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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5744 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] in data [...] , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Emanuela Salamone, presso il cui studio a
Palermo, Piazza Castelnuovo n. 12, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
06/10/1973 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 619/14 emesso da questo Tribunale in data 07-18/02/2014;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 11/12/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) Le Parti in virtù del presente ricorso manifestano la concorde volontà di non riconciliarsi e continuare a vivere separatamente e autonomamente l'uno dall'altra, con
l'obbligo di mutuo rispetto, prestandosi, a tal fine ed in tal senso, reciproco consenso al fine di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Le Parti convengono che i figli sono ormai emancipati ed hanno autonomi nuclei familiari.
3) La casa familiare di Via Casella n.40, di proprietà esclusiva della sig.ra , Pt_2
resta assegnata in uso esclusivo alla stessa. Mentre il sig. risulta trasferito ad Pt_1
Controparte_1
4) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla l'un
l'altro a pretendere a titolo di contributo al proprio mantenimento.
5) Si rilasciano sin d'ora reciprocamente il nulla osta al rinnovo e/o rilascio del passaporto (e/o carta di identità valida per l'espatrio).
6) Dichiarano le Parti, inoltre, di dare esecuzione immediata, con la firma del presente, ai superiori patti convenuti e sopraelencati”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 06/10/1973 da , nato a Palermo in [...] Parte_1
01/10/1946 ( e , nata a Catania in [...] C.F._1 Parte_2
23/01/1952 ( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
11/12/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 438, parte II, serie A, dell'anno 1973).
2 3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5744 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] in data [...] , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Emanuela Salamone, presso il cui studio a
Palermo, Piazza Castelnuovo n. 12, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
06/10/1973 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 619/14 emesso da questo Tribunale in data 07-18/02/2014;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 11/12/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) Le Parti in virtù del presente ricorso manifestano la concorde volontà di non riconciliarsi e continuare a vivere separatamente e autonomamente l'uno dall'altra, con
l'obbligo di mutuo rispetto, prestandosi, a tal fine ed in tal senso, reciproco consenso al fine di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Le Parti convengono che i figli sono ormai emancipati ed hanno autonomi nuclei familiari.
3) La casa familiare di Via Casella n.40, di proprietà esclusiva della sig.ra , Pt_2
resta assegnata in uso esclusivo alla stessa. Mentre il sig. risulta trasferito ad Pt_1
Controparte_1
4) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla l'un
l'altro a pretendere a titolo di contributo al proprio mantenimento.
5) Si rilasciano sin d'ora reciprocamente il nulla osta al rinnovo e/o rilascio del passaporto (e/o carta di identità valida per l'espatrio).
6) Dichiarano le Parti, inoltre, di dare esecuzione immediata, con la firma del presente, ai superiori patti convenuti e sopraelencati”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 06/10/1973 da , nato a Palermo in [...] Parte_1
01/10/1946 ( e , nata a Catania in [...] C.F._1 Parte_2
23/01/1952 ( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
11/12/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 438, parte II, serie A, dell'anno 1973).
2 3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3