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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5266 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente rel.
2) dott. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere
3) dr.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.R.G. 2373/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.776/2020 pronunciata in data 20.3.2020 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, vertente
TRA
Parte_1
(Partita Iva ),
[...] Parte_2 P.IVA_1
con sede sociale in al Corso Vittorio Emanuele 92/100 “Palazzo Parte_1
Vallelonga”, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Pianese ed elettivamente Parte_3
domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Francesco Giordani n. 23, presso l'Avv. Davide Peluso appellante principale
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
RI PA, presso il cui studio in Cassino, via Sferracavalli n. 125, è elettivamente domiciliato
1 ( ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. Christian Cifalitti presso il cui studio in Cassino alla via R. Bonghi n.
1 è elettivamente domiciliato appellati principali - appellanti incidentali
E
( ), rappresentato e difeso in Controparte_3 C.F._3 giudizio dall' Avv. RI PA presso il cui studio in Cassino alla via Sferracavalli
n. 125 è elettivamente domiciliato
), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4 CodiceFiscale_4
MA ON presso il cui studio in Cassino alla P.zza Labriola n. 45 è elettivamente domiciliata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 25.11.2020 Prot. n. 5508/2020 appellati principali
NONCHE' con sede in Roma alla Via Alessandro Specchi n. 16, in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria CP_6
rappresentata e difesa in
[...] Controparte_7
giudizio, in forza di procura generali alle liti conferita in virtù di atto a rogito Dott.
, Notaio in Verona, del 7/7/2010 dall'Avv. Ignazio Abrignani ed Persona_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicola Indolfi in Napoli alla
Piazza Nicola Amore n. 6 appellata principale e incidentale
E
), con sede legale al Viale Brenta Controparte_8 P.IVA_2
18/B in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria, CP_6 Controparte_7
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti conferita in virtù di atto a rogito Dott. , Notaio in Verona, del 7/7/2010, dall'Avv. Ignazio Persona_1
Abrignani ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 6 presso lo studio dell'Avv. Nicola Indolfi appellata principale e incidentale
2 CONCLUSIONI
Le Parti concludevano come da atti, verbali di udienza e rispettive note scritte autorizzate, da intendersi qui richiamati e trascritti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro-tempore, e per essa la quale mandataria, CP_7 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
[...]
, e per sentir CP_3 CP_1 CP_4 Controparte_2
dichiarare la nullità per simulazione ex art. 1414 c.c. ovvero per revocare ex art. 2901
c.c. taluni atti dispositivi, meglio individuati nell'atto di citazione, posti in essere dal fideiussore , ritenuti pregiudizievoli per le ragioni creditorie della Controparte_3
banca attrice verso la propria debitrice, per aver intrattenuto rapporti CP_9
bancari con la con conseguente esposizione debitoria della Controparte_10
stessa per totali € 992.923,65 e, precisamente, € 859.657,66 per il conto anticipi
400148747 (ex 164992) ed € 133.265,99 per il conto corrente ordinario 400370620 (ex
919411), oltre interessi convenzionali al 6% dal 14.7.2010. In particolare, parte attrice deduceva di essere cessionaria del credito precedentemente vantato dalla CP_10 nei confronti della la quale risultava debitrice per gli importi
[...] CP_9
sopra indicati, garantiti da fideiussione omnibus sottoscritta da Controparte_3
per un importo pari ad € 1.887.600,00. A seguito di accertamenti patrimoniali erano stati individuati numerosi atti dispositivi posti in essere dal predetto
[...]
, ritenuti idonei a ridurre o compromettere la garanzia patrimoniale del CP_3 creditore, tra cui: - ipoteca volontaria concessa a garanzia di cambiali del 25.5.2010 per notar , contro e a favore di Persona_2 Controparte_3 Controparte_2
per l'importo di € 150.000,00, sull'immobile sito in San Salvo, località
[...]
Marinelle; - ipoteca volontaria concessa a garanzia di cambiali del 9.6.2010 per notar
, contro e a favore di Persona_2 Controparte_3 Controparte_2
per l'importo di € 160.000,00 su diversi terreni siti in Tora e Piccilli, in Conca della
Campania, in Presenzano, in Marzano Appio;
- ipoteca volontaria concessa a garanzia di cambiali del 25.5.2010 per notar , contro Persona_2 Controparte_3
e a favore di , per l'importo di € 460.000,00 su tre immobili in Vairano CP_4
3 Patenora;
- atto di dazione in pagamento del 4.6.2010 per notar ad Persona_2
estinzione di un debito di € 50.000,00 a carico di e a favore di Controparte_3
derivante da compravendita di azioni della società , CP_1 CP_9 atto con cui estingueva il proprio debito mediante cessione a Controparte_3
ai sensi dell'art. 1197 c.c., di un immobile in Tora e Piccilli. CP_1
Radicata la lite, si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti contestando la fondatezza della domanda e sostenendo la legittimità e validità degli atti oggetto di revocatoria. In particolare, veniva eccepita l'insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
Con comparsa di intervento adesivo autonomo, depositata il 3.2.2014, la
[...]
si costituiva in quanto creditrice della Controparte_11
e di , quale fideiussore, in virtù di decreto CP_9 Controparte_3
ingiuntivo n. 408/2011 emesso dal Tribunale di Cassino perché fondato su fideiussione di importo di € 169.686,78, chiedendo di estendere a sé la domanda attorea e facendo proprie le conclusioni rassegnate dall'attrice.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione testimoniale e acquisita documentazione varia, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così statuiva: “- Dichiara inammissibile la domanda presentata dalla Controparte_12
[...]
- Rigetta la domanda di accertamento della simulazione;
- Accoglie la domanda di accertamento per la revocatoria;
- Per l'effetto dichiara l'inefficacia relativa, nei confronti di parte attorea, dei seguenti atti: a) Costituzione di ipoteca a garanzia di cambiali del
25.05.2010 rep. 2976, racc. 1882, per notar , contro e a Persona_2 Controparte_3 favore di b) Costituzione di ipoteca a garanzia di cambiali del Controparte_13
25.05.2010 rep. 2977, racc. 1883 per notar , contro e a favore Persona_2 Controparte_3 di;
c) Costituzione di ipoteca a garanzia di cambiali del 09.06.2010 rep. 3004, CP_4 racc. 1906, per notar , contro e a favore di Persona_2 Controparte_3 Controparte_13
d) Dazione in pagamento del 04.06.2010 rep. 2996, racc. 1898 per notar
[...] Per_2 contro e a favore di - Ordina al competente
[...] Controparte_3 CP_1
Conservatore dei RR.II. di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero da ogni responsabilità; - Condanna Controparte_3 Controparte_13
e in solido tra di loro, al pagamento, nei confronti di CP_4 CP_1 CP_14
[...
[...] delle spese del giudizio pari a € 1.300,00 per spese e a € 27.804,00 oltre IVA, CPA e
[...] spese generali come per legge per onorari;
- Condanna Controparte_12 al pagamento, nei confronti di di € 13.430,00
[...] Controparte_3 oltre IVA, CPA e spese generali, per spese legali, da distrarsi, limitatamente alla somma di €
9.450,00, al procuratore dichiaratosi antistatario;
- Condanna
[...] al pagamento, nei confronti di di € Controparte_12 CP_1
13.430,00 oltre IVA, CPA e spese generali, per spese legali, da distrarsi, limitatamente alla somma di € 9.450,00, al procuratore dichiaratosi antistatario;
- Condanna
[...] al pagamento, nei confronti di Controparte_12 CP_4
, di € 13.430,00 oltre IVA, CPA e spese generali, per spese legali;
- Condanna
[...] [...] al pagamento, nei confronti di Controparte_12
di € 13.430,00 oltre IVA, CPA e spese generali, per spese legali, Controparte_13 da distrarsi, limitatamente alla somma di € 9.450,00, al procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Contro tale sentenza, con atto di citazione notificato il 2.7.2020, la
[...]
proponeva appello avverso “tutte le parti e tutti i capi della Controparte_12
sentenza” n. 776/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il
20.3.2020, “ivi compresi i capi che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità della domanda (di intervento volontario) della e alla Controparte_12 condanna al pagamento delle spese legali nei confronti di tutti i convenuti”. In particolare,
l'appellante proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e fondava il gravame su due ordine di motivi.
Con il primo assumeva la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale dapprima aveva riconosciuto che la domanda di intervento adesivo autonomo in giudizio della fosse ammissibile CP_12
ex art. 268 c.p.c. sino alla udienza di precisazione delle conclusioni, salvo poi assumere che l'intervento depositato il 3.2.2014 e, quindi, ben prima della udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2019, fosse tardivo così come la produzione documentale che, in quanto tale, dichiarava inammissibile. A sostegno della doglianza l'appellante deduceva che l'intervento spiegato dalla
[...]
, accompagnato dal deposito del decreto ingiuntivo Controparte_12
attestante la qualità di creditrice nei confronti della società (poi CP_15 CP_16
[...
[...] e del fideiussore , avvenuto ben prima dell'udienza di
[...] Controparte_3
precisazione delle conclusioni era, a tutti gli effetti, tempestivo e ammissibile alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Sostenere, infatti, che
l'interveniente adesivo autonomo, vale a dire il terzo che interviene nel processo tra altre persone per far valere in confronto di alcune di esse un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo (art. 105 c.p.c. comma 1), possa farlo sino a che non vengano precisate le conclusioni (come dispone l'art 268 c.p.c., comma 1), ma senza poter proporre proprie autonome domande per le preclusioni poste dagli artt. 183 e 184 c.p.c. alla facoltà delle parti originarie del processo di compiere determinati atti (come quello di proporre domande nuove), significherebbe di fatto vanificare qualsiasi valore ed utilità processuale all'istituto degli interventi contemplati nell'art 105 c.p.c., suddetto comma 2, (quello principale e quello litisconsortile), nei quali fondamentale ed ineludibile risulta l'attività assertiva del volontario interveniente a tutela dei propri diritti” (Cass. Civ. III Sez.
16.10.2008 n. 25264).
Con il secondo motivo l'appellante assumeva l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale l'aveva condannata al pagamento delle spese legali nei confronti di tutti i difensori dei convenuti dichiaratisi antistatari in assenza di specifica istanza nei confronti della , Controparte_12
al fine assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, in primo luogo la è intervenuta nel giudizio Controparte_12 esclusivamente e limitatamente nei confronti di nei cui confronti era stato Controparte_3 pronunciato il decreto ingiuntivo depositato in atti reso dal Tribunale di Cassino e non invece nei confronti dei convenuti , come CP_1 CP_4 Controparte_17 erroneamente indicato dal Giudice di prime cure, e, in secondo luogo, che gli avvocati dei convenuti e si erano CP_1 CP_4 Controparte_2
dichiarati antistatari nei soli confronti di quale mandataria di CP_7 Controparte_5
proprio in assenza di alcun rapporto giuridico con la concludente. Concludeva, pertanto, perché la Corte adita, in accoglimento del gravame e a parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarasse “ammissibile e tempestivo l'intervento adesivo autonomo spiegato dalla ribadendo le conclusioni Controparte_12 rassegnate nell'atto di intervento del 10.09.2013 estendendosi, anche alla concludente, gli effetti della sentenza resi a favore dell'attrice e riformasse la sentenza Controparte_5
6 gravata “nella parte in cui il Tribunale condannava la Controparte_12 al pagamento nei confronti di di € 13.430,00 oltre Iva, cpa e spese
[...] Controparte_3 generali, per spese legali da distrarsi, limitatamente alla somma di € 9.450,00 al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. RI PA;
altresì, condannava la
[...]
al pagamento nei confronti di di € 13.430,00 oltre Controparte_12 CP_1
Iva, CPA e spese generali, per spese legali da distrarsi, limitatamente alla somma di €
9.450,00 al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. RI PA;
condannava la
[...] al pagamento nei confronti di di € Controparte_12 CP_4
13.430,00 oltre Iva, CPA e spese generali, per spese legali;
condannava la
[...]
al pagamento nei confronti di di € Controparte_12 Controparte_17
13.430,00 oltre Iva, CPA e spese generali, per spese legali da distrarsi, limitatamente alla somma di € 9.450,00 al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Christian Cifalitti”, il tutto con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, fatta salva la ripetizione delle spese processuali liquidate con la sentenza di prime cure impugnata ove medio tempore corrisposte alle altre parti.
Si costituiva in giudizio la – e per essa la (nuova Controparte_5 CP_6
denominazione di evidenziando come, nonostante l'appellante CP_7
dichiarasse di proporre appello “avverso tutte le parti e tutti i capi della sentenza 776/20”, in realtà il gravame non includeva assolutamente il capo di sentenza inerente l'accoglimento della domanda di accertamento per la revocatoria e il conseguente capo di dichiarazione di inefficacia relativa degli atti di disposizione compiuti da
, quale fideiussore della debitrice della attrice Controparte_3 CP_9
con conseguente ordine di annotazione al Conservatore, né il capo Controparte_5 inerente alle spese legali liquidate in favore di e a carico dei Controparte_5
convenuti , e Controparte_3 CP_1 CP_4 Controparte_2
Sosteneva, pertanto, che per il principio tantum devolutum quantum
[...] appellatum i capi in questione erano passati in cosa giudicata.
Si costituivano in giudizio anche e CP_1 Controparte_2
entrambi con distinte comparse depositate in data 14.12.2020, concludendo per l'integrale rigetto del gravame, infondato in fatto e in diritto, contestualmente spiegando appello incidentale per contestare la violazione di legge della sentenza
7 gravata in ordine alla condanna alle spese di lite pronunciata a loro carico. In particolare, entrambi gli appellanti incidentali chiedevano la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, sul presupposto della soccombenza degli appellati/appellanti incidentali, avevano ritenuto responsabili in solido per il pagamento delle spese legali tutte le parti in egual misura, in quanto il giudice di primo grado, nella liquidazione delle spese a carico delle parti “soccombenti” ha infatti errato nel ritenere, in solido ed in parti uguali, tutti i convenuti obbligati al pagamento delle spese di lite nei confronti della (e per essa . Con particolare Controparte_5 CP_7
riferimento alla posizione processuale di quest'ultimo Controparte_2 esponeva che appariva evidente la sua posizione di “soccombente incolpevole” e che in quanto tale, nei suoi confronti, andava disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra quest'ultimo e la (e per essa la . Alle Controparte_5 CP_7
stesse conclusioni perveniva l'appellante incidentale CP_1
In via gradata, rispetto ai motivi sopra indicati, gli appellanti incidentali chiedevano la riforma della sentenza per violazione di legge nell'applicazione dell'art. 97 c.p.c., avendo il giudice di prime cure condannato e Controparte_2 CP_1
al pagamento delle spese di lite in solido con gli altri convenuti senza tener
[...] conto della loro specifica posizione processuale e, in particolare, Controparte_2
chiedeva in via subordinata, in riforma della sentenza impugnata di ridurre
[...]
la quota di compartecipazione solidale alle spese legali nella misura minima di €. 3137,49 ponendo il resto a carico del convenuto principale ( e confermare per il Controparte_3 resto la sentenza di primo grado e chiedeva di ridurre la quota di CP_1 compartecipazione solidale alle spese legali nella misura minima di €. 3137,49 e confermare per il resto la sentenza di primo grado.
Con distinte comparse depositate in data 14.12.2020, si costituivano, altresì CP_4
e concludendo per il rigetto dell'appello della
[...] Controparte_3 CP_12 [...]
, infondato in fatto e in diritto, e la conferma Controparte_12
della sentenza impugnata, con spese del grado a carico dell'appellante. In particolare, esponevano che anche volendo aderire all'orientamento nomofilattico, in virtù del quale l'art. 268, comma 2, c.p.c. dovesse essere interpretato alla luce del comma 1, in forza del quale l'intervento può avere luogo anche successivamente al maturare dei
8 termini di preclusione per le altre parti, purché “sino a che non vengano precisate le conclusioni”, su tale presupposto, assegnando una valenza al secondo comma, il divieto di compiere atti che al momento dell'intervento non fossero più consentiti alle altre parti doveva riferirsi unicamente all'attività istruttoria, con riguardo alla quale l'interveniente doveva accettare il processo nello stato in cui si trovava e, dunque, con le preclusioni probatorie maturate.
Con ordinanza del 20.7.2021 la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante e rinviava per la precisazione delle conclusioni;
successivamente la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo.
In seguito, con comparsa depositata in data 27.11.2023, si costituiva la
[...]
e per essa, nella qualità di mandataria, la Controparte_8 CP_6 dichiarando che in data 14/7/2017 nell'ambito di un'operazione di Controparte_5
cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, aveva ceduto a con contratto di cessione pro-soluto, un pacchetto Controparte_8
di crediti "derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8/08/2017 n. 93, tra cui la posizione debitoria di cui al presente giudizio.
Quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n.
420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta
Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del
26 giugno 2025 con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimessa sul ruolo, giusta ordinanza pronunciata in data 20 ottobre 2025, onde verificare la persistente
9 ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. All'udienza del 23 CP_4
ottobre 2025, acquisite le notizie richieste, la Corte riservava nuovamente la causa in decisione.
Preliminarmente, deve procedersi a chiarire che, come correttamente osservato dalla
– e per essa la - nella comparsa di costituzione Controparte_5 CP_6
depositata in data 21.10.2020, nonostante l'appellante principale dichiari di proporre appello “avverso tutte le parti e tutti i capi della sentenza n. 776/20” (pag. 5 dell'appello), in realtà il gravame non include la statuizione inerente l'accoglimento della domanda ex art.2901 c.c. e il conseguente capo di dichiarazione di inefficacia relativa degli atti di disposizione compiuti da , quale fideiussore della Controparte_3 CP_9
debitrice della originaria attrice con conseguente ordine di
[...] Controparte_5 annotazione al Conservatore, né tantomeno il capo inerente alle spese legali liquidate in favore di e a carico dei convenuti , Controparte_5 Controparte_3 CP_1
e Trattasi di statuizioni coperte
[...] CP_4 Controparte_2
dal giudicato interno in quanto non devolute alla Corte adita mediante l'impugnazione avanzata.
L'appello principale appare totalmente infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo la contesta la Controparte_12
dichiarazione di inammissibilità del proprio intervento volontario adesivo autonomo.
Sul punto è vero che l'art. 268, comma 1, c.p.c. consente l'intervento sino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
tuttavia, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, il secondo comma della citata norma di legge stabilisce che l'interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova con tutte le preclusioni già maturate. Nel caso di specie, l'intervento, seppur tempestivo quanto al momento della proposizione, è stato accompagnato da attività istruttorie – in particolare dalla produzione documentale – che risultavano già precluse alla luce dello spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Giova riportare i passi contestati della sentenza gravata con cui il Tribunale stabilisce che “deve partirsi dalla considerazione che, come detto, l'interventrice interviene con atto di intervento volontario ad adiuvandum depositato il 03.02.2014 quando, quindi, erano già
10 scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (concessi in data
28.06.2011) e, dunque, erano già calate sul processo le corrispondenti barriere preclusive, specie in relazione al deposito documentale che doveva avvenire entro il 12.10.2011(termine ultimo per il deposito della seconda memoria, considerando anche la sospensione feriale).
Orbene, si ricordi che con l'intervento volontario il terzo esercita un'azione distinta anche se connessa con quella che già costituisce oggetto del giudizio e nei confronti di soggetti già pendenti. Ora, però, se è vero che l'intervento volontario è possibile fino a che non siano state precisate le conclusioni è anche vero che il terzo, a seconda di quando interviene, subisce le preclusioni già verificatesi nei confronti delle altre parti e non può compiere atti che non siano più consentiti alle altre parti, ai sensi dell'art. 268 comma 2 c.p.c. In particolar modo, quindi,
l'interventore può presentare domande fino a quanto è consentito alle altre parti e, quindi, fino all'udienza di trattazione o, al massimo, fino ai termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
e può depositare documentazione sino alla scadenza dei concessi termini di cui sopra e alla memoria n.
2.Nel caso di specie, quindi, poiché a nessuna delle altre parti era più possibile sia presentare domande e/o eccezioni nuove o modificate né tanto meno era possibile per loro depositare altra documentazione, l'attività posta in essere dalla banca interventrice (sia di domanda che di deposito documentale a sostengo della sua pretesa) deve ritenersi oramai preclusa”.
Motivazione sintetica ma efficace, che va qui confermata, perché fondata sulla corretta e condivisa valutazione delle risultanze dell'espletata istruttoria e in coerenza con l'orientamento della Suprema Corte che ha riconosciuto da tempo che colui il quale interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass. 16/10/2008, n. 25264; Cass. 11/07/2011, n.
15208; Cass. 26/05/2014, n. 11681). È stato pure precisato che la formulazione della
11 domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass.
22/12/2015, n. 25798). Risulta evidente che la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo e tali preclusioni istruttorie devono ritenersi riferite sia alle prove costituende che a quelle documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti senza che ciò determini alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. Sez. 3, 22/08/2018, n. 20882; di recente, Cass.
Sez. 3, 24/05/2023 n. 14398).
E' stato altresì affermato che “ammettere la possibilità di tardive produzioni documentali, seppur volte a comprovare la sola legittimazione ad agire (specie in un caso, qual è quello in esame, in cui assumersi legittimati ad esperire, in via di intervento, un'azione revocatoria, equivale a dedurre la titolarità di un credito verso l'autore dell'atto dispositivo “revocando”), significherebbe privare la controparte della facoltà di fornire prove documentali di segno contrario, tese, ad esempio, a dimostrare fatti estintivi del diritto di credito oppure l'assenza di pregiudizio per la
“fruttuosità” della sua esecuzione. Del resto, è stato sottolineato che tra “le finalità dell'art. 268, comma 2, c.p.c.” vi è anche quella di assicurare “i principi, entrambi di rango costituzionale ex art. 111 Cost., del «regolare e spedito svolgimento del processo» in funzione della pronuncia di merito regolativa del rapporto controverso e del «processo equo» tale per cui le regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio, non soltanto non debbono risolversi in un impedimento dell'esercizio del diritto di difesa ma, specularmente, non debbono neppure tradursi in ingiustificate asimmetrie, squilibrando i poteri processuali a vantaggio o detrimento di una soltanto delle parti” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, 5/10/2018, n. 24529; da
12 ultimo, in senso conforme, Cass. Sez. 3, 09/05/2023 n. 12463; Cass. Sez. 2,
12/07/2023 n. 19901)” (cfr. Cass. Sez. III Ord.n. 25450 del 16.9.2025 che ha sostenuto nel caso sottoposto al suo vaglio che doveva ritenersi preclusa la produzione in primo grado della documentazione a sostegno della legittimazione attiva di un istituto di credito essendo stato riscontrato che «le prove documentali prodotte dallo stesso istituto di credito (ossia il decreto ingiuntivo non opposto ottenuto contro
[...]
e erano però indispensabili per dimostrare l'esistenza del proprio Pt_4 Parte_5
titolo, ossia il credito, che era presupposto sostanziale dell'azione revocatoria» e che «in assenza di esse, deve considerarsi non adempiuto l'onere della prova ex art. 2697 c.c. e quindi Contr da rigettarsi nel merito la domanda di ).
Anche il secondo motivo dell'appello principale con cui si censura la propria condanna al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i convenuti e con distrazione in favore del procuratore che non ne aveva fatto richiesta è infondato.
Come risulta dagli atti e dalla sentenza impugnata, la ha spiegato un CP_12
intervento adesivo autonomo, dichiarando espressamente di fare proprie le conclusioni di parte attrice. Tale condotta implica una assunzione autonoma di posizione processuale sostanzialmente attiva nei confronti di tutti i convenuti, e non solo del convenuto “principale”, , come ritenuto dall'appellante in Controparte_3
ragione della ragione di credito vantata nei suoi soli confronti.
Invero, va ricordato che la banca interveniente, avanzando intervento adesivo autonomo rispetto alle domande proposte dall'attore, ha per ciò stesso fatto proprie sia la domanda di simulazione assoluta che quella revocatoria ex art.2901 c.c. aventi ad oggetto tre atti costitutivi di ipoteca e una dazione di pagamento i cui beneficiari sono e per cui entrambe le Controparte_2 CP_4 CP_1 azioni dovevano essere promosse esclusivamente nei confronti delle parti del rapporto ipotecario ovvero il datore di ipoteca e il beneficiario, le sole aventi interesse alla conservazione dell'efficacia della garanzia e analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla dazione di pagamento. Tutti i soggetti convenuti in giudizio, nei confronti dei quali sono state proposte congiuntamente le domande, si atteggiano inscindibilmente come parti vittoriose dello stesso atto di cui s'invoca l'inefficacia e di destinatari di un'identica pretesa risultata infondata, con la
13 conseguenza che, tenuto conto della posizione di litisconsorti necessari che essi assumono nel relativo giudizio, le spese processuali sostenute dalle stesse sono state correttamente poste a carico dell'interveniente soccombente.
Infatti, “il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 12025 del 16/05/2017 e Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10786 del
24/04/2025).
Quanto alla lamentata distrazione in favore dei difensori antistatari non è necessaria una richiesta specifica nei confronti della parte soccombente, essendo sufficiente la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. da parte del difensore e la condanna alle spese. Sul punto, per brevità, si richiamano i precedenti giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010) secondo cui l''istanza di distrazione delle spese avanzata da parte del difensore “non comporta
l'instaurazione di alcun contraddittorio sostanziale con la controparte che, anche se soccombente, non è legittimata ad impugnare il provvedimento di distrazione”. Ancora più specificamente è stato affermato che “In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
30945 del 29/11/2018).
L'appello principale va, pertanto, integralmente respinto.
Passando alla disamina dell'appello incidentale avanzato da e CP_1 ne va dichiarata l'infondatezza. Controparte_2
14 Con un motivo gli appellanti incidentali invocano la loro qualità di “soccombenti incolpevoli”, lamentando l'erronea condanna delle spese del primo grado, a loro dire disposta in violazione dell'art. 92 cpc, in luogo di una compensazione integrale delle spese di lite;
assumono a tale riguardo che “Lo stesso giudice di prime cure, infatti, dopo aver disposto, nei confronti dell'attrice in primo grado, il rigetto della domanda di simulazione (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata), non ne ha tenuto minimamente conto nella parte relativa alla pronuncia alle spese di lite”.
La censura va disattesa.
Va opportunamente premesso che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra (cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7121 del 15/03/2024 e Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21083 del
19/10/2016).
Ebbene, nel caso in cui sia rigettata la domanda principale e sia accolta quella subordinata, vi può essere soccombenza parziale di chi quelle domande ebbe a formulare in un solo caso: quando la domanda principale e quella subordinata erano tra loro distinte ed autonome, e fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto totalmente diverse (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 20/08/1966 e, in seguito, nello stesso senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985; Sez. 2, Sentenza n.
15705 del 27/07/2005). Pertanto, quando la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulle medesime circostanze di fatto o su analoghe ragioni di diritto, e comunque non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l'accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente una ipotesi di soccombenza parziale. In tal caso, in assenza di autonomia tra la domanda principale e quella subordinata, la Suprema Corte ha già stabilito che non sussiste alcuna ipotesi di soccombenza parziale, con conseguenti effetti pregiudizievoli sulla
15 statuizione delle spese di lite (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 699 del 17/03/1970 e Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26043 del 17/11/2020).
Risulta corretta, pertanto, la decisione in relazione alla soccombenza perché, posto che la domanda principale e quella subordinata si sono fondate sulle medesime circostanze di fatto e appaiono finalizzate all'identico scopo pratico di preservare le ragioni creditorie, i convenuti sono stati correttamente ritenuti tutti soccombenti anche in ragione dell'impostazione difensiva assunta da ognuno volta a preservare la validità e l'efficacia dell'atto costitutivo di ipoteca o la dazione di pagamento, di cui sono stati beneficiari.
Appare infondato anche il secondo motivo con cui gli appellanti incidentali lamentano la violazione dell'art. 97 c.p.c. laddove il Tribunale li ha condannati al pagamento delle spese di lite in solido con gli altri convenuti senza tener conto della loro specifica posizione processuale. Dispone l'art. 97 c.p.c.: “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”. Orbene, come già chiarito in precedenza,
l'interesse dei convenuti può considerarsi comune anche in ragione della concreta impostazione difensiva assunta nel giudizio de quo.
Pertanto, la norma dell'art. 97 c.p.c., che consente una diversa distribuzione delle spese in presenza di plurime parti con interessi distinti, non risulta violata. Nel caso di specie, si ribadisce, l'interesse dei convenuti si presentava come oggettivamente comune, trattandosi della difesa comune della validità degli atti dispositivi posti in essere dal . Ne deriva che la condanna solidale alle spese risulta Controparte_3
corretta. In particolare in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento
16 di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto” (Cass. Civ. III Sez, sent. n. 20916/2016).
Di poi, devono ritenersi tardive le ragioni contenute solo nella comparsa conclusionale con cui invoca la riduzione al minimo di Controparte_2
legge della liquidazione delle spese di giudizio;
invero, “qualora si lamenti che la liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata deve indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 270 del 11/01/2006 e nello stesso senso Cass. Sez. 1, Sentenza n.
20289 del 09/10/2015). Peraltro, il quantum determinato dal giudice "... qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità" (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015).
Dai principi appena richiamati consegue che gli appellanti incidentali avevano il duplice onere di eccepire specificamente la violazione dei limiti massimi tariffari previsti per lo scaglione in concreto applicato dal giudice di merito e di indicare i valori che sarebbero derivati dall'applicazione dei diversi scaglioni di tariffa indicati, al fine di evidenziare la sussistenza del loro interesse concreto ad impugnare la quantificazione in concreto operata dal Tribunale.
Diversamente, gli appellanti incidentali non hanno affatto specificato le singole voci della tariffa, che assumono essere state violate, né lamentato una liquidazione superiore al massimo stabilito onde l'infondatezza del motivo di censura in quanto carente della necessaria specificità.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il valore del credito a tutela del quale si è agito in giudizio ai sensi dell'art.2901 c.c. per quanto riguarda l'appello principale e tenuto conto del
"disputatum" dell'appello incidentale;
invero, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa per l'appello è pari alla sola somma che ha formato oggetto di
17 impugnazione e tenuto conto delle attività difensive svolte dalla e Controparte_5
dalla mentre si compensano tra le rimanenti parti. Controparte_8
Inoltre, la condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese di lite nei confronti di va disposta in favore dello Stato, tenuto conto del disposto CP_4
di cui all'art.133 DPR 115/2002 secondo cui: “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Controparte_12
e sugli appelli incidentali proposti da e
[...] CP_1 [...]
contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_2
Vetere n. 776/2020, pubblicata in data 20.3.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna la al pagamento delle Controparte_12
spese di lite sostenute da liquidandole in € 7.160,00, oltre CP_4 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) dispone che il pagamento delle spese indicate al capo che precede sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art.133 DPR 115/2002;
e) condanna la al pagamento delle Controparte_12
spese di lite in favore di liquidandole in € 7.160,00, Controparte_2
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Christian Cifalitti;
f) condanna la al pagamento delle Controparte_12
spese di lite in favore di e liquidandole in Controparte_3 CP_1
18 € 7.160,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. RI PA;
g) condanna e in solido al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese del grado in favore della liquidandole Controparte_5
in complessivi € 3.261,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
h) condanna e in solido al CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese del grado della liquidandole Controparte_8 in favore in complessivi € 1.735,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
i) compensa le spese del grado tra le rimanenti parti;
j) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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