Articolo 30 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34
Articolo 29Articolo 31
Versione
21 marzo 2008
Art. 30. (Principi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio,
del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea
dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere nell'ambito del procedimento penale, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie pronunciate dalle autorita' giudiziarie degli Stati membri, il riconoscimento e l'esecuzione sul territorio dello Stato di provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi, a fini probatori o in funzione della successiva confisca, dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro;
b) prevedere che:
1) per "bene" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
2) per "provvedimento di blocco o di sequestro" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
3) la "prova" concerna gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui alla lettera d) del presente comma;
c) prevedere che l'esecuzione nel territorio dello Stato italiano nel quale si trova il bene o la prova riguardi qualsiasi provvedimento motivato adottato dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;
d) prevedere che i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilita';
e) subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella lettera d), il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emessi dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro:
1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso e' stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;
2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso e' stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;
f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita' competente, e assicurando in ogni caso modalita' di trasmissione degli atti che consentano all'autorita' giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita'; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
g) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana che, nell'ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all'autorita' giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente legge; prevedere la possibilita' di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita' competente; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
h) prevedere la trasmissione d'ufficio, da parte dell'autorita' giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorita' giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato membro;
i) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana riconosca validita' al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresi' che venga dato immediato avviso dell' avvenuto blocco o sequestro all'autorita' richiedente;
l) prevedere che il vincolo di indisponibilita' sul bene disposto dall'autorita' giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facolta' di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilita' di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell'autorita' giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;
m) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunita' o di privilegio a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro risulti evidente che l'assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del "ne bis in idem"; nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro;
n) prevedere che, nell'ipotesi in cui il certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l'autorita' giudiziaria italiana possa imporre un termine all'autorita' giudiziaria di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l'autorita' giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre informazioni;
o) prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente;
p) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una durata ragionevole, dell'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un'indagine penale gia' in corso sul territorio dello Stato, ovvero quando i beni o la prova gia' siano sottoposti a vincolo di indisponibilita' nell'ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all'autorita' giudiziaria richiedente dello Stato membro;
q) prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro provenienti dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o contengano, nel certificato di cui all'articolo 9 della decisione quadro, un'indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;
r) prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca;
s) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera r), non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l'assenza del requisito della doppia incriminabilita', qualora le richieste riguardino reati di cui alla lettera d) e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni;
t) prevedere l'esperibilita' dei rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale , anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro;
u) prevedere, in caso di responsabilita' dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro, l'attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilita', alla parte lesa.
Entrata in vigore il 21 marzo 2008