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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 5343/2024
All'udienza collegiale del giorno 15/05/2025 ore 09:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente e Relatrice
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti BRAVACCINI SIMONA;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti GAUDINO FABIO;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti SCARDONE GIANPIERO;
DE ROSSI EMILIANO;
Avv.BRAVACCINI, in sost.
Presente per pratica forense
Dr.: Testimone_1
numero:P79622
[...]
Ordine Avvocati di:Roma
***
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto. L'Avv. Bravaccini è anche in sostituzione degli avvocati Scardone e De
Rossi, i quali si associano a tutte le richieste di appello.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino
1 All'esito della camera di consiglio, il collegio ha dato lettura della sentenza allegata
al verbale del 15.05.2025 che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma N. 11181/2024, pubblicata l'1.07.2024, impugnata con atto di appello notificato in data 23.10.2024, fra le parti indicate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi al Tribunale di Roma i dott.ri Controparte_1
e , al fine di ottenere la loro condanna al Parte_1 Parte_2
risarcimento del danno derivante dall'intervento chirurgico praticatole, in data
1.02.2018, da liquidarsi in €126.623,00 a titolo di danno biologico e in € 60.000,00 a titolo di danno morale, sul presupposto che le conseguenze negative derivatele dal censurato intervento di addominoplastica fossero riconducibili eziologicamente alla negligenza e imperizia dei sanitari tratti in lite, anche per non essere stata debitamente informata in ordine dei possibili postumi invalidanti.
1.1-Nella resistenza dei convenuti;
istruita la causa con la disposizione di CTU;
acquisito l'elaborato peritale redatto dai CCTTUU nominati e i successivi chiarimenti,
il tribunale ha deciso la causa con la sentenza della cui impugnativa si discute, la quale ha così statuito: “- condanna i dott.ri e , in Parte_2 Parte_1
2 solido, a pagare a la somma di €34.525,87, oltre interessi dalla Controparte_1
decisione al soddisfo;
- condanna i dott.ri e Parte_2 Parte_1
, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di che
[...] Controparte_1
si liquidano in €5.712,50 per compensi, oltre C.U., IVA, CPA, rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi ed oltre spese di c.t.u.”
§2- La decisione è stata impugnata dal dr. con atto di appello alla cui Parte_3
lettura si rinvia, da intendersi parte necessaria di questa sentenza, con motivi, in sintesi,
individuabili come segue: I) Il Giudice di primo grado ha eseguito un errata
ricostruzione del fatto affermando nella sentenza definitiva che le prove orali
avrebbero dimostrato una insufficiente informazione resa alla paziente da parte del
chirurgo operante, circostanza smentita dalla produzione del consenso informato
scritto, preciso e dettagliato anche in relazione agli esiti cicatriziali;
inoltre ha
totalmente capovolto le risultanze della CTU, riducendo l'intervento ad un mero
intervento estetico, quando invece la finalità dell'intervento era sia estetica che
curativa (come specificato in CTU), non ha condiviso le conclusioni dei suoi consulenti
medici che avevano escluso ogni forma di responsabilità ed arbitrariamente,
appigliandosi ad una vaga valutazione sul posizionamento della cicatrice ha emesso
l'abnorme provvedimento che oggi si impugna.
In particolare, ha lamentato l'appellante che: -il tribunale ha erroneamente valutato le risultanze della prova orale, nient'affatto probante della mancanza di idoneo consenso informato, avendo, anzi, l'attrice qui appellata espressamente dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di aver sottoscritto i moduli allegati in atti ove lo stesso è stato prestato;
-il primo giudice ha disatteso le risultanze peritali, espresse in modo convincente e adeguato, in relazione al quesito “se siano derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato”, avendo i
CC.TT.UU. risposto: “...nel caso in esame, si sono concretizzati postumi diversi da
3 quelli normalmente ricollegabili ad un trattamento con normale decorso, derivanti da complicanze, previste e descritte, ma non preventivabili a priori……il collegio non ha evidenziato censure in ordine a imperizia, imprudenza e negligenza degli operatori intervenuti e citati nel presente giudizio. Ciò che è avvenuto rientra nel novero delle complicanze verificabili e verificate e non nell'errore professionale che possa costituire inadempienza contrattuale. Ciò era prevedibile che potesse avvenire e, nel fatto di specie, non prevenibile. Al momento dell'accaduto, la paziente è stata prontamente assistita e trasferita in ospedale per le cure del caso”; per cui, nessuna censura può
essere imputata ai sanitari che hanno avuto in cura , in occasione Controparte_1
dell'intervento di cui in premessa.
II) Motivi di diritto: violazione e errata applicazione delle norme e principi giuridici
in materia di responsabilita' professionale – contradittorieta' e difetto della
motivazione in relazione alla interpretazione delle prove e della ctu. Il primo giudice ha erroneamente condannato i dott.ri e al risarcimento del danno, Pt_1 Pt_2
pur essendo emersa dall'istruttoria svolta l'assenza di qualsivoglia loro responsabilità.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado per i motivi tutti già dedotti e evidenziati in narrativa con il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della Sentenza n.11181/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile
IXIII^, Giudice Dott.ssa Raffaella Vacca, nell'ambito del giudizio N.R.G. 35167/2019,
pubblicata in data 01/07/2024 e notificata il 24/09/2024, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria della Sig.ra perché Controparte_1
infondata e non provata.
4 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, spese successive e di CTU, oltre accessori come per legge in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatarii”.
§2.1-Si è costituita , ha contestato ogni dedotto di parte appellante Controparte_1
e ha rassegnato le seguenti conclusioni: -in via principale: rigettare integralmente
l'appello del Dr. per tutte le ragioni sopra esposte con Parte_1
conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza n. 11181/2024 emessa dal
Tribunale di Roma, XIII^ sezione civile, in data 1.07.2024; -in via subordinata: nella
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte
appellante, previa eventuale rinnovazione della CTU medico legale, condannare il Dr.
ed il Dr. , in solido, nella misura ritenuta Parte_1 Parte_2
più equa in dipendenza del danno biologico ed il danno morale arrecato colposamente
alla Sig.ra per diretto effetto dell'intervento chirurgico eseguito Controparte_1
nell'anno 2018. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio
grado di giudizio.
§2.2-Il dr. , nel costituirsi anche in questo grado, ha condiviso tutti i rilievi Pt_2
esposti nell'atto di appello e ha rassegnato le seguenti richieste: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale aderendo nel merito a tutti i motivi di appello proposti dal dott. ed in totale Parte_1
riforma della Sentenza n.11181/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile
XIII^, Giudice Dott.ssa Raffaella Vacca, nell'ambito del giudizio N.R.G. 35167/2019
pubblicata in data 01/07/2024 e notificata il 24/09/2024 accogliere tutte le conclusioni formulate dall'appellante principale nonché quelle avanzate nel giudizio di primo
5 grado per i motivi tutti già dedotti e evidenziati in narrativa ed accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria della Sig.ra perché Controparte_1
infondata e non provata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, spese successive e di CTU, oltre accessori come per legge in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatarii”.
§2.3-La Corte ha rigettato la chiesta sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, nell'ambito del procedimento camerale iscritto su istanza delle parti appellanti. Nel procedimento di merito, alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per discussione orale ex art. 281-
sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 350-bis c.p.c. e all'esito della discussione ha riservato la decisione all'esito della camera di consiglio, con lettura della sentenza all'udienza.
§3-In ragione delle deduzioni difensive esposte dalla parte appellante va anzitutto chiarito che, sebbene la vicenda in esame si sia verificata sotto la vigenza della L. n.
24/2017 (cd. “legge Gelli-Bianco), la responsabilità dei medici tratti in lite nei confronti di è senz'altro di natura contrattuale (cfr. art. 7, III comma, della Controparte_1
legge appena citata), avendo essi stessi stipulato il dedotto contratto d'opera professionale con la paziente, per cui incombe su di loro l'onere di fornire la prova di aver diligentemente adempiuto la prestazione cui si sono contrattualmente obbligati,
secondo i dettami degli artt. 1218, 1176, II comma, c.c.. Prova che non risulta acquisita,
nonostante le incongruenze motivazionali segnalate negli scritti difensivi degli appellanti.
Venendo all'esame dei motivi di gravame, il primo è inammissibile, poiché non coglie le ragioni dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno in primo grado proposta;
siccome, nient'affatto fondata sulla mancata somministrazione di idonee
6 informazioni circa la natura, conseguenze e rischi dell'intervento estetico-funzionale praticato all'istante, ma piuttosto sul grave inadempimento dei medici tratti in lite, per averlo praticato in spregio delle migliori e più accreditate regole dell'arte medica, così
dovendo ritenersi per gli esiti cicatriziali permanenti riscontrati dai CCTTUU e per i quali il primo giudice ha riconosciuto la posta risarcitoria liquidata in sentenza.
Gli ausiliari infatti hanno riferito che la vistosa ferita residuata alla paziente istante è
posizionata in modo del tutto difforme da come avrebbe dovuto essere ove l'intervento fosse stato correttamente eseguito, il che vale di per sé a ravvisare il grave inadempimento e la condotta imperita e negligente dei medici tratti in lite, nemmeno avendo gli stessi dimostrato di aver avvisato e compiutamente informato la paziente di tale evenienza e/o di non aver potuto altrimenti operare, pur avendo correttamente e diligentemente adempiuto alla prestazione cui si erano obbligati.
Le considerazioni appena illustrate conducono alla valutazione negativa anche del secondo motivo di appello.
Il primo giudice ha escluso la responsabilità dei medici, condividendo la valutazione sul punto dei CCTTUU, quanto ai danni derivanti dalle “complicanze” post operatorie,
ma non quanto alle considerazioni relative agli “esiti cicatriziali anomali”, avendo scritto in parte motiva: <
collegio peritale in ordine all'esclusione della responsabilità dei dott.ri
[...]
e per la complicanza emorragica che si è verificata Parte_1 Parte_2
in quanto prevedibile, ma non prevenibile, e per la diastasi addominale dovuta, secondo il canone del più probabile che non, alla gravidanza gemellare ed al parto cesareo, lo stesso non si può dire con riguardo al luogo dell'incisione e dunque al posizionamento della cicatrice considerato dagli stessi c.t.u. “obiettivamente alta rispetto ai canoni classici”. Sul punto, i c.t.u. non hanno fornito spiegazioni coerenti ed esaustive posto che si sono limitati – anche in sede di chiarimenti – a sostenere che “non sappiamo se
7 vi siano stati accordi particolari fra le parti (esempio: un intimo particolare etc).” Né, a tal riguardo, hanno fornito esaurienti argomenti i medici convenuti in ordine alla posizione dell'incisione che, come detto, risulta oggettivamente troppo alta. L'erroneo posizionamento costituisce, pertanto, da sé solo, inadempimento qualificato>>.
Ora, rispetto a tale valutazione i sanitari appellanti si sono limitati a richiamare le valutazioni dei CCTTUU, trascurando che il giudice, quale peritus peritorum,
adeguatamente motivando, eventualmente anche con integrazione di questo collegio,
comunque giudice di merito, ben può discostarsi dalle valutazioni degli ausiliari ove ravvisi incongruenza logica nell'esposizione delle stesse o contraddizione rispetto alle premesse metodologiche che i medesimi esperti hanno posto alla base della formulazione del loro parere (cfr., per tutte, Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 200 del
11/01/2021; Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011).
Nella concreta fattispecie i CCTTUU, dopo essere stati chiamati a chiarimenti, non hanno potuto fare altro che ribadire che il posizionamento della cicatrice riscontrata sull'addome dell'attrice-appellata è anomalo ovvero completamente difforme da quello che le migliori linee guide della scienza medico chirurgica di tipo estetico imponevano per interventi del tipo di quello praticato a . Controparte_1
Va inoltre sottolineato che il ridetto intervento è stato dai medesimi ausiliari qualificato come routinario, privo di particolari difficoltà; per cui in mancanza di allegazione e prova che l'anomalo posizionamento di cui si è detto, di gravità tale da provocare esiti cicatriziali e un residuato danno estetico di tipo permanente, sia dovuto a particolari esigenze operatorie, evidentemente con onere a carico dei professionisti tratti in lite, in ragione dei principi di riparto degli oneri probatori di cui in premessa si è già detto, non può che ribadirsi la responsabilità degli appellanti, nei termini fatti dal primo giudice,
siccome non è stata sottoposta a impugnativa la decisione di primo grado ove esclude
8 la responsabilità per mancata somministrazioni di informazioni adeguate all'acquisizione del consenso informato.
Come pure va detto che nessuna contestazione è stata svolta in merito al grado di invalidità riconosciuto dal primo giudice per gli esiti cicatriziali riportati dall'istante e alla congruità delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno.
Al rigetto dell'appello consegue l'imposizione delle spese di lite del grado a carico degli appellanti, dott.ri e in via solidale, in applicazione del Pt_1 Pt_2
principio della soccombenza, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, considerate le modalità 'semplificate' di definizione ex art. 281
sexies c.p.c., sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR
115/02 per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis DPR cit..
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti, e , alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata, , che Controparte_1
liquida in €. 4.996,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti.
Così deciso all'udienza del 15.05.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
9
Sezione V civile
R.G. 5343/2024
All'udienza collegiale del giorno 15/05/2025 ore 09:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente e Relatrice
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti BRAVACCINI SIMONA;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti GAUDINO FABIO;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti SCARDONE GIANPIERO;
DE ROSSI EMILIANO;
Avv.BRAVACCINI, in sost.
Presente per pratica forense
Dr.: Testimone_1
numero:P79622
[...]
Ordine Avvocati di:Roma
***
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto. L'Avv. Bravaccini è anche in sostituzione degli avvocati Scardone e De
Rossi, i quali si associano a tutte le richieste di appello.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino
1 All'esito della camera di consiglio, il collegio ha dato lettura della sentenza allegata
al verbale del 15.05.2025 che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma N. 11181/2024, pubblicata l'1.07.2024, impugnata con atto di appello notificato in data 23.10.2024, fra le parti indicate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi al Tribunale di Roma i dott.ri Controparte_1
e , al fine di ottenere la loro condanna al Parte_1 Parte_2
risarcimento del danno derivante dall'intervento chirurgico praticatole, in data
1.02.2018, da liquidarsi in €126.623,00 a titolo di danno biologico e in € 60.000,00 a titolo di danno morale, sul presupposto che le conseguenze negative derivatele dal censurato intervento di addominoplastica fossero riconducibili eziologicamente alla negligenza e imperizia dei sanitari tratti in lite, anche per non essere stata debitamente informata in ordine dei possibili postumi invalidanti.
1.1-Nella resistenza dei convenuti;
istruita la causa con la disposizione di CTU;
acquisito l'elaborato peritale redatto dai CCTTUU nominati e i successivi chiarimenti,
il tribunale ha deciso la causa con la sentenza della cui impugnativa si discute, la quale ha così statuito: “- condanna i dott.ri e , in Parte_2 Parte_1
2 solido, a pagare a la somma di €34.525,87, oltre interessi dalla Controparte_1
decisione al soddisfo;
- condanna i dott.ri e Parte_2 Parte_1
, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di che
[...] Controparte_1
si liquidano in €5.712,50 per compensi, oltre C.U., IVA, CPA, rimborso spese ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi ed oltre spese di c.t.u.”
§2- La decisione è stata impugnata dal dr. con atto di appello alla cui Parte_3
lettura si rinvia, da intendersi parte necessaria di questa sentenza, con motivi, in sintesi,
individuabili come segue: I) Il Giudice di primo grado ha eseguito un errata
ricostruzione del fatto affermando nella sentenza definitiva che le prove orali
avrebbero dimostrato una insufficiente informazione resa alla paziente da parte del
chirurgo operante, circostanza smentita dalla produzione del consenso informato
scritto, preciso e dettagliato anche in relazione agli esiti cicatriziali;
inoltre ha
totalmente capovolto le risultanze della CTU, riducendo l'intervento ad un mero
intervento estetico, quando invece la finalità dell'intervento era sia estetica che
curativa (come specificato in CTU), non ha condiviso le conclusioni dei suoi consulenti
medici che avevano escluso ogni forma di responsabilità ed arbitrariamente,
appigliandosi ad una vaga valutazione sul posizionamento della cicatrice ha emesso
l'abnorme provvedimento che oggi si impugna.
In particolare, ha lamentato l'appellante che: -il tribunale ha erroneamente valutato le risultanze della prova orale, nient'affatto probante della mancanza di idoneo consenso informato, avendo, anzi, l'attrice qui appellata espressamente dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di aver sottoscritto i moduli allegati in atti ove lo stesso è stato prestato;
-il primo giudice ha disatteso le risultanze peritali, espresse in modo convincente e adeguato, in relazione al quesito “se siano derivati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato”, avendo i
CC.TT.UU. risposto: “...nel caso in esame, si sono concretizzati postumi diversi da
3 quelli normalmente ricollegabili ad un trattamento con normale decorso, derivanti da complicanze, previste e descritte, ma non preventivabili a priori……il collegio non ha evidenziato censure in ordine a imperizia, imprudenza e negligenza degli operatori intervenuti e citati nel presente giudizio. Ciò che è avvenuto rientra nel novero delle complicanze verificabili e verificate e non nell'errore professionale che possa costituire inadempienza contrattuale. Ciò era prevedibile che potesse avvenire e, nel fatto di specie, non prevenibile. Al momento dell'accaduto, la paziente è stata prontamente assistita e trasferita in ospedale per le cure del caso”; per cui, nessuna censura può
essere imputata ai sanitari che hanno avuto in cura , in occasione Controparte_1
dell'intervento di cui in premessa.
II) Motivi di diritto: violazione e errata applicazione delle norme e principi giuridici
in materia di responsabilita' professionale – contradittorieta' e difetto della
motivazione in relazione alla interpretazione delle prove e della ctu. Il primo giudice ha erroneamente condannato i dott.ri e al risarcimento del danno, Pt_1 Pt_2
pur essendo emersa dall'istruttoria svolta l'assenza di qualsivoglia loro responsabilità.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado per i motivi tutti già dedotti e evidenziati in narrativa con il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della Sentenza n.11181/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile
IXIII^, Giudice Dott.ssa Raffaella Vacca, nell'ambito del giudizio N.R.G. 35167/2019,
pubblicata in data 01/07/2024 e notificata il 24/09/2024, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria della Sig.ra perché Controparte_1
infondata e non provata.
4 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, spese successive e di CTU, oltre accessori come per legge in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatarii”.
§2.1-Si è costituita , ha contestato ogni dedotto di parte appellante Controparte_1
e ha rassegnato le seguenti conclusioni: -in via principale: rigettare integralmente
l'appello del Dr. per tutte le ragioni sopra esposte con Parte_1
conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza n. 11181/2024 emessa dal
Tribunale di Roma, XIII^ sezione civile, in data 1.07.2024; -in via subordinata: nella
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte
appellante, previa eventuale rinnovazione della CTU medico legale, condannare il Dr.
ed il Dr. , in solido, nella misura ritenuta Parte_1 Parte_2
più equa in dipendenza del danno biologico ed il danno morale arrecato colposamente
alla Sig.ra per diretto effetto dell'intervento chirurgico eseguito Controparte_1
nell'anno 2018. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio
grado di giudizio.
§2.2-Il dr. , nel costituirsi anche in questo grado, ha condiviso tutti i rilievi Pt_2
esposti nell'atto di appello e ha rassegnato le seguenti richieste: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale aderendo nel merito a tutti i motivi di appello proposti dal dott. ed in totale Parte_1
riforma della Sentenza n.11181/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile
XIII^, Giudice Dott.ssa Raffaella Vacca, nell'ambito del giudizio N.R.G. 35167/2019
pubblicata in data 01/07/2024 e notificata il 24/09/2024 accogliere tutte le conclusioni formulate dall'appellante principale nonché quelle avanzate nel giudizio di primo
5 grado per i motivi tutti già dedotti e evidenziati in narrativa ed accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria della Sig.ra perché Controparte_1
infondata e non provata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, spese successive e di CTU, oltre accessori come per legge in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatarii”.
§2.3-La Corte ha rigettato la chiesta sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, nell'ambito del procedimento camerale iscritto su istanza delle parti appellanti. Nel procedimento di merito, alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per discussione orale ex art. 281-
sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 350-bis c.p.c. e all'esito della discussione ha riservato la decisione all'esito della camera di consiglio, con lettura della sentenza all'udienza.
§3-In ragione delle deduzioni difensive esposte dalla parte appellante va anzitutto chiarito che, sebbene la vicenda in esame si sia verificata sotto la vigenza della L. n.
24/2017 (cd. “legge Gelli-Bianco), la responsabilità dei medici tratti in lite nei confronti di è senz'altro di natura contrattuale (cfr. art. 7, III comma, della Controparte_1
legge appena citata), avendo essi stessi stipulato il dedotto contratto d'opera professionale con la paziente, per cui incombe su di loro l'onere di fornire la prova di aver diligentemente adempiuto la prestazione cui si sono contrattualmente obbligati,
secondo i dettami degli artt. 1218, 1176, II comma, c.c.. Prova che non risulta acquisita,
nonostante le incongruenze motivazionali segnalate negli scritti difensivi degli appellanti.
Venendo all'esame dei motivi di gravame, il primo è inammissibile, poiché non coglie le ragioni dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno in primo grado proposta;
siccome, nient'affatto fondata sulla mancata somministrazione di idonee
6 informazioni circa la natura, conseguenze e rischi dell'intervento estetico-funzionale praticato all'istante, ma piuttosto sul grave inadempimento dei medici tratti in lite, per averlo praticato in spregio delle migliori e più accreditate regole dell'arte medica, così
dovendo ritenersi per gli esiti cicatriziali permanenti riscontrati dai CCTTUU e per i quali il primo giudice ha riconosciuto la posta risarcitoria liquidata in sentenza.
Gli ausiliari infatti hanno riferito che la vistosa ferita residuata alla paziente istante è
posizionata in modo del tutto difforme da come avrebbe dovuto essere ove l'intervento fosse stato correttamente eseguito, il che vale di per sé a ravvisare il grave inadempimento e la condotta imperita e negligente dei medici tratti in lite, nemmeno avendo gli stessi dimostrato di aver avvisato e compiutamente informato la paziente di tale evenienza e/o di non aver potuto altrimenti operare, pur avendo correttamente e diligentemente adempiuto alla prestazione cui si erano obbligati.
Le considerazioni appena illustrate conducono alla valutazione negativa anche del secondo motivo di appello.
Il primo giudice ha escluso la responsabilità dei medici, condividendo la valutazione sul punto dei CCTTUU, quanto ai danni derivanti dalle “complicanze” post operatorie,
ma non quanto alle considerazioni relative agli “esiti cicatriziali anomali”, avendo scritto in parte motiva: <
collegio peritale in ordine all'esclusione della responsabilità dei dott.ri
[...]
e per la complicanza emorragica che si è verificata Parte_1 Parte_2
in quanto prevedibile, ma non prevenibile, e per la diastasi addominale dovuta, secondo il canone del più probabile che non, alla gravidanza gemellare ed al parto cesareo, lo stesso non si può dire con riguardo al luogo dell'incisione e dunque al posizionamento della cicatrice considerato dagli stessi c.t.u. “obiettivamente alta rispetto ai canoni classici”. Sul punto, i c.t.u. non hanno fornito spiegazioni coerenti ed esaustive posto che si sono limitati – anche in sede di chiarimenti – a sostenere che “non sappiamo se
7 vi siano stati accordi particolari fra le parti (esempio: un intimo particolare etc).” Né, a tal riguardo, hanno fornito esaurienti argomenti i medici convenuti in ordine alla posizione dell'incisione che, come detto, risulta oggettivamente troppo alta. L'erroneo posizionamento costituisce, pertanto, da sé solo, inadempimento qualificato>>.
Ora, rispetto a tale valutazione i sanitari appellanti si sono limitati a richiamare le valutazioni dei CCTTUU, trascurando che il giudice, quale peritus peritorum,
adeguatamente motivando, eventualmente anche con integrazione di questo collegio,
comunque giudice di merito, ben può discostarsi dalle valutazioni degli ausiliari ove ravvisi incongruenza logica nell'esposizione delle stesse o contraddizione rispetto alle premesse metodologiche che i medesimi esperti hanno posto alla base della formulazione del loro parere (cfr., per tutte, Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 200 del
11/01/2021; Sez. 1, Sentenza n. 5148 del 03/03/2011).
Nella concreta fattispecie i CCTTUU, dopo essere stati chiamati a chiarimenti, non hanno potuto fare altro che ribadire che il posizionamento della cicatrice riscontrata sull'addome dell'attrice-appellata è anomalo ovvero completamente difforme da quello che le migliori linee guide della scienza medico chirurgica di tipo estetico imponevano per interventi del tipo di quello praticato a . Controparte_1
Va inoltre sottolineato che il ridetto intervento è stato dai medesimi ausiliari qualificato come routinario, privo di particolari difficoltà; per cui in mancanza di allegazione e prova che l'anomalo posizionamento di cui si è detto, di gravità tale da provocare esiti cicatriziali e un residuato danno estetico di tipo permanente, sia dovuto a particolari esigenze operatorie, evidentemente con onere a carico dei professionisti tratti in lite, in ragione dei principi di riparto degli oneri probatori di cui in premessa si è già detto, non può che ribadirsi la responsabilità degli appellanti, nei termini fatti dal primo giudice,
siccome non è stata sottoposta a impugnativa la decisione di primo grado ove esclude
8 la responsabilità per mancata somministrazioni di informazioni adeguate all'acquisizione del consenso informato.
Come pure va detto che nessuna contestazione è stata svolta in merito al grado di invalidità riconosciuto dal primo giudice per gli esiti cicatriziali riportati dall'istante e alla congruità delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno.
Al rigetto dell'appello consegue l'imposizione delle spese di lite del grado a carico degli appellanti, dott.ri e in via solidale, in applicazione del Pt_1 Pt_2
principio della soccombenza, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, considerate le modalità 'semplificate' di definizione ex art. 281
sexies c.p.c., sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR
115/02 per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis DPR cit..
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti, e , alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata, , che Controparte_1
liquida in €. 4.996,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti.
Così deciso all'udienza del 15.05.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
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