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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da:
, difesa dall'avv. Marco Barone e dall'avv. Paola Fratini;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Chiara Cecchi;
Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero –sede-
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Nel merito -dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Prato al n. 292 P. 2 S.A dell'anno 2003, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato, a mezzo di pagina 1 di 7 rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
-dichiarare che nulla è dovuto da parte dei coniugi, reciprocamente l'uno verso l'altro, a titolo di assegno di mantenimento ex art. 5 L. 898/70; - assegnare la casa coniugale alla sig.ra di cui ella è comproprietaria unitamente alla di lei sorella, che vi abiterà stabilmente Pt_1 con il figlio minore , il quale sarà collocato in via prevalente presso la madre;
Per_1
-disporre che il figlio minore , fino al raggiungimento della maggiore età, sarà Per_1 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed il padre potrà vederlo e tenerlo con se' con le seguenti modalità (e di cui all'allegato piano genitoriale – all. 11): a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera dopo la cena;
nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: durante l'anno scolastico nel rispetto della volontà espressa dal figlio oramai sedicenne compatibilmente alle proprie esigenze primarie di studio, nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) un giorno a settimana compreso di pernottamento da concordarsi fra padre e figlio. Rispetto alla frequenza scolastica il padre, se il figlio IR IR
m m pernotterà presso di lui, si occuperà di accompagnarlo a scuola, altrimenti il figlio si recherà at at o
o da solo a scuola quando pernotta presso la madre. Con riferimento agli impegni D D
a: a:
B B ludico/sportivi infrasettimanali il padre si occuperà di accompagnare e riprendere il figlio in A A
R R caso di impedimento della madre;
durante le vacanze estive il figlio starà due settimane O O
N N consecutive, dal 1 al 15 agosto compreso con il padre e dal 16 al 30 agosto compreso con la E E
M M madre;
durante le vacanze scolastiche in occasione del Santo Natale e della Santa Pasqua il A A
R R figlio minore trascorrerà ininterrottamente i giorni del 25 e del 26 Dicembre con un genitore, C C
O
O
e i giorni dal 31 dicembre al 1 Gennaio nonché la domenica di Pasqua con il lunedì di E E
m m
Pasquetta dell'anno successivo con l'altro genitore, invertendo poi ogni anno. Lo stesso es es so so
D D criterio dell'alternanza sarà seguito per le altre festività religiose e civili;
a: a:
N N
-il padre verserà mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio a a mi mi minore e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi, la somma di euro ria ria l l
800/00 (ottocento/00euro), rivalutabile automaticamente e annualmente secondo gli indici C C
A A
IR IR ISTAT, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. m m a a Con decorrenza del relativo obbligo dalla data di deposito del ricorso per la cessazione degli Q Q ua ua effetti civili del matrimonio;
lifi lifi ca ca ta ta
Se Se ria ria l#: l#:
7d 7d pagina 2 di 7 4a 4a
1f 1f
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6c 6c cd cd -la sig.ra percepirà in toto l'assegno unico Inps e, attesa, la natura di Parte_1 detto assegno e la modesta entità della quota parte ceduta dal marito, di detto importo non se ne terrà conto ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore da parte del sig. ; - per ciò che concerne le spese straordinarie, le stesse Controparte_1 graveranno in misura del 50% su ciascun coniuge e, per ciò che attiene la loro qualificazione, le modalità di rimborso nonché alla necessità che queste siano o meno previamente concertate fra i genitori, troveranno applicazione in toto le condizioni di cui Linee Guida
CNF 29.11.2017, da intendersi qui di seguito integralmente richiamate.
In via istruttoria, in caso di contestazione da parte del resistente di quanto dedotto dalla sig.ra in ordine alla capacità reddituale del coniuge, si chiede che il Tribunale disponga Pt_1 accertamenti di natura patrimoniale sulla persona del Sergio S.r.l., allo Controparte_2 stesso riconducibile, a mezzo della polizia tributaria.
Con condanna del resistente alla refusione delle spese e competenze di lite.
per parte resistente: voglia il Tribunale: pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IR Prato in data 11.10.2003 dal sig. e dalla sig.ra ordinando Controparte_1 Parte_1 IR m m at all'Ufficiale dello Stato Civile di Prato di procedere alla annotazione della sentenza;
D
1. assegnare la casa coniugale alla sig.ra proprietaria della stessa al 50%; a: Pt_1 a: B C A E R C
2. stabilire che il figlio minore sarà affidato in modo congiunto ad entrambi i genitori O Per_1 C N HI con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna e prevedere un diritto di C E
HI M
A A visita sostanzialmente libero previo accordo con il minore con festività civili e religiose R R A C alternate (Natale o Santo Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta) e tre settimane, E
O m E anche non consecutive, nelle vacanze estive;
es m so es D 3. dichiarare che i genitori concorreranno al mantenimento del figlio ognuno in base alle proprie so a: D N sostanze. Il sig. stante il collocamento prevalente del minore presso la madre, verserà a: a CP_1 N mi a titolo di contributo al mantenimento ordinario la somma mensile di € 450,00 così come ria a l mi
C ria determinata dal Giudice con Ordinanza del 11.10.2024. Oltre a tale importo il sig. CP_4[. A l dichiara di cedere in favore della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 A a IR Q figlio minore, la propria quota di spettanza di assegno Unico INPS ovvero di eventuali nuovi m ua a lifi e diversi sussidi in favore dei figli rendendo quindi la sig.ra beneficiaria per intero di Q Pt_1[. tale provvidenza. Quanto alle spese straordinarie, così come previste e disciplinate dal ria ta l#: richiamato Protocollo del Tribunale di Prato – che si ritiene debba essere applicato al caso in 78 Se
7c ria 06 l#: 30 7d fa pagina 3 di 7 4a ec 1f
49 3d b dc
6c cd oggetto in vece del Protocollo CNF – , esse saranno ripartite tra entrambi i genitori al 50%.
IN VIA ISTRUTTORIA: si oppone alle richieste istruttorie formulate dalla resistente perchè superflue e puramente esplorative;
in caso di accertamenti di polizia tributaria, chiede che siano estesi ad entrambe le parti.In ogni caso con vittoria di spese e compensi e onorari del presente giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale per chiedere la pronuncia di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in Prato, il 11 ottobre Controparte_1
2003 e dal quale è nato il figlio , il 12 febbraio 2008. Per_1
A sostegno della domanda ha allegato che: in data 18 gennaio 2023, il Tribunale di Prato ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
da allora i coniugi non si sono più riconciliati e, dunque, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la separazione, tuttavia, ha previsto il collocamento di presso la Per_1 madre, con un ampio regime paritario e turnario di frequentazione padre figlio e un mantenimento diretto di da parte dei genitori;
poiché, nel frattempo, si è Per_1 Per_1 IR
m iscritto alla scuola superiore T. Buzzi, che dista 50 metri da casa della madre, da novembre at o
2023, il ragazzo ha iniziato a risiedere stabilmente presso la casa materna e ad incontrare il D
a:
C padre in modo saltuario;
il padre ha, dunque, iniziato a corrispondere alla per il Pt_1 E
C mantenimento del figlio la somma di € 350,00 mensili, del tutto insufficiente in relazione alle C
HI effettive capacità economiche del medesimo;
ha, dunque, chiesto il collocamento prevalente C
HI presso di sé e un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili;
a conferma della superiorità A R
A reddituale del coniuge ha allegato che: Ella è comproprietaria, nella misura del 50%, con la E
m sorella della casa ove risiede e di un immobile in Orbetello;
le proprietà le sono pervenute per es so
D liberalità del padre e successione della madre;
ha un reddito imponibile di € 21.000, 00 annui a:
N e, al 31 dicembre 2023, aveva un saldo di conto corrente di € 3.800,00; ha un conto a mi cointestato con il padre e la sorella, con una giacenza di € 28.000,00 e una polizza vita con un ria l
C saldo di € 10.051,34; è proprietaria di un'utilitaria Opel;
il invece, vive in un CP_1 A
IR immobile di pregio di sua esclusiva proprietà; è socio al 95% e amministratore unico di m
[.
e quote del 5% sono del padre); la società svolge attività di commercio Controparte_5 ua lifi all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari;
è proprietario di una BMW;
è solito fare ca ta costosi regali al figlio;
ha, dunque, chiesto un contributo per il mantenimento del figlio nella Se ria misura di € 800,00 mensili. l#:
78
7c
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30 fa pagina 4 di 7 ec
49 b si è costituito ed ha confermato che, dopo la separazione, i coniugi non si Controparte_1 sono riconciliati;
con riferimento alla frequentazione padre/figlio ha confermato che dal novembre 2023 gli incontri con il figlio sono sporadici e che il ragazzo ha chiuso ogni rapporto con la famiglia paterna;
la ragione è da imputare al mancato coinvolgimento del padre da parte della madre nelle importanti scelte per il figlio;
non si è opposto al collocamento presso la madre, se corrisponde al desiderio del figlio, da verificare con l'audizione del medesimo;
per quanto concerne il mantenimento di , ha dedotto che: Per_1 egli ha sempre versato la somma di € 350,00 mensili, che ritiene adeguata;
la BMW alla quale fa riferimento la è della sua società, mentre egli è proprietario di una Panda e Pt_1
IR del in uso al figlio, acquistato d'accordo con la i redditi sono quelli risultanti CP_6 Pt_1 m at dalle dichiarazioni prodotte, di cui la è a conoscenza, giacchè la contabilità Pt_1
o
D dell'azienda è stata tenuta dallo Studio Marchi & Partners, di proprietà del padre e della a:
S sorella e presso il quale la medesima lavora;
Ella percepisce anche € 250,000 mensili fuori C
HI busta;
ha chiesto di confermare per il mantenimento di la somma di € 350,00 A Per_1 R
E mensili. T
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A seguito dell'udienza di comparizione personale delle parti, il giudice ha dato i U
CI provvedimenti provvisori, come segue: “Dispone il collocamento prevalente del minore A
E
[...]
il 12 febbraio 2008, presso la madre;
il padre potrà tenere con sé Per_2 Per_1 P quando vorrà, previo accordo con il minore;
nelle vacanze, ad anni alterni il giorno di
Natale o Santo Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta;
tre settimane, anche a:
Ar non consecutive, nelle vacanze estive;
dispone che versi, entro il giorno ub Controparte_1 a
P cinque del mese a a titolo di mantenimento del figlio , la Parte_1 Per_1 E
C somma di € 450,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici pe r ISTAT; entrambe le parti concorreranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, C
A individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato. L'assegno unico sarà integralmente di fir percepito da ” m Parte_1 a qu Il Giudice ha altresì chiesto integrazione documentale reddituale alle parti ma ha rigettato la ali fic richiesta di accertamenti di polizia tributaria sul il 5 marzo 2025, lette le note delle CP_1 at a parti, ha trattenuto la causa in decisione. S eri al
Venendo a decidere la causa, il collegio osserva quanto segue.
#:
61
10 La pronuncia sullo stato. 4c
42
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a1 pagina 5 di 7 47 bc
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b9 Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro
[...] Controparte_1 convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n.
2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'affidamento e il collocamento di , n. il 12 febbraio 2008. Per_1
Sul punto i coniugi hanno rassegnato conclusioni conformi. Deve, dunque, essere confermato l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi che Per_1 escludano la capacità genitoriale delle parti;
entrambe le parti hanno dato atto della volontà di di risiedere in via prevalente presso la madre e, trattandosi di grande minore (ha già Per_1 compiuto diciassette anni), hanno assecondato la sua volontà; il Tribunale, dunque, dispone in conformità.
Per quanto concerne, invece, la frequentazione padre/figlio, la ha concluso Pt_1 richiedendo una disciplina di maggior dettaglio di quanto abbia fatto il considerata la CP_1 frequenza libera degli incontri, il Tribunale ritiene di lasciare all'accordo padre figlio anche le modalità di dettaglio e conferma il contenuto dei provvedimenti provvisori.
Il mantenimento di . Per_1
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti, quale risulta dagli atti è la seguente.
Il ha depositato dichiarazione dei redditi 2024, dalla quale risulta un reddito da lavoro Pt_1 di circa € 13.000,00 annui e la dichiarazione dei redditi 2023, da cui si evince un reddito annuo lordo di € 14.690,00; si tratta di redditi analoghi a quelli degli anni precedenti, già documentati alla prima udienza e utilizzati dal giudice per dare i provvedimenti provvisori. Il
tuttavia, non ha ritenuto di chiarire l'origine dei numerosi versamenti in contanti sul Pt_1 proprio conto presso il Banco BPM, dai quali il Giudice aveva già tratto argomenti per ritenere che i suoi redditi fossero ben superiori a quelli dichiarati (si riportano versamenti in contanti sul c\c del per € 1.000,00 il 23\12\22, € 2.000,00 il 10\01\23, di € 1.000,00 il Pt_1
10\05\23, di € 2.0000,00 il 19\09\23); anche lo spontaneo versamento al figlio di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e la disponibilità a versarne € 450,00 di cui alle conclusioni si scontrano con il reddito dichiarato.
pagina 6 di 7 Considerato quanto sopra e che il vive con il padre, il reddito della (€ 21.880 CP_1 Pt_1 lordi annui nella dichiarazione dei redditi 2024), e la circostanza che il minore è pressochè sempre con la madre, il Tribunale ritiene congruo per il mantenimento di Per_1 determinare a carico del padre la somma di € 600,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio, individuate secondo le linee guida del
Protocollo Tribunale Prato\COA Prato.
L'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte_1
In ragione della parziale soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 11 ottobre 2003 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Controparte_1 predetto Comune dell'anno al n. 292 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
-conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori e ne dispone il Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà tenere con sé quando vorrà, Per_1 previo accordo con il minore;
nelle vacanze, ad anni alterni il giorno di Natale o Santo
Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta;
tre settimane, anche non consecutive, nelle vacanze estive;
-dispone che versi, entro il giorno cinque del mese a a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento del figlio , la somma di € 600,00 mensili;
la somma è Per_1 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà integralmente percepito da Parte_1
-entrambe le parti concorreranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie del figlio, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato\COA Prato.
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
La Presidente
Lucia Schiaretti
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da:
, difesa dall'avv. Marco Barone e dall'avv. Paola Fratini;
Parte_1
RICORRENTE contro
, difeso dall'avv. Chiara Cecchi;
Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero –sede-
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Nel merito -dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Prato al n. 292 P. 2 S.A dell'anno 2003, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato, a mezzo di pagina 1 di 7 rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
-dichiarare che nulla è dovuto da parte dei coniugi, reciprocamente l'uno verso l'altro, a titolo di assegno di mantenimento ex art. 5 L. 898/70; - assegnare la casa coniugale alla sig.ra di cui ella è comproprietaria unitamente alla di lei sorella, che vi abiterà stabilmente Pt_1 con il figlio minore , il quale sarà collocato in via prevalente presso la madre;
Per_1
-disporre che il figlio minore , fino al raggiungimento della maggiore età, sarà Per_1 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed il padre potrà vederlo e tenerlo con se' con le seguenti modalità (e di cui all'allegato piano genitoriale – all. 11): a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio all'uscita di scuola fino alla domenica sera dopo la cena;
nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: durante l'anno scolastico nel rispetto della volontà espressa dal figlio oramai sedicenne compatibilmente alle proprie esigenze primarie di studio, nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) un giorno a settimana compreso di pernottamento da concordarsi fra padre e figlio. Rispetto alla frequenza scolastica il padre, se il figlio IR IR
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D D criterio dell'alternanza sarà seguito per le altre festività religiose e civili;
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-il padre verserà mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio a a mi mi minore e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi, la somma di euro ria ria l l
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CNF 29.11.2017, da intendersi qui di seguito integralmente richiamate.
In via istruttoria, in caso di contestazione da parte del resistente di quanto dedotto dalla sig.ra in ordine alla capacità reddituale del coniuge, si chiede che il Tribunale disponga Pt_1 accertamenti di natura patrimoniale sulla persona del Sergio S.r.l., allo Controparte_2 stesso riconducibile, a mezzo della polizia tributaria.
Con condanna del resistente alla refusione delle spese e competenze di lite.
per parte resistente: voglia il Tribunale: pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IR Prato in data 11.10.2003 dal sig. e dalla sig.ra ordinando Controparte_1 Parte_1 IR m m at all'Ufficiale dello Stato Civile di Prato di procedere alla annotazione della sentenza;
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1. assegnare la casa coniugale alla sig.ra proprietaria della stessa al 50%; a: Pt_1 a: B C A E R C
2. stabilire che il figlio minore sarà affidato in modo congiunto ad entrambi i genitori O Per_1 C N HI con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna e prevedere un diritto di C E
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7c ria 06 l#: 30 7d fa pagina 3 di 7 4a ec 1f
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6c cd oggetto in vece del Protocollo CNF – , esse saranno ripartite tra entrambi i genitori al 50%.
IN VIA ISTRUTTORIA: si oppone alle richieste istruttorie formulate dalla resistente perchè superflue e puramente esplorative;
in caso di accertamenti di polizia tributaria, chiede che siano estesi ad entrambe le parti.In ogni caso con vittoria di spese e compensi e onorari del presente giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale per chiedere la pronuncia di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in Prato, il 11 ottobre Controparte_1
2003 e dal quale è nato il figlio , il 12 febbraio 2008. Per_1
A sostegno della domanda ha allegato che: in data 18 gennaio 2023, il Tribunale di Prato ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
da allora i coniugi non si sono più riconciliati e, dunque, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la separazione, tuttavia, ha previsto il collocamento di presso la Per_1 madre, con un ampio regime paritario e turnario di frequentazione padre figlio e un mantenimento diretto di da parte dei genitori;
poiché, nel frattempo, si è Per_1 Per_1 IR
m iscritto alla scuola superiore T. Buzzi, che dista 50 metri da casa della madre, da novembre at o
2023, il ragazzo ha iniziato a risiedere stabilmente presso la casa materna e ad incontrare il D
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il padre ha, dunque, iniziato a corrispondere alla per il Pt_1 E
C mantenimento del figlio la somma di € 350,00 mensili, del tutto insufficiente in relazione alle C
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ha, dunque, chiesto il collocamento prevalente C
HI presso di sé e un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili;
a conferma della superiorità A R
A reddituale del coniuge ha allegato che: Ella è comproprietaria, nella misura del 50%, con la E
m sorella della casa ove risiede e di un immobile in Orbetello;
le proprietà le sono pervenute per es so
D liberalità del padre e successione della madre;
ha un reddito imponibile di € 21.000, 00 annui a:
N e, al 31 dicembre 2023, aveva un saldo di conto corrente di € 3.800,00; ha un conto a mi cointestato con il padre e la sorella, con una giacenza di € 28.000,00 e una polizza vita con un ria l
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il invece, vive in un CP_1 A
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e quote del 5% sono del padre); la società svolge attività di commercio Controparte_5 ua lifi all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari;
è proprietario di una BMW;
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49 b si è costituito ed ha confermato che, dopo la separazione, i coniugi non si Controparte_1 sono riconciliati;
con riferimento alla frequentazione padre/figlio ha confermato che dal novembre 2023 gli incontri con il figlio sono sporadici e che il ragazzo ha chiuso ogni rapporto con la famiglia paterna;
la ragione è da imputare al mancato coinvolgimento del padre da parte della madre nelle importanti scelte per il figlio;
non si è opposto al collocamento presso la madre, se corrisponde al desiderio del figlio, da verificare con l'audizione del medesimo;
per quanto concerne il mantenimento di , ha dedotto che: Per_1 egli ha sempre versato la somma di € 350,00 mensili, che ritiene adeguata;
la BMW alla quale fa riferimento la è della sua società, mentre egli è proprietario di una Panda e Pt_1
IR del in uso al figlio, acquistato d'accordo con la i redditi sono quelli risultanti CP_6 Pt_1 m at dalle dichiarazioni prodotte, di cui la è a conoscenza, giacchè la contabilità Pt_1
o
D dell'azienda è stata tenuta dallo Studio Marchi & Partners, di proprietà del padre e della a:
S sorella e presso il quale la medesima lavora;
Ella percepisce anche € 250,000 mensili fuori C
HI busta;
ha chiesto di confermare per il mantenimento di la somma di € 350,00 A Per_1 R
E mensili. T
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A seguito dell'udienza di comparizione personale delle parti, il giudice ha dato i U
CI provvedimenti provvisori, come segue: “Dispone il collocamento prevalente del minore A
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[...]
il 12 febbraio 2008, presso la madre;
il padre potrà tenere con sé Per_2 Per_1 P quando vorrà, previo accordo con il minore;
nelle vacanze, ad anni alterni il giorno di
Natale o Santo Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta;
tre settimane, anche a:
Ar non consecutive, nelle vacanze estive;
dispone che versi, entro il giorno ub Controparte_1 a
P cinque del mese a a titolo di mantenimento del figlio , la Parte_1 Per_1 E
C somma di € 450,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici pe r ISTAT; entrambe le parti concorreranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, C
A individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato. L'assegno unico sarà integralmente di fir percepito da ” m Parte_1 a qu Il Giudice ha altresì chiesto integrazione documentale reddituale alle parti ma ha rigettato la ali fic richiesta di accertamenti di polizia tributaria sul il 5 marzo 2025, lette le note delle CP_1 at a parti, ha trattenuto la causa in decisione. S eri al
Venendo a decidere la causa, il collegio osserva quanto segue.
#:
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10 La pronuncia sullo stato. 4c
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b9 Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro
[...] Controparte_1 convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n.
2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'affidamento e il collocamento di , n. il 12 febbraio 2008. Per_1
Sul punto i coniugi hanno rassegnato conclusioni conformi. Deve, dunque, essere confermato l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi che Per_1 escludano la capacità genitoriale delle parti;
entrambe le parti hanno dato atto della volontà di di risiedere in via prevalente presso la madre e, trattandosi di grande minore (ha già Per_1 compiuto diciassette anni), hanno assecondato la sua volontà; il Tribunale, dunque, dispone in conformità.
Per quanto concerne, invece, la frequentazione padre/figlio, la ha concluso Pt_1 richiedendo una disciplina di maggior dettaglio di quanto abbia fatto il considerata la CP_1 frequenza libera degli incontri, il Tribunale ritiene di lasciare all'accordo padre figlio anche le modalità di dettaglio e conferma il contenuto dei provvedimenti provvisori.
Il mantenimento di . Per_1
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti, quale risulta dagli atti è la seguente.
Il ha depositato dichiarazione dei redditi 2024, dalla quale risulta un reddito da lavoro Pt_1 di circa € 13.000,00 annui e la dichiarazione dei redditi 2023, da cui si evince un reddito annuo lordo di € 14.690,00; si tratta di redditi analoghi a quelli degli anni precedenti, già documentati alla prima udienza e utilizzati dal giudice per dare i provvedimenti provvisori. Il
tuttavia, non ha ritenuto di chiarire l'origine dei numerosi versamenti in contanti sul Pt_1 proprio conto presso il Banco BPM, dai quali il Giudice aveva già tratto argomenti per ritenere che i suoi redditi fossero ben superiori a quelli dichiarati (si riportano versamenti in contanti sul c\c del per € 1.000,00 il 23\12\22, € 2.000,00 il 10\01\23, di € 1.000,00 il Pt_1
10\05\23, di € 2.0000,00 il 19\09\23); anche lo spontaneo versamento al figlio di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e la disponibilità a versarne € 450,00 di cui alle conclusioni si scontrano con il reddito dichiarato.
pagina 6 di 7 Considerato quanto sopra e che il vive con il padre, il reddito della (€ 21.880 CP_1 Pt_1 lordi annui nella dichiarazione dei redditi 2024), e la circostanza che il minore è pressochè sempre con la madre, il Tribunale ritiene congruo per il mantenimento di Per_1 determinare a carico del padre la somma di € 600,00 mensili;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio, individuate secondo le linee guida del
Protocollo Tribunale Prato\COA Prato.
L'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte_1
In ragione della parziale soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 11 ottobre 2003 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Controparte_1 predetto Comune dell'anno al n. 292 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
-conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori e ne dispone il Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà tenere con sé quando vorrà, Per_1 previo accordo con il minore;
nelle vacanze, ad anni alterni il giorno di Natale o Santo
Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta;
tre settimane, anche non consecutive, nelle vacanze estive;
-dispone che versi, entro il giorno cinque del mese a a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento del figlio , la somma di € 600,00 mensili;
la somma è Per_1 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico sarà integralmente percepito da Parte_1
-entrambe le parti concorreranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie del figlio, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Prato\COA Prato.
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
La Presidente
Lucia Schiaretti
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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