Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
CA ITALI
TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa iscritta al n. 700/2023 R.G. promossa da:
Parte 1 (CF e P IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Rosa Chiericati
attrice in opposizione e
CP_1 (CF P.IVA 2 ), rappresentata da Controparte_2 (CF P.IVA 3 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Onnis
convenuta in opposizione
Conclusioni:
attrice in opposizione:
In via preliminare e processuale di rito: - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, sostanziale della se-dicente creditrice Controparte 1 e processuale della Controparte 2 , e per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto anche inaudita altera parte;
In via preliminare e processuale di rito subordinata: - Accertare e dichiarare che il presente giudizio è connesso con il giudizio sub R.G. n. 430/2015 e, per l'effetto, procedersi ai sensi dell'art. 274, co. 2,
c.p.c.; Principalmente: - Concedersi, anche inaudita altera parte, o in esito ad apposita fissanda udienza cautelare, e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, per i motivi tutti sopra esposti;
NEL MERITO: - in via principale dichiarare l'inesistenza del diritto di CP 1
[...] a mezzo della mandataria a procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi dedotti, accertando e dichiarando:
1. la fondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la nullità del precetto;
accertare e
2. la nullità parziale del mutuo per difetto di causa concreta quanto alla somma di Euro 117.000,00 e per l'effetto dichiarando la validità del contratto quanto alla minor somma concretamente erogata di Euro 132.000,00; 3.
L'usurarietà del T.E.G. del contratto, per effetto del costo occulto derivante dall'applicazione del regime della capitalizzazione composta mai dichiarato in contratto, come profusamente articolato in narrativa, con applicazione dell'art. 1815, co. 2 c.c. ed imputazione delle somme già versate unicamente al capitale così accertando il rapporto dare/ avere tra le parti considerando la minor somma effettivamente erogata;
4. la nullità della clausola di determinazione del tasso come da narrativa per violazione degli artt. 1346 c.c., 1418, co. 2 c.c., 1284, comma 3 c.c. e 117 comma 4 T.U.B., nonché
l'applicazione di anatocismo vietato, e per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento al regime finanziario della capitalizzazione semplice con sostituzione del tasso convenzionale con quello minimo B.O.T. ex art. 117 comma 7 T.U.B.
o, in subordine con il tasso legale semplice ex art. 1284, comma 3 c.c.; 5. la nullità della clausola di determinazione del tasso come da narrativa per violazione dell'art. 1195 c.c.; 6. l'applicazione di tasso variabile in periodo di accertata violazione del paramentro EURIBOR con conseguente sostituzione del tasso di interesse convenzionale con quello minimo bot e relativa rideterminazione del piano di ammortamento;
in ogni caso: - ricalcolare il piano di ammortamento di rimborso dei mutui ricontabilizzando le somme versate al diverso piano di ammortamento riformulato a) ex art. 1815 comma 2 c.c.;
b) al Tasso minimo dei B.O.T.; c) al tasso legale, in regime di capitalizzazione semplice e accertare a fino a quale rata del mutuo Parte 1 ha corrisposto rate con interessi e rivalutazione monetaria;
- conseguentemente, accertare e dichiarare: lo stato di effettivo adempimento del mutuo azionato e, in caso di esito positivo dell'istruttoria: - tutt'ora sussistente il beneficio del termine a favore del mutuatario;
e conseguentemente: - Ordinare alla banca il ripristino del mutuo;
In ogni caso: dichiarare che la prestazione richiesta in costanza di mutuo non era quella dovuta come per legge, sia nel caso di usura che in caso di nullità del tasso e quindi dichiarare che la mutuataria mai si è resa inadempiente nel pagamento delle rate ai sensi dell'art. 1218 c.c., in forza del principio inadimplenti non est adimplendum. Stabilita la contabilità finale, assegnare un termine per l'adempimento alla mutuataria in caso di sussistenza di residuo debito. Sulle spese: Con vittoria di spese, diritti, onorari, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Convenuta in opposizione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19 giugno 2023 fu notificato alla Parte 1 da parte di CP 1
[... a mezzo della mandataria atto di precetto per la somma complessiva di € Controparte_2
244.494,77. Il credito precettato inerisce al mutuo fondiario Rep/Racc. n. 94.178/25563 sottoscritto in Parte data 16 gennaio 2007 tra Intesa CP 3 e la Controparte_4 (ora [...]
Avverso tale precetto, la società intimata ha proposto opposizione ex art. 615 Controparte_5
e 617 c.p.c., con atto di citazione temepstivamente notificato, deducendo quanto segue: 1) difetto di legittimazione attiva di CP 1 asserita cessionaria del credito di Controparte_6 2) nullità
del precetto per pendenza di altro giudizio avente ad oggetto opposizione a precetto basato sul medesimo titolo;
3) nullità del precetto per assoluta indeterminatezza della somma indicata;
4) nullità parziale del contratto di mutuo (e sua inidoneità a costituire titolo esecutivo) per difetto di causa concreta in relazione alle somme non effettivamente erogate;
5) nullità delle clausole di interessi per: usurarietà imputabile all'applicazione del regime composto dell'interesse; determinazione concreta del tasso attraverso riferimento al parametro c.d. Euribor manipolato;
6) ricalcolo del saldo dare/avere tra le parti sulla base dell'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.p.c. e riammissione al piano originario del mutuo (defalcato degli interessi), con declaratoria di illegittimità della decadenza dal beneficio del termine.
Tanto premesso, dopo aver chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la riunione alla causa pendente davanti al Tribunale di Nuoro (RG 430/2015) - quest'ultima sospesa ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di altra causa presso la Corte di Appello di Cagliari -, l'attrice ha concluso come in epigrafe riportato.
Si è costituita in giudizio, la società intimante, la quale, dopo aver contestato quanto argomentato dall'opponente, ha dato atto di non aver provveduto alla notifica del pignoramento, con conseguente dichiarazione di inefficacia del precetto. La convenuta, pertanto, ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con spese integralmente compensate. Fissata la prima udienza di comparizione delle parti, soltanto l'attrice ha depositato memorie ex art. 171
ter c.p.c. All'esito di due rinvii uno motivato dalla richiesta delle parti per pendenza di trattative, uno dalla imminente decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sulle eventuali conseguenze dell'applicazione del regime compostodell'interesse alla francese -, la causa è stata fissata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 novembre 2024, previa concessione di termine sino al 18 novembre 2024 per il deposito di note conclusionali.
Nella memoria conclusionale depositata, parte convenuta ha dato atto che quanto specificato in comparsa di costituzione a proposito della mancata notifica del pignoramento dovessere essere inteso a tutti gli effetti quale rinuncia al precetto opposto, con conseguente cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
Nella propria nota conclusionale, viceversa, la società opponente ha accettato la rinuncia al precetto, subordinandola alla vittoria delle spese.
Con sentenza depositata in data 25 novembre 2024, il giudice ha dato atto che: 1) la rinuncia al precetto, avverso il quale sia stata già proposta opposizione, è atto differente dalla rinuncia agli atti del giudizio
(Cass. Civ. 23620 del 2017) e non determina estinzione del giudizio, ma soltanto cessazione della materia del contendere;
2) la rinuncia non comporta la cessazione della materia del contendere relativamente alle ulteriori domande proposte dal debitore opponente (Cass. Civ. ord. 201 del 2023), salvo che il creditore intimante non abbia espressamente rinunciato alle somme contestate (Cass. Civ. 27538 del 2013). Svolte tali premesse, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione ai profili dell'opposizione: legittimazione a intimare il pagamento da parte della CP 1 nullità del precetto per pendenza di altro giudizio avente ad oggetto opposizione a precetto basato sul medesimo titolo, nullità del precetto per assoluta indeterminatezza della somma indicata.
In relazione alle altre domande formulate da parte opponente – nullità parziale del contratto di mutuo (e sua inidoneità a costituire titolo esecutivo) per difetto di causa concreta in relazione alle somme non effettivamente erogate, nullità delle clausole di interessi per: usurarietà imputabile all'applicazione del regime composto dell'interesse; determinazione concreta del tasso attraverso riferimento al parametro c.d. Euribor manipolato, ricalcolo del saldo dare/avere tra le parti sulla base dell'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.p.c. e riammissione al piano originario del mutuo (defalcato degli interessi), con declaratoria di illegittimità della decadenza dal beneficio del termine -, tutte inerenti al contratto di mutuo sotteso al precetto, il giudice ha rimesso la causa sul ruolo formulando alle parti la seguente proposta transattiva: "rinuncia di entrambe le parti agli atti, con compensazione integrale delle spese.
È stata fissata, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dunque con sostituzione di note scritte, l'udienza del 19 dicembre 2024 per consentire alle parti di accettare la proposta.
Con note scritte tempestivamente depositate le parti hanno accettato la proposta transattiva del giudice.
La causa, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti;
2) Compensa le spese tra le parti;
Nuoro, 10 gennaio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito