr
: sino alla data del 12.02.2018 era stato lavoratore subordinato di CP_7 [...]
con qualifica di operario 4^ livello, mentre dalla data del 15.02.2018, da parte CP_7
della medesima società è stata inoltrata comunicazione obbligatoria di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. era Persona_1
pagina 6 di 19 impegnato nel frangente con altri due lavoratori della stessa nell'esecuzione di lavori di rifacimento della copertura di due capannoni di proprietà di e concessi CP_6
in locazione a . La catena dei lavori è così ricostruibile. Parte_5
commissionava un appalto relativo ai lavori di rifacimento del tetto a CP_6
che aveva in precedenza Controparte_5
costruito l'immobile. a sua Controparte_5 Controparte_5
volta concedeva in subappalto a i lavori in questione. Tale invero semplice CP_3
sequenza contrattuale ha rappresentato l'oggetto principale del processo. Il problema è nato dal fatto che già in sede ispettiva tale sequenza di negozi veniva Pt_4
disconosciuta dai pubblici ufficiali, nonostante l'esistenza di documentazione contraria, senza alcun approfondimento di alcun tipo, sul punto. Essenzialmente il leit motiv era che visto che il era il datore di lavoro, era essenzialmente tutta colpa Per_1
sua, conseguentemente non vi era necessità di scavare più in profondità ed approfondire se – alla luce dei reali rapporti contrattuali tra le parti – oltre al Persona_1
, vi era qualcun altro responsabile della sua morte. In realtà la
[...]
documentazione in atti consente – come detto – di ricostruire la reale vicenda contrattuale con un primo appalto intercorrente tra il proprietario degli immobili e ed un CP_6 Controparte_5
successivo subappalto da quest'ultima alla . Circa tale ultimo negozio vi CP_7
è in atti il preventivo di accettato da e datato 20.9.2019. Tale CP_3 CP
documento reca cancellata a penna la voce relativa alla fornitura di linee vita. Al contrario la difesa di depositava (quale proprio doc. 3) documento di CP_6
analoghe fattezze, apparentemente riconducibile ad e concretizzante un CP_3
preventivo di spesa per i lavori de quibus, sempre datato 24.7.2019, non rivolto tuttavia all'appaltatore bensì direttamente alla committenza, ossia al CP CP_6
e da quest'ultimo accettato. Secondo la difesa del infatti, “…A seguire, CP_2 CP_5
sottopose a per l'approvazione, due preventivi: l'uno, di essa
[...] CP_6 CP_5
, datato 5 agosto 2019 (doc. 2), per la fornitura delle lastre di copertura per €
[...]
pagina 7 di 19 13.000,00, oltre IVA e l'altro di per la sola posa in opera, datato 24 luglio CP_7
2019, per € 13.900,00 oltre IVA (doc. 3); preventivi, entrambi sottoscritti per accettazione e conferimento dell'incarico dall'odierno resistente”.
La reazione della difesa era immediata ed avveniva tempestivamente alla CP_3
prima udienza, allorquando “l'avv. IANNE per parte convenuta il quale si CP_3
richiama ai propri atti disconosce integralmente il doc. n. 3 prodotto dalla difesa del sig. in quanto non proveniente dalla società e mai emesso;
nello CP_2 CP_3
specifico tale documento non indica il numero di protocollo 409 p19 che è il numero di protocollo assegnato al documento, che è presente nel documento n. 3 e 4 di parte CP_3
; il documento contestato si tratta di un documento manomesso, falsificato, falso
[...]
rispetto all'originale depositato da la manomissione riguarda CP_3
l'eliminazione del protocollo dall'originale e nel contenuto, difforme dall'originale; insiste nella chiamata in causa di terzo;
la firma di al contrario è corretta, CP_3
ma il documento contraffatto”. Ovvio pendant di tale documento era un contratto di sola fornitura di materiali tra e (e questo era il doc. 2 del CP_6 CP
. Il documento in questione veniva dunque prodotto in originale e depositato in CP_2
cancelleria nella sua forma cartacea. In seguito a tale produzione la difesa CP_3
al successivo verbale di udienza, dichiarava che “…avendo visionato l'originale dell'atto depositato dalla difesa del propone querela di falso in relazione al doc. CP_2
n. 2 (prodotto in originale in cancelleria il 25.11.2021) per gli stessi motivi già indicati nel precedente verbale”. All'esito dell'istruttoria orale, avendo questo giudice ritenuto rilevante ed ammissibile la querela di falso, veniva data la possibilità alla parte producente il documento, di scegliere se utilizzarlo o meno (ordinanza 16.5.2022). mentre all'udienza del 26.5.2022 dichiarava “di volersi avvalere dei CP_6
documenti oggetti di querela”, alla successiva udienza del 12.7.2022 dichiarava “di rinunciare ad avvalersi del documento dallo stesso prodotto al n. 3 così come depositato in data 25.11.2020 in originale”. Dunque, allo stato gli unici documenti contrattuali esistenti sono quelli che confermano – per iscritto e sottoscritti – l'esistenza di un pagina 8 di 19 subappalto da a ciò che presuppone – evidentemente e CP CP_3
logicamente – a molte un appalto dal a Al contrario, come detto, CP_2 CP
manca qualunque prova documentale che il rapporto si ebbe a svolgere a due tra CP_3
ed il (il relativo contratto, querelato di falso, è stato abbandonato dal
[...] CP_2
. L'unico dato che apparentemente stona con tale ricostruzione è il POS redatto CP_2
dalla stessa nella quale la committenza è individuata in ed è CP_3 CP_6
esclusa l'esistenza di “imprese subappaltatrici”. Tale documento non è, tuttavia, dirimente ai fini di causa, essendo stato lo stesso redatto per altri scopi (p.e. non era necessario dare atto dell'esistenza di un appaltatore) e non potendo lo stesso escludere che, nonostante quanto in esso si dichiarava, il complessivo assetto contrattuale tra le parti fosse più ampio, ossia quello risultante dalla documentazione in atti. D'altra parte sarebbe stato del tutto stonato rispetto alle prassi del settore l'esistenza di un rapporto orale diretto tra il d ed è proprio per questo che il primo depositò un CP_2 CP_3
contratto apocrifo intercorso tra sé ed che quest'ultima tacciò di falso ed il CP_3
conseguentemente abbandonò. Ciò che – oltre ad escludere in questa sede CP_2
l'esistenza giuridica di un tale documento – può e deve essere valorizzato in chiave probatoria ex art. 116, 2° comma c.p.c.. Né infine ha alcun senso giuridico o pratico quanto allegato da ossia che tra essa ed non intervenne mai CP CP_3
alcun contratto di appalto, bensì solo un preventivo: il preventivo è firmato CP_3
per accettazione da e questo integra un vero e proprio accordo negoziale, CP
essendo peraltro necessari i soli elementi essenziali del contratto (ed infatti come visto il produce una sorta di “omologo” in questa sede, seppure tra altre parti, CP_2
qualificandolo come contratto di appalto); inoltre, nessuna utilità o senso compiuto ci sarebbe nel stata firmare – previa tragica modifica del testo con cancellazione proprio della voce “eventuale fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio (linea vita completa) in acciaio inox certificata secondo le normative… a corpo 3.950,00” – tale preventivo da parte di ove la stessa si fosse limitata a fare da tramite tra CP
ed il Sotto altra prospettiva, mai è stato contestato da CP_3 CP_2 CP
pagina 9 di 19 (che si è limitata a sostenere l'inidoneità degli elementi concordati a potere integrare un valido contratto di appalto: peraltro identica responsabilità deriverebbe all'appaltatore da un contratto di appalto invalido) di avere accettato una proposta in modalità non conforme (art. 1326, ultimo comma c.c.): evidentemente, che si raggiunse un accordo (anche oralmente all'esito di tale controproposta, evidentemente anche con la modalità di cui all'art. 1327 c.c.) sul contenuto della accettazione, è assolutamente pacifico (ed a questo punto non più contestabile), tanto che provvide ad CP_3
ordinare subito i materiali necessari e in alcuni di tali ordini e nelle relative fatture – tutte ovviamente ben precedenti il decesso del – compare l'indicazione, Per_1
quale cantiere luogo di consegna, di e (pur trattandosi di CP_6 CP
documentazione proveniente da terzi e, quindi, di prova atipica, dalla quale ricavare elementi di prova, la inequivocabile convergenza di tale documentazione fiscale con tutte le altre prove raggiunte sinora non può che confermare l'impianto motivazionale che da quegli elementi si ricava). In questo senso pure le prove testimoniali ed in particolare il teste il quale ha dichiarato che “io sono stato una volta sul Tes_1
Pers cantiere il giorno 22 luglio 2019 insieme al Sig. della per Controparte_8 CP_3
definire che tipologia di copertura fosse più idonea per quel capannone. Era presente anche il Sig. Una volta tornato in auto dal piazzale del capannone, il Sig. CP_2 [...]
ha chiamato a viva voce la chiedendo a chi doveva intestare Parte_6 CP
il preventivo per l'esecuzione dei lavori. Il riferimento della era il Geom. CP CP_9
che rispose che il preventivo doveva essere intestato alla . In
[...] CP
conclusione, sulla base degli elementi documentali presenti, sulla base degli elementi documentali assenti e sulla base del (gravissimo) contegno processuale delle parti
( è possibile concludere sul punto accertando l'esistenza della catena Parte_7
contrattuale che vede il uale committente, quale appaltatore ed CP_2 CP CP_3
quale sub appaltatore. Tanto premesso occorre ora esaminare le figure di
[...]
responsabilità addebitate dal ricorrente ai tre convenuti. Sulla responsabilità di CP_3
non vi sono in realtà particolari dubbi o questioni, trattandosi del datore di
[...]
pagina 10 di 19 lavoro (e salvo quanto oltre si dirà sulla responsabilità nei confronti dei congiunti dell'amministratore). Sulla responsabilità degli altri due convenuti si osserva quanto segue. Circa il committente il ricorrente ha invocato alcune omissioni in CP_6
tema di sicurezza (“Nello specifico il sig. , in qualità di proprietario, CP_6
ometteva sia la redazione del DUVRI ex art. 26 d.lgs 81/2008 che la nomina del
Coordinatore per la Progettazione e il Coordinamento in fase di Esecuzione come indicato dall'art. 90, co 4^ d. lgs 81/2008”). Circa l'art. 90, 4° comma, va premesso che tale disposizione prevede che “Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”. Considerato come per impresa esecutrice va intesa, ai sensi della definizione di cui all'art. 89, 1° comma lettera 1-bis come l'“impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”, va sicuramente escluso che sul cantiere fosse presente un'altra impresa esecutrice diversa da (che aveva ricevuto da l'integralità dei CP_3 CP
lavori da eseguirsi). Dunque, non era necessaria alcuna nomina di un coordinatori per l'esecuzione dei lavori. D'altra parte è facile notare come nel caso di specie l'incidente non avvenne per un tema o un problema di coordinamento esecutivo tra imprese diverse operanti sullo stesso cantiere, bensì esclusivamente perché il soggetto che operava nel cantiere non aveva adempiuto i propri obblighi in materia di sicurezza. Nemmeno era il a dovere predisporre un eventuale DUVRI, posto che ai sensi del 3° comma CP_2
dell'art. 26 tale obbligo non spetta al proprietario del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, bensì esclusivamente al “datore di lavoro committente”, figura quest'ultima non ricoperta dal posto che lo stesso non era datore di lavoro di CP_2
alcuno (art. 2, lettera b): “«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i pagina 11 di 19 poteri decisionali e di spesa”). D'altra parte, tale omissione – nel caso di specie – non potrebbe comunque dirsi causalmente riconducibile all'evento mortale che ha colpito il lavoratore. Infatti, a livello teorico, il POS redatto da già prevedeva CP_3
esaurientemente il rischio di caduta e le necessità necessarie ad ovviare allo stesso e fu dunque una esclusiva omissione in fase esecutiva (omesse verifiche di cantiere + omessa adozione dei dispositivi di sicurezza) a causare l'incidente. Diverso discorso va fatto per Quest'ultima, infatti, datore di lavoro dell'impresa affidataria, ex art. CP
97 D.LGS. n. 81/2008, avrebbe dovuto “verifica[re] le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”. Adempimento in relazione al quale non vi è alcuna prova di svolgimento di alcunché. Inoltre, si tratta di una obbligazione relativa alla fase concreta ed esecutiva dell'appalto e la stessa si pone a piedi pari nella catena causale degli eventi che ha portato alla morte del , essendo evidente che, se Per_1 CP
avesse visionato il cantiere e verificato le condizioni di sicurezza del tetto prima dell'inizio dei lavori di sistemazione dello stesso, avrebbe impedito l'evento mortale.
Non sussiste l'eccepito rischio elettivo, essendosi il limitato, Persona_1
dal punto di vista lavorativo, a lavorare sul tetto e a non osservare le prescrizioni in tema di sicurezza (ciò che purtroppo avviene frequentissimamente), peraltro da lui stesso teoricamente previste (teste : “Avrebbe dovuto farlo perché rispettando il Tes_2
piano operativo di sicurezza che aveva predisposto, avrebbe dovuto predisporre una linea vita provvisoria a cui agganciarsi come misura di sicurezza. ADR. “ Il giorno dell'infortunio abbiamo acquisto in cantiere il POS. A pag. 6 vengono indicate in maniera generica le attrezzature che dovevano essere utilizzate nel cantiere tra cui la linea vita e le imbragature. In maniera più specifica, in merito alle varie fasi di lavoro del cantiere, viene indicato l'uso della misura di sicurezza della linea vita, a pag.16 , relativa alla rimozione delle lastre di copertura ed a pag. 17 relative alla posa della nuova copertura”). Devono ora esaminarsi le ripartizioni di responsabilità. CP_3
rappresentata dallo stesso , non risulta responsabile nei Persona_1
pagina 12 di 19 confronti dello stesso , né nei confronti dei suoi parenti. Persona_1
Infatti, qui l'unico titolo di responsabilità della sarebbe rappresentato CP_3
dall'agire volontario del proprio amministratore (unico e che non aveva altri soggetti –
o almeno mai è stato allegato il contrario – dal quale prendere istruzioni ed ordini) e, dunque, non possono ravvisarsi scarichi di responsabilità sull'ente dallo stesso all'epoca rappresentato (peraltro, in fattispecie non identica ma ragionando sugli stessi principi: “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito “iure proprio” dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma
1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica”: Cass. n. 9349/2017, con la precisazione che se anche è vero la rottura volontaria del rapporto parentale ad opera di chi è parte dello stesso può bene essere fonte di danno nei confronti del familiare – e qui vi è invero una giurisprudenza ormai sterminata sulla risarcibilità del danno da omesso riconoscimento della paternità
– il principio dettato dalla S.C. va aggiornato e rettificato nel senso che del danno parentale subito dal familiare a causa di una perdita del legale determinata ad opera del comportamento volontario di chi è parte di quel rapporto, non può evidentemente rispondere un terzo, salvo che e solo nella misura in cui – quota – anche quest'ultimo risulti responsabile del danno). Del tutto irrilevante che nel POS sia stato indicato, in seguito all'indicazione del deceduto quale datore di lavoro, come “preposto” un lavoratore straniero di (tal : è pacifico (v. teste CP_3 Persona_2
; v. accertamenti dell' e SIT;
v. teste : “AD: “ Tes_2 Pt_4 Persona_3 Persona_3
Perché il doveva posizionare la rete?” Risponde.” Lui era il capo io sono Per_1
pagina 13 di 19 un operaio”) che fosse l'amministratore nel frangente ad impartire gli ordini agli altri operai presenti in cantiere (mentre il fantomatico “preposto” neppure operava nel cantiere al momento dell'incidente, essendo ivi presenti esclusivamente il
[...]
, e . In conseguenza del rigetto Persona_1 Persona_3 Parte_8
della domanda nei confronti di viene assorbita la domanda di manleva da CP_3
quest'ultima proposta nei confronti del proprio assicuratore Controparte_10
Resta da quantificare la responsabilità di in relazione a quella dello stesso CP
. Da questo punto di vista le due responsabilità sono Persona_1
concorrenti e paritarie, essendo indubitabile che se avesse adempiuto i suoi CP
doveri l'evento non si sarebbe verificato. Dunque, deve rispondere nella CP
misura del 50 % nei confronti del ricorrente.
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L'accertamento di fatto appena esposto è stato confermato dalla sentenza della Corte
d'appello di Bologna n. 548/2024, con la quale si è tuttavia ritenuta la responsabilità anche di , in definitiva individuando per il , CP_6 Per_1 CP
una responsabilità paritaria nella causazione dell'evento nella misura di 1/3 CP_2
ciascuno.
Alla motivazione della sentenza di appello – in atti – deve farsi integrale rinvio per quanto riguarda le ragioni della colpevolezza del (essenzialmente il non avere CP_2
nominato un coordinatore per l'esecuzione dei lavori).
Ad invece non va ascritta alcuna responsabilità. CP_3
A tali sentenze, quindi, si rinvia per la condivisione del risultato accertativo, ai fini della presente motivazione, essendo irrilevante che sia stato proposto ricorso per cassazione
(in particolare dal er contestare la propria responsabilità). CP_2
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pagina 14 di 19 Deve ora passarsi alla determinazione del danno.
Per quanto riguarda le figlie del l'accertamento documentale in atti Per_1
dimostra che le stesse hanno ricevuto da INAIL una somma idonea ad elidere pienamente il pregiudizio patrimoniale delle stesso sofferte dalla morte del padre che le manteneva.
La rendita INAIL seguirà le ragazze anche sino all'eventuale percorso universitario che le stesse dovessero intraprendere con la conseguenza che non v'è un danno ulteriore.
Per quanto riguarda la convivente del ricorrente, va evidenziato che pur non avendo
INAIL corrisposto nulla alla stessa (a parte l'assegno funerario, con il che la relativa domanda sul punto va respinta), va considerato come il reddito netto del ricorrente sia stato individuato da INAIL in € 30.743,70.
Con tale reddito il , innanzitutto manteneva le figlie. Per_1
Ma le figlie come visto beneficiano già della rendita INAIL (indicata dalla difesa ricorrente in € 1.024,79 mensili ciascuna) e qui le poste non possono moltiplicarsi evidentemente (c'è il limite rappresentato dal reddito del lavoratore, che non può essere aumentato artificiosamente sino a dare ai superstiti una somma complessiva – compresa la rendita INAIL – superiore al reddito stesso).
La difesa ricorrente ha pure dato atto della condivisibile necessità di detrarre una somma pari a quella destinata dal lavoratore a sé stesso, indicando la stessa in € 5.000,00 annui.
Ne discende che tra i redditi integrali del ricorrente, detratta una somma dallo stesso spesa per sé stessa e quanto già ricevuto dalle figlie da INAIL, residua una differenza di circa 100 euro.
La stessa poteva dirsi messa a disposizione delle necessità familiari, risultando l'accredito su conto corrente cointestato ai due conviventi ed utilizzato per gestire le necessità e le spese familiari.
La ulteriore somma ricevuta dal ricorrente a titolo di pensione di invalidità (secondo la difesa dei ricorrenti € 190,05 mensili: vi è prova documentale unitamente all'accredito pagina 15 di 19 sul conto cointestato) può dirsi stabilmente utilizzata per far fronte alle necessità familiari.
Ne consegue che tale somma, unitamente ai 100,00 euro di retribuzione sopra analizzati, possono rappresentare una posta di danno patrimoniale subito dalla quale Pt_1
contributo del ricorrente al menage familiare.
Dunque, si tratta di 290 euro alla data del 2019.
Tale somma va portata avanti sino alla prevedibile vita del ricorrente ciò che presuntivamente può individuarsi nell'aspettativa di vita attuale per i maschi in Italia e ciò ci porta all'età di 81 anni.
Si tratta di considerare a quanto ammonta all'attualità una somma corrisposta mensilmente di 290 euro dall'ottobre 2019 e sino all'anno 2061 (allorquando il defunto avrebbe raggiunto gli 81 anni).
Per quanto riguarda il periodo sino alla data odierna, il calcolo è semplice, posto che sono 290 euro x 70 mesi, per totali € 20.300, oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate sino alla data odierna, seguendo gli interessi legali.
Per il futuro, quella mancata “rendita” è pari ad attuali € 88.555,00, oltre interessi legali dalla data odierna.
Entrambe le somme in questione vanno ridotte di 1/3.
Non possono invece presumersi aumenti di stipendio superiori ai tassi di inflazione (e quest'ultima negli scorsi anni ha fatto registrare aumenti importantissimi e l'outlook al riguardo non è nemmeno troppo positivo), posto tra l'altro che il ricorrente era già anche amministratore della società e, dunque, andava collocato ai vertici aziendali e stipendiali
(e non v'è prova del contrario).
Fondate si rilevano le domande relative al danno non patrimoniale, atteso il ruolo familiare del defunto rispetto alle odierne ricorrenti (padre e compagno).
Devono essere utilizzate sul punto le nuove tabelle del Tribunale di Milano che prevedono il sistema a punti in tema di perdita del rapporto parentale e relativo danno. all'epoca della morte aveva 38 anni, mentre le figlie Per_1 Per_1
pagina 16 di 19 9 anni e 5 anni. Pt_2 Parte_3
Nel caso di figli il valore del punto base è di € 3.911,00.
La valutazione, considerando una situazione normale (non risultano né in senso positivo né in senso negativo situazioni di distacco familiare o di legame che eccede la normalità, né le relazioni psicologiche in atti inducono a considerare da questo punto di vista ulteriori e diversi elementi, né le prove orali – non ammesse in quanto irrilevanti – in quanto esse non fanno che tratteggiare un normale rapporto genitoriale in cui genitori e figli passano tempo insieme in attività educative e ricreative), è la seguente:
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 78
IMPORTO del RISARCIMENTO € 363.723,00
Tale importo spetta a ciascuna delle due figlie.
La somma (determinata all'attualità) va devalutata sino alla data dell'incidente e poi dotata di interessi sulle somme via via annualmente rivalutate sino alla data odierna, per totali € 399.876,49 per ciascuna delle figlie ricorrenti.
Per quanto riguarda la classe 1980, la situazione è la seguente: Pt_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo 12 primario:
pagina 17 di 19 Punti per qualità/intensità della relazione (valore 15 medio):
Punti totali riconosciuti: 72
IMPORTO del RISARCIMENTO € 340.257,00
La somma (determinata all'attualità) va devalutata sino alla data dell'incidente e poi dotata di interessi sulle somme via via annualmente rivalutate sino alla data odierna, per totali € 374.077,99.
Tali somme vanno ridotte di 1/3 quale frazione di responsabilità ascrivibile allo stesso
. Per_1
In conclusione, la domanda va accolta come segue: in favore di : 266.584,33 Parte_2
in favore di : 266.584,33 Parte_3
in favore di € 249.385,33. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore riconosciuto in sentenza.
Le spese di vanno compensate attesa l'eccezionalità della situazione di CP_7
specie ed i rapporti tra le parti così come esposti nella motivazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna e al pagamento in Controparte_4 CP_6
favore di a titolo di danno patrimoniale delle seguenti somme: Parte_1
a. € 13.533, oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate sino alla data odierna, seguendo gli interessi legali.
pagina 18 di 19 b. € 59.036,67 oltre interessi legali dalla data odierna.
2) condanna e al pagamento Controparte_4 CP_6
delle seguenti somme a titolo di danno non patrimoniale: in favore di : 266.584,33 Parte_2
in favore di : 266.584,33 Parte_3
in favore di : € 249.385,33. Parte_1
oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.
3) respinge la domanda nei confronti di;
CP_7
4) condanna e a rimborsare alle Controparte_4 CP_6
ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 1.686,00 per spese ed € 25.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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