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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3720 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 22.1.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Andrea Andreani (c.f.:
, domiciliatario in Ancona, alla Piazza Kennedy n. 13; C.F._1
appellante
E
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
(c.f.: , in proprio e nella qualità di l.r. di Controparte_2 C.F._2
(p.i. ), Controparte_3 P.IVA_3
(c.f.: ), Parte_2 C.F._3
1 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaia De Stefano (c.f.:
) e dall'avv. Francesco Nazzaro (c.f.: ), C.F._4 C.F._5
domiciliatari in Napoli, alla via Santa Lucia n. 107;
appellati
NONCHE'
in persona del curatore, dott. Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaia De Stefano, domiciliataria in Napoli, CP_5
alla via Santa Lucia n. 107,
Interventore in appello
Oggetto: appello avverso la sentenza n.6522/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 114 luglio 2021, nel proc. di primo grado n.33178/2018 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.1.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(debitore principale), nonché - in proprio e nella qualità Controparte_2 Controparte_2
di legale rappresentante di - e (questi ultimi in Controparte_3 Parte_2
qualità di garanti del , citarono ritualmente in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, la , con atto notificato il Controparte_6
23.11.2018 (per l'udienza in citazione del 7.3.2019), proponendo domanda di accertamento negativo e ripetizione di indebito in riferimento a determinati rapporti bancari intercorsi tra le parti (due contratti di conto corrente ed un finanziamento). Quanto ai conti correnti, previo accertamento della nullità, illegittimità e/o inefficacia, omessa pattuizione delle condizioni economiche applicate (in dettaglio: tassi debitori superiori alla misura legale;
illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
spese, competenze, commissione massimo scoperto ed ulteriori commissioni non dovute;
illegittimo sistema di determinazione delle valute), chiesero la corretta rideterminazione del saldo e la condanna della banca al pagamento in loro favore del saldo attivo eventualmente risultante anche all'esito di c.t.u. contabile;
quanto al contratto di finanziamento, previo accertamento di applicazione di interessi usurari e, comunque, indeterminati ed indeterminabili, chiesero il ricalcolo del saldo e la restituzione degli importi indebitamente percepiti, vinte le spese, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari.
2 La si costituì tardivamente e ad istruttoria conclusa (comparsa di costituzione Pt_1
depositata il 30.9.2020).
Con sentenza n. 6522/2021, pubblicata in data 14 luglio 2021, il Tribunale di Napoli ha così deciso:
a) ACCERTA e DICHIARA la nullità dei rapporti intrattenuti dalla
[...]
con la di conto corrente Controparte_1 Controparte_6
ordinario n. 2404.8, esistente a far data almeno dal 01.03.1992, nonché di conto corrente n.
19020.96 acceso a decorrere dal 21.12.2015 per difetto di forma e per contrarietà all'art.
1283 c.c.;
b) DICHIARA inammissibile la domanda di condanna al pagamento, in ripetizione di indebito, del saldo creditorio proposta dalle parti;
c) RIDETERMINA il saldo del rapporto intrattenuto dalla Controparte_1
con la di conto corrente ordinario n.
[...] Controparte_6
2404.08, esistente a far data almeno dal 01.03.1992 alla data del 30.9.2018 in € 211.613,31 a credito della società correntista in luogo del saldo pari ad € 105.607,96 a debito della società correntista esposto nelle scritture contabili della alla medesima data Pt_1
CONDANNANDO la alla relativa rettifica del saldo;
Controparte_6
d) RIGETTA le domande attoree di nullità e di ripetizione di indebito riguardanti il contratto di finanziamento n. 741721791.30 di € 50.000,00 erogato in data 12.11.2015;
e) CONDANNA la alla rifusione delle spese Controparte_6
di lite in favore degli Avv.ti Gaia De Stefano e Francesco Nazzaro quali procuratori antistatari della parte attrice, che si liquidano in complessivi € 21.969,95 (di cui € 250,00 per spese non documentabili, € 545,00 per esborsi, € 18.413,00 per compensi di avvocato ed €
2.761,95 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, 55), oltre Iva e Cap come per legge e se dovute;
f) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in atti, definitivamente a carico della Controparte_6
Nella sentenza, articolata in punti analitici, il Tribunale, riepilogati i principi di diritto riferibili ad ogni questione trattata, ha ritenuto che:
- l'azione di ripetizione doveva considerarsi inammissibile perché i conti correnti in lite erano ancora aperti;
-la domanda di rideterminazione/rettifica del saldo era, di contro, ammissibile anche in presenza di rapporti ancora in essere;
3 - i fideiussori erano attivamente legittimati a proporre la domanda di accertamento di invalidità delle obbligazioni principali e la domanda di rettifica del saldo;
- gli estratti conto in atti prodotti, quanto al conto 2404.08, erano carenti limitatamente a taluni periodi ma il c.t.u., come ampiamente indicato in consulenza, era stato, comunque, in grado di ricostruire gli addebiti sulla base della documentazione in atti, indicando analiticamente le competenze trimestrali non ricalcolabili per assenza di documentazione, di talché, l'onere probatorio del correntista doveva considerarsi, sebbene in parte, assolto;
quanto al conto dell'anno 2015, con un saldo finale a credito di poco più di tre euro, si trattava di un conto anticipi per il quale erano stati prodotti tutti gli estratti conto ed il c.t.u. aveva accertato che tutte le competenze erano state addebitate sul conto principale;
-la banca, che ne era onerata, non aveva prodotto i contratti di conto corrente, mentre, di contro, il cliente aveva osservato il proprio onere probatorio producendo documentazione contabile che aveva, comunque, consentito al consulente un'attendibile ricostruzione dei saldi;
i contratti dovevano, dunque, essere considerati carenti della necessaria forma scritta;
- nessun tasso sostitutivo poteva applicarsi, ma più correttamente il tasso legale, non integrando la questione l'ipotesi di cui al co. 4 dell'art. 117 TUB ma quella del co. 3, con la conseguenza che dovevano essere espunti tutti gli addebiti ed accrediti a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e dovevano essere calcolati i soli interessi al tasso legale sulle somme sia a credito sia a debito, dalla data d'inizio del rapporto;
- per le medesime ragioni, dovevano essere espunti le commissioni di massimo scoperto e gli altri oneri, addebitati dalla in assenza di accordo, oltre che gli interessi Pt_1
anatocistici;
-quanto esposto assorbiva la questione della variazione unilaterale e delle condizioni economiche ex art. 118 TUB;
-in riferimento al contratto di finanziamento, alla luce della determinabilità degli interessi pattuiti e delle conclusioni nette contenute nella consulenza d'ufficio, che aveva escluso la pattuizione di interessi usurari, ogni domanda doveva essere rigettata.
Avverso questa sentenza, con atto di citazione notificato in data 8.9.2021 (per l'udienza in citazione del 22.12.2021), ha proposto rituale impugnazione La Parte_1
affidata ai seguenti motivi:
[...]
1.si censura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile la domanda di accertamento a conto ancora aperto;
di contro era inammissibile, in particolare, la domanda di rettifica del saldo in presenza di conto ancora in essere, poiché la contraria opzione avrebbe portato alla concreta elusione della disciplina della prescrizione;
in ogni caso,
4 l'inammissibilità delle domande di accertamento/rideterminazione del saldo discendeva dalla loro strumentalità rispetto alla domanda di condanna alla ripetizione d'indebito;
2.si censura la sentenza per evidente violazione delle regole di distribuzione dell'onere probatorio in assenza di produzione, da parte del correntista, che ne era onerato, dei contratti e di parte degli estratti conto;
peraltro, il cliente non aveva formulato istanza alla banca ex art. 119 TUB così come non aveva formulato la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al giudice;
conseguentemente, non era condivisibile il criterio ricostruttivo dell'andamento del rapporto utilizzato dal c.t.u.;
3.invalida/inutilizzabile era la svolta c.t.u.; la domanda era nulla per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
4.a differenza di quanto ritenuto in sentenza: -era valida la pattuizione di interessi e condizioni, desumibili dagli estratti conto;
- era erroneo il ricalcolo al tasso legale poiché più correttamente si doveva applicare il tasso sostitutivo massimo BOT;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi era conforme alla delibera CICR del 9.2.2000 per il periodo successivo alla stessa, mentre, per il periodo anteriore al 30.6.2000, l'anatocismo era inconfigurabile;
la c.m.s. era stata validamente pattuita così come la decorrenza delle valute.
L'appellante ha formulato istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c.; ha chiesto la riforma della gravata sentenza e, per l'effetto, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare la nullità della sentenza per carenza nella citazione degli elementi ex art. 163 nn. 3 e 4 in relazione all'art. 164 c.p.c.; di dichiarare inammissibile la domanda di rettifica dei saldi;
di dichiarare la nullità della sentenza per invalidità/inutilizzabilità della disposta c.t.u.; in via principale, ha chiesto di rigettare tutte le domande attoree e di dichiarare di nulla dovere agli appellati;
in via subordinata nel merito, ha chiesto di rinnovare la c.t.u. e ricalcolare il dovuto;
di riformare il capo sulle spese di lite in ragione del rigetto delle domande attoree, compensando anche solo parzialmente le spese di lite e di c.t.u. ex art. 92 c.p.c.; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto di utilizzare il conteggio “A” contenuto nella c.t.u. svolta in primo grado e più favorevole ad essa parte appellante (tasso sostitutivo bot), sottraendo dal computo finale le somme riferibili al finanziamento, vinte le spese di lite.
Hanno resistito gli appellati (debitore principale), Controparte_1
in proprio e quale l.r. di Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
(garanti del con comparsa di costituzione depositata in Controparte_1 data 15.2.2022 (per l'udienza in citazione del 22.12.2021, differita al 16.2.2022), evidenziando, in via preliminare, che la costituzione tardiva della Banca in primo grado comportava tutte le preclusioni del rito;
che la domanda di accertamento era ammissibile e
5 che i fideiussori erano legittimati al suo esercizio;
che l'onere della prova era stato adeguatamente assolto con la produzione della documentazione ritenuta dal c.t.u. sufficiente al ricalcolo dei saldi, evidenziando che la carenza riguardava sporadici estratti conto e che le relative informazioni erano state, comunque, desunte agevolmente dagli estratti conto scalari trimestrali;
che la capitalizzazione periodica degli interessi presupponeva la pattuizione della misura del tasso effettivo;
che la era onerata della produzione dei contratti;
che gli esiti Pt_1
della c.t.u. erano immuni da profili di censurabilità; hanno chiesto, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza, vinte le spese con attribuzione.
In data 5.10.2023 si è costituita la curatela del fallimento del garante
[...]
riportandosi a tutto quanto dedotto e domandato dalla società in bonis Controparte_1
e concludendo in conformità.
All'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.Il motivo di appello al n. 3 sulla nullità della citazione del primo grado per indeterminatezza del petitum e della causa petendi va valutato preliminarmente ed è infondato.
L'atto di citazione in primo grado è completo in punto di petitum e causa petendi; contiene precisa descrizione del fatto e domande analitiche. Dalla citazione risulta ben chiaro quale sia il fatto giuridicamente rilevante posto a giustificazione della domanda, così da non lasciare margini di incertezza circa il fondamento della pretesa, e che di per sé solo consente ogni più ampia difesa da parte del soggetto evocato in giudizio, anche con riferimento alla natura delle richieste ed alle relative conseguenze sul piano probatorio. A corredo della citazione è stata poi prodotta copiosa documentazione ed una consulenza tecnica di parte.
3. Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda di accertamento del saldo a conto ancora aperto.
3.1-Il motivo è infondato, rispondendo la sentenza ai principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Come ben riepilogato nella sentenza Cass. civ. sez. I, 15 febbraio 2024 n. 4214, sin dal pronunciamento della Corte di Cass. SS.UU., sent. n. 24418/2010, è stato ritenuto sussistente l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca” (cfr. anche Cass. 2024 n. 3310 e n. 6707).
Tale accertamento, infatti, secondo la Suprema Corte, “mira al conseguimento di un risultato
6 utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (in tal senso vedi anche Cass. 2018, n. 21646. In senso analogo vedi anche la più recente Cass. sent.
2024 n. 13586).
Medesimo interesse ha ovviamente il fideiussore.
3.2-Neppure ha pregio l'asserita stretta correlazione/strumentalità della domanda di accertamento con quella di ripetizione d'indebito, con la conseguenza che l'inammissibilità della seconda travolge necessariamente anche la prima. Dalla lettura delle conclusioni attoree in primo grado, emerge all'evidenza che le domande di accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di determinazione del saldo e rettifica hanno consistenza autonoma rispetto a quella di ripetizione (in tal senso, in parte motiva, v. anche
Cass. n. 9756 del 2024).
3.3-Non assume rilevanza l'ulteriore rilievo che la domanda di rettifica del saldo in presenza di conto ancora in essere sarebbe inammissibile, poiché la contraria opzione porterebbe alla concreta elusione della disciplina della prescrizione.
Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), non vi è dubbio che, come da recenti arresti della Corte di legittimità, sussista l'interesse della a invocare la prescrizione anche a fronte di una domanda di Pt_1
mero accertamento del correntista e prima che questi agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
si tratta, secondo la Corte, di interesse speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come il correntista ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione (in termini cfr. Cass. 2024 n. 9756; vedi anche 2024 n.16113).
Ebbene, nel caso di specie è sufficiente rilevare che nessuna eccezione di prescrizione ha formulato la che, peraltro, si è tardivamente costituita in primo grado. Pt_1
4.Con il motivo di appello n. 2, l'appellante lamenta la violazione delle regole di distribuzione dell'onere probatorio in assenza di produzione, da parte del correntista, dei contratti e di parte degli estratti conto;
lamenta poi la mancanza di istanza alla ex art. Pt_1
7 119 TUB e di richiesta al giudice di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; conseguentemente, non ritiene condivisibile il criterio ricostruttivo dell'andamento del rapporto utilizzato dal c.t.u..
4.1-Premesso che, in caso di azione proposta dal correntista, occorre distinguere le conseguenze derivanti dall'omesso deposito del contratto da quelle riferibili all'omesso deposito degli estratti conto, va in primo luogo evidenziato che, dalla lettura della gravata sentenza, emerge che il giudice ha distribuito l'onere probatorio in tema di produzione del contratto di conto corrente partendo dal presupposto che il correntista ed i garanti avessero lamentato l'assenza di contratti redatti per iscritto (sentenza pag. n. 3, par. 1, rigo n. 14).
Posta tale allegazione in fatto a presupposto della decisione, rilevato che in ogni caso la mera operatività in concreto dei rapporti era ben desumibile dalla prodotta documentazione
(così inteso l'inciso in sentenza alla pag. 40, 3.2.11), correttamente il Tribunale ha concluso nel senso che la banca fosse onerata della produzione del contratto, rispondendo tale conclusione ai principi di diritto applicabili alla ipotesi specifica. Peraltro, nel sia pur articolato atto di appello, tale presupposto determinante della decisione non è mai stato specificamente censurato.
4.2-Ribadito, dunque, che si verte nella specie in un caso di domanda proposta solo dal correntista che, dal primo momento, ha contestato che il contratto rivestisse la necessaria forma scritta (così la gravata sentenza), la giurisprudenza ha ritenuto che, se il contratto è negato, nel senso che è negata l'esistenza di un contratto che rispetti la necessaria forma scritta, la contraria prova della sua esistenza è a carico della banca. Quando si nega l'esistenza stessa del contatto scritto, giammai potrà onerarsi di produrre un contatto in tesi inesistente. In tale ipotesi è la banca tenuta a tale produzione, al fine di legittimare il proprio operato (Cass.
2023, n. n. 3565; 2024 n. 3310). Solo quando non si fa questione di inesistenza del contratto in forma scritta –ma solo di illegittimità di talune clausole, ritenuta pacifica la esistenza del documento pattizio formale -, resta integro l'onere della prova a carico del correntista anche quanto alla produzione del contratto (Cass. 2023 n. 3565).
Non coglie nel segno, dunque, neppure il richiamo alla mancanza di istanza ex art. 119
TUB e di richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. provenienti dal correntista, poiché tali strumenti non possono essere invocati dalla Banca per superare il proprio onere probatorio
(trattandosi di condotta che al più viene in rilievo nei casi in cui l'esistenza del contratto in forma scritta non sia posta in questione, arg. Cass.2024 n. 11735).
4.3-Il c.t.u. ha accertato che gli estratti conto in atti, prodotti dal correntista, erano carenti limitatamente a taluni periodi;
ha esposto che, quanto al conto 2404.08 era stato,
8 comunque, in grado di ricostruire gli addebiti sulla base della documentazione in atti, partendo dal primo estratto a debito dell'1.3.1992; ha indicato analiticamente le competenze trimestrali non ricalcolabili per assenza di documentazione intermedia;
di talché, l'onere probatorio del correntista doveva considerarsi assolto;
quanto al conto 19020.96, per il quale erano stati depositati tutti gli estratti conto, il c.t.u. ha chiarito trattarsi di conto ausiliario anticipi attivato il 23.12.2015, che presentava un saldo finale a credito di poco più di tre euro;
ha precisato che, in riferimento a tale conto, tutte le competenze trimestrali erano state addebitate sul conto ordinario (erano quindi confluite su tale conto principale).
Il Tribunale, nel vagliare gli esiti della c.t.u. sulla ricostruzione del saldo, ha correttamente applicato i principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova in caso di azione di ripetizione di indebito e contestazione, da parte del correntista, della esistenza di un contratto rispettoso della forma scritta;
parimenti, ha reso una decisione corretta nel considerare un conteggio al tasso legale ed espungendo tutte le poste derivanti da clausole non pattuite;
sempre in maniera corretta e condivisibile ha valutato in modo criticamente positivo i criteri utilizzati dal c.t.u. nel ricostruire il saldo, alla luce di tutta la documentazione disponibile, sia pur carente di taluni estratti conto per periodi intermedi.
4.4- E' doveroso muovere dal rilievo che, come puntualizzato da Cass. n. 5370 del
2023, nella domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista, gli estratti conto documentano i fatti costitutivi della pretesa e danno ragione dell'andamento del rapporto. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che, nell'ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr., da ultimo, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
1764 del 2024; Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023; Cass. n. 28191 del 2023); con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, non è corretto rigettare totalmente la domanda, occorrendo esclusivamente tenere conto che il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione
9 di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati, con la conseguenza che la somma dovuta eventualmente dalla sarà Pt_1
di importo corrispondente a quello provato. La giurisprudenza ha ulteriormente precisato
(Cass. 2023, nn. 12993 e 2022 n. 37800) che l'andamento del conto si può accertare anche attraverso altri strumenti rappresentativi dell'andamento del conto, valorizzando ad es. le contabili bancarie, le scritture contabili ed ogni elemento utile, con l'ausilio di un c.t.u., al quale può essere affidato l'incarico di rideterminare il saldo in base ai documenti a disposizione.
Consegue a quanto esposto che non è fondato l'assunto in base al quale, in difetto di deposito della sequenza integrale degli estratti conto, sarebbe inammissibile l'espletamento di una c.t.u. contabile, in relazione ad una sua connotazione meramente esplorativa.
4.5-Così esposti i principi di diritto applicabili nella specie, il Tribunale se ne è attenuto, facendo propri i calcoli contenuti nella disposta c.t.u., riferibili solo ai periodi documentati, e considerando il saldo a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti (cfr. estratti in atti allegati alla c.t.u. e tabelle esplicative di calcolo). Peraltro, il c.t.u. ha ampiamente motivato nella relazione sull'utilizzo di tutta la documentazione a disposizione (estratti conto, scalari di fine trimestre) che ha ritenuto sufficiente al chiesto ricalcolo e di tanto il tribunale ha dato ampiamente conto in sentenza al fine di giungere ad un giudizio di piena attendibilità dei calcoli contenuti nella depositata consulenza, in aderenza ai principi di diritto sopra esposti.
5.Il motivo n. 4 contiene un'articolata serie di censure alla sentenza (valida pattuizione di interessi e condizioni, desumibili dagli estratti conto;
erroneo ricalcolo al tasso legale anziché con il tasso sostitutivo massimo BOT;
legittimità della capitalizzazione trimestrale conforme alla delibera CICR del 9.2.2000; per il periodo anteriore al 30.6.2000, inconfigurabilità dell'anatocismo; legittimità della c.m.s.; validità delle valute).
5.1-Assume la che gli interessi applicati e le condizioni contrattuali in generale, Pt_1
potevano essere desunte dagli estratti conto.
La censura non ha pregio poiché la mancanza del documento contrattuale, nella forma
Parte richiesta anche dal , che era onere della banca produrre, impedisce di accertare i patti aliunde; con la conseguenza che sono inidonee allo scopo le risultanze degli estratti conto che nulla dicono sulle previsioni contrattuali.
5.2-La censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il ricalcolo del Pt_1
saldo al tasso legale anziché al più corretto saldo BOT.
10 La censura è infondata. A norma dell'art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente»; nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo (art. 117, comma 3, TUB). La nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta, priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., calcolando gli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.
Ne consegue che la mancanza di un valido contratto in forma scritta comporta la necessità di una ricostruzione giudiziale contabile del rapporto senza l'applicazione di quelle clausole abitualmente contenute nel contratto (ossia la pattuizione scritta di interessi ultra legali nonché, anatocismo, CMS, giorni valuta etc.), essendo gli interessi in tale ipotesi dovuti nella misura del saggio legale in virtù degli artt. 1282, 1284 e 1815 c.c. (tra le tante Cass. n.
5609/2017; da ultimo Cass. 2024 n. 7420).
Il Tribunale, in corretta applicazione di tali principi, ha utilizzato la tabella elaborata dal c.t.u. nella quale sono stati ricalcolati gli interessi al tasso legale e sono state espunte ulteriori spese e commissioni non pattuite, sicché ogni censura sulla c.m.s. e sulle valute risulta assorbita avendo il c.t.u., in assenza di pattuizione, tenuto conto solo della data di registrazione in conto delle operazioni. Va ulteriormente ricordato che anche nei contratti conclusi in epoca antecedente al TUB ed alla disciplina sulla trasparenza bancaria, che hanno introdotto la obbligatoria forma scritta dei contratti bancari, il tasso di interesse ultra legale, a pena di nullità, in ogni caso doveva essere pattuito per iscritto ex art. 1284 c.c., applicandosi in difetto il tasso legale (co.3), non essendo retroattivo il cd. tasso sostitutivo BOT (Cass.
2022 n. 34600; 2019, n. 3740).
5.3-La banca censura la sentenza nella parte in cui, ai fini della illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non aveva ritenuto sufficiente l'automatico adeguamento del contratto alla delibera CICR del 9.2.2000; assume, poi, che per il periodo di operatività del contratto anteriore al 30.6.2000, l'anatocismo fosse inconfigurabile.
Sulla questione degli adeguamenti dei contratti sorti prima della delibera cit. (con o senza patto espresso) si è pronunciata con chiarezza di recente la Corte di Cass. nella sentenza del 2024 n. 28215. Con la richiamata sentenza, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione si è espressa sul dibattito sviluppatosi in seno alla stessa Corte di legittimità in ordine alla possibilità – negata da certe pronunce (la prima è la sentenza n. 9140 del
19.05.2020, seguita da molte altre) ma ammessa da altre (ordinanze gemelle 5054, 5064 e
11 8639 del 2024) – di adeguare i contratti di conto corrente, già in corso alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, al regime di capitalizzazione trimestrale reciproco degli interessi mediante avviso in G.U. e comunicazione personalizzata al correntista.
Ebbene, la Corte ha ribadito l'impossibilità di adeguare il rapporto al regime reciproco di capitalizzazione con una semplice comunicazione o con un avviso in G.U., ritenendo indispensabile la sottoscrizione di un nuovo patto scritto contemplante una clausola anatocistica conforme alla nuova normativa. In tal senso la Corte ha dato continuità al pronunciamento del 2020 cit., contenente motivazione che ha ritenuto maggiormente soddisfacente rispetto alle altre. In sintesi, ha ritenuto la Corte che, in presenza di una clausola anatocistica originaria viziata da radicale nullità, non era possibile alcuna comparazione nei termini richiesti dall'art. 7, co 2 della delibera CICR del 2000 (comparazione tesa a verificare se le nuove pattuizioni avessero o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate). La impraticabilità della comparazione discendeva proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della previsione negoziale originaria;
di qui la necessità del nuovo patto.
Da ultimo, solo per completezza, si richiama poi Cass. sent. 2024 n. 21344 sul divieto assoluto di anatocismo, in ogni caso, post 2014: In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;
argomenta la Corte che, del resto, a fronte di una norma primaria “proibitiva della pratica anatocistica”, l'intervento regolamentare demandato al
CICR risulta superfluo, a differenza di quanto avvenuto in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 -quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999 -, in cui si necessitava dell'intervento di una disciplina di dettaglio da parte del Comitato.
Quanto poi alla pacifica illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in epoca antecedente alla delibera CICR, sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde (da ultimo Cass. n. 28215 del 2024). Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi (Cass. 1999 n. 2374 che ha
12 inaugurato tale orientamento;
successivamente, v. Cass. SS.UU. 2004 n. 21095 e, con riferimento alla capitalizzazione annuale, Cass. SS.UU. 2010, n. 24418).
L'art. 25, co. 2, d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342, aggiungendo un secondo comma all'art. 120 t.u.b., ha introdotto il principio della pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori, maturati in relazione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria regolata in conto corrente, affidando al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per l'attuazione di tale principio. Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera, sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti.
Tale ultima disposizione è stata oggetto di dichiarazione di incostituzionalità per eccesso di delega con sentenza della Corte Cost. del 17 ottobre 2000 n. 425. Nelle more il
CICR, con delibera del 9 Febbraio 2000, in virtù del potere regolamentare conferitogli dal richiamo del secondo comma dell'art. 25 cit, non travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio delle attività bancarie. Tale delibera ha introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione della previsione della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori ed ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento di cui si è detto.
Anche su tali punti la sentenza risponde ai principi di diritto ridetti.
6.La banca chiede, in via subordinata, di sottrarre dal computo finale accertato nei conti, le somme a suo credito riferibili al finanziamento.
Chiarito che la appellante non ha formulato nessun motivo di appello sul Pt_1
finanziamento pure prospettato in primo grado (il Tribunale ha ritenuto gli interessi infra soglia), si sottolinea che il cliente in primo grado ha proposto domande distinte riferibili ai conti correnti ed al finanziamento. Quanto al finanziamento, gli attori in primo grado hanno chiesto di accertarne la gratuità per violazione della normativa antiusura;
hanno espresso ulteriori doglianze sul calcolo degli interessi e, conseguentemente, di ricalcolare il saldo debitore e condannare la banca a restituire l'eventuale saldo attivo riferibile al finanziamento.
13 Il Tribunale, al punto d) del dispositivo della gravata sentenza, ha così disposto,
RIGETTA le domande attoree di nullità e di ripetizione di indebito riguardanti il contratto di finanziamento n. 741721791.30 di € 50.000,00 erogato in data 12.11.2015.
Poiché sul punto la in primo grado non ha proposto domanda riconvenzionale di Pt_1
pagamento e nulla ha dedotto ai fini della operatività di una eventuale compensazione degli importi riferibili al finanziamento rispetto a quelli indicati nel ricalcolo dei conti (rapporti autonomi o distinti;
compensazione propria o impropria ai fini della necessità o meno di eccezione di parte;
si ricorda che la banca in primo grado si è tardivamente costituita), non può chiedere in questo grado di detrarre dal saldo del conto corrente a credito per il cliente le somme a debito riferibili al finanziamento, traducendosi la richiesta in una sorta di compensazione mai domandata/eccepita in primo grado (ove, di ribadisce, la banca si è costituita tardivamente), senza precise allegazioni in primo grado ed in assenza di appello specifico sul punto.
Peraltro, nella parte finale riferibile alla comparsa di costituzione in primo grado, la dopo la richiesta di rigetto di ogni domanda, ha aggiunto “fermo ed impregiudicato il Pt_1 diritto alla ripetizione di altre somme dovute a titolo di finanziamento”.
L'appello va, dunque, rigettato.
7.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), nell'importo di €
2.977,00 per la fase di studio, di € 1.911,00 per la fase introduttiva, di € 2.163,00 per la trattazione (€ 4.326,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 5.103,00 per la fase decisoria, con attribuzione ai difensori che ne hanno atto richiesta.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
14 2.condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite, liquidate in € 12.154,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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