Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 943/2022 R.G. vertente
fra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Monacis e dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Monacis, ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio, in Torino corso Duca degli
Abruzzi 42, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
c.f. in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'avv. Adeltina Salierno, elettivamente domiciliata in alla Via Torraca n. 2; CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 29.3.2022 e ritualmente notificato, il dott. Medico Parte_2
veterinario dipendente della di sin dal 1987, adiva il giudice del Controparte_1 CP_1 lavoro per la disapplicazione della delibera dell' di n. 878 del Controparte_1 CP_1
28/12/2016, con la quale gli veniva conferito l'incarico professionale di tipologia “AS3” invece di incarico di Struttura Semplice e comunque non inferiore ad un incarico professionale di tipologia
AS2, e di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto all'assegnazione di un incarico professionale di Struttura Semplice anziché di tipologia “AS3, e di accertare e dichiarare il danno economico e il
12.364,05 e in €. 37.092,15 per il quale chiedeva la condanna dell'amministrazione al pagamento.
In via subordinata chiedeva al Giudice del lavoro di accertare e dichiarare il diritto all'assegnazione di un incarico professionale di tipologia “AS2”, con riconoscimento del danno economico e per Cont perdita di chance con condanna dell' al pagamento di €. 12.364,05, e di €. 4.121,35.
Il ricorrente contestava in particolare la procedura di conferimento dell'incarico professionale di tipologia “AS3”, in quanto affetta da valutazioni incoerenti, da parte del Direttore della U.O., non in linea con le previsioni contrattuali (art. 28 CCNL 8/6/2000) e contrastanti i Regolamenti aziendali richiamati dalla citata Deliberazione. Per tali motivi riteneva che l'incarico conferito era di livello inferiore a quello di cui sarebbe stato meritevole e in specie, quello di UOS e comunque non inferiore ad un incarico professionale di tipologia “AS1”; da qui i danni subiti sul piano retributivo, di carriera, curricolare nonché da perdita di chance e le richieste conclusive. Con vittoria delle spese di lite.
Precisava di aver inoltrato richiesta di risarcimento danni all'azienda rimasta senza esito.
Si costituiva l contestando quanto in ricorso introduttivo Controparte_2 ribadendo la legittimità e correttezza dell'operato. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
In via preliminare veniva rigettata l'eccezione di bis in idem in quanto oggetto della presente causa è
Parte il danno procurato al ricorrente dall di nel procedimento di assegnazione degli incarichi CP_1
professionali di alta specializzazione nonché di struttura semplice, articolazione di Unità Operativa
Complessa avvenuto a seguito di valutazione e correlata proposizione degli incarichi effettuata ai sensi del CCNL e della regolamentazione aziendale vigente, da parte del Direttore Unità Operativa
Complessa Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;
Le cause in precedenza promosse dal ricorrente invero attenevano alla mancata ricollocazione dello stesso in altra struttura complessa a seguito della perdita della Direzione di Struttura Complessa dopo la riorganizzazione aziendale e alla sua esclusione dal procedimento di assegnazione delle Strutture
Semplici Dipartimentali.
Venivano poi acquisiti i fascicoli personali dei dottori e colleghi del ricorrente e Per_1 Per_2
versanti in analoghe posizioni professionali e tutti idonei per gli incarichi 1 inc. “SS”, 1 inc. “AS2”, tuttavia assegnati ai primi due e non al ricorrente al quale invece veniva assegnato l'incarico AS3. Rigettate le richieste di prova, la causa veniva istruita in via documentale e all'odierna udienza, il giudice, sulle note scritte delle parti, e sulla discussione della difesa ricorrente, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico come da disposizioni emergenziali vigenti.
1. La domanda non è fondata e va rigettata.
Va innanzitutto ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario atteso che, per giurisprudenza costante, esulano dalla giurisdizione amministrativa le controversie relative a provvedimenti assunti dalle
Aziende sanitarie per il conferimento, ad un dirigente medico, dell'incarico di direzione di una struttura complessa, adottati in forza di una scelta di carattere fiduciario, affidata alla discrezionalità ed alla responsabilità del Direttore Generale, sia pure d'intesa con il Direttore. Il
d.lg. n. 165 del 2001, art. 63, sicchè devolve al g.o. , in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, con esclusione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle p.a. e con espressa inclusione di quelle concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali (cfr Cassazione civile , sez. un. , 08/07/2024 , n. 18653).
Premessi e ritenuti i fatti di causa come sopra, si rileva innanzitutto che in tema di conferimento di incarichi dirigenziali l'Amministrazione datrice di lavoro è tenuta al rispetto dei criteri di cui all'art.19, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 oltre che ai principi generali di correttezza e buona fede (artt.1175 e 1375 c.c.) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97
Costituzione), per cui in sede di valutazioni comparative deve congruamente motivare le scelte decisionali.
Nell'impiego pubblico privatizzato, se è vero che i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali sono meramente indicativi e non organizzati in un rigido ordine di priorità - con attribuzione di un certo margine di discrezionalità della P.A.- ciò non significa che la scelta, pur scaturita da un meccanismo non rigidamente concorsuale, non soggiaccia al rispetto dei principi di buona fede, correttezza e di buon andamento della P.A. ai sensi dell' art. 97 Cost. .
Pertanto, se l'amministrazione non fornisce indicazioni circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale. L' art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , obbliga l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. , applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all' art. 97 Cost. , senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro. Tuttavia, il tribunale ordinario non può sostituirsi all'amministrazione e conferire direttamente l'incarico dirigenziale preteso, in quanto il pubblico dipendente viene a trovarsi in una situazione di mero interesse legittimo di diritto privato, in presenza di valutazioni discrezionali della
PA. Si ritiene inibita al giudice ordinario la statuizione costitutiva del diritto all'incarico dirigenziale in quanto implicante una nuova e diversa valutazione rimessa esclusivamente al pubblico datore di lavoro, il quale, nella scelta degli aspiranti cui attribuire incarichi dirigenziali, è pur sempre dotato di un'ampia potestà discrezionale, fatta eccezione per i casi di attività vincolata e non discrezionale. Ne consegue che, ove la p.a. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro pubblico, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale.
Cont Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie si rileva che l' ha proceduto in applicazione del Regolamento Aziendale per l'affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali (DDG n. 836/2010 e DDG n. 819/2015 nel quale è previsto che l'idoneità per l'affidamento dell'incarico di struttura semplice (SS) a valenza dipartimentale è effettuata dal
Direttore del Dipartimento di riferimento, mentre l'affidamento degli incarichi di natura professionale
è effettuato dal Responsabile della Struttura interessata i quali, nel giudizio di idoneità, devono tenere in considerazione gli elementi desumibili dal curriculum professionale, e le valutazioni del Collegio
Tecnico e dal Nucleo di Valutazione Aziendale, sicchè il Direttore della Struttura Complessa in Parte applicazione dei criteri suddetti, ha assegnato l'incarico al ricorrente di percependo il corrispettivo trattamento economico.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere – ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance invocato dal candidato escluso
– le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere ex novo a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito (Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/2021 , n. 6485). Orbene, sotto tale profilo si rileva l'infondatezza dell'assunto relativo al differente trattamento delle posizioni dei colleghi del ricorrente, atteso che il giudice ordinario -come detto- non può sindacare la valutazione dei titoli effettuata dall'Amministrazione.
Non sussiste il vizio della procedura denunciato dal ricorrente.
Sulla scorta di tali emergenze, da ritenersi evidenti, la domanda di risarcimento danni, da perdita di
chance, di danni patrimoniale e biologici, genericamente addotta, non può essere presa in considerazione. E' appena il caso di precisare che la perdita di chance è quella concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita. Non si tratta di una situazione giuridica soggettiva né di una aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, anche se già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell'illecito e che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo (tra le altre Cass. 29 nov 2012 n.
21245). La perdita di chance quindi è ontologicamente diversa dal risarcimento del danno da mancato raggiungimento di un risultato sperato, perché nella prima viene in risalto una ipotesi di danno emergente (mera possibilità di raggiungimento del risultato finale), nel risarcimento del danno invece l'accertamento è incentrato sul nesso causale del mancato guadagno. Nel primo caso il danno è risarcibile purché il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile. Non si tratta di una mera possibilità
ma di una considerevole probabilità di successo (vds Cassazione 4 marzo 2004 numero 4400) e in quanto posta attiva già esistente nel patrimonio del danneggiato prima della produzione dell'evento lesivo, il danno è attuale in quanto lesivo della concreta possibilità già in essere.
La giurisprudenza sul punto ritiene necessaria la prova, in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, della realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e precluso dalla condotta illecita di cui il danno risarcibile deve essere immediata e diretta conseguenza (tra le altre Cassazione 8 novembre 2011 numero 23240).
In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare,
benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato, il quale non è limitato alla sola procedura concorsuale nella quale si è verificata l'illegittimità,
ma può riguardare anche una successiva procedura collegata alla prima (Cassazione civile , sez. lav.
, 16/12/2022 , n. 37002).
Nella determinazione del danno subito, occorre considerare le probabilità perdute a causa del fatto illecito, la perdita di occasioni di raggiungere un risultato utile, per cui il danneggiato per ottenere il risarcimento ha l'onere di provare di aver avuto una chance e di non averla potuta cogliere, nel senso di avere avuto una ragionevole probabilità di verificazione della stessa. Deve trattarsi di qualcosa non di aleatorio ma concreto ed effettivo ed assistita da elementi di valenza obiettiva che ne consentano una previsione di ragionevole avveramento.
Orbene, se risulta evidente che per il mancato affidamento dell'incarico si potrebbero avere ricadute nella attuale collocazione del ricorrente o in future valutazioni o affidamenti di incarichi dirigenziali,
o potrebbero verificarsi conseguenze negative sulla retribuzione percepita, o, ancora, potrebbe rappresentare un motivo di svantaggio se non ostativo all'affidamento di futuri incarichi, rispetto ad altri aspiranti, tuttavia il ricorrente nulla deduce in tal senso;
non viene indicato neppure genericamente lo sviluppo del rapporto con l'azienda, se vi siano state o meno ricadute, se ad esempio il ricorrente sia stato sostituito o trasferito ad altro incarico o comunque penalizzato. Analoghe
considerazioni valgono per le richieste di risarcimento danni e richieste di risarcimento di danno biologico. La richiesta in parte qua pertanto va pure rigettata.
Per le ragioni esposte, segue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore indeterminabile complessità bassa, e alle fasi di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 29.3.2022, ogni altra domanda eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge dovuti.
Potenza, 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla