Decreto cautelare 25 ottobre 2022
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 25/10/2022, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 00510/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00083/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2021, proposto da
Hotel Victoria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento:
-dell'Ordinanza di ingiunzione al pagamento di oneri concessori n.311 del4.11.2020 a firma della Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio - Urbanistica, Ambiente - Edilizia ed Innovazione del Comune di Gallipoli, in pari data notificata, con la quale è stato ingiunto alla società ricorrente il pagamento di € 36.700,39, di cui € 16.680,00 a titolo di <oneri di costruzione> ed € 20.020,39 a titolo di sanzione amministrativa per omesso e/o ritardato pagamento; -di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente; e per l‘accertamento del diritto della società ricorrente a non versare le somme richieste dal Comune di Gallipoli con i provvedimenti oggetto di impugnativa.
Per quanto riguarda l'istanza cautelare incardinata il 22 ottobre 2022:
per l'annullamento, previa misura cautelare:
- della nota del Dirigente dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Gallipoli, prot.n.66458 del 18.10.2022, notificata a mezzo PEC in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’istanza di provvedimento cautelare monocratico si incentra sulla sussistenza del periculum in mora e che - quanto al fumus – occorre fare riferimento al ricorso introduttivo;
Considerato che le opere di urbanizzazione convenute a scomputo di parte degli oneri non sono state realizzate e che tuttavia il relativo importo non è stato versato;
Considerato che il pregiudizio lamentato è di natura economica e, quindi, suscettibile di reintegrazione;
Considerato che pertanto non ricorrono i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 novembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 25 ottobre 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO