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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/12/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3378/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2025 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CHIESSI STEFANIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso (MI), Galleria Europa n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in TE (MI), in data 27/11/2004, (atto n. 15, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) i figli minori di anni 17 - prossimo alla maggiore età - ed di anni 14, Per_1 Per_2 sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con conseguente esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso la madre;
tenuto conto dell'imminente raggiungimento della maggiore età da parte di e della Per_1 crescita di , in merito alla frequentazione con il padre e alle modalità di visita, si Per_2 terrà conto della volontà e delle esigenze degli stessi, come espressamente previsto al successivo punto 3);
pag. 1 di 5 2) la casa familiare sita in TE (MI), via Enrico Fermi n. 24, viene assegnata alla madre la quale vi vivrà con i figli;
3) il padre, che ha già lasciato la casa familiare, terrà con sé i figli minori a fine settimana alternati, quanto ad dal sabato mattina (la quale non frequenta la scuola il sabato Per_2 mattina), quanto ad dal sabato pomeriggio dopo la scuola (il quale frequenta il Per_1 liceo anche il sabato mattina), entrambi sino alla domenica sera quando il padre li riaccompagnerà presso la casa coniugale prima o dopo l'ora di cena;
inoltre, i minori trascorreranno con il padre un giorno alla settimana da concordare in ragione degli impegni scolastici e sportivi dei figli, dalle ore 19.30 oppure dalla fine della scuola e/o attività sportiva sino al mattino seguente, allorquando verranno accompagnati dal padre alla stazione dei pullman per raggiungere la scuola, ciò nella settimana in cui il diritto di averli con sé nel weekend spetta al padre;
quando i minori staranno con la madre nel fine settimana, il padre potrà vedere i minori anche due sere alla settimana. I genitori concordano che in ragione dell'età dei figli e dei loro impegni scolastici e sportivi nonché degli impegni di lavoro del padre, la frequentazione con il padre sia nei fine settimana, sia nel corso della settimana, potrà variare quanto a modalità in considerazione della volontà e delle esigenze di entrambi i figli minori, soprattutto con riguardo alle visite infrasettimanali che potranno comportare la sola cena senza pernottamento;
4) nel periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, previo accordo tra le parti sulle date entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze/desideri dei figli e del periodo di ferie del padre;
5) le vacanze natalizie e pasquali e, in genere, le vacanze scolastiche saranno suddivise in pari giorni, in due periodi e ad anni alterni;
i ponti lunghi saranno suddivisi in maniera paritaria e alternata, tenuto conto degli impegni di lavoro del padre, dei desideri dei figli
e di eventuali viaggi degli stessi con ciascun genitore;
Per_ 6) il padre si impegna a contribuire al mantenimento dei figli, compresa che attualmente frequenta un corso di Operatore Socio Sanitario (OSS) e non è ancora economicamente autonoma, corrispondendo un importo mensile di € 675,00 (€ 225,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile, da versare mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese per il minore importo di € 650,00, mentre il residuo importo annuale di €
pag. 2 di 5 300,00 verrà versato in un'unica soluzione nel mese di dicembre in occasione dell'erogazione della tredicesima mensilità percepita dal padre. Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, concordate e documentate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, alle cui previsioni le parti si uniformano anche con riguardo alle spese che non necessitano accordo, spese da versare unitamente al contributo mensile del mese successivo;
7) le parti concordano affinché l'assegno unico sia posto a favore della signora
[...]
al 100% dalla sottoscrizione del presente accordo e, comunque, previa Parte_1 richiesta all'ente erogatore;
8) le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità ai fini dell'espatrio, sia per loro che per i figli e , nulla Per_1 Per_2 opponendo a che ciascuno possa portare con sé i figli minori all'estero per motivi di vacanza o di studio;
quanto alle vacanze studio all'estero, nel caso di disaccordo tra i genitori sul costo dell'esperienza scolastica all'estero, il costo verrà corrisposto dal solo genitore che intende farsene carico;
9) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla
l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 sposati in TE (MI), in data 27/11/2004, (atto n. 15, Parte_2 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 10.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3378/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2025 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CHIESSI STEFANIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso (MI), Galleria Europa n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in TE (MI), in data 27/11/2004, (atto n. 15, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) i figli minori di anni 17 - prossimo alla maggiore età - ed di anni 14, Per_1 Per_2 sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con conseguente esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso la madre;
tenuto conto dell'imminente raggiungimento della maggiore età da parte di e della Per_1 crescita di , in merito alla frequentazione con il padre e alle modalità di visita, si Per_2 terrà conto della volontà e delle esigenze degli stessi, come espressamente previsto al successivo punto 3);
pag. 1 di 5 2) la casa familiare sita in TE (MI), via Enrico Fermi n. 24, viene assegnata alla madre la quale vi vivrà con i figli;
3) il padre, che ha già lasciato la casa familiare, terrà con sé i figli minori a fine settimana alternati, quanto ad dal sabato mattina (la quale non frequenta la scuola il sabato Per_2 mattina), quanto ad dal sabato pomeriggio dopo la scuola (il quale frequenta il Per_1 liceo anche il sabato mattina), entrambi sino alla domenica sera quando il padre li riaccompagnerà presso la casa coniugale prima o dopo l'ora di cena;
inoltre, i minori trascorreranno con il padre un giorno alla settimana da concordare in ragione degli impegni scolastici e sportivi dei figli, dalle ore 19.30 oppure dalla fine della scuola e/o attività sportiva sino al mattino seguente, allorquando verranno accompagnati dal padre alla stazione dei pullman per raggiungere la scuola, ciò nella settimana in cui il diritto di averli con sé nel weekend spetta al padre;
quando i minori staranno con la madre nel fine settimana, il padre potrà vedere i minori anche due sere alla settimana. I genitori concordano che in ragione dell'età dei figli e dei loro impegni scolastici e sportivi nonché degli impegni di lavoro del padre, la frequentazione con il padre sia nei fine settimana, sia nel corso della settimana, potrà variare quanto a modalità in considerazione della volontà e delle esigenze di entrambi i figli minori, soprattutto con riguardo alle visite infrasettimanali che potranno comportare la sola cena senza pernottamento;
4) nel periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, previo accordo tra le parti sulle date entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze/desideri dei figli e del periodo di ferie del padre;
5) le vacanze natalizie e pasquali e, in genere, le vacanze scolastiche saranno suddivise in pari giorni, in due periodi e ad anni alterni;
i ponti lunghi saranno suddivisi in maniera paritaria e alternata, tenuto conto degli impegni di lavoro del padre, dei desideri dei figli
e di eventuali viaggi degli stessi con ciascun genitore;
Per_ 6) il padre si impegna a contribuire al mantenimento dei figli, compresa che attualmente frequenta un corso di Operatore Socio Sanitario (OSS) e non è ancora economicamente autonoma, corrispondendo un importo mensile di € 675,00 (€ 225,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile, da versare mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese per il minore importo di € 650,00, mentre il residuo importo annuale di €
pag. 2 di 5 300,00 verrà versato in un'unica soluzione nel mese di dicembre in occasione dell'erogazione della tredicesima mensilità percepita dal padre. Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, concordate e documentate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, alle cui previsioni le parti si uniformano anche con riguardo alle spese che non necessitano accordo, spese da versare unitamente al contributo mensile del mese successivo;
7) le parti concordano affinché l'assegno unico sia posto a favore della signora
[...]
al 100% dalla sottoscrizione del presente accordo e, comunque, previa Parte_1 richiesta all'ente erogatore;
8) le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità ai fini dell'espatrio, sia per loro che per i figli e , nulla Per_1 Per_2 opponendo a che ciascuno possa portare con sé i figli minori all'estero per motivi di vacanza o di studio;
quanto alle vacanze studio all'estero, nel caso di disaccordo tra i genitori sul costo dell'esperienza scolastica all'estero, il costo verrà corrisposto dal solo genitore che intende farsene carico;
9) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla
l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 sposati in TE (MI), in data 27/11/2004, (atto n. 15, Parte_2 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 10.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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