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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 18234/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 18234/2023 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. CARONE ROBERTA, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente: come da verbale del 10.7.2025.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in NE (VE) in data 25.10.2008 (doc. 2), registrato presso il Comune di NE - Parte I - n. 37, scegliendo il regime di separazione dei beni;
dal matrimonio non sono nati figli.
Parte ricorrente ha presentato ricorso per separazione personale dei coniugi rassegnando le seguenti conclusioni: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1 30.01.1988 e , nato a [...] l'[...], relativamente al Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in NE (VE) il 25.10.2008, registrato presso il Comune di NE - Parte I - n. 37.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per l'acquisizione del parere. PER IL DIVORZIO: NEL MERITO
Pronunciare sentenza di scioglimento di matrimonio contratto in NE (VE) il 25.10.2008, registrato presso il
Comune di NE - Parte I - n. 37, tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] l'[...]”. CP_1
All'udienza presidenziale del 10.7.2025, il resistente non si è costituito e non è comparso, seppure ritualmente notiziato del procedimento e all'udienza del 10.7.2025 è stato dichiarato contumace.
La causa viene in decisione senza istruzione alcuna, la difesa di parte ricorrente ha precisato le conclusioni il 10.7.2025 chiedendo la sola pronuncia della separazione.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella fattispecie, la richiesta di separazione da parte della ricorrente e il disinteresse manifestato per l'odierno procedimento dal convenuto rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale.
Considerato che con il ricorso ex art. 473 bis – 49 c.p.c. parte ricorrente ha proposto domande cumulate di separazione e scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la remissione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
- Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
congiuntisi in matrimonio il 25/10/2008 a NE (VE), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di NE, n. 37, Parte I, dell'anno 2008.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella camera di Consiglio del 10/07/2025
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca