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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice TO ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3388/2024 promossa da:
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), elettivamente domiciliati in n Pavia, viale della
[...] C.F._2
Libertà n. 24, presso lo studio dell'avv. Luisa Flore che li rappresenta e difende giusta procura allegata , la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Controparte_1 P.IVA_1
Milano via Cordusio 4 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Dell'Aglio (dell'avvocatura interna della società) che la rappresenta e difende giusta procura allegata , il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 30.9.2025 svoltasi in forma scritta e riportandosi a note precedentemente depositate e segnatamente:
pagina 1 di 13 per i ricorrenti: e “Voglia Ill.mo Tribunale di Parte_1 Parte_2
Pavia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: Nel merito, in via principale - accertare e dichiarare la responsabilità di per Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto all'incasso dei buoni fruttiferi postali acquistati dai signori e in data 22 gennaio 2008 per violazione degli Parte_1 Parte_2 obblighi informativi previsti per il collocamento dei titoli nonché del principio di correttezza e diligenza professionale gravante sul soggetto emittente, per i motivi di cui al ricorso introduttivo;
- per l'effetto, condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni cagionati agli odierni ricorrenti e quantificabili in € 15.000,00, pari alla somma corrispondente al valore complessivo dei tre buoni fruttiferi per cui è causa, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della scadenza dei buoni sino al saldo effettivo;
In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio nonché spese e competenze del procedimento di mediazione cui controparte non ha colpevolmente aderito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
In via istruttoria - Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che i ricorrenti hanno un livello di istruzione basso e si esprimono prevalentemente in “dialetto”;
2. Vero che i ricorrenti hanno avuto per anni come proprio referente in Posta ad Ottobiano la sig.ra
[...]
;
3. Vero che quando i ricorrenti si recavano in Posta per varie incombenze la Pt_3 sig.ra li aggiornava circa la somma accantonata con i buoni fruttiferi postali che, Pt_3
a detta dell'impiegata, era divenuta ormai superiore ai € 20.000,00; 4. Vero che la sig.ra
riferiva ai ricorrenti che gli interessi sull'investimento in buoni postali Pt_3 continuavano a maturare e che, quindi, era una buona scelta quella di lasciarli in deposito presso;
5. Vero che le rassicurazioni di cui al capitolo che precede sono CP_1 proseguite sino all'anno 2021. Si indicano a testi i signori: , res. in Testimone_1
Gropello Cairoli;
, res. in Gropello Cairoli. Nella denegata ipotesi di Testimone_2 ammissione delle prove avversarie richieste si chiede di essere abilitati alla prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta e con riserva di indicarne altri”
pagina 2 di 13 per parte resistente “Nel merito: - in via principale: accertare e CP_1 dichiarare l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M. 19.12.2000- dei Buoni Fruttiferi
Postali a termine serie 1C8 per cui è causa, nonché di ogni ulteriore credito asseritamente vantato a titolo di risarcimento del danno -in ragione del termine decennale ex art. 2946
c.c.- e, conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta -ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) - pertanto respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte attrice;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza i sig.ri e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2
al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultima per CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto all'incasso dei buoni fruttiferi postali acquistati dai ricorrenti e, per l'effetto, ottenere il risarcimento dei danni quantificati in €15.000, pari al valore complessivo dei buoni postali emessi.
A supporto della propria domanda i ricorrenti deducevano che: in data 22 gennaio
2008, presso l'ufficio postale di Ottobiano, avevano acquistato i seguenti tre buoni fruttiferi n. 00001120332310577, n. 00001120332410454, n. 00001120332510431; i buoni fruttiferi appartenevano alla serie 1C8; l'addetto di aveva consegnato ai Controparte_1 ricorrenti i tre buoni, senza altra documentazione contrattuale;
nel corso dell'anno 2024 i sig.ri e si erano recati presso l'Ufficio postale di Ottobiano e l'operatore Pt_1 Pt_4 ivi presente aveva negato il rimborso dei buoni, comunicando che era intervenuta la prescrizione decennale;
malgrado richiesta formale tramite reclamo aveva opposto CP_1 diniego di rimborso;
ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze del 6 ottobre 2004 era onere di consegnare , unitamente ai buoni, anche la documentazione CP_1
pagina 3 di 13 contrattuale;
I buoni fruttiferi postali consegnati non contenevano alcuna indicazione circa la data di scadenza per l'incasso né la durata dell'investimento; in fattispecie analoghe la giurisprudenza di merito aveva escluso il rimborso.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo CP_1 che: le informazioni circa la disciplina dei buoni postali erano indicate in fogli disponibili presso gli uffici postali;
inoltre le condizioni essenziali erano riportate nel retro;
nella fattispecie in esame la stessa denominazione dei titoli “Diciottomesi” era indicativa della durata;
nel caso concreto, i BFP erano stati sottoscritti il 22/01/2008 e quindi, avendo la durata massima di 18 mesi, avevano raggiunto la massima fruttuosità/scadenza il
22.07.2009 e da tale data aveva iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale i ricorrenti avrebbero potuto esercitare il diritto al rimborso;
la prescrizione era quindi maturata il 23/07/2019 ex art. 8, c. 1, D.M. 19.12.2000; il sig. aveva Parte_2 sottoscritto un modulo dichiarando di conoscere le condizioni contrattuali ivi riportate e di aver ricevuto il contratto stesso;
inoltre erano stati apposti avvisi presso gli uffici di;
CP_1 non sussistevano i presupposti per il rimborso;
in fattispecie analoghe la giurisprudenza di merito aveva escluso il rimborso;
produceva altresì documentazione sottoscritta dal CP_1 sig. circa la ricezione dei moduli. Parte_2
Assegnati i termini ex art. 281 duodecies c.p.c., all'esito del disconoscimento d sottoscrizione apposta sui moduli formulata da parte del sig. era disposta CTU Parte_2 grafologica;
in udienza, tuttavia la parte personalmente ritirava il disconoscimento stesso;
la causa era istruita mediante documentazione delle parti.
All'udienza del 30.9.2025 stabilita per discussione le parti insistevano nelle rispettive conclusioni
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La fattispecie concreta in esame
2. Gli obblighi informativi a carico di CP_1
3. L'adempimento di nel caso concreto CP_1
4.Le spese
pagina 4 di 13
1.La fattispecie concreta in esame
In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta da parte ricorrente non contestata e debitamente documentata che i sig.ri e Parte_1 [...]
in data 22 gennaio 2008, presso l'ufficio postale di Ottobiano, acquistavano i Parte_2 seguenti tre buoni fruttiferi n. 00001120332310577 n. 00001120332410454 n.
00001120332510431; appartenenti alla serie 1C8, per l'importo complessivo di €15.000
(cfr. doc.1 parte ricorrente)
Parimenti non controverso (rectius riconosciuto espressamente anche dai ricorrenti ) che solo nel 2024 i sig.ri e si recavano presso l'Ufficio Postale di Pt_1 Parte_2
Ottobiano, ove i citati buoni erano stati emessi, per la riscossione dell'importo e che il personale di tale ufficio rifiutava loro il pagamento opponendo la prescrizione.
A riguardo, in punto di diritto, ai sensi dell'Articolo 3 “Durata” del Regolamento del prestito, adottato sulla base del Decreto del Ministero delle Finanze del 6.10.2004 “I buoni a 18 mesi hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese”. Sotto ulteriore e connesso profilo, ai sensi dell'art. 8 “Prescrizione” del DM 19.12.2000 “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni.”
“I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” (cfr. doc. 3 parte resistente e doc. 7 parte ricorrente)
Tanto premesso in punto di fatto e di diritto, conseguentemente, nel caso concreto, stante la pacifica e documentata emissione in data 22.1.2008, la relativa scadenza era individuata il 22.7.2009 e la prescrizione, almeno astrattamente, maturava in data
23.7.2019: al momento della richiesta di rimborso (2024) era quindi decorso il termine decennale stabilito per la prescrizione con riferimento al diritto di riscossione dei citati buoni postali.
2. Gli obblighi informativi a carico di CP_1
Parte ricorrente ha dedotto l'inadempimento da parte di in merito agli obblighi CP_1 informativi su di essa gravanti quale istituto emittente nei confronti del cliente: omessa pagina 5 di 13 consegna del foglio informativo e della ulteriore documentazione contrattuale, nonché, la lacunosità del documento rappresentativo dei buoni fruttiferi postali.
In via generale e in punto di diritto, il Tribunale è consapevole e aderisce all'orientamento maggioritario e preferibile secondo cui “i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità
e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 dicembre 2005,
n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive;
cfr. ad es.:
Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n.
24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito.
Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art.
1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).” (da ultimo, con giurisprudenza citata Cass. 20..12.2024 n. 33631)
Il carattere di titolo di legittimazione indubbiamente influisce sul contenuto del documento ma non sufficit a escludere il rilievo giuridico in ordine all'eventuale inadempimento dall'obbligo informativo in capo all'ente in ordine alle condizioni CP_1 economico giuridiche del rapporto, sia con riferimento al testo del documento sia , più specificatamente, in merito al foglio informativo e alla completa documentazione contrattuale;
a fortiori, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale, proprio il pagina 6 di 13 carattere di mero titolo di legittimazione rafforza ulteriormente l'obbligo di consegna del foglio informativo e, più in generale, quello di adempimento degli obblighi informativi.
Risulta condivisibile quindi quanto già argomentato dalla preferibile giurisprudenza secondo cui il foglio informativo “… essendo l'unico documento ove vengono specificate tutte le indicazioni relative alle condizioni economiche e normative che regolano
l'investimento, risulta essere il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore -risparmiatore” (Trib. Milano 9.5.2025 n. 3792)
A fortiori l'obbligo di consegna del foglio informativo è chiaramente stabilito sul piano normativo, ai sensi dell'art. 6 “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori” del DM
19.12.2000 secondo cui “ espone nei propri locali aperti al pubblico un Controparte_1 avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.”
L'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone quindi come onere aggiuntivo e non sostitutivo all'obbligo di consegna del citato foglio informativo né in alcun modo può dirsi equipollente ad esso.
Sotto ulteriore e connesso profilo, deve essere evidenziata, condividendo in parte qua le eccezioni di parte ricorrente, la significativa asimmetria informativa tra cliente e istituto postale che impone a quest'ultimo di adempiere ai propri obblighi informativi e di trasparenza con diligenza e correttezza;
a quest'ultimo proposito risulta meritevole di riproposizione recente giurisprudenza di merito secondo cui “…l'adempimento dell'obbligo di consegna… e, più in generale, della necessaria informazione….in favore dei propri clienti, va ricondotto ad una conseguenza imposta dalla fisiologica asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra l' intermediario finanziario, ed i singoli risparmiatori- investitori. Tale obbligo assume carattere essenziale alla luce del fatto che il F.I.A., essendo l'unico documento ove vengono specificate tutte le indicazioni relative alle condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore-risparmiatore” (Corte di Appello di Milano 8.12.2024 n. 3317 in senso analogo Corte di Appello di Milano 18.11.2024 n. 1815)
pagina 7 di 13 Alla luce di tale univoco orientamento giurisprudenziale, nel caso concreto, da un lato era onere di predisporre un modello di buoni postali completo, sul piano CP_1 contenutistico, in ordine, quanto meno, agli elementi essenziali e in secondo luogo, in via alternativa, in caso di incompletezza del documento configurante il buono postale, consegnare contestualmente ai clienti il foglio informativo allegato, esplicativo di tutte le condizioni economiche e giuridiche.
3. L'adempimento di nel caso concreto CP_1
Richiamato il paragrafo precedente circa gli obblighi informativi gravanti su
[...]
, nel caso concreto emerge anzitutto ictu oculi l'incompletezza del testo dei buoni CP_1 postali in ordine all'individuazione del termine prescrizionale;
l'omissione di tale significativa indicazione negoziale è invero pacifica.
A quest'ultimo proposito, tuttavia, risulta puntualmente dedotto e comprovato che, nel testo dei citati buoni fruttiferi postali, pur non essendo specificata la scadenza né il termine prescrizionale, vi era comunque l'esplicita indicazione “a termine” e inoltre era indicata in modo chiaro la serie di appartenenza oltre alla data d'emissione.
Parimenti nei citati documenti era contenuto l'espresso riferimento alle condizioni di emissione previste dai singoli decreti ministeriali nonché alla consegna del foglio informativo analitico;
era infatti esplicitato come “…Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta…al momento del collocamento il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al foglio informativo analitico
(F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Tali plurime indicazioni, sebbene non sufficienti a far ritenere assolto l'obbligo informativo, rendevano comunque edotto il cliente della sussistenza di una data di scadenza del titolo e della circostanza che gli elementi negoziali ulteriori erano specificati nel foglio informativo allegato.
pagina 8 di 13 Conseguentemente, è quindi necessario accertare se abbia adempiuto all'onere CP_1 di consegna del citato Foglio Informativo.
A fronte di puntuale eccezione di inadempimento da parte dei ricorrenti era onere di
, soggetto obbligato, dimostrare l'avvenuta consegna: si perviene a tale conclusione in CP_1 adesione al preferibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo cui, da un lato, tale tesi è l'unica coerente con i principi generali in materia di onus probandi sul piano contrattuale (Cass. 30.10.2001 n. 13533) e dall'altro, ragionando a contrario, si perverrebbe all'inaccettabile conclusione di far gravare sull'altra parte l'onere di provare una circostanza negativa (ex multis Trib. Monza 1227 17.4.2024 n. 1227 o, sia pure implicitamente, lo stesso Trib. Pavia 18.1.2024 n. 144 Trib. Roma 10.6.2024 n. 10051).
A riguardo, si ritiene che abbia assolto al proprio onere informativo nel caso CP_1 concreto.
In via preliminare, sul punto, si evidenzia nuovamente che nello stesso retro dei buoni postali, vi era l'esplicita indicazione nel senso “..al momento del collocamento il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al foglio informativo analitico
(F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”
Entrambi i sottoscrittori, sig.ri e erano quindi Parte_1 Parte_2 edotti della presenza di un foglio informativo che avrebbero dovuto acquisire contestualmente alla sottoscrizione del buono.
A riguardo, risulta puntualmente dedotto e documentato il signor Parte_5 in data 22.01.2008 presso l'ufficio postale di Ottobiano (PV), sottoscriveva il “Modulo di richiesta di emissione Buoni Fruttiferi Postali “cartacei” attraverso cui il medesimo richiedeva l'emissione di n. 3 buoni fruttiferi postali cartacei per un valore nominale di €
5.000,00 ciascuno, appartenenti alla tipologia “DiciottoMesi”, tutti contraddistinti dalla serie alfanumerica “1C8”, (doc.4 parte resistente).
Attraverso la sottoscrizione del modulo, il medesimo dichiarava Parte_2 esplicitamente inoltre “di accettare le condizioni generali del contratto per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo riportate sul retro del presente modulo “
pagina 9 di 13 Parimenti il medesimo attestava in modo esplicito di “aver ricevuto il foglio informativo e il regolamento del prestito relativi alla specifica tipologia e / o serie di buono sottoscritto”
La sottoscrizione, pur inizialmente disconosciuta, è stata poi riconosciuta in udienza dal medesimo come attestato in verbale dell'udienza del 14.4.2025 infatti “La Parte_2 parte personalmente sig. previa visione del documento in originale, dichiara Parte_2 che sembra essere la sua firma e revoca il disconoscimento;
il procuratore di parte attrice si associa alla richiesta di revoca e riconsegna al Cancelliere il documento”
In ragione di quanto esposto, stante la sottoscrizione del modulo riconducibile al si ritiene univocamente comprovata la consegna sia del foglio informativo sia del Parte_2 regolamento al cliente: il infatti, attraverso la citata sottoscrizione rendeva vere e Parte_2 proprie dichiarazioni in parte qua confessorie circa la piena consapevolezza delle condizioni contrattuali apposte nel retro del modulo, nonché, congiuntamente, l'avvenuta consegna di tutta la documentazione indicata;
la sottoscrizione del modulo, pertanto, assume significativo rilievo probatorio delle circostanze dedotte e integra vera e propria confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. sia in ragione dell'univoco contenuto sia in quanto rivolta direttamente a , controparte nel presente giudizio. CP_1
Sotto ulteriore e connesso profilo, la sottoscrizione del modulo, debitamente comprovata, risulta quindi coerente con l'obbligo di consegna come esplicitato nel testo del buono postale.
A fortiori nel citato modulo è riportata in intestazione dall'addetto, in stampatello e chiaro la dicitura “Buoni diciotto mesi” con evidente riferimento alla durata degli stessi, non essendo quindi neanche astrattamente concepibile un errore (peraltro irrilevante in assenza dei presupposti ex art. 1427 e ss.) sul contenuto dei buoni.
In ragione di quanto esposto i clienti, quali contraenti erano resi edotti del termine prescrizionale relativo ai buoni postali oggetto di acquisto.
La circostanza che non vi sia analoga sottoscrizione dell'altro titolare, sig.ra
è irrilevante, in parte qua: da tale profilo non può farsi discendere una Parte_1 responsabilità da fatto illecito a carico di in termini omissivi nè conseguenze CP_1
pagina 10 di 13 risarcitorie atteso che, stante la comprovata consegna del foglio informativo e del regolamento contrattuale al sig. era sicuramente soddisfatto l'onere Parte_2 informativo anche nei confronti dell'altra titolare: si tratta infatti di coniugi, o comunque di persone conviventi nel medesimo immobile (è attestato identico indirizzo), i quali avevano provveduto congiuntamente e contestualmente all'acquisto dei buoni presso lo stesso ufficio;
nel modulo sottoscritto dal inoltre, veniva specificatamente individuata Parte_2 la sig.ra mediante idoneo documento di identità specificatamente Parte_1 indicato;
in assenza di prova contraria, la medesima era pertanto presente al Pt_1 momento della sottoscrizione del sig. e all'acquisto dei buoni . Parte_2
Peraltro, nella circostanza in esame, alla mancata sottoscrizione del modulo da parte della non può ricondursi sic et simpliciter in via presuntiva l'omessa consegna del Pt_1 foglio informativo: si perviene a tale conclusione da un lato per le considerazioni sopra esposte circa, comunque, la sicura acquisizione del foglio informativo dell'altro cointestatario dall'altro perché, nel citato buono postale, vi era comunque l'indicazione che era fatto obbligo di consegna.
Rileva altresì, nel caso concreto, quale ulteriore elemento probatorio o quantomeno indiziario della consegna la condotta stragiudiziale dei medesimi ricorrenti che, nel corso degli anni , non hanno mai contestato l'omessa consegna del foglio informativo, di cui pure erano stati pacificamente edotti nel testo del buono.
Unitamente alla consegna del foglio informativo e del regolamento (circostanza invero dirimente) si sottolinea a fortiori che ha puntualmente dedotto e documentato CP_1 anche gli ulteriori obblighi informativi (invero in parte qua non contestati dai ricorrenti) quali l'affissione di pubblicazioni presso gli uffici nonché le comunicazioni sul sito istituzionale.
Le istanze istruttorie di parte ricorrente, oltre che inammissibili per le ragioni esposte con ordinanza in corso di giudizio (“(1 (valutativo) 2 -3 (generici) 4 (In parte valutativo e in parte generico) 5 (generico) “) erano comunque inidonee a supportare la ricostruzione di parte ricorrente a fronte di dichiarazioni confessorie del circa la Parte_2 sottoscrizione del modulo e l'acquisizione del foglio informativo.
pagina 11 di 13
4.Le spese
Le spese sono addebitate sui ricorrenti in quanto soccombenti ex art. 91 c.p.c.
I compensi si liquidano ex DM55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €52000e €26000 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria limitata al deposito di memorie stante la rinuncia alla CTU, minimo per la decisionale, prevalente ripetitiva di questioni affrontate risultando quindi pari a € 3387,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa
Non è configurabile, tuttavia, alcuna responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
L'art. 96 c.p.c. rappresenta la proiezione nel processo della specifica azione di cui all'art. 2043 c.c.. e, nella fattispecie in esame, non vi è stata alcuna prova di dolo o colpa grave né di un danno ulteriore subito da , oltre alle spese legali oggetto di refusione. Il CP_1 terzo comma aggiunto con la legge n. 69 del 2009 è una figura autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art 96 comma 1 e 2 e con queste cumulabile e va a integrare una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. È un'ipotesi di lite temeraria che può prescindere dalla domanda di parte e prescinde dalla prova del danno derivato dalla condotta processuale della controparte, ma non prescinde dall'accertamento della mala fede o colpa grave (“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (ex multis Cass. 30.11.2012 n. 21570).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Respinge, perché infondata, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda dei ricorrenti , (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
pagina 12 di 13 - II) accoglie l'eccezione di parte convenuta (C.F. Controparte_1
) e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del P.IVA_1
D.M. 19.12.2000- dei Buoni Fruttiferi Postali a termine serie 1C8 per cui è causa;
- III) condanna altresì i ricorrenti e a Parte_1 Parte_2 rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
3387,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 6 ottobre 2025
Il Giudice
TO ME
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice TO ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3388/2024 promossa da:
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), elettivamente domiciliati in n Pavia, viale della
[...] C.F._2
Libertà n. 24, presso lo studio dell'avv. Luisa Flore che li rappresenta e difende giusta procura allegata , la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Controparte_1 P.IVA_1
Milano via Cordusio 4 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Dell'Aglio (dell'avvocatura interna della società) che la rappresenta e difende giusta procura allegata , il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 30.9.2025 svoltasi in forma scritta e riportandosi a note precedentemente depositate e segnatamente:
pagina 1 di 13 per i ricorrenti: e “Voglia Ill.mo Tribunale di Parte_1 Parte_2
Pavia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: Nel merito, in via principale - accertare e dichiarare la responsabilità di per Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto all'incasso dei buoni fruttiferi postali acquistati dai signori e in data 22 gennaio 2008 per violazione degli Parte_1 Parte_2 obblighi informativi previsti per il collocamento dei titoli nonché del principio di correttezza e diligenza professionale gravante sul soggetto emittente, per i motivi di cui al ricorso introduttivo;
- per l'effetto, condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni cagionati agli odierni ricorrenti e quantificabili in € 15.000,00, pari alla somma corrispondente al valore complessivo dei tre buoni fruttiferi per cui è causa, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della scadenza dei buoni sino al saldo effettivo;
In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio nonché spese e competenze del procedimento di mediazione cui controparte non ha colpevolmente aderito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
In via istruttoria - Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che i ricorrenti hanno un livello di istruzione basso e si esprimono prevalentemente in “dialetto”;
2. Vero che i ricorrenti hanno avuto per anni come proprio referente in Posta ad Ottobiano la sig.ra
[...]
;
3. Vero che quando i ricorrenti si recavano in Posta per varie incombenze la Pt_3 sig.ra li aggiornava circa la somma accantonata con i buoni fruttiferi postali che, Pt_3
a detta dell'impiegata, era divenuta ormai superiore ai € 20.000,00; 4. Vero che la sig.ra
riferiva ai ricorrenti che gli interessi sull'investimento in buoni postali Pt_3 continuavano a maturare e che, quindi, era una buona scelta quella di lasciarli in deposito presso;
5. Vero che le rassicurazioni di cui al capitolo che precede sono CP_1 proseguite sino all'anno 2021. Si indicano a testi i signori: , res. in Testimone_1
Gropello Cairoli;
, res. in Gropello Cairoli. Nella denegata ipotesi di Testimone_2 ammissione delle prove avversarie richieste si chiede di essere abilitati alla prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta e con riserva di indicarne altri”
pagina 2 di 13 per parte resistente “Nel merito: - in via principale: accertare e CP_1 dichiarare l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M. 19.12.2000- dei Buoni Fruttiferi
Postali a termine serie 1C8 per cui è causa, nonché di ogni ulteriore credito asseritamente vantato a titolo di risarcimento del danno -in ragione del termine decennale ex art. 2946
c.c.- e, conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta -ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) - pertanto respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte attrice;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza i sig.ri e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2
al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultima per CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto all'incasso dei buoni fruttiferi postali acquistati dai ricorrenti e, per l'effetto, ottenere il risarcimento dei danni quantificati in €15.000, pari al valore complessivo dei buoni postali emessi.
A supporto della propria domanda i ricorrenti deducevano che: in data 22 gennaio
2008, presso l'ufficio postale di Ottobiano, avevano acquistato i seguenti tre buoni fruttiferi n. 00001120332310577, n. 00001120332410454, n. 00001120332510431; i buoni fruttiferi appartenevano alla serie 1C8; l'addetto di aveva consegnato ai Controparte_1 ricorrenti i tre buoni, senza altra documentazione contrattuale;
nel corso dell'anno 2024 i sig.ri e si erano recati presso l'Ufficio postale di Ottobiano e l'operatore Pt_1 Pt_4 ivi presente aveva negato il rimborso dei buoni, comunicando che era intervenuta la prescrizione decennale;
malgrado richiesta formale tramite reclamo aveva opposto CP_1 diniego di rimborso;
ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze del 6 ottobre 2004 era onere di consegnare , unitamente ai buoni, anche la documentazione CP_1
pagina 3 di 13 contrattuale;
I buoni fruttiferi postali consegnati non contenevano alcuna indicazione circa la data di scadenza per l'incasso né la durata dell'investimento; in fattispecie analoghe la giurisprudenza di merito aveva escluso il rimborso.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo CP_1 che: le informazioni circa la disciplina dei buoni postali erano indicate in fogli disponibili presso gli uffici postali;
inoltre le condizioni essenziali erano riportate nel retro;
nella fattispecie in esame la stessa denominazione dei titoli “Diciottomesi” era indicativa della durata;
nel caso concreto, i BFP erano stati sottoscritti il 22/01/2008 e quindi, avendo la durata massima di 18 mesi, avevano raggiunto la massima fruttuosità/scadenza il
22.07.2009 e da tale data aveva iniziato a decorrere il termine prescrizionale di dieci anni entro il quale i ricorrenti avrebbero potuto esercitare il diritto al rimborso;
la prescrizione era quindi maturata il 23/07/2019 ex art. 8, c. 1, D.M. 19.12.2000; il sig. aveva Parte_2 sottoscritto un modulo dichiarando di conoscere le condizioni contrattuali ivi riportate e di aver ricevuto il contratto stesso;
inoltre erano stati apposti avvisi presso gli uffici di;
CP_1 non sussistevano i presupposti per il rimborso;
in fattispecie analoghe la giurisprudenza di merito aveva escluso il rimborso;
produceva altresì documentazione sottoscritta dal CP_1 sig. circa la ricezione dei moduli. Parte_2
Assegnati i termini ex art. 281 duodecies c.p.c., all'esito del disconoscimento d sottoscrizione apposta sui moduli formulata da parte del sig. era disposta CTU Parte_2 grafologica;
in udienza, tuttavia la parte personalmente ritirava il disconoscimento stesso;
la causa era istruita mediante documentazione delle parti.
All'udienza del 30.9.2025 stabilita per discussione le parti insistevano nelle rispettive conclusioni
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La fattispecie concreta in esame
2. Gli obblighi informativi a carico di CP_1
3. L'adempimento di nel caso concreto CP_1
4.Le spese
pagina 4 di 13
1.La fattispecie concreta in esame
In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta da parte ricorrente non contestata e debitamente documentata che i sig.ri e Parte_1 [...]
in data 22 gennaio 2008, presso l'ufficio postale di Ottobiano, acquistavano i Parte_2 seguenti tre buoni fruttiferi n. 00001120332310577 n. 00001120332410454 n.
00001120332510431; appartenenti alla serie 1C8, per l'importo complessivo di €15.000
(cfr. doc.1 parte ricorrente)
Parimenti non controverso (rectius riconosciuto espressamente anche dai ricorrenti ) che solo nel 2024 i sig.ri e si recavano presso l'Ufficio Postale di Pt_1 Parte_2
Ottobiano, ove i citati buoni erano stati emessi, per la riscossione dell'importo e che il personale di tale ufficio rifiutava loro il pagamento opponendo la prescrizione.
A riguardo, in punto di diritto, ai sensi dell'Articolo 3 “Durata” del Regolamento del prestito, adottato sulla base del Decreto del Ministero delle Finanze del 6.10.2004 “I buoni a 18 mesi hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese”. Sotto ulteriore e connesso profilo, ai sensi dell'art. 8 “Prescrizione” del DM 19.12.2000 “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni.”
“I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” (cfr. doc. 3 parte resistente e doc. 7 parte ricorrente)
Tanto premesso in punto di fatto e di diritto, conseguentemente, nel caso concreto, stante la pacifica e documentata emissione in data 22.1.2008, la relativa scadenza era individuata il 22.7.2009 e la prescrizione, almeno astrattamente, maturava in data
23.7.2019: al momento della richiesta di rimborso (2024) era quindi decorso il termine decennale stabilito per la prescrizione con riferimento al diritto di riscossione dei citati buoni postali.
2. Gli obblighi informativi a carico di CP_1
Parte ricorrente ha dedotto l'inadempimento da parte di in merito agli obblighi CP_1 informativi su di essa gravanti quale istituto emittente nei confronti del cliente: omessa pagina 5 di 13 consegna del foglio informativo e della ulteriore documentazione contrattuale, nonché, la lacunosità del documento rappresentativo dei buoni fruttiferi postali.
In via generale e in punto di diritto, il Tribunale è consapevole e aderisce all'orientamento maggioritario e preferibile secondo cui “i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità
e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 dicembre 2005,
n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive;
cfr. ad es.:
Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n.
24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito.
Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art.
1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).” (da ultimo, con giurisprudenza citata Cass. 20..12.2024 n. 33631)
Il carattere di titolo di legittimazione indubbiamente influisce sul contenuto del documento ma non sufficit a escludere il rilievo giuridico in ordine all'eventuale inadempimento dall'obbligo informativo in capo all'ente in ordine alle condizioni CP_1 economico giuridiche del rapporto, sia con riferimento al testo del documento sia , più specificatamente, in merito al foglio informativo e alla completa documentazione contrattuale;
a fortiori, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale, proprio il pagina 6 di 13 carattere di mero titolo di legittimazione rafforza ulteriormente l'obbligo di consegna del foglio informativo e, più in generale, quello di adempimento degli obblighi informativi.
Risulta condivisibile quindi quanto già argomentato dalla preferibile giurisprudenza secondo cui il foglio informativo “… essendo l'unico documento ove vengono specificate tutte le indicazioni relative alle condizioni economiche e normative che regolano
l'investimento, risulta essere il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore -risparmiatore” (Trib. Milano 9.5.2025 n. 3792)
A fortiori l'obbligo di consegna del foglio informativo è chiaramente stabilito sul piano normativo, ai sensi dell'art. 6 “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori” del DM
19.12.2000 secondo cui “ espone nei propri locali aperti al pubblico un Controparte_1 avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.”
L'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone quindi come onere aggiuntivo e non sostitutivo all'obbligo di consegna del citato foglio informativo né in alcun modo può dirsi equipollente ad esso.
Sotto ulteriore e connesso profilo, deve essere evidenziata, condividendo in parte qua le eccezioni di parte ricorrente, la significativa asimmetria informativa tra cliente e istituto postale che impone a quest'ultimo di adempiere ai propri obblighi informativi e di trasparenza con diligenza e correttezza;
a quest'ultimo proposito risulta meritevole di riproposizione recente giurisprudenza di merito secondo cui “…l'adempimento dell'obbligo di consegna… e, più in generale, della necessaria informazione….in favore dei propri clienti, va ricondotto ad una conseguenza imposta dalla fisiologica asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra l' intermediario finanziario, ed i singoli risparmiatori- investitori. Tale obbligo assume carattere essenziale alla luce del fatto che il F.I.A., essendo l'unico documento ove vengono specificate tutte le indicazioni relative alle condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore-risparmiatore” (Corte di Appello di Milano 8.12.2024 n. 3317 in senso analogo Corte di Appello di Milano 18.11.2024 n. 1815)
pagina 7 di 13 Alla luce di tale univoco orientamento giurisprudenziale, nel caso concreto, da un lato era onere di predisporre un modello di buoni postali completo, sul piano CP_1 contenutistico, in ordine, quanto meno, agli elementi essenziali e in secondo luogo, in via alternativa, in caso di incompletezza del documento configurante il buono postale, consegnare contestualmente ai clienti il foglio informativo allegato, esplicativo di tutte le condizioni economiche e giuridiche.
3. L'adempimento di nel caso concreto CP_1
Richiamato il paragrafo precedente circa gli obblighi informativi gravanti su
[...]
, nel caso concreto emerge anzitutto ictu oculi l'incompletezza del testo dei buoni CP_1 postali in ordine all'individuazione del termine prescrizionale;
l'omissione di tale significativa indicazione negoziale è invero pacifica.
A quest'ultimo proposito, tuttavia, risulta puntualmente dedotto e comprovato che, nel testo dei citati buoni fruttiferi postali, pur non essendo specificata la scadenza né il termine prescrizionale, vi era comunque l'esplicita indicazione “a termine” e inoltre era indicata in modo chiaro la serie di appartenenza oltre alla data d'emissione.
Parimenti nei citati documenti era contenuto l'espresso riferimento alle condizioni di emissione previste dai singoli decreti ministeriali nonché alla consegna del foglio informativo analitico;
era infatti esplicitato come “…Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta…al momento del collocamento il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al foglio informativo analitico
(F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Tali plurime indicazioni, sebbene non sufficienti a far ritenere assolto l'obbligo informativo, rendevano comunque edotto il cliente della sussistenza di una data di scadenza del titolo e della circostanza che gli elementi negoziali ulteriori erano specificati nel foglio informativo allegato.
pagina 8 di 13 Conseguentemente, è quindi necessario accertare se abbia adempiuto all'onere CP_1 di consegna del citato Foglio Informativo.
A fronte di puntuale eccezione di inadempimento da parte dei ricorrenti era onere di
, soggetto obbligato, dimostrare l'avvenuta consegna: si perviene a tale conclusione in CP_1 adesione al preferibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo cui, da un lato, tale tesi è l'unica coerente con i principi generali in materia di onus probandi sul piano contrattuale (Cass. 30.10.2001 n. 13533) e dall'altro, ragionando a contrario, si perverrebbe all'inaccettabile conclusione di far gravare sull'altra parte l'onere di provare una circostanza negativa (ex multis Trib. Monza 1227 17.4.2024 n. 1227 o, sia pure implicitamente, lo stesso Trib. Pavia 18.1.2024 n. 144 Trib. Roma 10.6.2024 n. 10051).
A riguardo, si ritiene che abbia assolto al proprio onere informativo nel caso CP_1 concreto.
In via preliminare, sul punto, si evidenzia nuovamente che nello stesso retro dei buoni postali, vi era l'esplicita indicazione nel senso “..al momento del collocamento il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al foglio informativo analitico
(F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”
Entrambi i sottoscrittori, sig.ri e erano quindi Parte_1 Parte_2 edotti della presenza di un foglio informativo che avrebbero dovuto acquisire contestualmente alla sottoscrizione del buono.
A riguardo, risulta puntualmente dedotto e documentato il signor Parte_5 in data 22.01.2008 presso l'ufficio postale di Ottobiano (PV), sottoscriveva il “Modulo di richiesta di emissione Buoni Fruttiferi Postali “cartacei” attraverso cui il medesimo richiedeva l'emissione di n. 3 buoni fruttiferi postali cartacei per un valore nominale di €
5.000,00 ciascuno, appartenenti alla tipologia “DiciottoMesi”, tutti contraddistinti dalla serie alfanumerica “1C8”, (doc.4 parte resistente).
Attraverso la sottoscrizione del modulo, il medesimo dichiarava Parte_2 esplicitamente inoltre “di accettare le condizioni generali del contratto per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo riportate sul retro del presente modulo “
pagina 9 di 13 Parimenti il medesimo attestava in modo esplicito di “aver ricevuto il foglio informativo e il regolamento del prestito relativi alla specifica tipologia e / o serie di buono sottoscritto”
La sottoscrizione, pur inizialmente disconosciuta, è stata poi riconosciuta in udienza dal medesimo come attestato in verbale dell'udienza del 14.4.2025 infatti “La Parte_2 parte personalmente sig. previa visione del documento in originale, dichiara Parte_2 che sembra essere la sua firma e revoca il disconoscimento;
il procuratore di parte attrice si associa alla richiesta di revoca e riconsegna al Cancelliere il documento”
In ragione di quanto esposto, stante la sottoscrizione del modulo riconducibile al si ritiene univocamente comprovata la consegna sia del foglio informativo sia del Parte_2 regolamento al cliente: il infatti, attraverso la citata sottoscrizione rendeva vere e Parte_2 proprie dichiarazioni in parte qua confessorie circa la piena consapevolezza delle condizioni contrattuali apposte nel retro del modulo, nonché, congiuntamente, l'avvenuta consegna di tutta la documentazione indicata;
la sottoscrizione del modulo, pertanto, assume significativo rilievo probatorio delle circostanze dedotte e integra vera e propria confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. sia in ragione dell'univoco contenuto sia in quanto rivolta direttamente a , controparte nel presente giudizio. CP_1
Sotto ulteriore e connesso profilo, la sottoscrizione del modulo, debitamente comprovata, risulta quindi coerente con l'obbligo di consegna come esplicitato nel testo del buono postale.
A fortiori nel citato modulo è riportata in intestazione dall'addetto, in stampatello e chiaro la dicitura “Buoni diciotto mesi” con evidente riferimento alla durata degli stessi, non essendo quindi neanche astrattamente concepibile un errore (peraltro irrilevante in assenza dei presupposti ex art. 1427 e ss.) sul contenuto dei buoni.
In ragione di quanto esposto i clienti, quali contraenti erano resi edotti del termine prescrizionale relativo ai buoni postali oggetto di acquisto.
La circostanza che non vi sia analoga sottoscrizione dell'altro titolare, sig.ra
è irrilevante, in parte qua: da tale profilo non può farsi discendere una Parte_1 responsabilità da fatto illecito a carico di in termini omissivi nè conseguenze CP_1
pagina 10 di 13 risarcitorie atteso che, stante la comprovata consegna del foglio informativo e del regolamento contrattuale al sig. era sicuramente soddisfatto l'onere Parte_2 informativo anche nei confronti dell'altra titolare: si tratta infatti di coniugi, o comunque di persone conviventi nel medesimo immobile (è attestato identico indirizzo), i quali avevano provveduto congiuntamente e contestualmente all'acquisto dei buoni presso lo stesso ufficio;
nel modulo sottoscritto dal inoltre, veniva specificatamente individuata Parte_2 la sig.ra mediante idoneo documento di identità specificatamente Parte_1 indicato;
in assenza di prova contraria, la medesima era pertanto presente al Pt_1 momento della sottoscrizione del sig. e all'acquisto dei buoni . Parte_2
Peraltro, nella circostanza in esame, alla mancata sottoscrizione del modulo da parte della non può ricondursi sic et simpliciter in via presuntiva l'omessa consegna del Pt_1 foglio informativo: si perviene a tale conclusione da un lato per le considerazioni sopra esposte circa, comunque, la sicura acquisizione del foglio informativo dell'altro cointestatario dall'altro perché, nel citato buono postale, vi era comunque l'indicazione che era fatto obbligo di consegna.
Rileva altresì, nel caso concreto, quale ulteriore elemento probatorio o quantomeno indiziario della consegna la condotta stragiudiziale dei medesimi ricorrenti che, nel corso degli anni , non hanno mai contestato l'omessa consegna del foglio informativo, di cui pure erano stati pacificamente edotti nel testo del buono.
Unitamente alla consegna del foglio informativo e del regolamento (circostanza invero dirimente) si sottolinea a fortiori che ha puntualmente dedotto e documentato CP_1 anche gli ulteriori obblighi informativi (invero in parte qua non contestati dai ricorrenti) quali l'affissione di pubblicazioni presso gli uffici nonché le comunicazioni sul sito istituzionale.
Le istanze istruttorie di parte ricorrente, oltre che inammissibili per le ragioni esposte con ordinanza in corso di giudizio (“(1 (valutativo) 2 -3 (generici) 4 (In parte valutativo e in parte generico) 5 (generico) “) erano comunque inidonee a supportare la ricostruzione di parte ricorrente a fronte di dichiarazioni confessorie del circa la Parte_2 sottoscrizione del modulo e l'acquisizione del foglio informativo.
pagina 11 di 13
4.Le spese
Le spese sono addebitate sui ricorrenti in quanto soccombenti ex art. 91 c.p.c.
I compensi si liquidano ex DM55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €52000e €26000 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria limitata al deposito di memorie stante la rinuncia alla CTU, minimo per la decisionale, prevalente ripetitiva di questioni affrontate risultando quindi pari a € 3387,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa
Non è configurabile, tuttavia, alcuna responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
L'art. 96 c.p.c. rappresenta la proiezione nel processo della specifica azione di cui all'art. 2043 c.c.. e, nella fattispecie in esame, non vi è stata alcuna prova di dolo o colpa grave né di un danno ulteriore subito da , oltre alle spese legali oggetto di refusione. Il CP_1 terzo comma aggiunto con la legge n. 69 del 2009 è una figura autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art 96 comma 1 e 2 e con queste cumulabile e va a integrare una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. È un'ipotesi di lite temeraria che può prescindere dalla domanda di parte e prescinde dalla prova del danno derivato dalla condotta processuale della controparte, ma non prescinde dall'accertamento della mala fede o colpa grave (“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (ex multis Cass. 30.11.2012 n. 21570).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Respinge, perché infondata, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda dei ricorrenti , (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
pagina 12 di 13 - II) accoglie l'eccezione di parte convenuta (C.F. Controparte_1
) e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del P.IVA_1
D.M. 19.12.2000- dei Buoni Fruttiferi Postali a termine serie 1C8 per cui è causa;
- III) condanna altresì i ricorrenti e a Parte_1 Parte_2 rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
3387,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 6 ottobre 2025
Il Giudice
TO ME
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