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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23021054657 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, notificato tramite PEC il giorno 13 ottobre 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate – DPT (anche Ufficio).
In data 28 agosto 2023, con specifico atto notarile a firma del dott. Ricorrente_1, venivano compravenduti una serie di immobili dettagliatamente specificati in ricorso, tra le quali la p.f. Dati_Catastali_1 Nel medesimo atto (Repertorio Numero_1, Raccolta Numero_2) la parte acquirente richiedeva l'agevolazione prima casa under 36. Il Notaio Ricorrente_1 procedeva pertanto ad autoliquidare le imposte di registro e ipotecaria in euro zero, applicandosi l'agevolazione prima casa under 36.
In data 13/10/23 il Notaio Ricorrente_1 riceveva l'avviso qui impugnato, dove l'Agenzia delle Entrate, disconosceva l'applicabilità dell'agevolazione prima casa under 36 relativamente alla p.f. Dati_Catastali_1, richiedendo il pagamento di complessivi euro 1.050,00 e precisamente euro 1.000,00 a titolo di imposta di registro e di euro 50,00 a titolo di imposta ipotecaria. Il Notaio Ricorrente_1 si era avvalso dell'istanza di autotutela che aveva dato esito negativo per cui ha presentato l'odierno ricorso.
Ricorso
Parte ricorrente ritiene che l'atto impugnato sia illegittimo. Infatti, l'art. 817 del codice civile, definisce le pertinenze, precisando che "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".
Il comma 3 della Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa - Parte Prima - allegata al TUR dispone inoltre che le agevolazioni prima casa "spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile" e che "sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato".
Nel ricorso si insiste affinchè il valore imponibile riferito alla pertinenza debba essere assoggettato alla stessa tassazione cui è sottoposto il valore imponibile del bene principale;
la pertinenza ha infatti la stessa sorte giuridica del bene principale al cui servizio od ornamento è destinata.
A conferma della propria tesi cita giurisprudenza della Corte di Cassazione la n. 19375/2003, secondo la quale la definizione di pertinenza contenuta nell'articolo 817 del codice civile "inequivocabilmente fonda l'attribuzione della natura pertinenziale della cosa, sulla sua condizione fattuale, vale a dire sulla sua destinazione effettiva e concreta, rendendo del tutto irrilevanti circostanze, come appunto l'intervenuto frazionamento dell'area, di rilievo esclusivamente formale". Le pertinenze seguono la sorte del bene principale, in quanto il rapporto di pertinenzialità è il rapporto che lega il bene accessorio al bene principale in ragione della destinazione del primo a essere elemento di ornamento o di servizio dell'altro (secondo quanto previsto dall'art. 817 del codice civile) senza che sia in alcun modo rilevante la situazione catastale.
Nel ricorso si riportano anche altre sentenze della giurisprudenza di merito che collimano con quanto sostenuto da parte ricorrente.
Per tali motivi chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio l'Ufficio confermando il proprio operato e soffermando la propria attenzione specificando che recentemente l'orientamento della Cassazione, sebbene sia orientata ad ampliare il concetto di pertinenza, è importante attribuire una corretta interpretazione. L'affermazione della Suprema
Corte, secondo cui la norma non individua una elencazione esclusiva, perchè il carattere pertinenziale di un bene, rispetto ad un altro bene, dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata a servizio od ornamento" (articolo 817 del codice civile) del "bene principale, non può far ritenere che tutto ciò che venga compravenduto unitamente alla cosa principale, abbia il carattere pertinenziale.
Parte resistente eccepisce che il ricorrente non ha dimostrato se la particella fondiaria compravenduta avesse le caratteristiche di una pertinenza e come tale agevolabile, ma si è limitata a contestare la tesi restrittiva dell'Amministrazione. Ribadisce che l'onere probatorio ricade sul soggetto richiedente l'agevolazione e parte ricorrente non aggiunge nulla riguardo al requisito oggettivo di pertinenzialità che rimane indimostrato.
Per tali motivi chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la CGT rileva la tardività delle memorie depositate da parte ricorrente presso codesta Corte in data 26 novembre 2024. Infatti, l'art. 32 ai commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 546/92 recitano:
“1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.”
Nel caso di specie, tenuto conto che l'udienza pubblica si è tenuta il giorno 02/12/2024, i temini per il deposito di memorie era ampiamente scaduto.
Riguardo il merito della questione, le agevolazioni "prima casa" possono essere applicate ai beni pertinenziali, però è necessario fare attenzione al concetto di pertinenza. Al riguardo la Corte di Cassazione con tre sentenze separate (Cassazione n. 33629 del 1° dicembre 2023, Cassazione n. 2351 e n. 2364 del 24 gennaio
2024) ha confermato che l'elenco delle pertinenze agevolabili non è esaustivo e che le agevolazioni "prima casa" possono estendersi anche ad altre pertinenze non elencate, a condizione che vi sia una reale destinazione al servizio od ornamento dell'abitazione principale. L'insegnamento della Cassazione mette in luce che le pertinenze sono di per sé agevolabili ma non tutto può considerarsi pertinenza. E' quindi necessario che la parte interessata, ad ottenere l'agevolazione fiscale, dimostri che l'immobile, per il quale si richiede l'agevolazione, abbia il carattere di pertinenzialità.
Da un punto di vista tributario il “rapporto pertinenziale” e cioè l'effettiva e concreta destinazione della cosa al servizio e ornamento dell'altra, che deve essere considerata una relazione implicante aspetti sia di tipo oggettivo sia di tipo soggettivo. Se la condizione soggettiva è stata soddisfatta, perché si evince la concreta volontà di destinazione dell'immobile al servizio o all'ornamento del bene principale, da un punto di vista oggettivo non è stato dimostrato che il “bene accessorio” (in buona sostanza la p.f. Dati_Catastali_1) abbia un rapporto funzionale con quello principale. Un elemento importante per definire il rapporto pertinenziale corrisponde alla complementarietà. In buona sostanza, non è dato capire se il bene principale perderebbe, in tutto o in parte, la sua utilità oppure il suo valore, senza la pertinenza invocata da parte ricorrente. Altro elemento oggettivo non dimostrato, è l'utilizzo pratico della p.f. Dati_Catastali_1, non si comprende se tale superficie possa dare utilità o accesso al bene principale.
Anche la Cassazione ha precisato la necessità di accertare il vincolo tra cosa e persona sulla base dei
“presupposti ex art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo” (cfr Cassazione, nn. 13606/2018 e 13742/2019).
Nel caso di specie la CGT in composizione monocratica evidenzia che anche in sede di ricorso non è stato dimostrato il concetto di pertinenzialità tra il bene principale e la p.f. Dati_Catastali_1, ne discende la correttezza dell'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate. Riguardo le spese di giudizio, condanna parte ricorrnte alla rifusione delle spese in favore di parte resistente, liquidate in imnicomprensive € 350,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in omnicomprensive € 350,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DEMOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23021054657 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, notificato tramite PEC il giorno 13 ottobre 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate – DPT (anche Ufficio).
In data 28 agosto 2023, con specifico atto notarile a firma del dott. Ricorrente_1, venivano compravenduti una serie di immobili dettagliatamente specificati in ricorso, tra le quali la p.f. Dati_Catastali_1 Nel medesimo atto (Repertorio Numero_1, Raccolta Numero_2) la parte acquirente richiedeva l'agevolazione prima casa under 36. Il Notaio Ricorrente_1 procedeva pertanto ad autoliquidare le imposte di registro e ipotecaria in euro zero, applicandosi l'agevolazione prima casa under 36.
In data 13/10/23 il Notaio Ricorrente_1 riceveva l'avviso qui impugnato, dove l'Agenzia delle Entrate, disconosceva l'applicabilità dell'agevolazione prima casa under 36 relativamente alla p.f. Dati_Catastali_1, richiedendo il pagamento di complessivi euro 1.050,00 e precisamente euro 1.000,00 a titolo di imposta di registro e di euro 50,00 a titolo di imposta ipotecaria. Il Notaio Ricorrente_1 si era avvalso dell'istanza di autotutela che aveva dato esito negativo per cui ha presentato l'odierno ricorso.
Ricorso
Parte ricorrente ritiene che l'atto impugnato sia illegittimo. Infatti, l'art. 817 del codice civile, definisce le pertinenze, precisando che "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".
Il comma 3 della Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa - Parte Prima - allegata al TUR dispone inoltre che le agevolazioni prima casa "spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile" e che "sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato".
Nel ricorso si insiste affinchè il valore imponibile riferito alla pertinenza debba essere assoggettato alla stessa tassazione cui è sottoposto il valore imponibile del bene principale;
la pertinenza ha infatti la stessa sorte giuridica del bene principale al cui servizio od ornamento è destinata.
A conferma della propria tesi cita giurisprudenza della Corte di Cassazione la n. 19375/2003, secondo la quale la definizione di pertinenza contenuta nell'articolo 817 del codice civile "inequivocabilmente fonda l'attribuzione della natura pertinenziale della cosa, sulla sua condizione fattuale, vale a dire sulla sua destinazione effettiva e concreta, rendendo del tutto irrilevanti circostanze, come appunto l'intervenuto frazionamento dell'area, di rilievo esclusivamente formale". Le pertinenze seguono la sorte del bene principale, in quanto il rapporto di pertinenzialità è il rapporto che lega il bene accessorio al bene principale in ragione della destinazione del primo a essere elemento di ornamento o di servizio dell'altro (secondo quanto previsto dall'art. 817 del codice civile) senza che sia in alcun modo rilevante la situazione catastale.
Nel ricorso si riportano anche altre sentenze della giurisprudenza di merito che collimano con quanto sostenuto da parte ricorrente.
Per tali motivi chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio l'Ufficio confermando il proprio operato e soffermando la propria attenzione specificando che recentemente l'orientamento della Cassazione, sebbene sia orientata ad ampliare il concetto di pertinenza, è importante attribuire una corretta interpretazione. L'affermazione della Suprema
Corte, secondo cui la norma non individua una elencazione esclusiva, perchè il carattere pertinenziale di un bene, rispetto ad un altro bene, dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata a servizio od ornamento" (articolo 817 del codice civile) del "bene principale, non può far ritenere che tutto ciò che venga compravenduto unitamente alla cosa principale, abbia il carattere pertinenziale.
Parte resistente eccepisce che il ricorrente non ha dimostrato se la particella fondiaria compravenduta avesse le caratteristiche di una pertinenza e come tale agevolabile, ma si è limitata a contestare la tesi restrittiva dell'Amministrazione. Ribadisce che l'onere probatorio ricade sul soggetto richiedente l'agevolazione e parte ricorrente non aggiunge nulla riguardo al requisito oggettivo di pertinenzialità che rimane indimostrato.
Per tali motivi chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la CGT rileva la tardività delle memorie depositate da parte ricorrente presso codesta Corte in data 26 novembre 2024. Infatti, l'art. 32 ai commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 546/92 recitano:
“1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.”
Nel caso di specie, tenuto conto che l'udienza pubblica si è tenuta il giorno 02/12/2024, i temini per il deposito di memorie era ampiamente scaduto.
Riguardo il merito della questione, le agevolazioni "prima casa" possono essere applicate ai beni pertinenziali, però è necessario fare attenzione al concetto di pertinenza. Al riguardo la Corte di Cassazione con tre sentenze separate (Cassazione n. 33629 del 1° dicembre 2023, Cassazione n. 2351 e n. 2364 del 24 gennaio
2024) ha confermato che l'elenco delle pertinenze agevolabili non è esaustivo e che le agevolazioni "prima casa" possono estendersi anche ad altre pertinenze non elencate, a condizione che vi sia una reale destinazione al servizio od ornamento dell'abitazione principale. L'insegnamento della Cassazione mette in luce che le pertinenze sono di per sé agevolabili ma non tutto può considerarsi pertinenza. E' quindi necessario che la parte interessata, ad ottenere l'agevolazione fiscale, dimostri che l'immobile, per il quale si richiede l'agevolazione, abbia il carattere di pertinenzialità.
Da un punto di vista tributario il “rapporto pertinenziale” e cioè l'effettiva e concreta destinazione della cosa al servizio e ornamento dell'altra, che deve essere considerata una relazione implicante aspetti sia di tipo oggettivo sia di tipo soggettivo. Se la condizione soggettiva è stata soddisfatta, perché si evince la concreta volontà di destinazione dell'immobile al servizio o all'ornamento del bene principale, da un punto di vista oggettivo non è stato dimostrato che il “bene accessorio” (in buona sostanza la p.f. Dati_Catastali_1) abbia un rapporto funzionale con quello principale. Un elemento importante per definire il rapporto pertinenziale corrisponde alla complementarietà. In buona sostanza, non è dato capire se il bene principale perderebbe, in tutto o in parte, la sua utilità oppure il suo valore, senza la pertinenza invocata da parte ricorrente. Altro elemento oggettivo non dimostrato, è l'utilizzo pratico della p.f. Dati_Catastali_1, non si comprende se tale superficie possa dare utilità o accesso al bene principale.
Anche la Cassazione ha precisato la necessità di accertare il vincolo tra cosa e persona sulla base dei
“presupposti ex art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo” (cfr Cassazione, nn. 13606/2018 e 13742/2019).
Nel caso di specie la CGT in composizione monocratica evidenzia che anche in sede di ricorso non è stato dimostrato il concetto di pertinenzialità tra il bene principale e la p.f. Dati_Catastali_1, ne discende la correttezza dell'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate. Riguardo le spese di giudizio, condanna parte ricorrnte alla rifusione delle spese in favore di parte resistente, liquidate in imnicomprensive € 350,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in omnicomprensive € 350,00.