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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 25/11/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di L'Aquila
Lavoro
N.R.G. 216/2024
Il Giudice Onorario RE MO, all'esito dell'udienza del 14/10/2025, svoltasi in modalità a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
LU IA
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Antonella Trovati e Armando Gambino C/ AVVOCATURA DISTRETTUALE
INPS ; CP_2
resistente
OGGETTO: controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della a CP_3 seguito del licenziamento intimatogli da Intecs S.p.A. con decorrenza 22.12.2017, proclamato come illegittimo con sentenza passata in giudicato, conseguentemente dichiarare altresì l'illegittimità della decadenza del diritto alla percezione della e CP_3 delle richieste restitutorie formulate dall'odierno resistente con comunicazione del 26.06.2019, e per l'effetto condannare l' , in Controparte_4 persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di dei ratei della Parte_1 prestazione sino al 18.07.2018 nella misura ex lege, oltre interessi legali, considerato altresì quanto ad oggi restituito a tale titolo dal ricorrente, pari ad € 960,00, con riserva di precisare l'ammontare della somma in sede di decisione della causa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'avv. LU IA, antistatario”;
Per la parte resistente: “Nel merito. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraiis reiectis, respingere integralmente la domanda proposta da parte ricorrente, sia in relazione al diritto all'erogazione della sia in ordine alla richiesta di restituzione delle CP_3 somme versate in relazione all'indebito contestato in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni espresso nel presente scritto difensivo dall Si contesta in ogni CP_1 caso la richiesta di rimborso sia nell'AN che nel Quantum sulla base delle argomentazioni svolte nella presente memoria difensiva. In ogni caso rigettare il ricorso per carenza di prova in ordine alla legittimità dell'erogazione della prestazione
a suo favore per la quale l' ha richiesto la restituzione in forza di disposizione di CP_1 legge. Con vittoria delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D. L.
n.69/03 convertito nella Legge n. 326/03”.
I FATTI DI CAUSA
Il ricorrente ha ottenuto, in data 2.03.2018, l'indennità di disoccupazione ( CP_3
a seguito del licenziamento intimatogli da Intecs S.p.A. il 22.12.2017. La prestazione è stata revocata, con richiesta della restituzione delle somme versate (circa € 3.504,80), in seguito all'ordinanza con la quale il Tribunale di L'Aquila, in data 23.11.2018, dichiarava illegittimo il licenziamento e disponeva la reintegrazione immediata del lavoratore, la corresponsione di un'indennità a titolo di risarcimento del danno pari ad
11 mensilità, e la regolarizzazione della posizione contributiva.
Nonostante l'invito formale alla reintegra, la Intecs S.p.A., che nelle more era stata inglobata dalla Technolabs Srl, non provvedeva in conformità motivo per cui il ricorrente, che aveva iniziato un nuovo rapporto di lavoro, esercitava l'opzione prevista
Pag. 2 di 7 dall'art. 18, co. 3, L. 300/1970, scegliendo l'indennità sostitutiva (equivalente a 15 mensilità) in luogo della reintegra fisica.
La tesi del ricorrente è che la reintegrazione non è mai avvenuta de facto e dunque non può generare la revoca del provvedimento di concessione della CP_3
Secondo la giurisprudenza citata nel ricorso, lo stato di disoccupazione deve essere valutato al momento del recesso, e una mera pronuncia giudiziale (l'ordine di reintegra), se non seguita dall'effettivo ripristino del rapporto lavorativo, non è sufficiente a escludere il diritto alla CP_3
Inoltre, la reintegrazione sarebbe stata comunque impossibile poiché la società
(Technolabs Srl, già Intecs S.p.A.) era in stato di decozione e, successivamente, è stata sottoposta a procedura fallimentare. Dunque, la ripresa effettiva del lavoro, e cioè la situazione lavorativa che avrebbe reso incompatibile la non si è mai CP_3 concretizzata
In ogni caso, il ricorrente non ha percepito neppure l'indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 co. 3 L. n. 300/1970.
Il fonda la sua richiesta sul principio giurisprudenziale secondo il quale lo Pt_1 stato di disoccupazione deve essere valutato al momento del licenziamento e che la sola pronuncia giudiziale di reintegra, se non eseguita concretamente, non esclude il diritto alla CP_3
Chiede, quindi, al Tribunale di accertare il suo diritto a percepire la per il CP_3 periodo di disoccupazione involontaria (fino all'avvio del nuovo lavoro), dichiarare illegittima la richiesta di restituzione dell' e condannare l' al pagamento CP_1 CP_4 delle somme ancora dovute.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha contestato integralmente la tesi del CP_1 ricorrente, sostenendo che la sua scelta di optare per l'indennità sostitutiva della reintegra equivarrebbe a dimissioni volontarie, facendo così venir meno il diritto alla
CP_3
Pag. 3 di 7 Sostiene, infatti, che il diritto del lavoratore di scegliere tra reintegra e indennità sostitutiva è un diritto potestativo e che, esercitando l'opzione dell'indennità sostitutiva, il lavoratore rinuncia di fatto alla continuazione del rapporto di lavoro.
Questo comportamento viene equiparato dall' (e da parte della CP_1 giurisprudenza di merito citata nella memoria difensiva, come la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 834/2020) alle dimissioni volontarie. Pertanto, la revoca della prestazione inizialmente erogata e la richiesta di restituzione dell'indebito sono da considerarsi legittime.
La causa, di matura documentale, è stata trattenuta a sentenza all'esito dell'udienza svoltasi, nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., in data 14 ottobre
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
La questione controversa concerne la sorte della prestazione PI a seguito della pronuncia giudiziale che ha annullato il licenziamento e disposto la reintegra ai sensi dell'art. 18, comma 4, Stat. Lav.
L' assume che l'annullamento del licenziamento e la disposta reintegra determina CP_1 il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria e conseguentemente il venir meno dei presupposti per fruire della PI.
Il principio in astratto appare corretto.
Tuttavia, deve richiamarsi la più recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione erogata dall' , il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo CP_1 ripristino de iure (Cass. Civ. n. 24950/2021, n. 28295/2019 e n.17793/2020).
Rileva espressamente la Cassazione n. 24950/2021 “Deve dunque affermarsi, in applicazione di tali principi, che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti
Pag. 4 di 7 giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto. In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione”.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non è stato mai reintegrato nel posto di lavoro in esecuzione della pronuncia giudiziale, né gli è stata mai corrisposta l'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità di retribuzione.
Da ciò deriva che lo stesso non è tenuto a restituire il trattamento di disoccupazione percepito.
La Corte ha stabilito che l'indennità di disoccupazione è dovuta anche in presenza di una sentenza di reintegrazione, se questa rimane inattuata o ineseguita. Il principio guida è quello della effettività: lo stato di disoccupazione cessa solo con l'effettivo ripristino del rapporto di lavoro e il pagamento della retribuzione, non con la mera pronuncia giudiziale o con l'opzione per l'indennità sostitutiva. La mancanza di retribuzione in assenza di attività lavorativa legittima, infatti, per sé sola, la prestazione previdenziale, e l' non può richiedere la restituzione della pagata in quel CP_1 CP_3 periodo.
Quanto alla opzione per l'indennità sostitutiva ex art. 18, co. 3, Stat. lav. esercitata dal lavoratore, è incontestabile che, secondo le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.
18353/2014), ha effetto risolutivo sul rapporto di lavoro. Tuttavia, tale effetto presuppone che l'opzione sia liberamente esercitata e non imposta da circostanze che rendono oggettiva l'impossibilità di reintegra.
Nel caso di specie, l'opzione è stata esercitata in un contesto in cui la reintegra era di fatto impossibile: la società non aveva dato seguito all'ordine giudiziale ed era prossima al fallimento.
La scelta del lavoratore non può, dunque, considerarsi espressione di libera volontà ma conseguenza necessitata di un inadempimento datoriale e di una situazione di impossibilità materiale della prestazione, talché appare piuttosto assimilabile alle
“dimissioni per giusta causa” previste al comma 2 dell'art. 3 D.Lgs. 22/2015 in quanto imposte da gravi inadempimenti del datore.
Pag. 5 di 7 In disparte la considerazione della circostanza non contestata che, anche in questo caso,
l'opzione è rimasta senza effetto non avendo, il ricorrente, percepito alcunché neppure a tal titolo.
CP_ La tesi sostenuta dall' dunque, dell'assimilazione dell'opzione alle dimissioni volontarie non può essere condivisa.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato e va dichiarato il diritto del ricorrente a conservare la prestazione sino al 18.07.2018, con CP_3 corresponsione degli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'attività svolta e in conformità con i parametri ministeriali.
P.Q.M.
Il Tribunale di L Aquila, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni diversa istanza disattesa, accoglie la domanda e, per l'effetto,
- dichiara il diritto di alla percezione della prestazione Parte_1 ino al 18.07.2018; CP_3
- dichiara illegittimo il provvedimento del 26.06.2019 di decadenza e CP_1 recupero degli importi corrisposti;
- condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di CP_1
dei ratei della prestazione nella misura ex lege, oltre interessi legali, Parte_1 considerato quanto ad oggi restituito a tale titolo dal ricorrente, pari ad € 960,00, con corresponsione degli interessi legali;
- condanna l' in persona del Presidente p.t., al rimborso delle spese di lite, CP_1 che liquida in favore del procuratore antistatario, LU IA, nella misura di
1.850,00 oltre accessori di legge.
Così deciso e pubblicato il 13 novembre 2025
.
Pag. 6 di 7 Il Giudice Onorario
RE MO
Pag. 7 di 7
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di L'Aquila
Lavoro
N.R.G. 216/2024
Il Giudice Onorario RE MO, all'esito dell'udienza del 14/10/2025, svoltasi in modalità a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
LU IA
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Antonella Trovati e Armando Gambino C/ AVVOCATURA DISTRETTUALE
INPS ; CP_2
resistente
OGGETTO: controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della a CP_3 seguito del licenziamento intimatogli da Intecs S.p.A. con decorrenza 22.12.2017, proclamato come illegittimo con sentenza passata in giudicato, conseguentemente dichiarare altresì l'illegittimità della decadenza del diritto alla percezione della e CP_3 delle richieste restitutorie formulate dall'odierno resistente con comunicazione del 26.06.2019, e per l'effetto condannare l' , in Controparte_4 persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di dei ratei della Parte_1 prestazione sino al 18.07.2018 nella misura ex lege, oltre interessi legali, considerato altresì quanto ad oggi restituito a tale titolo dal ricorrente, pari ad € 960,00, con riserva di precisare l'ammontare della somma in sede di decisione della causa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'avv. LU IA, antistatario”;
Per la parte resistente: “Nel merito. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraiis reiectis, respingere integralmente la domanda proposta da parte ricorrente, sia in relazione al diritto all'erogazione della sia in ordine alla richiesta di restituzione delle CP_3 somme versate in relazione all'indebito contestato in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni espresso nel presente scritto difensivo dall Si contesta in ogni CP_1 caso la richiesta di rimborso sia nell'AN che nel Quantum sulla base delle argomentazioni svolte nella presente memoria difensiva. In ogni caso rigettare il ricorso per carenza di prova in ordine alla legittimità dell'erogazione della prestazione
a suo favore per la quale l' ha richiesto la restituzione in forza di disposizione di CP_1 legge. Con vittoria delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D. L.
n.69/03 convertito nella Legge n. 326/03”.
I FATTI DI CAUSA
Il ricorrente ha ottenuto, in data 2.03.2018, l'indennità di disoccupazione ( CP_3
a seguito del licenziamento intimatogli da Intecs S.p.A. il 22.12.2017. La prestazione è stata revocata, con richiesta della restituzione delle somme versate (circa € 3.504,80), in seguito all'ordinanza con la quale il Tribunale di L'Aquila, in data 23.11.2018, dichiarava illegittimo il licenziamento e disponeva la reintegrazione immediata del lavoratore, la corresponsione di un'indennità a titolo di risarcimento del danno pari ad
11 mensilità, e la regolarizzazione della posizione contributiva.
Nonostante l'invito formale alla reintegra, la Intecs S.p.A., che nelle more era stata inglobata dalla Technolabs Srl, non provvedeva in conformità motivo per cui il ricorrente, che aveva iniziato un nuovo rapporto di lavoro, esercitava l'opzione prevista
Pag. 2 di 7 dall'art. 18, co. 3, L. 300/1970, scegliendo l'indennità sostitutiva (equivalente a 15 mensilità) in luogo della reintegra fisica.
La tesi del ricorrente è che la reintegrazione non è mai avvenuta de facto e dunque non può generare la revoca del provvedimento di concessione della CP_3
Secondo la giurisprudenza citata nel ricorso, lo stato di disoccupazione deve essere valutato al momento del recesso, e una mera pronuncia giudiziale (l'ordine di reintegra), se non seguita dall'effettivo ripristino del rapporto lavorativo, non è sufficiente a escludere il diritto alla CP_3
Inoltre, la reintegrazione sarebbe stata comunque impossibile poiché la società
(Technolabs Srl, già Intecs S.p.A.) era in stato di decozione e, successivamente, è stata sottoposta a procedura fallimentare. Dunque, la ripresa effettiva del lavoro, e cioè la situazione lavorativa che avrebbe reso incompatibile la non si è mai CP_3 concretizzata
In ogni caso, il ricorrente non ha percepito neppure l'indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 co. 3 L. n. 300/1970.
Il fonda la sua richiesta sul principio giurisprudenziale secondo il quale lo Pt_1 stato di disoccupazione deve essere valutato al momento del licenziamento e che la sola pronuncia giudiziale di reintegra, se non eseguita concretamente, non esclude il diritto alla CP_3
Chiede, quindi, al Tribunale di accertare il suo diritto a percepire la per il CP_3 periodo di disoccupazione involontaria (fino all'avvio del nuovo lavoro), dichiarare illegittima la richiesta di restituzione dell' e condannare l' al pagamento CP_1 CP_4 delle somme ancora dovute.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha contestato integralmente la tesi del CP_1 ricorrente, sostenendo che la sua scelta di optare per l'indennità sostitutiva della reintegra equivarrebbe a dimissioni volontarie, facendo così venir meno il diritto alla
CP_3
Pag. 3 di 7 Sostiene, infatti, che il diritto del lavoratore di scegliere tra reintegra e indennità sostitutiva è un diritto potestativo e che, esercitando l'opzione dell'indennità sostitutiva, il lavoratore rinuncia di fatto alla continuazione del rapporto di lavoro.
Questo comportamento viene equiparato dall' (e da parte della CP_1 giurisprudenza di merito citata nella memoria difensiva, come la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 834/2020) alle dimissioni volontarie. Pertanto, la revoca della prestazione inizialmente erogata e la richiesta di restituzione dell'indebito sono da considerarsi legittime.
La causa, di matura documentale, è stata trattenuta a sentenza all'esito dell'udienza svoltasi, nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., in data 14 ottobre
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
La questione controversa concerne la sorte della prestazione PI a seguito della pronuncia giudiziale che ha annullato il licenziamento e disposto la reintegra ai sensi dell'art. 18, comma 4, Stat. Lav.
L' assume che l'annullamento del licenziamento e la disposta reintegra determina CP_1 il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria e conseguentemente il venir meno dei presupposti per fruire della PI.
Il principio in astratto appare corretto.
Tuttavia, deve richiamarsi la più recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione erogata dall' , il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo CP_1 ripristino de iure (Cass. Civ. n. 24950/2021, n. 28295/2019 e n.17793/2020).
Rileva espressamente la Cassazione n. 24950/2021 “Deve dunque affermarsi, in applicazione di tali principi, che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti
Pag. 4 di 7 giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto. In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione”.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non è stato mai reintegrato nel posto di lavoro in esecuzione della pronuncia giudiziale, né gli è stata mai corrisposta l'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità di retribuzione.
Da ciò deriva che lo stesso non è tenuto a restituire il trattamento di disoccupazione percepito.
La Corte ha stabilito che l'indennità di disoccupazione è dovuta anche in presenza di una sentenza di reintegrazione, se questa rimane inattuata o ineseguita. Il principio guida è quello della effettività: lo stato di disoccupazione cessa solo con l'effettivo ripristino del rapporto di lavoro e il pagamento della retribuzione, non con la mera pronuncia giudiziale o con l'opzione per l'indennità sostitutiva. La mancanza di retribuzione in assenza di attività lavorativa legittima, infatti, per sé sola, la prestazione previdenziale, e l' non può richiedere la restituzione della pagata in quel CP_1 CP_3 periodo.
Quanto alla opzione per l'indennità sostitutiva ex art. 18, co. 3, Stat. lav. esercitata dal lavoratore, è incontestabile che, secondo le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.
18353/2014), ha effetto risolutivo sul rapporto di lavoro. Tuttavia, tale effetto presuppone che l'opzione sia liberamente esercitata e non imposta da circostanze che rendono oggettiva l'impossibilità di reintegra.
Nel caso di specie, l'opzione è stata esercitata in un contesto in cui la reintegra era di fatto impossibile: la società non aveva dato seguito all'ordine giudiziale ed era prossima al fallimento.
La scelta del lavoratore non può, dunque, considerarsi espressione di libera volontà ma conseguenza necessitata di un inadempimento datoriale e di una situazione di impossibilità materiale della prestazione, talché appare piuttosto assimilabile alle
“dimissioni per giusta causa” previste al comma 2 dell'art. 3 D.Lgs. 22/2015 in quanto imposte da gravi inadempimenti del datore.
Pag. 5 di 7 In disparte la considerazione della circostanza non contestata che, anche in questo caso,
l'opzione è rimasta senza effetto non avendo, il ricorrente, percepito alcunché neppure a tal titolo.
CP_ La tesi sostenuta dall' dunque, dell'assimilazione dell'opzione alle dimissioni volontarie non può essere condivisa.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato e va dichiarato il diritto del ricorrente a conservare la prestazione sino al 18.07.2018, con CP_3 corresponsione degli interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'attività svolta e in conformità con i parametri ministeriali.
P.Q.M.
Il Tribunale di L Aquila, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni diversa istanza disattesa, accoglie la domanda e, per l'effetto,
- dichiara il diritto di alla percezione della prestazione Parte_1 ino al 18.07.2018; CP_3
- dichiara illegittimo il provvedimento del 26.06.2019 di decadenza e CP_1 recupero degli importi corrisposti;
- condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di CP_1
dei ratei della prestazione nella misura ex lege, oltre interessi legali, Parte_1 considerato quanto ad oggi restituito a tale titolo dal ricorrente, pari ad € 960,00, con corresponsione degli interessi legali;
- condanna l' in persona del Presidente p.t., al rimborso delle spese di lite, CP_1 che liquida in favore del procuratore antistatario, LU IA, nella misura di
1.850,00 oltre accessori di legge.
Così deciso e pubblicato il 13 novembre 2025
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Pag. 6 di 7 Il Giudice Onorario
RE MO
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