CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 889/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore lesione personale
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 889/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
11/06/2025, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele Dalla Vite del foro di Parma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma via Maestri n. 6, giusta delega rilasciata a margine della citazione di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 19 (C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore dott. debitamente autorizzato con Delibera della Persona_1
G.C. 77 del 27.04.2017, rappresentato e difeso dall'avv. Franco G. Restani ed elettivamente domiciliato presso suo studio in Mantova, giusta delega rilasciata in calce alla citazione di primo grado notificata;
- APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), società con socio unico Controparte_2 P.IVA_2
soggetta a direzione e coordinamento di con sede in Roma, in CP_3
persona del dott. avvalendosi dei poteri a lui conferiti con Persona_2
deliberazione del Consiglio di amministrazione del 20.01.2017, rappresentata e difesa in forza di procura a rogito Notaio in Roma rep. 53868, Persona_3
dall'avv. Paola Zappa con studio in Brescia via Zima n. 2/4, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 182/2023 emessa dal Tribunale di
Mantova e pubblicata in data 4.03.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia adita, rigettata ogni contraria domanda,
eccezione, deduzione e conclusione, salvo ogni ulteriore diritto, impregiudicata ogni migliore pronuncia, effettuato ogni accertamento del caso e/o di legge, in ragione dei motivi tutti di cui al presente atto di appello ed in accoglimento della pagina 2 di 19 qui spiegata impugnazione, in riforma integrale della sentenza n.182/2023
pubblicata il 04.03.2023 resa nel giudizio n. 710/2017 R.G. Tribunale di
Mantova, G.I. dott. Monti, nei punti e capi individuati in narrativa, accogliere le domande tutte proposte in primo grado dall'appellante come in Parte_1
atti quantificate, e che qui si riportano:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, previe le più
opportune declaratorie del caso e di legge,
nel merito, in via principale: accertata, per le ragioni di cui alle premesse, la responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. del in Controparte_1
persona del pro tempore, quale proprietario della strada denominata CP_4
'Via Gerbolina' in Viadana (MN), e come tale custode della stessa, nella causazione del sinistro di cui alle premesse, e così dei danni tutti patiti dall'attore, per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il Controparte_1
medesimo, con sede in Viadana (MN), Piazza Matteotti n. 2, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal sig. dell'importo di € 12.556,65 (rectius: a seguito Parte_1
di espletata c.t.u. € 8.970,69), oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, dal 03.07.2015, data dell'occorso, fino all'integrale saldo, o in quell'altra maggiore o minore somma così per come risultante al termine dell'istruttoria di causa.
Nel merito, in via subordinata:
- accertata, per le ragioni di cui alle premesse, la responsabilità esclusiva ai sensi pagina 3 di 19 dell'art. 2043 c.c. del in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
nella causazione del sinistro di cui alle premesse, per avere omesso di preventivamente segnalare la presenza di una situazione di pericolo occulto, e come tale costituente trabocchetto e insidia imprevedibile per gli utenti della strada denominata 'Via Gerbolina' in Viadana (MN), e così dei danni tutti occorsi all'esponente e dallo stesso patiti, per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il medesimo, con sede in Viadana (MN), Piazza Controparte_1
Matteotti n.2, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, a titolo risarcitorio dei danni tutti patiti e patiendi da dell'importo di € Parte_1
12.556,65 (rectius: a seguito di espletata c.t.u. € 8.970,69), oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, dal 03.07.2015, data dell'occorso, fino all'integrale saldo, o in quell'altra maggiore o minore somma così per come risultante al termine dell'istruttoria di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: (…)”,
conseguentemente rigettando ogni domanda formulata dalle convenute appellate ed in una con tutte le eccezioni e le Controparte_1 Controparte_2
istanze sollevate da parte appellata in primo grado e dinanzi alla Corte d'Appello
qui adita, con conseguente pronuncia di condanna in capo alle appellate alla restituzione in favore dell'appellante delle somme tutte ricevute in pagamento da parte di quest'ultimo in esecuzione della sentenza n. 182/2023 del Tribunale di pagina 4 di 19 Mantova qui impugnata.
In via di subordine: in riforma parziale della sentenza impugnata dichiarare che nulla è dovuto per quanto al primo grado di giudizio a titolo di spese legali dall'appellante alla terza chiamata con conseguente Controparte_2
pronuncia di condanna in capo a quest'ultima alla restituzione in favore dell'appellante delle somme tutte ricevute in pagamento da parte di Pt_1
in esecuzione della sentenza n. 182/2023 del Tribunale di Mantova qui
[...]
impugnata.
In ogni caso: con vittoria in favore dell'appellante delle spese e compensi del giudizio di primo grado nonché con vittoria delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre accessori tutti di legge e rifusione delle spese di c.t.u. e c.t.p. sostenute nel primo grado di giudizio come già allegate in atti.
In via istruttoria: si insiste ancora per l'ammissione di c.t.u. cinematica ricostruttiva la dinamica del sinistro del 03.07.2015 occorso all'appellante,
richiesta in memoria istruttoria del 02.05.2018, reiterata in sede di p.c., in comparsa conclusionale ed in replica, e mai rinunciata.
Per parte appellata : Controparte_1
Nel merito, in via principale: previe le declaratorie tutte del caso e comunque,
ove opportuno e fermo il decisum anche integrando e modificando se necessario le motivazioni della sentenza di I^ grado - previa affermazione di esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento dannoso, a mente degli artt. 1227 2° comma e 2056 c.c. respingersi siccome infondata la spiegata pagina 5 di 19 impugnazione, con conferma della appellata sentenza e conseguente rigetto della domanda attorea.
In subordine: In denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della spiegata impugnazione e della domanda risarcitoria dell'appellante, da quantificarsi comunque nei limiti del provato e del giusto anche ai sensi dell'art. 1227 1°
comma c.c., dirsi la terza chiamata appellata tenuta al Controparte_2
risarcimento del danno subito da con reiezione di ogni richiesta Parte_1
nei confronti del convenuto appellato Controparte_1
In ulteriore subordine: In denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della spiegata impugnazione della domanda attorea nei limiti sopra indicati e di ritenuta responsabilità solidale e/o concorrente dell'appellato convenuto
[...]
e della appellata terza chiamata previa CP_1 Controparte_2
concreta graduazione delle rispettive responsabilità ai fini del regresso ex art. 2055 c.c. dirsi tenuta a manlevare, tenere indenne e Controparte_2
comunque rimborsare il convenuto di quanto quest'ultimo, anche in CP_1
forza del vincolo della solidarietà, fosse costretto a corrispondere all'appellante
Parte_1
In ogni caso: Rifusi spese e compensi di causa anche del presente grado del giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di ammissione di c.t.u. cinematica in quanto di carattere palesemente esplorativo ed in ogni caso ad oggi, stante il tempo trascorso e la indisponibilità e/o modifica del mezzo e dello stato dei pagina 6 di 19 luoghi, non utilmente realizzabile.
Per parte appellata : Controparte_5
Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi suesposti, previo ogni accertamento del caso:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
In via principale e nel merito: rigettare le domande attoree, del tutto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio a favore di Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 12.03.2017, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Mantova il esponendo: Controparte_1
- che in data 3.07.2015, alle ore 17.30 circa, in sella al motociclo Vespa Piaggio
125 ET3 targato 50347, stava percorrendo la via Gerbolina in Viadana (MN) a velocità moderata, allorquando, con direzione nord – sud, giunto all'altezza del civico 1/D, a causa di un forte dissesto presente sulla sede stradale, non segnalato e non visibile, perdeva il controllo del proprio mezzo ed era caduto;
- che il deducente aveva riportato evidenti ferite agli arti superiori e inferiori e in data 4.07.2015 si era sottoposto a visita ortopedica presso il P.S. Oglio Po, da cui la diagnosi di “Policontuso, dubbia infrazione posteriore piatto tibiale mediale
ginocchio destro” e il proprio consulente di parte aveva determinato nella misura del 5% i postumi permanenti;
pagina 7 di 19 - che il aveva ammesso il dissesto del manto stradale Controparte_1
determinato ad un intervento di riparazione delle linee elettriche eseguito da
CP_3
- che, infine, la sua richiesta risarcitoria pari ad € 12.556,65 era rimasta senza riscontro.
Si costituiva con comparsa il che resisteva ed allegava che Controparte_1
l'irregolarità del piano viabile era imputabile alla società Controparte_2
già Enel Distribuzione s.p.a., incaricata di seguire alcuni lavori, e nell'atto di concessione era stato espressamente previsto che eventuali deformazioni del piano viabile dovuti a lavori dovevano essere ripresi e riparati a cura del titolare della concessione con conglomerato bituminoso secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio tecnico;
- che il punto di caduta indicato dall'attore era stato interessato dai lavori e dunque l'avvallamento era imputabile a di cui era chiesta la chiamata in CP_3
giudizio;
- che tuttavia era indispensabile che l'attore fornisse la prova rigorosa del nesso causale tra res e l'evento secondo il principio dell'art. 2697 c.c. tanto più che il presumibile avvallamento era di tale evidenza, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro, da poter essere evitato adottando le opportune cautele.
si costituiva in giudizio evidenziando che, a seguito di Controparte_6
guasto verificatosi sulla linea elettrica di media tensione in un cavo interrato di pagina 8 di 19 via Gerbolina in prossimità del civico 1/D, la deducente aveva chiesto l'autorizzazione ad intervenire per eseguire la riparazione del cavo mediante scavo sulla sede stradale;
che l'intervento era durato dalle ore 8.00 alle ore 17.00
del 23.06.2013 e all'esito il manto stradale era stato riparato. Nel merito, la chiamata evidenziava che le irregolarità del manto stradale, per come desumibili dalle fotografie, erano del tutto visibili e dunque la caduta era evitabile con una guida prudente;
negava in ogni caso la fondatezza della domanda di chiamata in giudizio in quanto la strada era stata consegnata oltre due anni prima e l'ufficio tecnico di non aveva mai chiesto interventi di ripristino. CP_1
Istruita la lite con testi, di cui il teste mediante rogatoria Testimone_1
internazionale e consulenza medico legale affidata al dott. il Testimone_2
giudice adito rigettava la domanda di parte attrice. A detta del primo giudice, la deposizione del teste era inficiata da invalidità in quanto l'assunzione Tes_1
della prova era avvenuta senza la difesa delle parti, le sue risposte si erano risolte solo in un “Sì” o in un “No” e peraltro la traduzione era avvenuta in modo inesatto e comunque da detta deposizione non era possibile evincere l'esatta dinamica del sinistro e se l'avvallamento era stato la causa del sinistro.
proponeva appello a cui resistevano e Parte_1 Controparte_1
Parte_2
Il consigliere istruttore rinviava all'udienza del giorno 11.06.2025 per la decisione, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 9 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte Parte_1
in cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in capo all'originario attore di dimostrare la dinamica del fatto e il nesso di causa tra l'avvallamento della sede stradale e la caduta. Allega che il teste Tes_1
ha confermato la versione data dall'attore e il semplice fatto che le
[...]
risposte fossero sintetiche non può inficiare la complessiva validità della prova.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui è
stato condannato a pagare le spese della società chiamata senza indagare in ordine all'arbitrarietà della chiamata in giudizio.
Il primo motivo va accolto.
In fatto, è pacifico che in data 3.07.2015 in sella al motociclo Parte_1
Vespa Piaggio 125 targato 50347 percorreva la via Gerbolina di CP_1
provenendo dal Centro Commerciale Il Parco, allorquando giunto al civico 1/D,
cadeva a terra in corrispondenza di un forte dissesto presente sulla sede stradale.
Al fatto, era presente che veniva sentito a mezzo Controparte_7
rogatoria. Nel corso della sua deposizione, preceduta da giuramento, resa innanzi al Tribunale di , ma senza la presenza dei procuratori delle parti, CP_8
confermava la veridicità del capitolato attoreo ad eccezione dei capitoli 12 e 13.
In dettaglio, il teste confermava che percorreva la via Gerbolina Parte_1
di a doppio senso di marcia, a bassa velocità indossando il casco CP_1
protettivo; che una volta arrivato con l'intersezione con la via Baghella (e in pagina 10 di 19 detto punto la via Gerbolina si amplia per formare due semicarreggiate in unico senso di marcia, una dedicata a coloro che svoltano a destra e l'altra per chi deve svoltare a sinistra) andava ad intercettare un dissesto stradale perdendo il controllo del veicolo;
il teste confermava l'esistenza dell'avvallamento di cui alle fotografie 18 e 19 e asseriva che la loro profondità della buca era di circa 20
cm., non previamente segnalata.
Dai rilievi fotografici (che purtroppo non sono a colori) si può apprezzare la notevole sconnessione del manto stradale e da un rilievo in particolare si può
notare che la buca, al momento del fatto, aveva una profondità di circa 20
centimetri essendo stata misurata con il metro rispetto alla linea orizzontale data da una lista di legno collocata alle estremità della buca.
Dai rilievi fotografici si può apprezzare l'esistenza dell'avvallamento, peraltro anche irregolare nella sua conformazione, ma non si può sostenere che era possibile percepire, viaggiando con un motociclo, la sua reale profondità.
La valutazione congiunta della deposizione testimoniale e dei rilievi fotografici rende il motivo fondato.
Quanto alla deposizione del teste , sebbene avvenuta senza Tes_1
l'assistenza dei difensori, non può essere considerata come prova nulla e priva di qualsiasi probatorio, ma può essere valutata alla stregua di una prova atipica che,
unitamente ad altre emergenze, può essere posta a fondamento del convincimento del giudice.
Da dette risultanze, si può affermare che la dinamica del sinistro è proprio quella pagina 11 di 19 descritta nella citazione introduttiva e che esiste con ragionevolezza certezza il nesso causale tra la cosa (sconnessione stradale) e la caduta del ciclista.
In diritto, va rammentato che la respsoanbilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva (e dunque prescinde dalla colpa) e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e detta forma di responsabilità può essere esclusa solo dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento e il comportamento del danneggiato rileva, anche ai fini del concorso di colpa, solo se di matrice colposa (cfr. tra le molte Cass.
30.01.2025 n. 2148).
Ancora, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalla condizione del manto stradale prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra la res e l'evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui
è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte colpose e imprevedibili del danneggiato o di un terzo (cfr. Cass. 31.03.2025 n. 8450).
Nel caso concreto, l'attore ha provato l'anomalia della cosa e il nesso di causa,
ragion per cui era onere del custode fornire la rigorosa prova liberatoria chiesta dalla norma.
Né si può ritenere che, nel caso in questione, la cosa sia stata solo l'occasione del sinistro.
In altre occasioni, questa Corte, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, in pagina 12 di 19 tema di responsabilità da cose in custodia, ha affermato che il caso fortuito esimente la responsabilità del custode può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o «teatro» della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
sicché,
quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra la cosa e l'evento (cfr. Cass.
23.12.2020 n. 29465, Cass. 29.01.2019 n. 2345).
In altri termini, se è vero che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde da ogni connotato di colpa, questa forma di responsabilità oggettiva va esclusa in presenza di un fatto fortuito. In detto ambito, oltre al fatto naturale o del terzo,
rientra anche la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa allorquando venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi, sarebbe stata evitabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 21.02.2017 n.
4390).
pagina 13 di 19 Alla stregua di questi criteri, la Corte di cassazione ha negato l'esistenza della responsabilità in commento in diverse occasioni: a titolo esemplificativo Cass.
12895/2016 ha escluso la responsabilità del nel caso di un ascensore CP_9
che non si era fermato perfettamente allineato al piano causando l'inciampo del trasportato;
Cass. 1231/2017 ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso di una caduta da scale condominiali illuminate e dotate di corrimano o ancora Cass. n. 23584/2010 relativo a fattispecie di una caduta cagionata da scivolo metallico presente in un negozio non visto da una cliente il cui tacco della scarpa si era impigliato in esso, o ancora Cass. 19094/2021 in cui è stata esclusa la responsabilità del per una caduta occorsa a causa di neve CP_9
e ghiaccio che ricoprivano la pavimentazione dello stabile e Cass. 13.07.2022 n.
22121 o la recente Cass.
9.06.2025 n. 15355 in cui è stata esclusa la responsabilità del per i danni occorsi ad un pedone a seguito di caduta CP_1
dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale, nonostante la sua visibilità).
Orbene, il caso concreto è diverso dalle ipotesi sopra illustrate in quanto dal senso di marcia del motociclista si poteva solo apprezzare una sconnessione del manto stradale, mentre in realtà esisteva un avvallamento profondo circa 20
centimetri - tanto da essere sistemato dall'ente territoriale subito dopo il fatto.
Nonostante le buone condizioni di visibilità, l'insidia non era concretamente apprezzabile dall'attore (che pure stava tenendo una andatura moderata), ragion per cui la valutazione del primo giudice secondo cui la deposizione del teste non era esaustiva (in quanto la risposta si è limitata ad un sì o a un no) e tale da non pagina 14 di 19 consentire una precisa ricostruzione della dinamica del fatto non viene condivisa. Né esistono gli elementi per ipotizzare un concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 c.c. da parte di Parte_1
Passando alla quantificazione del danno, il consulente dott. accertava Tes_2
che presentava postumi permanenti del 3% consistenti in esiti Parte_1
cicatriziali presenti sul piede destro, sul ginocchio destro, gamba destra e avambraccio destro, un'invalidità temporanea di 55 giorni complessivi (tenuto anche conto dei tempi necessari al recupero funzionale e articolare) di cui 10
giorni al 75%, 15 al 50% e 30 giorni al 25%, senza alcun riflesso sulla capacità
lavorativa.
Premesso che il danno morale e la personalizzazione non vanno accordati in assenza di idonee allegazioni, anche tenuto conto dell'assoluta modestia delle lesioni riportate, alla luce delle tabelle milanesi 2024 a di anni Parte_1
18 al momento del fatto, competono € 4.303 a titolo di danno biologico ed €
2.587,50 a titolo di danno da invalidità temporanea (valore base € 115 al dì da cui € 862,50 per 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 862,50 per
15 invalidità temporanea parziale al 50% ed € 862,50 per 30 giorni di invalidità
temporanea parziale al 25%).
Il totale di € 6.890,50 va devalutato all'epoca del fatto e l'importo diviene pari ad € 5.680,50 e quindi incrementato di rivalutazione monetaria per € 1.210 e di interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo sezioni unite 1712/95, per
€ 748 per una debenza attuale di € 7.638,50, oltre interessi legali ex art. 1284
pagina 15 di 19 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
A detto importo va aggiunta la somma di € 817,52 versata dall'appellante al suo procuratore per la fase stragiudiziale (doc. 16) in quanto attività difensiva necessaria alla difesa del danneggiato per addivenire alla negoziazione assistita e per assolvere alla condizione di procedibilità, oltre interessi legali dalla data del pagamento (14.12.2016) al saldo.
Passando ora ad esaminare la domanda di manleva svolta dal CP_1
nei confronti di la Corte ritiene che detta
[...] Parte_2
domanda sia infondata. La terza chiamata, nella sua comparsa, non negava la circostanza di aver eseguito in data 23.06.2013 dei lavori nel luogo in cui si era verificato il sinistro, dovendo sistemare un guasto verificatosi sulla linea elettrica, ma la stessa allegava che all'esito dei lavori, durati circa dieci ore del citato 23 giugno 2013, il manto stradale era stato ripristinato e mai le erano giunte segnalazioni da parte del sino al mese di novembre Controparte_1
2015, dopo la ricezione di numerose missive con cui l'avv. Controparte_10
richiedeva il risarcimento dei danni per il suo assistito.
Non esiste, pertanto, alcuna prova che la sconnessione presente sul manto stradale il giorno del sinistro fosse riconducibile all'intervento eseguito dalla chiamata oltre due anni prima e sia non piuttosto conseguenza di un'omessa manutenzione da parte dell'ente proprietario della strada.
La sentenza impugnata va dunque riformata e alla riforma consegue l'obbligo per il di restituire quanto percepito in forza della sentenza n. Controparte_1
pagina 16 di 19 182/2023 del Tribunale di Mantova.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il va condannato a Controparte_1
rifondere le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo nel valore medio dello scaglione di riferimento, a e a Parte_1 [...]
liquidate nel valore minimo dello scaglione di riferimento. Parte_2
Il secondo motivo di appello resta assorbito.
Gli esborsi per le consulenze effettuate nel processo di primo grado (medico legale e di traduzione) vengono addossate in via definitiva a carico del
[...]
La parte soccombente deve altresì sostenere i compensi versate CP_1
dall'attore al proprio consulente di parte, come documentati dal doc. 15 in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
182/2023 emessa dal Tribunale di Mantova in data 4.03.2023, così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante, a versare a la somma di € 7.638,50 - oltre Parte_1
interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna il a versare a l'importo di € Controparte_1 Parte_1
817,52, oltre interessi legali dal 14.12.2016 al saldo;
- condanna il a restituire a le somme versate Controparte_1 Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data di pagina 17 di 19 versamento al saldo;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
processo che liquida, per il primo grado, in € 264 per borsuali ed € 5.077 per compenso (€ 919 per la fase studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria ed € 1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al
15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge e, per il presente grado, in € 382,50 per anticipazioni ed € 3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a e c.p.a., come per legge;
- rigetta la richiesta di manleva svolta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_2
- condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_2
lite, liquidate per il primo grado in € 2.540, oltre rimborso forfetario al 15%,
i.v.a e c.p.a., come per legge e, per il presente grado, in € 1.984 per compenso,
oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a e c.p.a., come per legge.
- pone gli esborsi per la c.t.u. medico legale, liquidati con decreto 7.09.2022, e per l'interprete, liquidati con decreto 26.03.2021, e per la consulenza di parte attrice definitivamente a carico del Comune di CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
pagina 18 di 19 dott. Giuseppe Serao
pagina 19 di 19
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore lesione personale
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 889/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
11/06/2025, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele Dalla Vite del foro di Parma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma via Maestri n. 6, giusta delega rilasciata a margine della citazione di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 19 (C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore dott. debitamente autorizzato con Delibera della Persona_1
G.C. 77 del 27.04.2017, rappresentato e difeso dall'avv. Franco G. Restani ed elettivamente domiciliato presso suo studio in Mantova, giusta delega rilasciata in calce alla citazione di primo grado notificata;
- APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), società con socio unico Controparte_2 P.IVA_2
soggetta a direzione e coordinamento di con sede in Roma, in CP_3
persona del dott. avvalendosi dei poteri a lui conferiti con Persona_2
deliberazione del Consiglio di amministrazione del 20.01.2017, rappresentata e difesa in forza di procura a rogito Notaio in Roma rep. 53868, Persona_3
dall'avv. Paola Zappa con studio in Brescia via Zima n. 2/4, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 182/2023 emessa dal Tribunale di
Mantova e pubblicata in data 4.03.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia adita, rigettata ogni contraria domanda,
eccezione, deduzione e conclusione, salvo ogni ulteriore diritto, impregiudicata ogni migliore pronuncia, effettuato ogni accertamento del caso e/o di legge, in ragione dei motivi tutti di cui al presente atto di appello ed in accoglimento della pagina 2 di 19 qui spiegata impugnazione, in riforma integrale della sentenza n.182/2023
pubblicata il 04.03.2023 resa nel giudizio n. 710/2017 R.G. Tribunale di
Mantova, G.I. dott. Monti, nei punti e capi individuati in narrativa, accogliere le domande tutte proposte in primo grado dall'appellante come in Parte_1
atti quantificate, e che qui si riportano:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, previe le più
opportune declaratorie del caso e di legge,
nel merito, in via principale: accertata, per le ragioni di cui alle premesse, la responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. del in Controparte_1
persona del pro tempore, quale proprietario della strada denominata CP_4
'Via Gerbolina' in Viadana (MN), e come tale custode della stessa, nella causazione del sinistro di cui alle premesse, e così dei danni tutti patiti dall'attore, per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il Controparte_1
medesimo, con sede in Viadana (MN), Piazza Matteotti n. 2, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal sig. dell'importo di € 12.556,65 (rectius: a seguito Parte_1
di espletata c.t.u. € 8.970,69), oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, dal 03.07.2015, data dell'occorso, fino all'integrale saldo, o in quell'altra maggiore o minore somma così per come risultante al termine dell'istruttoria di causa.
Nel merito, in via subordinata:
- accertata, per le ragioni di cui alle premesse, la responsabilità esclusiva ai sensi pagina 3 di 19 dell'art. 2043 c.c. del in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
nella causazione del sinistro di cui alle premesse, per avere omesso di preventivamente segnalare la presenza di una situazione di pericolo occulto, e come tale costituente trabocchetto e insidia imprevedibile per gli utenti della strada denominata 'Via Gerbolina' in Viadana (MN), e così dei danni tutti occorsi all'esponente e dallo stesso patiti, per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il medesimo, con sede in Viadana (MN), Piazza Controparte_1
Matteotti n.2, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, a titolo risarcitorio dei danni tutti patiti e patiendi da dell'importo di € Parte_1
12.556,65 (rectius: a seguito di espletata c.t.u. € 8.970,69), oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, dal 03.07.2015, data dell'occorso, fino all'integrale saldo, o in quell'altra maggiore o minore somma così per come risultante al termine dell'istruttoria di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: (…)”,
conseguentemente rigettando ogni domanda formulata dalle convenute appellate ed in una con tutte le eccezioni e le Controparte_1 Controparte_2
istanze sollevate da parte appellata in primo grado e dinanzi alla Corte d'Appello
qui adita, con conseguente pronuncia di condanna in capo alle appellate alla restituzione in favore dell'appellante delle somme tutte ricevute in pagamento da parte di quest'ultimo in esecuzione della sentenza n. 182/2023 del Tribunale di pagina 4 di 19 Mantova qui impugnata.
In via di subordine: in riforma parziale della sentenza impugnata dichiarare che nulla è dovuto per quanto al primo grado di giudizio a titolo di spese legali dall'appellante alla terza chiamata con conseguente Controparte_2
pronuncia di condanna in capo a quest'ultima alla restituzione in favore dell'appellante delle somme tutte ricevute in pagamento da parte di Pt_1
in esecuzione della sentenza n. 182/2023 del Tribunale di Mantova qui
[...]
impugnata.
In ogni caso: con vittoria in favore dell'appellante delle spese e compensi del giudizio di primo grado nonché con vittoria delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre accessori tutti di legge e rifusione delle spese di c.t.u. e c.t.p. sostenute nel primo grado di giudizio come già allegate in atti.
In via istruttoria: si insiste ancora per l'ammissione di c.t.u. cinematica ricostruttiva la dinamica del sinistro del 03.07.2015 occorso all'appellante,
richiesta in memoria istruttoria del 02.05.2018, reiterata in sede di p.c., in comparsa conclusionale ed in replica, e mai rinunciata.
Per parte appellata : Controparte_1
Nel merito, in via principale: previe le declaratorie tutte del caso e comunque,
ove opportuno e fermo il decisum anche integrando e modificando se necessario le motivazioni della sentenza di I^ grado - previa affermazione di esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento dannoso, a mente degli artt. 1227 2° comma e 2056 c.c. respingersi siccome infondata la spiegata pagina 5 di 19 impugnazione, con conferma della appellata sentenza e conseguente rigetto della domanda attorea.
In subordine: In denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della spiegata impugnazione e della domanda risarcitoria dell'appellante, da quantificarsi comunque nei limiti del provato e del giusto anche ai sensi dell'art. 1227 1°
comma c.c., dirsi la terza chiamata appellata tenuta al Controparte_2
risarcimento del danno subito da con reiezione di ogni richiesta Parte_1
nei confronti del convenuto appellato Controparte_1
In ulteriore subordine: In denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della spiegata impugnazione della domanda attorea nei limiti sopra indicati e di ritenuta responsabilità solidale e/o concorrente dell'appellato convenuto
[...]
e della appellata terza chiamata previa CP_1 Controparte_2
concreta graduazione delle rispettive responsabilità ai fini del regresso ex art. 2055 c.c. dirsi tenuta a manlevare, tenere indenne e Controparte_2
comunque rimborsare il convenuto di quanto quest'ultimo, anche in CP_1
forza del vincolo della solidarietà, fosse costretto a corrispondere all'appellante
Parte_1
In ogni caso: Rifusi spese e compensi di causa anche del presente grado del giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di ammissione di c.t.u. cinematica in quanto di carattere palesemente esplorativo ed in ogni caso ad oggi, stante il tempo trascorso e la indisponibilità e/o modifica del mezzo e dello stato dei pagina 6 di 19 luoghi, non utilmente realizzabile.
Per parte appellata : Controparte_5
Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi suesposti, previo ogni accertamento del caso:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
In via principale e nel merito: rigettare le domande attoree, del tutto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio a favore di Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 12.03.2017, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Mantova il esponendo: Controparte_1
- che in data 3.07.2015, alle ore 17.30 circa, in sella al motociclo Vespa Piaggio
125 ET3 targato 50347, stava percorrendo la via Gerbolina in Viadana (MN) a velocità moderata, allorquando, con direzione nord – sud, giunto all'altezza del civico 1/D, a causa di un forte dissesto presente sulla sede stradale, non segnalato e non visibile, perdeva il controllo del proprio mezzo ed era caduto;
- che il deducente aveva riportato evidenti ferite agli arti superiori e inferiori e in data 4.07.2015 si era sottoposto a visita ortopedica presso il P.S. Oglio Po, da cui la diagnosi di “Policontuso, dubbia infrazione posteriore piatto tibiale mediale
ginocchio destro” e il proprio consulente di parte aveva determinato nella misura del 5% i postumi permanenti;
pagina 7 di 19 - che il aveva ammesso il dissesto del manto stradale Controparte_1
determinato ad un intervento di riparazione delle linee elettriche eseguito da
CP_3
- che, infine, la sua richiesta risarcitoria pari ad € 12.556,65 era rimasta senza riscontro.
Si costituiva con comparsa il che resisteva ed allegava che Controparte_1
l'irregolarità del piano viabile era imputabile alla società Controparte_2
già Enel Distribuzione s.p.a., incaricata di seguire alcuni lavori, e nell'atto di concessione era stato espressamente previsto che eventuali deformazioni del piano viabile dovuti a lavori dovevano essere ripresi e riparati a cura del titolare della concessione con conglomerato bituminoso secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio tecnico;
- che il punto di caduta indicato dall'attore era stato interessato dai lavori e dunque l'avvallamento era imputabile a di cui era chiesta la chiamata in CP_3
giudizio;
- che tuttavia era indispensabile che l'attore fornisse la prova rigorosa del nesso causale tra res e l'evento secondo il principio dell'art. 2697 c.c. tanto più che il presumibile avvallamento era di tale evidenza, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro, da poter essere evitato adottando le opportune cautele.
si costituiva in giudizio evidenziando che, a seguito di Controparte_6
guasto verificatosi sulla linea elettrica di media tensione in un cavo interrato di pagina 8 di 19 via Gerbolina in prossimità del civico 1/D, la deducente aveva chiesto l'autorizzazione ad intervenire per eseguire la riparazione del cavo mediante scavo sulla sede stradale;
che l'intervento era durato dalle ore 8.00 alle ore 17.00
del 23.06.2013 e all'esito il manto stradale era stato riparato. Nel merito, la chiamata evidenziava che le irregolarità del manto stradale, per come desumibili dalle fotografie, erano del tutto visibili e dunque la caduta era evitabile con una guida prudente;
negava in ogni caso la fondatezza della domanda di chiamata in giudizio in quanto la strada era stata consegnata oltre due anni prima e l'ufficio tecnico di non aveva mai chiesto interventi di ripristino. CP_1
Istruita la lite con testi, di cui il teste mediante rogatoria Testimone_1
internazionale e consulenza medico legale affidata al dott. il Testimone_2
giudice adito rigettava la domanda di parte attrice. A detta del primo giudice, la deposizione del teste era inficiata da invalidità in quanto l'assunzione Tes_1
della prova era avvenuta senza la difesa delle parti, le sue risposte si erano risolte solo in un “Sì” o in un “No” e peraltro la traduzione era avvenuta in modo inesatto e comunque da detta deposizione non era possibile evincere l'esatta dinamica del sinistro e se l'avvallamento era stato la causa del sinistro.
proponeva appello a cui resistevano e Parte_1 Controparte_1
Parte_2
Il consigliere istruttore rinviava all'udienza del giorno 11.06.2025 per la decisione, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina 9 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte Parte_1
in cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in capo all'originario attore di dimostrare la dinamica del fatto e il nesso di causa tra l'avvallamento della sede stradale e la caduta. Allega che il teste Tes_1
ha confermato la versione data dall'attore e il semplice fatto che le
[...]
risposte fossero sintetiche non può inficiare la complessiva validità della prova.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui è
stato condannato a pagare le spese della società chiamata senza indagare in ordine all'arbitrarietà della chiamata in giudizio.
Il primo motivo va accolto.
In fatto, è pacifico che in data 3.07.2015 in sella al motociclo Parte_1
Vespa Piaggio 125 targato 50347 percorreva la via Gerbolina di CP_1
provenendo dal Centro Commerciale Il Parco, allorquando giunto al civico 1/D,
cadeva a terra in corrispondenza di un forte dissesto presente sulla sede stradale.
Al fatto, era presente che veniva sentito a mezzo Controparte_7
rogatoria. Nel corso della sua deposizione, preceduta da giuramento, resa innanzi al Tribunale di , ma senza la presenza dei procuratori delle parti, CP_8
confermava la veridicità del capitolato attoreo ad eccezione dei capitoli 12 e 13.
In dettaglio, il teste confermava che percorreva la via Gerbolina Parte_1
di a doppio senso di marcia, a bassa velocità indossando il casco CP_1
protettivo; che una volta arrivato con l'intersezione con la via Baghella (e in pagina 10 di 19 detto punto la via Gerbolina si amplia per formare due semicarreggiate in unico senso di marcia, una dedicata a coloro che svoltano a destra e l'altra per chi deve svoltare a sinistra) andava ad intercettare un dissesto stradale perdendo il controllo del veicolo;
il teste confermava l'esistenza dell'avvallamento di cui alle fotografie 18 e 19 e asseriva che la loro profondità della buca era di circa 20
cm., non previamente segnalata.
Dai rilievi fotografici (che purtroppo non sono a colori) si può apprezzare la notevole sconnessione del manto stradale e da un rilievo in particolare si può
notare che la buca, al momento del fatto, aveva una profondità di circa 20
centimetri essendo stata misurata con il metro rispetto alla linea orizzontale data da una lista di legno collocata alle estremità della buca.
Dai rilievi fotografici si può apprezzare l'esistenza dell'avvallamento, peraltro anche irregolare nella sua conformazione, ma non si può sostenere che era possibile percepire, viaggiando con un motociclo, la sua reale profondità.
La valutazione congiunta della deposizione testimoniale e dei rilievi fotografici rende il motivo fondato.
Quanto alla deposizione del teste , sebbene avvenuta senza Tes_1
l'assistenza dei difensori, non può essere considerata come prova nulla e priva di qualsiasi probatorio, ma può essere valutata alla stregua di una prova atipica che,
unitamente ad altre emergenze, può essere posta a fondamento del convincimento del giudice.
Da dette risultanze, si può affermare che la dinamica del sinistro è proprio quella pagina 11 di 19 descritta nella citazione introduttiva e che esiste con ragionevolezza certezza il nesso causale tra la cosa (sconnessione stradale) e la caduta del ciclista.
In diritto, va rammentato che la respsoanbilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva (e dunque prescinde dalla colpa) e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e detta forma di responsabilità può essere esclusa solo dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento e il comportamento del danneggiato rileva, anche ai fini del concorso di colpa, solo se di matrice colposa (cfr. tra le molte Cass.
30.01.2025 n. 2148).
Ancora, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalla condizione del manto stradale prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra la res e l'evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui
è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte colpose e imprevedibili del danneggiato o di un terzo (cfr. Cass. 31.03.2025 n. 8450).
Nel caso concreto, l'attore ha provato l'anomalia della cosa e il nesso di causa,
ragion per cui era onere del custode fornire la rigorosa prova liberatoria chiesta dalla norma.
Né si può ritenere che, nel caso in questione, la cosa sia stata solo l'occasione del sinistro.
In altre occasioni, questa Corte, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, in pagina 12 di 19 tema di responsabilità da cose in custodia, ha affermato che il caso fortuito esimente la responsabilità del custode può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o «teatro» della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
sicché,
quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra la cosa e l'evento (cfr. Cass.
23.12.2020 n. 29465, Cass. 29.01.2019 n. 2345).
In altri termini, se è vero che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde da ogni connotato di colpa, questa forma di responsabilità oggettiva va esclusa in presenza di un fatto fortuito. In detto ambito, oltre al fatto naturale o del terzo,
rientra anche la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa allorquando venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi, sarebbe stata evitabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 21.02.2017 n.
4390).
pagina 13 di 19 Alla stregua di questi criteri, la Corte di cassazione ha negato l'esistenza della responsabilità in commento in diverse occasioni: a titolo esemplificativo Cass.
12895/2016 ha escluso la responsabilità del nel caso di un ascensore CP_9
che non si era fermato perfettamente allineato al piano causando l'inciampo del trasportato;
Cass. 1231/2017 ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso di una caduta da scale condominiali illuminate e dotate di corrimano o ancora Cass. n. 23584/2010 relativo a fattispecie di una caduta cagionata da scivolo metallico presente in un negozio non visto da una cliente il cui tacco della scarpa si era impigliato in esso, o ancora Cass. 19094/2021 in cui è stata esclusa la responsabilità del per una caduta occorsa a causa di neve CP_9
e ghiaccio che ricoprivano la pavimentazione dello stabile e Cass. 13.07.2022 n.
22121 o la recente Cass.
9.06.2025 n. 15355 in cui è stata esclusa la responsabilità del per i danni occorsi ad un pedone a seguito di caduta CP_1
dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale, nonostante la sua visibilità).
Orbene, il caso concreto è diverso dalle ipotesi sopra illustrate in quanto dal senso di marcia del motociclista si poteva solo apprezzare una sconnessione del manto stradale, mentre in realtà esisteva un avvallamento profondo circa 20
centimetri - tanto da essere sistemato dall'ente territoriale subito dopo il fatto.
Nonostante le buone condizioni di visibilità, l'insidia non era concretamente apprezzabile dall'attore (che pure stava tenendo una andatura moderata), ragion per cui la valutazione del primo giudice secondo cui la deposizione del teste non era esaustiva (in quanto la risposta si è limitata ad un sì o a un no) e tale da non pagina 14 di 19 consentire una precisa ricostruzione della dinamica del fatto non viene condivisa. Né esistono gli elementi per ipotizzare un concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 c.c. da parte di Parte_1
Passando alla quantificazione del danno, il consulente dott. accertava Tes_2
che presentava postumi permanenti del 3% consistenti in esiti Parte_1
cicatriziali presenti sul piede destro, sul ginocchio destro, gamba destra e avambraccio destro, un'invalidità temporanea di 55 giorni complessivi (tenuto anche conto dei tempi necessari al recupero funzionale e articolare) di cui 10
giorni al 75%, 15 al 50% e 30 giorni al 25%, senza alcun riflesso sulla capacità
lavorativa.
Premesso che il danno morale e la personalizzazione non vanno accordati in assenza di idonee allegazioni, anche tenuto conto dell'assoluta modestia delle lesioni riportate, alla luce delle tabelle milanesi 2024 a di anni Parte_1
18 al momento del fatto, competono € 4.303 a titolo di danno biologico ed €
2.587,50 a titolo di danno da invalidità temporanea (valore base € 115 al dì da cui € 862,50 per 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 862,50 per
15 invalidità temporanea parziale al 50% ed € 862,50 per 30 giorni di invalidità
temporanea parziale al 25%).
Il totale di € 6.890,50 va devalutato all'epoca del fatto e l'importo diviene pari ad € 5.680,50 e quindi incrementato di rivalutazione monetaria per € 1.210 e di interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo sezioni unite 1712/95, per
€ 748 per una debenza attuale di € 7.638,50, oltre interessi legali ex art. 1284
pagina 15 di 19 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
A detto importo va aggiunta la somma di € 817,52 versata dall'appellante al suo procuratore per la fase stragiudiziale (doc. 16) in quanto attività difensiva necessaria alla difesa del danneggiato per addivenire alla negoziazione assistita e per assolvere alla condizione di procedibilità, oltre interessi legali dalla data del pagamento (14.12.2016) al saldo.
Passando ora ad esaminare la domanda di manleva svolta dal CP_1
nei confronti di la Corte ritiene che detta
[...] Parte_2
domanda sia infondata. La terza chiamata, nella sua comparsa, non negava la circostanza di aver eseguito in data 23.06.2013 dei lavori nel luogo in cui si era verificato il sinistro, dovendo sistemare un guasto verificatosi sulla linea elettrica, ma la stessa allegava che all'esito dei lavori, durati circa dieci ore del citato 23 giugno 2013, il manto stradale era stato ripristinato e mai le erano giunte segnalazioni da parte del sino al mese di novembre Controparte_1
2015, dopo la ricezione di numerose missive con cui l'avv. Controparte_10
richiedeva il risarcimento dei danni per il suo assistito.
Non esiste, pertanto, alcuna prova che la sconnessione presente sul manto stradale il giorno del sinistro fosse riconducibile all'intervento eseguito dalla chiamata oltre due anni prima e sia non piuttosto conseguenza di un'omessa manutenzione da parte dell'ente proprietario della strada.
La sentenza impugnata va dunque riformata e alla riforma consegue l'obbligo per il di restituire quanto percepito in forza della sentenza n. Controparte_1
pagina 16 di 19 182/2023 del Tribunale di Mantova.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il va condannato a Controparte_1
rifondere le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo nel valore medio dello scaglione di riferimento, a e a Parte_1 [...]
liquidate nel valore minimo dello scaglione di riferimento. Parte_2
Il secondo motivo di appello resta assorbito.
Gli esborsi per le consulenze effettuate nel processo di primo grado (medico legale e di traduzione) vengono addossate in via definitiva a carico del
[...]
La parte soccombente deve altresì sostenere i compensi versate CP_1
dall'attore al proprio consulente di parte, come documentati dal doc. 15 in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
182/2023 emessa dal Tribunale di Mantova in data 4.03.2023, così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante, a versare a la somma di € 7.638,50 - oltre Parte_1
interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna il a versare a l'importo di € Controparte_1 Parte_1
817,52, oltre interessi legali dal 14.12.2016 al saldo;
- condanna il a restituire a le somme versate Controparte_1 Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data di pagina 17 di 19 versamento al saldo;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
processo che liquida, per il primo grado, in € 264 per borsuali ed € 5.077 per compenso (€ 919 per la fase studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria ed € 1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al
15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge e, per il presente grado, in € 382,50 per anticipazioni ed € 3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a e c.p.a., come per legge;
- rigetta la richiesta di manleva svolta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_2
- condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_2
lite, liquidate per il primo grado in € 2.540, oltre rimborso forfetario al 15%,
i.v.a e c.p.a., come per legge e, per il presente grado, in € 1.984 per compenso,
oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a e c.p.a., come per legge.
- pone gli esborsi per la c.t.u. medico legale, liquidati con decreto 7.09.2022, e per l'interprete, liquidati con decreto 26.03.2021, e per la consulenza di parte attrice definitivamente a carico del Comune di CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
pagina 18 di 19 dott. Giuseppe Serao
pagina 19 di 19