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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2024, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente. dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 21 maggio 2024 nella causa n. 110/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Nappi e Marco Nappi, con Parte_1
cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via Agri n. 1
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...] Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco in virtù di procura
[...] Controparte_3
generale alle liti (atto Notaio del 28.07.2020, Rep. 89932 – Racc. 26221), con Persona_1 domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale INAIL Lazio, in Roma alla Piazza delle V Giornate
n. 3 APPELLATO
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n.
828/2022 del 14.7.2022
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.9.2020 innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l' ed esponeva di aver lavorato dal Parte_1 CP_1
1 1991al 2000 per la ditta in qualità di autista di furgone per consegna materiali, e di essere Org_1
alle dipendenze della società al 15 marzo 2000, con contratto a tempo indeterminato CP_4
full time, in qualità di autista, con turni di 6 ore e 40 minuti per sei giorni alla settimana. Aggiungeva che, in ragione dell'attività svolta in particolare quale conducente aveva riportato una malattia CP_4 professionale (“discopatia lombosacrale con sofferenza neurogena cronica in stenosi del canale vertebrale L4-L5”), che tuttavia l'Istituto assicuratore non aveva riconosciuto. Chiedeva, quindi, al
Tribunale di: “a) accertare, riconoscere e dichiarare la natura professionale della sopra denunciata patologia la quale ha determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 16%, con condanna dell' alla costituzione in favore del ricorrente della rendita vitalizia CP_1
nella misura e con le modalità previste dal T.U. approvato dal D.lgs. n. 1124/1965, come modificato
e integrato dal D.lgs. 38/2000, oltre interessi legali;
b) in via subordinata accertare, riconoscere e dichiarare che la denunciata patologia ha causato al ricorrente una inabilità permanente pari o superiore al 6% e conseguentemente condannare a corrispondere al ricorrente CP_5
l'indennizzo, nella misura e con le modalità previste dal T.U. approvato dal D. Lgs. n. 1124/1965, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 38/2000, oltre interessi legali”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, contestando in CP_1 particolare l'eziologia professionale della patologia denunciata.
Espletata una consulenza tecnica medico-legale, il Tribunale, con sentenza n. 828/2022 pubblicata il 14 luglio 2022, rigettava la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello , lamentando l'erroneità della Parte_1
decisione impugnata in quanto il giudice aveva recepito le conclusioni del consulente tecnico, ritenute parziali e non esaustive.
Chiedeva, in via istruttoria, il rinnovo della c.t.u. e di accogliere la domanda originariamente proposta.
Si costituiva l' , resistendo all'avverso atto di gravame e chiedendo la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
Il Collegio disponeva consulenza tecnica medico-legale.
All'udienza del 21 maggio 2024, sulle conclusioni delle parti come precisate anche nella discussione orale, la causa veniva decisa con la lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Preliminarmente, giova evidenziare che sebbene , nel corpo dell'atto di Parte_1
gravame, abbia dato conto della mancata ammissione della prova orale da parte del primo giudice,
2 non ha, poi, tradotto tale dato in una specifica censura alla sentenza del Tribunale e non ha, comunque, insistito per l'espletamento della prova testimoniale, cui ha evidentemente rinunciato. Ciò è reso palese dalla circostanza che, alla pagina 12 del ricorso in appello, il si è limitato a chiedere: Parte_1
“In via istruttoria si rinnova la richiesta di CTU”.
Ed è appena il caso di evidenziare che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica (Sez. 3, Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023).
In ogni caso, deve rilevarsi che la prova orale richiesta nell'originario ricorso risulta in parte irrilevante (essendo pacifiche le mansioni svolte dal che risultano anche dalla Parte_1
documentazione presentata in sede amministrativa) ed in parte inammissibile per genericità: in particolare, i capitoli 5) e 6), concernenti le condizioni dei veicoli, sono riferiti “a tutte le vetture utilizzate dall' ”, senza alcuna precisazione quanto alla tipologia dei mezzi ed ai periodi CP_4
temporali e, soprattutto, senza alcun riferimento specifico ai bus condotti dal negli anni in Parte_1
cui ha lavorato alle dipendenze di detta società.
D'altro canto, non deve sfuggire come, nel condurre le operazioni peritali, il consulente, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., ha acquisito chiarimenti dallo stesso odierno appellante (come risulta dall'esame dell'elaborato depositato, “indagine anamnestica”), così disponendo di ulteriori elementi, non contestati nella loro obiettività nella prima difesa utile, che senz'altro concorrono, unitamente alle altre risultanze di causa, a delineare compiutamente la vicenda per cui è causa. Alla stregua dei dati complessivamente acquisiti appare superfluo qualsivoglia approfondimento istruttorio.
Quanto alla richiesta, avanzata nel corso dell'udienza di discussione, di rinnovare la consulenza ovvero di convocare a chiarimenti il C.t.u., il Collegio, esaminati gli atti e in particolare l'elaborato redatto dall'ausiliario nominato (sul punto si veda infra), ha ritenuto di non accogliere dette istanze, in quanto volte a sollecitare attività, sulla scorta degli atti, superflue.
3. L'appello è infondato.
Il Consulente tecnico nominato ha, preliminarmente, dato atto che, in sede anamnestica, coerentemente con le allegazioni di cui al ricorso, il ha riferito che dai 20 ai 29 anni ha Parte_1
condotto furgoni con carico e scarico di materiale presso una ditta privata di tendaggi;
quindi, ha lavorato come interinale (sempre quale autista) ed è stato assunto dall' il 15 marzo 2000, CP_4
prestando la propria opera dapprima alla rimessa per sei mesi, quindi al fino al Org_2 Parte_2
2006, percorrendo spesso le vie del centro come Piazza Venezia, Teatro Marcello;
dal 2006 ad oggi lavora presso la , conducendo le seguenti linee: 44, 46, 715, 716, 82, 85 e linea Organizzazione_3
H. I turni erano di 6 ore e 40, con riposo al capolinea dai 3 ai 6 minuti.
3 Il C.t.u. ha, dunque, evidenziato che secondo la ricostruzione dello stesso appellante, l'attività svolta alle dipendenze dell' nei primi 5-6 anni ha comportato la guida di autobus di piccole CP_4 dimensioni (“con 8 sedili e qualche passeggero all'in piedi”), alimentati ad energia elettrica, preposti a percorsi brevi e con velocità necessariamente molto bassa;
“solo verso la fine del 2005, inizio 2006, ha guidato mezzi a suo dire usurati”.
All'esito della visita medica effettuata e dello studio della documentazione medica prodotta, nonché degli esami strumentali in atti (da cui risultano visite ortopediche o fisiatriche, ma non cure riabilitative), l'ausiliario della Corte ha formulato la seguente diagnosi: “pregresso intervento di emilaminectomia, flavectomia, foraminotomia, erniectomia e toilette discale nel tratto L4-L5 per ernia espulsa in soggetto con discopatia L3-L4, L4-L5 ED L5-S1 ad ampio raggio con minimale ripercussione funzionale”.
Ha, quindi, evidenziato che la spondilodiscoartrosi lombare e il suo correlato clinico costituiscono una delle patologie più diffuse nella popolazione generale e “sono il prototipo di patologie a genesi multifattoriale”, in quanto la loro origine può essere legata sia a fattori individuali
(come la costituzione, malformazioni congenite dell'apparato locomotore o dismorfismi della colonna, pregressi traumi, malattie dismetaboliche, infiammatorie, ecc.), sia a fattori lavorativi. I fattori individuali sono talora sufficienti a determinare la comparsa di una lombalgia;
il che è avvalorato dall'alta frequenza della predetta patologia nella popolazione generale non esposta a rischi specifici.
Nella vicenda per cui è causa – ha chiarito il C.t.u. - “il dolore lombare corrisponde a segni di artrosi lombare e a discopatie plurilivello con sofferenza radicolare, principalmente monolaterale a destra. La sintomatologia rappresentata in sede di visita è apparsa per vero alquanto modesta e non ha rilevato nel corso della stessa un'apprezzabile limitazione funzionale”, come riportato anche nella parte dell'elaborato dedicata all'“esame obiettivo locale”.
Ha, poi, rilevato che l'appellante è portatore delle protrusioni discali e lombari plurilivello diagnosticate con una prima risonanza magnetica effettuata nel gennaio 2019, ma dal punto di vista nosografico la patologia è caratterizzata da degenerazioni disidratative dei dischi intervertebrali comprese nel tratto L3-S1 con protrusioni discali di L3-L4 ed L4-L5.
Per quanto attiene alla formazione dell'ernia intervertebrale, l'ausiliario ha rilevato che essa si concretizza in tempi abbastanza lunghi ed è preceduta da un corteo sintomatologico più o meno tipico, vieppiù ingravescente, che invece nella specie non risulta essere mai stato segnalato dal Parte_1
alla parte datoriale, in particolare in occasione delle visite mediche periodiche.
Tanto chiarito, con riferimento all'origine delle patologie accertate, il C.t.u. ha evidenziato che
“il rischio è patognomonico di una malattia discale se di intensità elevata e presenza continuativa” e
4 che le vibrazioni trasmesse attraverso i posti di guida alla colonna vertebrale dipendono dalle caratteristiche del mezzo, dalla ergonomicità del posto di guida, dal fondo stradale, dalla durata di ogni singola attività, dal tempo totale di esposizione e dalla lunghezza dei percorsi effettuati e dall'intensità del traffico, non solo nelle ore di punta.
Come detto, nel caso di specie, il quale autista dell' ha condotto, fino al Parte_1 CP_4
2005/inizi del 2006, autobus elettrici di piccole dimensioni, con tragitti brevi e “velocità necessariamente molto bassa”, che hanno comportato, secondo il C.t.u., un “rischio di vibrazioni pressoché assente”.
In seguito gli autobus utilizzati sono tutti di recente costruzione ed i posti di guida adeguati sotto l'aspetto ergonomico, essendo dotati i sedili di ammortizzatori con sospensioni: sebbene le sospensioni fossero vetuste, “come riferito a viva voce dal ricorrente”, la significatività del rischio professionale “si deve considerare molto bassa”.
In proposito il C.t.u. ha chiarito che è notorio in letteratura come il rischio da vibrazione si traduca in danno solo se vengono superati alcuni valori limite.
Per le vibrazioni si è individuato, nonostante le difficoltà in tal senso, un “valore soglia” che garantisce dalla comparsa di lombalgia e di effetti avversi, misurato in termini di accelerazione ponderata in frequenze, riferita alle 6 - 8 ore di lavoro ed espresse in metri al secondo per ogni secondo.
In merito alla valutazione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero, comprese quelle trasmesse al conducente da un autobus in movimento, il C.t.u. ha richiamato i dati riportati dalla pubblicazione intitolata “La valutazione del rischio da vibrazioni”, riedita nel 2019, in cui tutte le CP_1
problematiche rilevanti nella specie vengono esaminate, dovendosi in modo particolare considerare: la frequenza della vibrazione (tra 1 e 80 Hz), l'intensità delle vibrazioni lungo la componente assiale dominante ovvero lungo l'asse verticale, l'accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita alle 8 ore di lavoro ed espressa in metri al secondo per ogni secondo , ovvero in metri al secondo al quadrato.
Inoltre, ha ricordato come il D.Lgs. 81/2008 e successivi aggiornamenti preveda il seguente valori di riferimento: valore d'azione giornaliero A (8) = 0.5 m/sec2; valore limite di esposizione giornaliero A (8)= 1,0 m/s2.
Il C.t.u. ha, poi, considerato le risultanze di un lavoro scientifico del 2017 concernente il rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide nel settore trasporto pubblico urbano ed in particolare l'analisi delle esposizioni tipiche alle vibrazioni al corpo intero ed al rischio di posture incongrue degli autisti capitolini.
5 Ha, quindi, evidenziato come nessun autore risulta aver smentito i dati riportati dalla citata pubblicazione o dal predetto studio del 2017, nonostante le evidenziate difficoltà nella CP_1
valutazione delle vibrazioni di un autobus delle linee cittadine in movimento.
Ha aggiunto che elementi tratti dalle principali banche dati provenienti da accreditati Istituti scientifici hanno acclarato che nel caso in argomento l'entità della esposizione è stata inferiore a 0,5
m/s2, con rischio modesto.
Ha, poi, ricordato – come già evidenziato dal C.t.u. nominato dal Tribunale – che sono state esperite molte misurazioni da parte dell' nel 2010 su linee diverse e con tipi di autobus Pt_3
differenti e il valore riscontrato è stato confermato al di sotto della soglia suindicata.
Uno studio per lo più analogo effettuato sui bus nel corso dell'anno 2015 ha fornito CP_4
valori intorno allo 0,30 m/s2.
In definitiva, considerati i valori di esposizione giornalieri degli autobus di Roma (tenuto anche conto che alcune strade, nel centro storico, “contengono i vecchi sanpietrini e non mancano le buche”), il C.t.u, sulla base degli studi scientifici disponibili e delle caratteristiche concrete del caso di specie, ha concluso che gli agenti patogeni lavorativi non sono risultati dotati, nel caso di specie, di idonea efficacia causale per l'insorgenza della patologia suindicata, che si deve considerare come malattia comune.
Anche sulla scorta dei predetti richiami il Consulente ha efficacemente ribattuto alle note critiche inoltrate, nel corso delle operazioni peritali, dal C.t.p. del che non hanno Parte_1 adeguatamente contrastato i dati concreti alla luce dei quali l'ausiliario della Corte ha concluso nei predetti termini. Per completezza giova evidenziare come nessun rilievo assume l'osservazione del
C.t.p. secondo cui non può aversi certezza che le analisi considerate dal C.t.u. “abbiano incluso i mezzi andati in fiamme (72) nonchè tutti quelli avviati alla rottamazione”: da un lato, si tratta CP_4
di una mera ipotesi, dall'altro non è stato neanche allegato che detti autobus (di cui nulla è dato sapere quanto a tipologia, provenienza, epoca, condizioni) sarebbero proprio quelli guidati dall'odierno appellante.
Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni raggiunte dal proprio ausiliario, che appaiono pienamente condivisibili, avendo il C.t.u. tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, delle caratteristiche obiettive dell'attività lavorativa, nonché dei dati scientifici a disposizione, facendo corretta applicazione dei principi in tema di ricerca del nesso di causalità in ambito professionale. A tale ultimo proposito giova evidenziare che, in tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità, la prova - gravante sul lavoratore - deve essere valutata in termini di ragionevole certezza ovvero di probabilità qualificata, nel senso che va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, potendo la stessa essere ravvisata
6 solo in presenza di un notevole grado di probabilità, non sussistente nella specie per le ragioni innanzi specificate.
Sotto altro profilo, giova osservare come non rilevino nel caso di specie le c.t.u. espletate in altri giudizi, pure promossi da conducenti di autobus, favorevoli alle tesi dei ricorrenti: è evidente come le risultanze dei diversi procedimenti sono chiaramente ed inevitabilmente determinate dalle caratteristiche del caso concreto e dalla diversa esposizione a rischio.
Non può, del resto, sottacersi come l' abbia, a sua volta, prodotto una pluralità di sentenze, CP_1 diverse da quelle richiamate dall'appellante, sfavorevoli ai lavoratori, pure conducenti di autobus del servizio di trasporto urbano capitolino.
Quanto all'elaborato prodotto dallo stesso appellante all'udienza del 21 maggio 2024 - concernente il procedimento n. 26195/2020 R.G. celebrato innanzi al Tribunale di Roma, in cui il medesimo medico-legale nominato nel presente giudizio ha concluso per la natura professionale della patologia denunciata da un collega del -, deve rilevarsi che l'esame della consulenza Parte_1 depositata nella causa n. 26195/2020 R.G non inficia in alcun modo i risultati raggiunti dall'ausiliario della Corte nel presente giudizio. Esso evidenzia, piuttosto, come, pur partendo dai medesimi presupposti teorici, ai fini delle conclusioni raggiunte siano state dirimenti le circostanze del caso concreto.
Infatti, nel procedimento n. 26195/2020 R.G. il ricorrente aveva cominciato a lavorare come conducente di autobus nel 1990, quando i veicoli dell' avevano ancora i sedili con CP_4
“molla/pistone”, oscillante sia verticalmente che orizzontalmente, aveva condotto autobus per circa
33 anni e solo nell'ultimo periodo era stato adibito a linee elettriche.
Si tratta, con ogni evidenza, di un caso del tutto difforme rispetto a quello oggetto del presente giudizio;
il che ha condotto il C.t.u. - nel procedimento n. 26195/2020 R.G. - a effettuare valutazioni coerenti con la differente situazione sub iudice.
4. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate ex art. 92, comma 2
c.p.c. nella sua attuale formulazione, così come risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018.
E invero, la Consulta ha evidenziato che è possibile compensare le spese di lite laddove siano ravvisabili situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni». Ha, in particolare, rilevato che il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, deve talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro. Tale circostanza ricorre senz'altro nel caso di specie ed integra
7 un'ipotesi riconducibile alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio disposta nel presente grado di giudizio, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico solidale delle parti nei rapporti con il Consulente ed a carico di ciascuna parte nella misura del 50% nei rapporti tra le parti (trattandosi di atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti stesse).
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e, più di recente,
Cass. civ., sez. lav., n. 25386/2016; in argomento si veda anche Cass. civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese del grado;
- pone le spese della c.t.u. espletata nel presente grado, liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti nei rapporti con il Consulente ed a carico di ciascuna parte nella misura del 50% nei rapporti tra le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Gabriella Piantadosi IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Nunziata
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente. dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 21 maggio 2024 nella causa n. 110/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Nappi e Marco Nappi, con Parte_1
cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via Agri n. 1
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...] Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco in virtù di procura
[...] Controparte_3
generale alle liti (atto Notaio del 28.07.2020, Rep. 89932 – Racc. 26221), con Persona_1 domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale INAIL Lazio, in Roma alla Piazza delle V Giornate
n. 3 APPELLATO
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n.
828/2022 del 14.7.2022
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.9.2020 innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l' ed esponeva di aver lavorato dal Parte_1 CP_1
1 1991al 2000 per la ditta in qualità di autista di furgone per consegna materiali, e di essere Org_1
alle dipendenze della società al 15 marzo 2000, con contratto a tempo indeterminato CP_4
full time, in qualità di autista, con turni di 6 ore e 40 minuti per sei giorni alla settimana. Aggiungeva che, in ragione dell'attività svolta in particolare quale conducente aveva riportato una malattia CP_4 professionale (“discopatia lombosacrale con sofferenza neurogena cronica in stenosi del canale vertebrale L4-L5”), che tuttavia l'Istituto assicuratore non aveva riconosciuto. Chiedeva, quindi, al
Tribunale di: “a) accertare, riconoscere e dichiarare la natura professionale della sopra denunciata patologia la quale ha determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 16%, con condanna dell' alla costituzione in favore del ricorrente della rendita vitalizia CP_1
nella misura e con le modalità previste dal T.U. approvato dal D.lgs. n. 1124/1965, come modificato
e integrato dal D.lgs. 38/2000, oltre interessi legali;
b) in via subordinata accertare, riconoscere e dichiarare che la denunciata patologia ha causato al ricorrente una inabilità permanente pari o superiore al 6% e conseguentemente condannare a corrispondere al ricorrente CP_5
l'indennizzo, nella misura e con le modalità previste dal T.U. approvato dal D. Lgs. n. 1124/1965, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 38/2000, oltre interessi legali”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, contestando in CP_1 particolare l'eziologia professionale della patologia denunciata.
Espletata una consulenza tecnica medico-legale, il Tribunale, con sentenza n. 828/2022 pubblicata il 14 luglio 2022, rigettava la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello , lamentando l'erroneità della Parte_1
decisione impugnata in quanto il giudice aveva recepito le conclusioni del consulente tecnico, ritenute parziali e non esaustive.
Chiedeva, in via istruttoria, il rinnovo della c.t.u. e di accogliere la domanda originariamente proposta.
Si costituiva l' , resistendo all'avverso atto di gravame e chiedendo la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
Il Collegio disponeva consulenza tecnica medico-legale.
All'udienza del 21 maggio 2024, sulle conclusioni delle parti come precisate anche nella discussione orale, la causa veniva decisa con la lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Preliminarmente, giova evidenziare che sebbene , nel corpo dell'atto di Parte_1
gravame, abbia dato conto della mancata ammissione della prova orale da parte del primo giudice,
2 non ha, poi, tradotto tale dato in una specifica censura alla sentenza del Tribunale e non ha, comunque, insistito per l'espletamento della prova testimoniale, cui ha evidentemente rinunciato. Ciò è reso palese dalla circostanza che, alla pagina 12 del ricorso in appello, il si è limitato a chiedere: Parte_1
“In via istruttoria si rinnova la richiesta di CTU”.
Ed è appena il caso di evidenziare che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica (Sez. 3, Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023).
In ogni caso, deve rilevarsi che la prova orale richiesta nell'originario ricorso risulta in parte irrilevante (essendo pacifiche le mansioni svolte dal che risultano anche dalla Parte_1
documentazione presentata in sede amministrativa) ed in parte inammissibile per genericità: in particolare, i capitoli 5) e 6), concernenti le condizioni dei veicoli, sono riferiti “a tutte le vetture utilizzate dall' ”, senza alcuna precisazione quanto alla tipologia dei mezzi ed ai periodi CP_4
temporali e, soprattutto, senza alcun riferimento specifico ai bus condotti dal negli anni in Parte_1
cui ha lavorato alle dipendenze di detta società.
D'altro canto, non deve sfuggire come, nel condurre le operazioni peritali, il consulente, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., ha acquisito chiarimenti dallo stesso odierno appellante (come risulta dall'esame dell'elaborato depositato, “indagine anamnestica”), così disponendo di ulteriori elementi, non contestati nella loro obiettività nella prima difesa utile, che senz'altro concorrono, unitamente alle altre risultanze di causa, a delineare compiutamente la vicenda per cui è causa. Alla stregua dei dati complessivamente acquisiti appare superfluo qualsivoglia approfondimento istruttorio.
Quanto alla richiesta, avanzata nel corso dell'udienza di discussione, di rinnovare la consulenza ovvero di convocare a chiarimenti il C.t.u., il Collegio, esaminati gli atti e in particolare l'elaborato redatto dall'ausiliario nominato (sul punto si veda infra), ha ritenuto di non accogliere dette istanze, in quanto volte a sollecitare attività, sulla scorta degli atti, superflue.
3. L'appello è infondato.
Il Consulente tecnico nominato ha, preliminarmente, dato atto che, in sede anamnestica, coerentemente con le allegazioni di cui al ricorso, il ha riferito che dai 20 ai 29 anni ha Parte_1
condotto furgoni con carico e scarico di materiale presso una ditta privata di tendaggi;
quindi, ha lavorato come interinale (sempre quale autista) ed è stato assunto dall' il 15 marzo 2000, CP_4
prestando la propria opera dapprima alla rimessa per sei mesi, quindi al fino al Org_2 Parte_2
2006, percorrendo spesso le vie del centro come Piazza Venezia, Teatro Marcello;
dal 2006 ad oggi lavora presso la , conducendo le seguenti linee: 44, 46, 715, 716, 82, 85 e linea Organizzazione_3
H. I turni erano di 6 ore e 40, con riposo al capolinea dai 3 ai 6 minuti.
3 Il C.t.u. ha, dunque, evidenziato che secondo la ricostruzione dello stesso appellante, l'attività svolta alle dipendenze dell' nei primi 5-6 anni ha comportato la guida di autobus di piccole CP_4 dimensioni (“con 8 sedili e qualche passeggero all'in piedi”), alimentati ad energia elettrica, preposti a percorsi brevi e con velocità necessariamente molto bassa;
“solo verso la fine del 2005, inizio 2006, ha guidato mezzi a suo dire usurati”.
All'esito della visita medica effettuata e dello studio della documentazione medica prodotta, nonché degli esami strumentali in atti (da cui risultano visite ortopediche o fisiatriche, ma non cure riabilitative), l'ausiliario della Corte ha formulato la seguente diagnosi: “pregresso intervento di emilaminectomia, flavectomia, foraminotomia, erniectomia e toilette discale nel tratto L4-L5 per ernia espulsa in soggetto con discopatia L3-L4, L4-L5 ED L5-S1 ad ampio raggio con minimale ripercussione funzionale”.
Ha, quindi, evidenziato che la spondilodiscoartrosi lombare e il suo correlato clinico costituiscono una delle patologie più diffuse nella popolazione generale e “sono il prototipo di patologie a genesi multifattoriale”, in quanto la loro origine può essere legata sia a fattori individuali
(come la costituzione, malformazioni congenite dell'apparato locomotore o dismorfismi della colonna, pregressi traumi, malattie dismetaboliche, infiammatorie, ecc.), sia a fattori lavorativi. I fattori individuali sono talora sufficienti a determinare la comparsa di una lombalgia;
il che è avvalorato dall'alta frequenza della predetta patologia nella popolazione generale non esposta a rischi specifici.
Nella vicenda per cui è causa – ha chiarito il C.t.u. - “il dolore lombare corrisponde a segni di artrosi lombare e a discopatie plurilivello con sofferenza radicolare, principalmente monolaterale a destra. La sintomatologia rappresentata in sede di visita è apparsa per vero alquanto modesta e non ha rilevato nel corso della stessa un'apprezzabile limitazione funzionale”, come riportato anche nella parte dell'elaborato dedicata all'“esame obiettivo locale”.
Ha, poi, rilevato che l'appellante è portatore delle protrusioni discali e lombari plurilivello diagnosticate con una prima risonanza magnetica effettuata nel gennaio 2019, ma dal punto di vista nosografico la patologia è caratterizzata da degenerazioni disidratative dei dischi intervertebrali comprese nel tratto L3-S1 con protrusioni discali di L3-L4 ed L4-L5.
Per quanto attiene alla formazione dell'ernia intervertebrale, l'ausiliario ha rilevato che essa si concretizza in tempi abbastanza lunghi ed è preceduta da un corteo sintomatologico più o meno tipico, vieppiù ingravescente, che invece nella specie non risulta essere mai stato segnalato dal Parte_1
alla parte datoriale, in particolare in occasione delle visite mediche periodiche.
Tanto chiarito, con riferimento all'origine delle patologie accertate, il C.t.u. ha evidenziato che
“il rischio è patognomonico di una malattia discale se di intensità elevata e presenza continuativa” e
4 che le vibrazioni trasmesse attraverso i posti di guida alla colonna vertebrale dipendono dalle caratteristiche del mezzo, dalla ergonomicità del posto di guida, dal fondo stradale, dalla durata di ogni singola attività, dal tempo totale di esposizione e dalla lunghezza dei percorsi effettuati e dall'intensità del traffico, non solo nelle ore di punta.
Come detto, nel caso di specie, il quale autista dell' ha condotto, fino al Parte_1 CP_4
2005/inizi del 2006, autobus elettrici di piccole dimensioni, con tragitti brevi e “velocità necessariamente molto bassa”, che hanno comportato, secondo il C.t.u., un “rischio di vibrazioni pressoché assente”.
In seguito gli autobus utilizzati sono tutti di recente costruzione ed i posti di guida adeguati sotto l'aspetto ergonomico, essendo dotati i sedili di ammortizzatori con sospensioni: sebbene le sospensioni fossero vetuste, “come riferito a viva voce dal ricorrente”, la significatività del rischio professionale “si deve considerare molto bassa”.
In proposito il C.t.u. ha chiarito che è notorio in letteratura come il rischio da vibrazione si traduca in danno solo se vengono superati alcuni valori limite.
Per le vibrazioni si è individuato, nonostante le difficoltà in tal senso, un “valore soglia” che garantisce dalla comparsa di lombalgia e di effetti avversi, misurato in termini di accelerazione ponderata in frequenze, riferita alle 6 - 8 ore di lavoro ed espresse in metri al secondo per ogni secondo.
In merito alla valutazione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero, comprese quelle trasmesse al conducente da un autobus in movimento, il C.t.u. ha richiamato i dati riportati dalla pubblicazione intitolata “La valutazione del rischio da vibrazioni”, riedita nel 2019, in cui tutte le CP_1
problematiche rilevanti nella specie vengono esaminate, dovendosi in modo particolare considerare: la frequenza della vibrazione (tra 1 e 80 Hz), l'intensità delle vibrazioni lungo la componente assiale dominante ovvero lungo l'asse verticale, l'accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita alle 8 ore di lavoro ed espressa in metri al secondo per ogni secondo , ovvero in metri al secondo al quadrato.
Inoltre, ha ricordato come il D.Lgs. 81/2008 e successivi aggiornamenti preveda il seguente valori di riferimento: valore d'azione giornaliero A (8) = 0.5 m/sec2; valore limite di esposizione giornaliero A (8)= 1,0 m/s2.
Il C.t.u. ha, poi, considerato le risultanze di un lavoro scientifico del 2017 concernente il rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide nel settore trasporto pubblico urbano ed in particolare l'analisi delle esposizioni tipiche alle vibrazioni al corpo intero ed al rischio di posture incongrue degli autisti capitolini.
5 Ha, quindi, evidenziato come nessun autore risulta aver smentito i dati riportati dalla citata pubblicazione o dal predetto studio del 2017, nonostante le evidenziate difficoltà nella CP_1
valutazione delle vibrazioni di un autobus delle linee cittadine in movimento.
Ha aggiunto che elementi tratti dalle principali banche dati provenienti da accreditati Istituti scientifici hanno acclarato che nel caso in argomento l'entità della esposizione è stata inferiore a 0,5
m/s2, con rischio modesto.
Ha, poi, ricordato – come già evidenziato dal C.t.u. nominato dal Tribunale – che sono state esperite molte misurazioni da parte dell' nel 2010 su linee diverse e con tipi di autobus Pt_3
differenti e il valore riscontrato è stato confermato al di sotto della soglia suindicata.
Uno studio per lo più analogo effettuato sui bus nel corso dell'anno 2015 ha fornito CP_4
valori intorno allo 0,30 m/s2.
In definitiva, considerati i valori di esposizione giornalieri degli autobus di Roma (tenuto anche conto che alcune strade, nel centro storico, “contengono i vecchi sanpietrini e non mancano le buche”), il C.t.u, sulla base degli studi scientifici disponibili e delle caratteristiche concrete del caso di specie, ha concluso che gli agenti patogeni lavorativi non sono risultati dotati, nel caso di specie, di idonea efficacia causale per l'insorgenza della patologia suindicata, che si deve considerare come malattia comune.
Anche sulla scorta dei predetti richiami il Consulente ha efficacemente ribattuto alle note critiche inoltrate, nel corso delle operazioni peritali, dal C.t.p. del che non hanno Parte_1 adeguatamente contrastato i dati concreti alla luce dei quali l'ausiliario della Corte ha concluso nei predetti termini. Per completezza giova evidenziare come nessun rilievo assume l'osservazione del
C.t.p. secondo cui non può aversi certezza che le analisi considerate dal C.t.u. “abbiano incluso i mezzi andati in fiamme (72) nonchè tutti quelli avviati alla rottamazione”: da un lato, si tratta CP_4
di una mera ipotesi, dall'altro non è stato neanche allegato che detti autobus (di cui nulla è dato sapere quanto a tipologia, provenienza, epoca, condizioni) sarebbero proprio quelli guidati dall'odierno appellante.
Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni raggiunte dal proprio ausiliario, che appaiono pienamente condivisibili, avendo il C.t.u. tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, delle caratteristiche obiettive dell'attività lavorativa, nonché dei dati scientifici a disposizione, facendo corretta applicazione dei principi in tema di ricerca del nesso di causalità in ambito professionale. A tale ultimo proposito giova evidenziare che, in tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità, la prova - gravante sul lavoratore - deve essere valutata in termini di ragionevole certezza ovvero di probabilità qualificata, nel senso che va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, potendo la stessa essere ravvisata
6 solo in presenza di un notevole grado di probabilità, non sussistente nella specie per le ragioni innanzi specificate.
Sotto altro profilo, giova osservare come non rilevino nel caso di specie le c.t.u. espletate in altri giudizi, pure promossi da conducenti di autobus, favorevoli alle tesi dei ricorrenti: è evidente come le risultanze dei diversi procedimenti sono chiaramente ed inevitabilmente determinate dalle caratteristiche del caso concreto e dalla diversa esposizione a rischio.
Non può, del resto, sottacersi come l' abbia, a sua volta, prodotto una pluralità di sentenze, CP_1 diverse da quelle richiamate dall'appellante, sfavorevoli ai lavoratori, pure conducenti di autobus del servizio di trasporto urbano capitolino.
Quanto all'elaborato prodotto dallo stesso appellante all'udienza del 21 maggio 2024 - concernente il procedimento n. 26195/2020 R.G. celebrato innanzi al Tribunale di Roma, in cui il medesimo medico-legale nominato nel presente giudizio ha concluso per la natura professionale della patologia denunciata da un collega del -, deve rilevarsi che l'esame della consulenza Parte_1 depositata nella causa n. 26195/2020 R.G non inficia in alcun modo i risultati raggiunti dall'ausiliario della Corte nel presente giudizio. Esso evidenzia, piuttosto, come, pur partendo dai medesimi presupposti teorici, ai fini delle conclusioni raggiunte siano state dirimenti le circostanze del caso concreto.
Infatti, nel procedimento n. 26195/2020 R.G. il ricorrente aveva cominciato a lavorare come conducente di autobus nel 1990, quando i veicoli dell' avevano ancora i sedili con CP_4
“molla/pistone”, oscillante sia verticalmente che orizzontalmente, aveva condotto autobus per circa
33 anni e solo nell'ultimo periodo era stato adibito a linee elettriche.
Si tratta, con ogni evidenza, di un caso del tutto difforme rispetto a quello oggetto del presente giudizio;
il che ha condotto il C.t.u. - nel procedimento n. 26195/2020 R.G. - a effettuare valutazioni coerenti con la differente situazione sub iudice.
4. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate ex art. 92, comma 2
c.p.c. nella sua attuale formulazione, così come risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018.
E invero, la Consulta ha evidenziato che è possibile compensare le spese di lite laddove siano ravvisabili situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni». Ha, in particolare, rilevato che il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, deve talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro. Tale circostanza ricorre senz'altro nel caso di specie ed integra
7 un'ipotesi riconducibile alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio disposta nel presente grado di giudizio, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico solidale delle parti nei rapporti con il Consulente ed a carico di ciascuna parte nella misura del 50% nei rapporti tra le parti (trattandosi di atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti stesse).
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e, più di recente,
Cass. civ., sez. lav., n. 25386/2016; in argomento si veda anche Cass. civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese del grado;
- pone le spese della c.t.u. espletata nel presente grado, liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti nei rapporti con il Consulente ed a carico di ciascuna parte nella misura del 50% nei rapporti tra le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Gabriella Piantadosi IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Nunziata
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