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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2765
dell'anno 2021
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Perrone ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Nonché
pagina 1 di 4 ( ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Interventore ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5902/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 30.12.2020, ad istanza di
[...]
, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 9.043,76 oltre interessi e Controparte_1
le spese della procedura.
L'opponente eccepiva l'inesistenza del contratto e nel merito il credito fatto valere in sede monitoria.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Il giudice, con ordinanza del 07/04/2023 formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accolta dalle parti.
Il Giudice, dopo una serie di rinvii, con ordinanza del 20.09.2024 fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 07.02.2025.
A questa udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad pagina 2 di 4 un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta non ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito, contestato dalla parte opponente.
La opposta non ha depositato il contratto di conto corrente con le condizioni contrattuali necessarie a valutare l'ammontare degli interessi e la loro misura.
Inoltre, non vi è in atti tutta la sequenza degli estratti conto dall'inizio del rapporto sino al passaggio in sofferenza.
Insufficiente e tardivo il deposito degli estratti conto avvenuto in data 22.12.2022 unitamente alla terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.; documenti di cui non si potrà tenere conto in questo giudizio.
L'opposizione è quindi fondata ed il decreto ingiuntivo opposto revocato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
pagina 3 di 4 e con l'intervento di , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1 Controparte_2
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5902/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 30.12.2020;
2) Condanna la società opposta, verso l'oppenente, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%
ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 07.02.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2765
dell'anno 2021
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Perrone ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Nonché
pagina 1 di 4 ( ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Interventore ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5902/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 30.12.2020, ad istanza di
[...]
, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 9.043,76 oltre interessi e Controparte_1
le spese della procedura.
L'opponente eccepiva l'inesistenza del contratto e nel merito il credito fatto valere in sede monitoria.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Il giudice, con ordinanza del 07/04/2023 formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accolta dalle parti.
Il Giudice, dopo una serie di rinvii, con ordinanza del 20.09.2024 fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 07.02.2025.
A questa udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad pagina 2 di 4 un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta non ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito, contestato dalla parte opponente.
La opposta non ha depositato il contratto di conto corrente con le condizioni contrattuali necessarie a valutare l'ammontare degli interessi e la loro misura.
Inoltre, non vi è in atti tutta la sequenza degli estratti conto dall'inizio del rapporto sino al passaggio in sofferenza.
Insufficiente e tardivo il deposito degli estratti conto avvenuto in data 22.12.2022 unitamente alla terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.; documenti di cui non si potrà tenere conto in questo giudizio.
L'opposizione è quindi fondata ed il decreto ingiuntivo opposto revocato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
pagina 3 di 4 e con l'intervento di , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1 Controparte_2
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5902/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 30.12.2020;
2) Condanna la società opposta, verso l'oppenente, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%
ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 07.02.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4