Decreto cautelare 31 marzo 2025
Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00519/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sindaco del Comune di Scafati in qualità di Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Comitato “Antenne e Territorio”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
per l'annullamento
a) dell’Ordinanza Sindacale n. 12 del 24 marzo 2025 (prot. 0019316 del 24/03/2025), notificata il successivo 25 marzo 2025 presso il cantiere nel quale erano in fase di avanzatissima ultimazione i lavori di realizzazione di un impianto per la telefonia mobile su area sita Via Fosso dei Bagni 41, censita catastalmente al fg. l N.C.T. al fg. 20 p.lla 845, con la quale il Primo Cittadino - richiamato il principio di precauzione, a tutela della salute collettiva, e l’art. 50, co.5, TUEL - ha ordinato “la sospensione ad “horas” di qualsiasi rilascio di autorizzazioni per l’installazione di nuove infrastrutture per telecomunicazione, ricadente sul territorio comunale, nonché la sospensione di tutte le attività, in itinere, di installazione ed attivazione delle stesse, per un periodo stimato di 12 mesi”;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
nonché, in seguito alla proposizione dei primi motivi aggiunti:
a. dell’ordinanza n. 2/2025 del 2 aprile 2025 con la quale il responsabile del Settore IV -Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Scafati ha ordinato la sospensione dei lavori di realizzazione di un impianto di pubblica utilità per la telefonia mobile su area sita Via Fosso dei Bagni 41, censita catastalmente al fg. l N.C.T. al fg. 20 p.lla 845;
b. di ogni altro atto ad esso presupposto connesso e conseguenziale, ivi inclusa la relazione tecnica prot. 21277 dell’1/04/2025, mai conosciuta e/o notificata, richiamata nel provvedimento impugnato sub a);
nonché, in seguito alla proposizione dei secondi motivi aggiunti:
a. dell’Ordinanza n. 2452 dell’11.08.2025, protocollo 0050673 - Uscita - 11/08/2025, successivamente pervenuta, con la quale il responsabile del Comune di Scafati ha ordinato la demolizione dell’impianto di pubblica utilità per la telefonia mobile su area sita Via Fosso dei Bagni 41, censita catastalmente al fg. l N.C.T. al fg. 20 p.lla 845;
b. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Scafati e del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. TO OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso principale, notificato al Comune di Scafati il 31 marzo 2025 e depositato lo stesso giorno, l’impresa di telecomunicazioni ricorrente impugna, previa sospensione, l’ordinanza del sindaco di Scafati numero 12 del 24 marzo 2025, notificata il 25 marzo 2025, con cui è stata ordinata la sospensione di qualsiasi rilascio di autorizzazioni per l’installazione di nuove infrastrutture per telecomunicazioni, ricadenti sul territorio comunale, nonché la sospensione di tutte le attività, in corso, di installazione e attivazione delle stesse, per un periodo stimato in 12 mesi.
Il sindaco del Comune di Scafati, nella qualità di Ufficiale di governo, si costituisce in giudizio il 2 aprile 2025, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato al Comune di Scafati il 16 aprile 2025 e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente chiede, previa sospensione, l’annullamento dell’ordinanza comunale numero 2 del 2 aprile 2025, con cui il responsabile dell’ufficio comunale per la pianificazione e lo sviluppo del territorio ha ordinato la sospensione dei lavori di realizzazione dell’impianto di telefonia mobile di interesse della ricorrente.
Il Comune di Scafati si costituisce in giudizio il 2 aprile 2025, per resistere al ricorso principale e al primo ricorso per motivi aggiunti.
Interviene volontariamente nel processo, per opporsi all’accoglimento del ricorso, il comitato “Antenne e territorio” con atto notificato alle parti il 2 maggio 2025 e depositato lo stesso giorno.
Parte ricorrente eccepisce la inammissibilità dell’intervento del Comitato.
Il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza numero 179 del 7 maggio 2025, accoglie l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Parte ricorrente, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato alle controparti il 15 settembre 2025 e depositato il 17 settembre 2025, impugna, previa sospensione, l’ordinanza comunale numero 2452 del 11 agosto 2025, con cui l’Amministrazione comunale ha ordinato la demolizione dell’impianto di telefonia mobile di interesse della ricorrente.
Il Comune di Scafati deposita memoria difensiva il 3 ottobre 2025 per resistere anche al secondo ricorso per motivi aggiunti.
Il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza numero 414 del 9 ottobre 2025, accoglie l’istanza cautelare della ricorrente e sospende l’efficacia del provvedimento impugnato con i secondi motivi aggiunti, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
Il contraddittorio scritto tra le parti si svolge ritualmente mediante la presentazione delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza del 14 gennaio 2026, venendo in decisione.
DIRITTO
Il provvedimento impugnato con il ricorso principale è l’ordinanza del sindaco di Scafati numero 12 del 24 marzo 2025.
Con la suddetta ordinanza è stata ordinata la sospensione del rilascio di qualsiasi autorizzazione per l’installazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni nel territorio comunale, nonché la sospensione di tutte le attività in corso di installazione e attivazione, per un periodo stimato in 12 mesi.
L’ordinanza è stata adottata richiamando l’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 267 del 2000, che attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per il superamento di situazioni di grave incuria, degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale, nonché l’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 267 del 2000 che riconosce al sindaco la competenza alla emanazione degli atti attribuiti dalla legge in materia di ordine e sicurezza pubblica, lo svolgimento delle funzioni affidate dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico. L’ordinanza è motivata con la considerazione che è in corso la redazione di un nuovo regolamento comunale per disciplinare la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, con la individuazione di idonei siti, che in concomitanza della installazione di nuove infrastrutture di telefonia si sarebbero verificati episodi di contestazione da parte di numerosi cittadini e che tali episodi potrebbero degenerare, con conseguente disordine pubblico. Si ritiene inoltre necessario promuovere un sistema di monitoraggio ambientale e sanitario, con il coinvolgimento degli enti competenti, l’ausilio del mondo accademico universitario e degli istituti di ricerca indipendenti in merito a possibili effetti indesiderati dell’inquinamento elettromagnetico sulla popolazione.
L’impresa ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale premettendo di aver presentato, il 16 novembre 2023, una domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 259 del 2003, per realizzare un nuovo impianto in area sottoposta a vincolo paesaggistico, per assicurare la copertura telefonica delle aree urbane di Scafati. Nelle more della indizione della conferenza di servizi, prevista dall’articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, espone la ricorrente di aver acquisito il parere radio-protezionistico favorevole dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e l’autorizzazione sismica rilasciata dall’Ufficio del genio civile di Salerno. Essendo inutilmente decorso il termine di cui all’articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche per l’avvio della conferenza di servizi, la società ricorrente aveva notificato, il 25 marzo 2024, la comunicazione della acquisizione del titolo abilitativo per silenzio assenso e aveva iniziato i lavori per la installazione dell’impianto il 9 maggio 2024, concludendo i lavori prima della notificazione dell’ordinanza impugnata, essendo in attesa della sola attivazione dell’impianto.
Prima di entrare nel merito del ricorso, il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’intervento nel processo del Comitato che si oppone all’accoglimento del gravame.
Ad avviso di parte ricorrente, il Comitato sarebbe privo di legittimazione e di interesse, non essendo effettivamente rappresentativo dell’interesse collettivo dedotto in giudizio, essendo stato costituito solo occasionalmente per opporsi ai ricorsi, al fine di eludere la decadenza dai termini di impugnazione dell’autorizzazione unica acquisita dalla ricorrente.
A giudizio del Collegio, l’eccezione è infondata.
Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum (volto al mantenimento degli effetti di un atto, che avvantaggi la sfera giuridica del medesimo interventore), non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga comunque a differenziarlo dalla generalità dei consociati; di conseguenza, basta che l'interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento del provvedimento impugnato, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso. Ne segue, specularmente, che deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione l'intervento proposto da chi non abbia invece evidenziato, in alcun modo, un vantaggio, anche indiretto, che trarrebbe dall'eventuale reiezione del ricorso (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 13/02/2025, n. 1202).
Nel caso concreto, il Comitato ha rappresentato di essere composto da proprietari di aree limitrofe rispetto all’area oggetto dell’intervento contestato, allegando un danno che le opere di interesse della ricorrente potrebbero arrecare alle attività svolte nelle aree di proprietà.
Di conseguenza, si ritiene che l’interesse di fatto rappresentato dal Comitato sia sufficiente a giustificare l’intervento oppositivo che, in quanto limitato alla adesione all’attività e agli effetti dei provvedimenti della pubblica amministrazione, non richiede una speciale legittimazione ad agire, né tantomeno il rispetto dei termini di decadenza fissati per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
Nel merito, con il primo motivo del ricorso principale parte ricorrente deduce la illegittimità della ordinanza contingibile e urgente per violazione dell’articolo 8, comma 6, della legge numero 36 del 2001 che circoscrive le competenze dei comuni in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. La norma escluderebbe espressamente la possibilità per i Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione in area generalizzata del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche ed escluderebbe anche la possibilità di incidere, indirettamente o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, essendo tale competenza riservata allo Stato.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la illegittimità dell’ordinanza contingibile e urgente per difetto dei presupposti legittimanti l’adozione di tali ordinanze stabiliti dall’articolo 50 e dall’articolo 54 del testo unico degli enti locali, non esistendo alcuna situazione non fronteggiabile dalla pubblica amministrazione con gli strumenti ordinari e non ravvisandosi la ragionevole probabilità di un pericolo effettivo.
Con il terzo motivo, parte ricorrente censura nel merito l’ordinanza contingibile e urgente, contestando la motivazione della stessa laddove si fa riferimento all’attesa per la redazione di un nuovo regolamento comunale per la disciplina della realizzazione degli impianti di telefonia mobile e laddove si richiama un pericolo per l’ordine pubblico derivante da episodi di contestazione dell’impianto da parte di alcuni cittadini.
A giudizio del Collegio, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, strettamente connessi, sono fondati e assorbenti.
L’articolo 50 del testo unico sugli enti locali, decreto legislativo 267 del 2000, attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
L’articolo 54 dello stesso testo unico conferisce al sindaco, quale ufficiale del governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire o di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
La giurisprudenza è costantemente e condivisibilmente orientata nel senso che le ordinanze contingibili e urgenti (artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267 del 2000) presuppongono l'impossibilità di differire l'intervento, l'impraticabilità degli ordinari mezzi amministrativi e la sussistenza di un pericolo concreto imminente. È, quindi, necessario che tali presupposti emergano chiaramente da un'adeguata istruttoria e motivazione (T.A.R. Friuli-V. Giulia, Sentenza 13/11/2025, n. 434).
In particolare, l'art. 50, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti che presuppongono necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 24/03/2025, n. 2502).
Analogamente, le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267 del 2000, devono soddisfare specifici presupposti di contingibilità, urgenza, straordinarietà e provvisorietà degli effetti. Esse sono giustificate solo in presenza di un grave pericolo imminente per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, non fronteggiabile con strumenti ordinari. La mancanza di tali presupposti comporta l'illegittimità dell'ordinanza (T.A.R. Piemonte, Sez. II, Sentenza 22/05/2025, n. 850).
Nel caso di specie, è evidente il difetto dei presupposti fissati dalla legge per l’esercizio del potere di ordinanza straordinario.
Nessun pericolo imminente risulta preso in considerazione nell’ordinanza, limitandosi la stessa ad auspicare la promozione di un sistema di monitoraggio ambientale e sanitario in merito a possibili effetti indesiderati delle emissioni elettromagnetiche sulla popolazione, senza la rappresentazione di alcuna emergenza tale da giustificare la sospensione di tutte le autorizzazioni per comunicazioni elettroniche in corso di perfezionamento nonché delle installazioni in fase di realizzazione. Certamente l’emergenza non è ravvisabile nelle proteste, richiamate nell’ordinanza, da parte di alcuni cittadini, non essendo compatibile con l’ordinamento giuridico la legittimazione del potere straordinario di ordinanza per effetto di sporadiche contestazioni private. Addirittura inverosimile risulta la giustificazione dell’ordinanza contingibile e urgente a causa dell’esame, da parte del consiglio comunale, di una bozza di regolamento per la installazione degli impianti di comunicazioni elettroniche, sfuggendo ad ogni logica il collegamento tra la predisposizione di un regolamento comunale e una situazione di pericolo grave e imminente.
Il ricorso principale, quindi, deve essere accolto, con l’annullamento dell’ordinanza del sindaco impugnata.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti è impugnata l’ordinanza comunale del 2 aprile 2025 di sospensione dei lavori di realizzazione dell’impianto di comunicazioni elettroniche per telefonia mobile, adottata ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del testo unico dell’edilizia, d.p.r. 380 del 2001.
Al riguardo, si deve considerare che la sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 27 del testo unico dell’edilizia, ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi in merito, da adottare e notificare entro 45 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
Essendo sopravvenuto il provvedimento definitivo, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, ed essendo scaduto il termine di 45 giorni di efficacia dell’ordine di sospensione dei lavori, il primo ricorso per motivi aggiunti è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, come correttamente rilevato anche dalla parte ricorrente nella memoria conclusionale del 12 dicembre 2025.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è, appunto, impugnata l’ordinanza comunale, numero 2452 del 11 agosto 2025, di demolizione dell’impianto di telefonia mobile realizzato dalla ricorrente.
L’ordinanza di demolizione fa riferimento a un sopralluogo eseguito dalla polizia locale l’11 marzo 2025 da cui sarebbe risultato, sul fondo di proprietà di terzi in cui è stato realizzato l’impianto di telefonia mobile, l’innalzamento della quota del piano di campagna mediante il riporto di terreno per l’altezza di circa 70 cm. Tale innalzamento, in relazione alle norme del piano di bacino, andrebbe a modificare la permeabilità del suolo, aumentando la pericolosità del territorio, producendo ostacoli al normale deflusso delle acque e riducendo significativamente la capacità di invaso delle aree interessate, oltretutto sottoposte a vincolo paesaggistico ricadendo nella fascia di rispetto di 150 m dal fiume Sarno e nell’area di riserva controllata del parco regionale del fiume Sarno. Si tratterebbe di opere totalmente abusive, realizzate in difformità dalla denuncia di inizio attività del 13 febbraio 2008. Di conseguenza sarebbe caducato il titolo edilizio e risulterebbe abusivo anche l’impianto di telefonia realizzato dalla ricorrente, in quanto basato su presupposti non veritieri in ordine alla legittimità edilizia e urbanistica del sito, per cui ricorrerebbero i presupposti per l’annullamento in autotutela di cui all’articolo 21 nonies della legge sul procedimento amministrativo.
Il procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione formatasi ex articolo 44, comma 10, del decreto legislativo 259 del 2003, era stato avviato con comunicazione del 4 luglio 2024.
Con il primo motivo del secondo gravame per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 21 nonies della legge sul procedimento amministrativo. Mancherebbero i presupposti per il legittimo esercizio del potere di autotutela decisoria, essendo decorso il termine legale di 12 mesi per l’annullamento d’ufficio del provvedimento di primo grado. Infatti il provvedimento di annullamento in autotutela sarebbe stato adottato l’11 agosto 2025, quando era scaduto il termine legale di 12 mesi decorrente dalla formazione silente del titolo di autorizzazione del 25 marzo 2024. Neppure sarebbe superabile il termine legale per falsa rappresentazione dei fatti da parte del beneficiario del provvedimento di autorizzazione, avendo la ricorrente fedelmente descritto lo stato attuale dei luoghi. Inoltre sarebbe carente l’interesse pubblico all’annullamento e non sarebbe stato neppure preso in considerazione il contrapposto interesse al funzionamento dell’infrastruttura telefonica.
La difesa delle controparti eccepisce la mancata formazione del titolo per silenzio in quanto l’articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, pur disponendo la formazione dell’autorizzazione per silenzio qualora entro 60 giorni dall’istanza non intervengano, in alternativa, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi o un dissenso congruamente motivato e qualificato, dovrebbe presupporre la contestuale sussistenza di tutti i presupposti, requisiti e condizioni per l’autorizzazione, tra i quali la legittimità urbanistico-edilizia del sedime, l’assenza di vincoli o la compatibilità con essi, la completezza della rappresentazione dello stato dei luoghi. Nel caso specifico mancherebbe il presupposto dello stato legittimo dei luoghi, per cui il meccanismo semplificato non avrebbe potuto funzionare. Inoltre, seppure si fosse formato il titolo di autorizzazione tacita il 25 marzo 2024, l’annullamento in autotutela sarebbe stato legittimato dalle rappresentazioni fattuali non veritiere circa la legittimità urbanistico-edilizia del sito. L’interesse pubblico sarebbe inerente al ripristino della legalità in ambito urbanistico-edilizio e inoltre sarebbe stato adeguatamente motivato il rischio idraulico.
A giudizio del Collegio, il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti è fondato e assorbente.
Ai sensi dell’articolo 44, comma 10, del codice delle comunicazioni elettroniche, decreto legislativo 259 del 2003, le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Per un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la formazione del silenzio assenso per l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 259 del 2003, avviene con il decorso del termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della domanda e del progetto, purché l'istanza sia corredata da tutta la documentazione necessaria. La successiva attività dell'amministrazione può essere limitata all'esercizio del potere di autotutela (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza 18/07/2025, n. 6331).
Nel caso specifico, la domanda di autorizzazione era accompagnata da tutta la documentazione necessaria, compreso il parere radio-protezionistico rilasciato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale e l’autorizzazione sismica rilasciata dall’Ufficio del genio civile di Salerno. Gli ulteriori pareri, tra i quali quello paesaggistico, avrebbero dovuto essere acquisiti dall’Amministrazione procedente nel corso della conferenza di servizi che, tuttavia, non è mai stata indetta dall’Amministrazione comunale, per cui la carenza di istruttoria non può essere imputata alla parte privata richiedente l’autorizzazione.
Comunque, la questione della formazione dell’autorizzazione unica per silenzio assenso neppure può essere validamente eccepita dalle controparti, essendo stato adottato il provvedimento impugnato in base all’articolo 21 nonies della legge sul procedimento amministrativo, quindi in esito a un procedimento di annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo di primo grado reputato esistente ed efficace, altrimenti non giustificandosi la comunicazione di avvio del suddetto procedimento e il richiamo allo stesso articolo 21 nonies nell’ordinanza impugnata.
Accertata, quindi, la formazione tacita dell’autorizzazione unica, si deve rammentare che l’articolo 21 nonies della legge sul procedimento amministrativo, n. 241 del 1990, consente l’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore (nella versione vigente) a 6 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione. Il termine di 6 mesi è stato fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2025, numero 182. Precedentemente, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, il termine era fissato in 12 mesi.
Lo stesso articolo 21 nonies, al comma 2 bis, consente l’annullamento d’ufficio, anche dopo la scadenza del suddetto termine, nei confronti dei provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti.
La giurisprudenza, con orientamento condivisibile, ritiene, al riguardo, che l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990, è consentito esclusivamente in presenza di false rappresentazioni dei fatti che abbiano indotto l'amministrazione in errore, distorcendo la realtà fattuale. La verifica della fondatezza delle dichiarazioni accompagnatorie dei privati deve avvenire attraverso un esame dettagliato e completo della documentazione e delle conclusioni tecniche presentate (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza 13/10/2025, n. 7987).
Nel caso di specie, la società ricorrente ha allegato all’istanza di autorizzazione unica un progetto nel quale erano fedelmente rappresentate la situazione dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell’opera, prendendo in considerazione la quota di campagna allo stato esistente. Ciò risulta evidente dei grafici di progetto e dalla documentazione fotografica, ove è indicata l’altezza della piattaforma di 75 cm rispetto alla quota esistente. Certamente la proponente non poteva essere a conoscenza del presunto innalzamento della quota di campagna del fondo, non avendo alcun elemento per accertare l’eventuale precedente esecuzione di opere di innalzamento abusive, oltretutto non rilevabili dalla documentazione fotografica allegata, dalla quale si desume la sostanziale coincidenza del piano di campagna con i fondi limitrofi. Pertanto si ritiene insussistente la falsa rappresentazione dei fatti che avrebbe potuto giustificare l’esercizio del potere di autotutela decisoria oltre il termine legale di 12 mesi.
Ne deriva la illegittimità, per tardività, del provvedimento di annullamento d’ufficio impugnato, oltretutto non assistito da alcuna valutazione sulla compatibilità dell’annullamento in autotutela con il contrapposto interesse pubblico al funzionamento dell’infrastruttura per le telecomunicazioni, necessaria ad assicurare la copertura telefonica dell’area.
Di conseguenza, l’ordinanza di demolizione dell’impianto risulta viziata per illegittimità derivata dall’illegittimo annullamento dell’autorizzazione alla installazione dell’impianto telefonico stesso.
In conclusione, il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, con l’annullamento dell’ordinanza di demolizione impugnata.
Le spese processuali sostenute dalla ricorrente devono essere poste a carico delle controparti, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti.
Accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune resistente e il Comitato interventore al pagamento delle spese processuali, a carico di entrambe le parti per euro 2000,00 oltre accessori dovuti per legge, con distrazione al difensore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA CA, Presidente
TO OL, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO OL | VA CA |
IL SEGRETARIO