Articolo 9 della Legge 29 novembre 1965, n. 1372
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 gennaio 1966
Art. 9. Contributo per lavori di riparazione,
modificazione e trasformazione di navi mercantili

Fuori del caso previsto dal successivo articolo, per la riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili e dei relativi macchinari puo' essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa.
Il contributo non puo' essere concesso se il peso complessivo dei materiali e' inferiore a 10.000 chilogrammi.
La concessione del contributo e' effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Ministero della marina mercantile.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1966