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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G.680/ 2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 680/2022 R.G. promossa da:
C.F. con sede in Milano, via Manfredo Camperio Parte_1 P.IVA_1
n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Federico Restano del foro di Torino, PEC
e dall'avv. Maria Olympia Pene Vidari Email_1 del foro di Torino, PEC presso Email_2 il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torino, corso Galileo Ferraris n. 43
- APPELLANTE-
CONTRO
P. IVA , con sede in Orbassano, Controparte_1 P.IVA_2 via San Luigi n.25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Paolo Bolley del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliata, in Pinerolo, via Chiappero n.29/b
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 5436/2021, emessa in data 13 dicembre
2021 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e notificata il 12 aprile 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
- “ revoca il decreto ingiuntivo n.6258/2019 del 26.06.19;
- condanna al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1 euro 11.519,96 oltre interessi di cui al D.Lgs. 241/02 dalle scadenze al saldo;
- dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio nella misura del 5% e condanna al pagamento in favore di del residuo Parte_1 CP_1 Controparte_1
95% che liquida, nella quota, in euro 5.662,48 per compensi e in euro 6,18 per esposti oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico integrale di . Parte_1
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
L'Appellata ha presentato appello incidentale in data 8 settembre 2022.
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa le udienze tenutesi nell'anno 2022 si sono svolte con le modalità della trattazione scritta, successivamente invece con le usuali modalità procedurali, in presenza delle parti.
II. All'esito della trattazione, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia la Corte Ecc.ma:respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre la rinnovazione e/o l'integrazione della CTU già disposta nel giudizio di primo grado al fine di accertare la quantità massima di rifiuti che possono essere contenuti nel cassonetto dell'organico e nel container per gli imballaggi misti, utilizzati da all'epoca dei fatti di Parte_1 causa, demandando al perito d'ufficio il seguente quesito:
2 esaminati gli atti e la documentazione prodotta, esperita ogni necessaria indagine:
1) accerti il CTU la quantità di rifiuti che possono essere contenuti nei cassonetti per i rifiuti organici e nel container per gli imballaggi misti, utilizzati da all'epoca dei fatti di Parte_1 causa, effettuando le prove di pesatura;
2) ai fini del quesito sub 1), utilizzi i contenitori con capacità identica a quelli utilizzati da
all'epoca dei fatti di causa e, precisamente, per i rifiuti organici un cassonetto di Parte_1 capacità di 1.100 lt e per gli imballaggi misti un container di mc 10, utilizzando rifiuti provenienti dal supermercato ad insegna “Banco Fresco”, sito in Torino, strada Altessano e tenendo conto della natura dei rifiuti e della loro comprimibilità;
3) accerti il CTU se i quantitativi di rifiuti indicati nelle fatture emesse da corrispondono CP_1
a quelli indicati nei formulari di identificazione rifiuti (FIR) prodotti in causa e se siano compatibili con la quantità massima di rifiuti che i cassonetti e i container possono contenere;
4) quantifichi eventuali differenze, in termini di peso e dei correlativi corrispettivi, rispetto a quanto indicato da nelle fatture oggetto di causa. CP_1
NEL MERITO: accogliere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino in Parte_1 data 13 dicembre 2021, n. 5436/2021 e, per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza: 1) accertare l'ammontare del credito vantato da azionato in sede Controparte_1 monitoria, nei limiti di quanto risulti dimostrato sulla base delle risultanze di causa, deducendo in ogni caso dall'importo dovuto la somma di euro 150,00, pari ai corrispettivi pagati da in relazione a prestazioni non eseguite da Parte_1 Controparte_1
[...]
2) dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 27.582,40, ovvero di quella maggiore che sarà ritenuta di Parte_1 giustizia, in quanto, per le ragioni esposte in narrativa, indebitamente percepita dall'odierna appellata, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti sino al saldo;
3) accertato il grave inadempimento di agli obblighi di cui alla Controparte_1 convenzione per il servizio di raccolta, trasporto e selezione/cernita e trattamento/smaltimento dei rifiuti, dichiarare tenuta e condannare al risarcimento del Controparte_1 danno patito da quantificato nella somma di euro 6.664,99, oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi;
4) dato atto che in esecuzione del decreto ingiuntivo in data 26 giugno 2019, n. 6258/2019 e della sentenza del Tribunale di Torino in data 13 dicembre 2021, n. 5436/2021 Parte_1 ha corrisposto a il complessivo importo di euro 21.531,42, Controparte_1 dichiarare tenuta e condannare a restituire ad tutte Controparte_1 Parte_1 le somme corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo in data 26 giugno 2019, n.
6258/2019 e della sentenza del Tribunale di Torino in data 13 dicembre 2021, n. 5436/2021, che, in esito all'accoglimento del presente appello, risultava non dovute. con il favore di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte Appellata:
“Contrariis reiectis, in via principale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello avversario;
in via di appello incidentale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello riformare sul punto l'impugnata sentenza e condannare la società appellante alla refusione delle spese sopportate da per CP_1
3 l'onorario del proprio CTP, pari ad Euro 3.300,00, confermandosi nel resto l'appellata sentenza”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., la ha Controparte_1
ottenuto dal Tribunale di Torino pronuncia di decreto provvisoriamente esecutivo, n.
6528/2019, in data 26 giugno 2019, di ingiunzione alla di Parte_1
pagamento dell'importo di euro 13.547.62,00, oltre interessi e spese di procedura, indicando e producendo, a fondamento del ricorso, la debenza di importi di cui alle fatture n. 125/2018 del 28 dicembre 2018 e n. 13/2019 del 26 febbraio 2019, relative a servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, prestati in esecuzione di contratto di appalto stipulato dalle due società.
ha agito in giudizio presentando opposizione avverso detto Parte_1
decreto ingiuntivo, allegando che:
- aveva assunto incarico di prelevare i rifiuti Controparte_1
prodotti dal punto vendita di Torino del supermercato “Banco Fresco”, divisi per tipo e contenuti nei vari cassonetti, e di trasportali presso la sua sede in
Orbassano (TO) via San Luigi n. 25 ove, dopo averli pesati, si occupava di smaltirli;
- il prezzo per lo smaltimento era da determinarsi moltiplicando la quantità di rifiuti lavorata per un coefficiente specifico che le parti avevano definito per ogni tipologia di rifiuto, oltre a importi dovuti per il ritiro, trasporto e lavaggio di ogni contenitore destinato a contenere l'organico e per ogni prelievo del container degli imballaggi misti;
- dalle verifiche espletate dalla sarebbe emersa una discrasia Parte_1
tra il peso dei rifiuti dichiarato dalla nelle Controparte_1
4 fatture emesse nel corso del rapporto contrattuale e le prestazioni da tale società
realmente eseguite, in quanto i cassonetti di raccolta potevano contenere una quantità massima di rifiuti notevolmente inferiore, secondo le verifiche di rispetto a quella indicata dalla Parte_1 CP_1
sulla cui base venivano determinati gli importi fatturati alla
[...]
Parte_1
- prove di pesatura del container destinato ai rifiuti misti e dei cassonetti dei rifiuti organici, colmi fino all'orlo, eseguite tramite prelievo con ragno, effettuate da parte opponente, avrebbero infatti rilevato che essi avevano una capienza massima rispettivamente di 545 kg e di 250 kg, di molto inferiore rispetto a pesature di rifiuti fatturate dalla Controparte_1
- in specie, i compensi richiesti a fronte delle fatture n. 125/2018 e n. 13/2019 sarebbero stati quantificati sulla base di un'attestazione ritenuta alterata per eccesso del quantitativo dei rifiuti organici e misti ritirati e smaltiti;
domandando, su queste basi, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale,
stante il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla CP_1
la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto sottoscritto dalle
[...]
parti e la condanna di lla ripetizione della somma Controparte_1
di euro 29.691,80, ritenuta incassata sine titulo a fronte del pagamento di precedenti fatture, oltre al pagamento degli interessi e dei frutti maturati e al risarcimento dei danni. In subordine, ha domandato di compensare i rapporti di dare e avere tra le parti.
costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_1
fondatezza delle domande avversarie, sostenendo la perfetta corrispondenza tra quanto da essa trasportato e quanto fatturato, domandando il rigetto delle stesse e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove per testi e CTU.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, premesso che, in ordine alle fatture n. 125/2018 e n. 13/2019, stante l'eccezione di inadempimento parziale sollevata da era onere della parte che si assumeva Parte_1
5 creditrice provare di aver reso prestazioni corrispondenti agli importi richiesti., ha ritenuto che abbia parzialmente assolto tale onere, dimostrando CP_1
l'attendibilità dei quantitativi indicati nei “formulari di identificazione rifiuti” (FIR) limitatamente a quelli che recanti la firma di , il quale, in sede Parte_2
istruttoria, con dichiarazioni ritenute attendibili e credibili, ha illustrato le modalità con cui venivano realizzate le attività di trasporto e pesatura dei rifiuti, riscontrando l'esattezza di quanto attestato nella documentazione prodotta agli atti, non invece in ordine ai FIR sottoscritti da altri soggetti, non chiamati a testimoniare, o dal legale rappresentante della parte in causa, ritenendo Controparte_1
difettasse, al riguardo, prova sufficiente dell'esatto adempimento per quanto concerne i quantitativi di rifiuti ritirati e trattati. Di conseguenza, ha giudicato dovuto dalla non l'intero importo di euro 13.547.62,00 di cui al decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, che pertanto è stato revocato, ma la minor somma di euro
11.519,96, al cui pagamento ha condannato la Parte_1
In merito alle domande avanzate invece in via riconvenzionale dalla Parte_1
il Tribunale le ha ritenute non fondate.
[...]
Il giudice di prime cure ha osservato che il contratto fra le parti, avente scadenza in data 31 dicembre 2019, è “venuto meno per concorde volontà delle parti”, ed il fatto che abbia assentito allo scioglimento del vincolo Controparte_1
ha determinato l'estinzione del rapporto ancor prima dell'instaurazione del presente giudizio, ragione per la quale non poteva esaminarsi, né disporsi la risoluzione di un contratto già cessato.
Il Tribunale ha altresì respinto la domanda di ripetizione di indebito e parziale restituzione delle somme pagate dalla alla Parte_1 CP_1
ritenendo che non abbia fornito prova, né
[...] Parte_1
testimoniale né documentale, del trasporto e dello smaltimento da parte di
[...]
di un quantitativo di rifiuti inferiore rispetto a quello Controparte_1
Con individuato negli antecedenti , all'origine degli importi fatturati dalla
[...]
corrisposti dalla . Controparte_1 Parte_1
6 In ordine ai contenitori dei rifiuti organici, il Tribunale ha richiamato e condiviso le risultanze della CTU, ritenendo accertato che il volume dei cassonetti preposti per il trasporto di detti materiali fosse idoneo a contenere rifiuti organici del peso indicato nei FIR dalla con conseguente corrispondenza tra Controparte_1
le prestazioni eseguite e gli importi fatturati, escludendo la presunta mendacità delle certificazioni della Ha giudicato correttamente Controparte_1
esperite anche le verifiche peritali compiute in relazione agli imballaggi misti, ritenendo che dall'incertezza circa la reale capienza del contenitore utilizzato per lo spostamento dei suddetti materiali, che ha determinato l'omissione di verifiche di pesatura, derivi in ogni caso il mancato raggiungimento della prova, di cui era onerata, della circostanza che tali cassonetti non sarebbero stati Parte_1
in grado di trasportare un peso superiore a 545 kg e, dunque, della presunta alterazione dei pesi indicati dalla Controparte_1
Indi il Tribunale, ex artt. 91 ss c.p.c., rilevata la prevalente soccombenza della compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 5%, ha Parte_1
condannato per il resto al pagamento delle stesse, nonché Parte_1
dell'integralità delle spese di CTU.
La ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e Parte_1
meritevole di essere riformata, avanzando cinque motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Errato accertamento in fatto in merito alla capacità massima dei contenitori dei rifiuti e all'inesistenza delle prestazioni di – rinnovazione della CP_1
CTU”;
- “Erronea quantificazione del credito azionato in sede monitoria – erroneità e contraddittorietà della sentenza”;
- “In via subordinata, prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito vantato da per pagamenti indebiti”; Parte_1
- “In via di ulteriore subordine - erroneo apprezzamento delle risultanze della
CTU: accertamento del credito di ”; Parte_1
7 - “Fondatezza dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno”.
La ha presentato appello incidentale, chiedendo Controparte_1
la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha condannato la controparte al pagamento delle spese del consulente tecnico di parte, pari ad euro
3.300,00.
2. SUFFICIENTE PROVA DI PAGAMENTO INDEBITO - INSUSSISTENZA
L'Appellante si duole, innanzitutto, del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale avente a oggetto la ripetizione delle somme che CP_1
avrebbe indebitamente percepito a fronte del pagamento, da parte della
[...]
degli importi indicati nelle fatture emesse durante la pendenza del Parte_1
rapporto contrattuale, avendo invece, a suo avviso, diritto solo a un minor corrispettivo, atteso che non poteva avere raccolto e trasportato la quantità di rifiuti indicata nei FIR e nelle fatture, poiché i contenitori utilizzati per la raccolta rifiuti avrebbero avuto una capienza massima notevolmente inferiore a quella atta a ritenere possibile lo stivaggio di detti quantitativi.
Con il primo motivo d'impugnazione censura più Parte_1
specificamente la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle risultanze della CTU, “acriticamente” aderendo “alle erronee conclusioni dell'arch. ” e così ritenendo che la Per_1 Controparte_1
non avrebbe fatturato importi eccessivi e sproporzionati rispetto alle prestazioni
[...]
eseguite. Si lamenta un errore nella ricostruzione dei fatti, cagionato dall'avere il consulente tecnico d'ufficio, per un verso, adoperato un metodo ritenuto “gravemente deficitario” di pesatura del volume dei cassonetti dei rifiuti organici, “in contrasto con le normali dinamiche di conferimento”, che lo avrebbe condotto a un risultato distorto, per altro verso omesso di accertare la capacità contenitiva del container impiegato per i rifiuti misti, senza tenere conto di circostanze non contestate, domandando, su queste basi, rinnovazione della CTU.
Tale motivo d'impugnazione non risulta fondato e non può trovare accoglimento.
8 Si lamenta che i FIR prodotti in causa risulterebbero “in parte illeggibili”, in relazione al “n. colli/contenitori”, ragione per la quale il CTU non avrebbe potuto procedere alle operazioni di calcolo con precisione: ora, per un verso, il CTU ha invece espressamente indicato di aver ricevuto “copia leggibile di tutti i FIR”, aggiungendo che gli stessi “sono visibili in allegato alla perizia, tutti scannerizzati dalla CTU”, e di essere quindi stato in grado di effettuare i calcoli con la dovuta precisione;
l'Appellante poi non indica quali dati sarebbero stati ipoteticamente erroneamente riportati perché invece non leggibili e quindi non letti con precisione;
infine, se effettivamente si trattasse di dati non leggibili, a nulla gioverebbe l'accoglimento della richiesta di nuova CTU.
Con riguardo ai rifiuti organici, l'Appellante lamenta poi una ritenuta erroneità delle modalità con le quali il CTU ha svolto la prova di pesatura, riprendendo osservazioni già avanzate dal proprio CTP, cui il CTU ha replicato, con argomentazioni ritenute condivisibili da parte del Tribunale e che anche questa Corte condivide.
Ci si duole delle modalità con cui è avvenuto il riempimento dei cassonetti durante l'accertamento tecnico: non rispecchierebbero il graduale riempimento compiuto all'epoca del rapporto contrattuale dagli addetti del supermercato, dal momento che, il
17 dicembre 2020, ai rifiuti già raccolti i primi giorni di quel mese ne sarebbero stati aggiunti altri provenienti dal punto vendita “Banco Fresco” di Beinasco, senza che sugli stessi fosse stata condotta alcuna indagine concernente la loro sedimentazione,
operando così, nell'atto di inserire quest'ultimi nei contenitori già parzialmente pieni,
una prima compattazione. In quella data, inoltre, nei due cassonetti adoperati per la prova peritale sarebbero stati introdotti anche dei “prodotti di scarto”, che avrebbero dovuti essere qualificati come imballaggi misti. I cassonetti così complessivamente riempiti sono poi stati sigillati con del cellophane, il che non avveniva ordinariamente ed avrebbe alterato il processo di degradazione dei rifiuti ivi presenti, i quali sarebbero stati lasciati sedimentare per un ulteriore periodo di 12 giorni, prolungando così
eccessivamente il tempo di sedimentazione che, in media, era di 12 giorni. Infine, in data 29 dicembre 2020, il contenuto dei due cassonetti usati per la simulazione è stato
9 dapprima riversato all'esterno e poi travasato manualmente in un unico contenitore, solo allora sottoposto a pesatura, e si adduce che tali operazioni di rovesciamento e successiva unione in un medesimo recipiente avrebbero comportato un'ulteriore anomala compattazione dei rifiuti, determinando un'alterazione del peso finale misurato, “posto che non è mai accaduto che gli addetti di Banco Fresco rovesciassero il contenuto dei cassonetti ed aggiungessero ai rifiuti già compattati perché stipati da due settimane altri rifiuti compattati e sedimentati”. Si critica il CTU anche per avere omesso di analizzare la documentazione di società alla quale Controparte_3
è in seguito rivolta per l'espletamento del medesimo servizio, Parte_3
allorché ha interrotto i rapporti con la Controparte_1
Deve, invece, ritenersi correttamente espletata la pesatura dei rifiuti organici effettuata dal CTU.
Innanzitutto, va rilevato che questi ha correttamente espletato il proprio incarico avvalendosi degli elementi indicati dal giudice di prime cure.
Per i rifiuti organici è incontestato che i contenitori adoperati per l'accertamento fossero gli stessi di quelli impiegati nella vigenza del contratto fra le parti. La tipologia dei rifiuti utilizzata è corrispondente. Non rileva che quel giorno parte degli stessi siano stati prelevati dalla sede di Beinasco, provenendo comunque da Banco Fresco e avendo la medesima natura di quelli di Torino, tutti derivando dalle attività svolte dal supermercato;
inoltre, l'aver dovuto attingere agli scarti della sede di Beinasco si è reso necessario stante l'insufficienza dei rifiuti rinvenuti il 17 dicembre 2020 nei cassonetti della sede di Torino, per quanto il CTU avesse previamente stabilito, giorni prima, di lasciare aperti i due cassonetti da utilizzare per la prova affinché fossero riempiti nei giorni successivi con quel tipo di rifiuti, trovandosi invece a riscontrare, il
17 dicembre 2020, che gli addetti dell'attività commerciale non avevano effettuato quanto era stato convenuto (il CTU espressamente ha rilevato la “dalla mancanza di collaborazione del supermercato BANCO FRESCO di via Altessano”), e gli scarti di frutta e verdura, presenti all'interno dei cassonetti risultavano di quantità del tutto insufficiente a colmarli, nonché di evidente freschezza e integrità. Ragione per la quale
10 si è dovuto procedere ad aggiungere ulteriori rifiuti, senza con questo dare luogo ad alcuna “prima anomala compattazione”, al contrario i primi rifiuti presenti nemmeno trovandosi in usuale stato di maggior decomposizione.
Non trova poi riscontro la circostanza dedotta dall'Appellante secondo cui fra i rifiuti inseriti per colmare i contenitori dell'organico ne sarebbero stati aggiunti alcuni qualificabili come materiali misti e non corrispondenti a quelli ivi usualmente stivati.
Trattasi di vaschette e confezioni contenenti cibi ritenuti non più idonei alla vendita che, come emerge attestato nei verbali del 22 e del 29 luglio 2020, il CTU ha rinvenuto nei cassonetti dell'organico di Banco Fresco, in corrispondenza quindi a una prassi, corretta o meno, tenuta dagli addetti al supermercato, i quali collocavano fra i rifiuti misti solo gli imballaggi di maggiori dimensioni, fra i rifiuti organici le confezioni di ridotte dimensioni contenenti alimenti. Deve escludersi poi la sottomissione dei rifiuti a una sedimentazione più lunga dell'ordinario: accertata la loro in gran parte freschezza e integrità, si è proceduto a lasciarli stagnare per il previsto periodo medio di 12 giorni, per riprodurre il processo di naturale deperimento che ordinariamente avveniva all'epoca dei fatti in contestazione. Né può ritenersi che la sigillatura dei predetti contenitori con il cellophane durante questo arco di tempo abbia inciso sul processo di deterioramento dei rifiuti ivi presenti alterandone le condizioni di naturale degradazione: trattavasi di una sigillatura indicata come particolarmente sottile e leggera, apposta al fine di assicurarsi che il prodotto oggetto di indagine, lasciato a sedimentare presso terzi, non potesse essere manipolato. Inoltre, tale esperimento è
stato condotto nel mese di dicembre e, non sussistendo temperature elevate, il cellophane non può ritenersi aver avuto concreta rilevanza accelerativa del processo di decomposizione dei rifiuti, costituendo semmai una protezione da possibili infiltrazioni. Neppure il rovesciamento del contenuto dei due cassonetti, compiuto il
29 dicembre 2020, e la successiva unione dello stesso all'interno di un unico bidone, per procedere alla pesatura, può avere determinato un'alterazione del peso finale a discapito dell'Appellante. Il CTU ha messo in luce come, al contrario, nell'atto del travasamento siano andati in parte dispersi i liquami dei rifiuti, ciò comportando una
11 riduzione e non un aumento del peso rilevato. Infine, non era ammissibile, e peraltro nemmeno provante, una comparazione fra i quantitativi raccolti in seguito da
[...]
e quelli indicati dalla risultando essere CP_3 CP_1 Controparte_1
parzialmente diverse, perché modificate, le modalità di catalogazione dei rifiuti
(“avviene attualmente con una gestione diversa e con codici CER diversi”).
Si ritiene, pertanto, che la CTU si sia correttamente svolta, accertando l'insussistenza di incongruenze fra la capacità media dei cassetti contenitori dei rifiuti organici (di 715 kg, a fronte di un peso specifico medio del rifiuto organico di 650
kg/mc) e le pesature effettuate dalla (in media di Controparte_1
circa 597 kg), e quindi l'attendibilità delle pesature riportate sui FIR, sulla cui base sono state emesse le fatture a carico della Parte_1
Per quanto afferisce i rifiuti misti, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte delle diverse allegazioni delle parti in ordine a quale fosse la tipologia di contenitori all'epoca utilizzata per stivare tali rifiuti, correttamente il CTU non abbia potuto procedere a un esperimento simile a quello realizzato per i rifiuti organici. Concludendo poi, ed è diverso profilo, che l'incertezza sul punto si ripercuotesse avverso Parte_1
su cui incombeva l'onere probatorio, quale parte Attrice in riferimento alle presentate domande riconvenzionali.
Il che già è sufficiente per escludere, anche il riguardo, l'utilità stessa, tantomeno la necessità di ulteriori accertamenti peritali.
aggiunge peraltro, sotto un diverso profilo, che il Giudice di Parte_1
prime cure non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio e delle circostanze emerse durante il processo, in quanto la capienza volumetrica di 10 metri cubi del cassone utilizzato per i rifiuti misti sarebbe stata da lei rappresentata nei propri scritti difensivi e mai specificatamente contestata dalla controparte che, solo nella riunione fra CTU e CTP del 5 agosto 2020 aveva per la prima volta sostenuto che la capienza fosse invece di 14 mc.
Tale considerazione non risulta rilevante e non è comunque fondata.
12 Correttamente il CTU ha ritenuto non esperibile una prova di riempimento in relazione a un cassonetto, in quella data presente, che in ogni caso non poteva ritenersi corrispondente a quello utilizzato all'epoca dei fatti. Nella relazione peritale si legge che “la CTU aveva già deciso, come scritto sul verbale in data 30 novembre 2020, che la prova di riempimento di quel cassone non sarebbe stata effettuata poiché di misura superiore a quanto indicato in atti (10 mc); tale decisione deriva dal fatto che il quesito impone l'uso di contenitori identici a quelli usati all'epoca dei fatti” e, in precedenza, nel verbale del 5 agosto 2020 si legge che il container invece appartenente a
[...]
e a quel tempo in uso aveva volume di 9 mc. CP_3
I FIR agli atti, poi, riportano il ritiro di rifiuti misti di volumi compresi tra i 7 mc e i
10 mc, come indicato dallo stesso Appellante;
il CTU non ha effettuato prove di pesatura proprio perché il cassonetto rinvenuto aveva un volume maggiore di 10 mc, quindi non certo a discapito della posizione sostenuta dall'Appellante; infine il CTU, pur non avendo effettuato prove di pesatura, ha effettuato calcoli presuntivi, proprio in relazione a tali volumi e non a volumi maggiori, ritenendo corretto, e non eccessivo, il perso specifico medio del rifiuto misto risultante dai FIR (kg/mc 179,43 per alcuni,
considerati separatamente, kg/mc 163,83 per i restanti). Trattasi di un peso specifico tutt'altro che elevato, per tale tipologia di rifiuti, con conseguente piena verosimiglianza della correttezza dei dati indicati nei FIR e quindi nelle fatture,
vieppiù considerando che il peso specifico dei rifiuti è ovviamente variabile a seconda della composizione degli stessi nelle singole occasioni e le risultanze delle CTU hanno rimarcato che il prezzo finale fatturato dall'Appellata è risultato essere sinanche inferiore e non superiore rispetto a quello complessivamente applicabile sulla base del peso specifico medio dei rifiuti.
3. SOMME DOVUTE IN RELAZIONE ALLE FATTURE N. 125/2018 E 13/2019
Il Tribunale di Torino, in ordine al credito azionato dalla CP_1
in via monitoria, in riferimento alle emesse fatture n. 125/2018 e
[...]
13/2019, premesso che, a fronte dell'eccezione di inadempimento parziale da parte
13 della al riguardo l'onere probatorio della corrispondenza fra i dati Parte_1
indicati nei FIR e gli effettivi quantitativi dei rifiuti organici o misti prelevati, incombeva invece sulla (all'opposto di quanto Controparte_1
doveva ritenersi per le domande riconvenzionali della di cui si è Parte_1
detto); ritenuta insufficiente, di per sé, la sola prova documentale, ha concluso che tale onere sia stato assolto relativamente ai soli servizi che il teste ha Parte_2
affermato di aver personalmente effettuato o comunque visionato, attestando la corrispondenza con i dati indicati nei FIR e spiegando le modalità con cui la pesatura veniva effettuata, sulla base di tale ratio decidendi ritenendo integralmente dovuto dalla l'importo di euro 6.615,18 oltre IVA di cui alla fattura Parte_1
125/18, riducendo invece ad euro 2.822,00 oltre IVA quanto dovuto per i servizi di cui alla fattura n. 13/19, emessa per il più elevato importo di euro 5.206,32,
comprendendovi gli importi per voci fatturate non oggetto di contestazione (ritiro e lavaggio, imballaggi misti, compattatore carta/cartone, cassette legno/plastica,
compattatore) e quelli per il trasporto e smaltimento di rifiuti misti di cui al FIR
140775, in ordine al quale l'esattezza della pesatura era stata confermata dal teste
, escludendo invece gli importi relativi ai restanti FIR concernenti Parte_2
rifiuti organici e rifiuti misti. Alla somma di euro 6.615,18 più 2.822,00 oltre IVA il
Tribunale ha infine aggiunto l'importo di euro 30,00 in corrispondenza a quanto accertato come dovuto in sede peritale in riferimento a precedente fattura, così
addivenendo a un importo totale di euro 9.467,18 oltre IVA al 22%, al cui pagamento ha condannato in favore di Parte_1 Controparte_1
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo d'impugnazione, rubricato “erronea quantificazione del credito azionato in sede monitoria - erroneità e contraddittorietà della sentenza”,
l'Appellante si duole che sia stato ritenuto accertato un suo debito in tale misura.
Secondo l'Appellante il Tribunale avrebbe erroneamente quantificato i sopra indicati importi, “non analizzando correttamente” la documentazione prodotta in giudizio e “travisando totalmente” le risultanze istruttorie.
14 Si sostiene che, in applicazione del ragionamento logico giuridico esposto, il
Tribunale avrebbe dovuto respingere la richiesta di pagamento avanzata con la fattura
125/2018, in quanto i FIR a questa correlati relativi a rifiuti organici e misti non recherebbero tutti la sottoscrizione di in ordine alla pesatura, ma Parte_2
solo in riferimento al trasporto, risultando una firma differente, e, per l'effetto, le relative prestazioni non avrebbero dovuto essere ritenute provate, o quantomeno, in via subordinata, in relazione alla fattura 125/2018 sarebbero stati da riconoscersi come dovuti unicamente i corrispettivi aventi tale oggetto derivanti dai FIR n. 19872, 19873,
19900, 19917, 19938 e 19939, rilevando che la stessa Controparte_1
aveva riconosciuto che solo questi presentavano la firma di ,
[...] Parte_2
dunque per gli altri, sia pur registrati nella medesima fattura, essendo le attività di pesatura state eseguite da altri dipendenti, non sarebbe stata data prova sufficiente della quantità di rifiuti misti e organici effettivamente trasportata e smaltita.
Si osserva poi, ulteriormente, che ove la Corte dovesse ritenere dovuti tali compensi, gli stessi dovrebbero essere rideterminati, lamentando che il Tribunale
avrebbe omesso ogni considerazione in merito alla congruità tra la quantità di rifiuti dichiarata e l'effettiva capacità contenitiva dei cassonetti destinati a contenerli e, in ogni caso, non avrebbe tenuto conto della capienza massima dei contenitori dell'organico individuata dal CTU in 367 kg e 715 kg.
In via ulteriormente subordinata, evidenzia ritenuti errori di calcolo relativi agli importi della fattura 125/2018 relativamente al numero di prelievi (a suo dire 7 anziché
8) e al prezzo indicato rispetto alle pattuizioni (euro 90,00 e non euro 100,00), ripetendo poi l'argomentazione relativa alla capienza massima.
Mentre, con riferimento alla fattura 13/2019, l'Appellante afferma che
[...]
avrebbe dimostrato la corrispondenza tra quanto trasportato Controparte_1
e l'importo richiesto esclusivamente per gli imballaggi misti di cui al FIR 140775, sarebbe invece da escludersi ogni debenza relativa alla raccolta e all'eliminazione dei rifiuti organici e misti indicati negli altri FIR correlati a tale fattura, anche in ordine
15 agli importi concernenti “ritiro, trasporto e lavaggio”, “smaltimento cassette, prelievo e trasporto carta, noleggio compattatore carta”.
Infine, l'Appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente un credito di euro 30,00 in favore della controparte, ritenendo che tale riconoscimento sarebbe il risultato di un equivoco nell'esame della CTU commesso dal giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente portato a compensazione alcuni importi relativi ad altre fatture (per le quali, fra l'altro, ritiene sussistesse non un debito di euro
30,00, ma un credito di euro 150,00), senza rilevare che il ricorso per decreto ingiuntivo ha avuto a oggetto unicamente le fatture n. 125/2018 e 13/2019, inoltre dagli atti emergerebbe piuttosto un altro credito di euro 60,00 a favore di relativo a tale fatture. Parte_1
Su tali basi l'Appellante propone determinati ricomputi, di cui, per inciso, in sede di memoria di replica, a fronte delle osservazioni di controparte, propone una versione in parte alternativa.
Tale motivo d'impugnazione risulta parzialmente fondato.
Merita accoglimento la censura di in ordine al riconoscimento Parte_1
in favore della controparte di un credito di euro 30,00 che il Tribunale ha derivato da accertamento peritale riferito a fatturazioni diverse da quelle per le quali la
[...]
ha agito in sede monitoria: parte Appellata, in questo Controparte_1
giudizio, non ha infatti mai presentato alcuna domanda al riguardo.
Per altro verso, non merita invece riconoscimento la correlata allegazione, in sede di appello, di un presunto credito di euro 210,00 per “prestazioni non eseguite” di
“trasporto e lavaggio cassonetti”, derivante dalle “risultanze di causa”: in ordine alle domande riconvenzionali avanzate da come anche si ribadirà in Parte_1
relazione al terzo motivo di doglianza, va confermato l'integrale rigetto, non emergendo agli atti prova sufficiente di alcun pagamento indebito (fra l'altro, dalle risultanze della CTU emergerebbe semmai un maggior credito della
[...]
più elevato degli euro 150,00 che ad avviso di Controparte_1
sarebbero non dovuti a tale titolo in relazione a fatture già pagate); Parte_1
16 quanto ai restanti euro 60,00, va rilevato che non sono fondate, in generale e anche in ordine ai crediti di azionati in via monitoria, le Controparte_1
argomentazioni relative a una presunta non debenza di prestazioni relative a “ritiro, trasporto e lavaggio”, “smaltimento cassette, prelievo e trasporto carta, noleggio compattatore carta”, di cui in primo grado non ha allegato la Parte_1
mancata prestazione, essendo la sua eccezione di parziale inadempimento esclusivamente relativa ai quantitativi di rifiuti organici e di rifiuti misti: oggetto della presente causa non era e non è l'accertamento dell'effettiva e incontestata esecuzione delle prestazioni della ma la corrispondenza tra la Controparte_1
quantità di rifiuti organici e di rifiuti misti prelevati e smaltiti e gli importi fatturati.
Condivisibile è invece l'argomentazione dell'Appellante secondo la quale i criteri indicati dal Tribunale, per ritenere provata o meno l'esattezza dei quantitativi dei rifiuti organici e misti riportati sui FIR posti alla base delle fatture n. 125/2018 e
13/2019, dovevano essere applicati uniformemente e integralmente: al riguardo rileva il fatto che sul punto non sia stata presentata impugnazione incidentale da parte della
Controparte_1
Questo premesso, i FIR prodotti in giudizio dalla Controparte_1
comprendono le informazioni concernenti la data in cui il prelievo dei rifiuti è
[...]
stato effettuato, la tipologia di rifiuti, il numero dei contenitori utilizzati e il peso degli stessi, nonché la firma del trasportatore e una siglatura dell'addetto alla pesatura.
In relazione alla fattura n. 125/2018 i FIR 19872, 19873, 19900, 19917, 19938 e
19939 sono contrassegnati dalla sottoscrizione, che si identifica distintamente, del teste
, il quale in relazione a questi ha confermato di essersi occupato Parte_2
personalmente non soltanto della raccolta e del trasporto degli stessi, ma anche della pesatura, così confermando l'adempimento della prestazione a cui la
[...]
era tenuta nei confronti della per quei Controparte_1 Parte_1
dati rifiuti e per quei quantitativi. Il fatto che nei FIR si rinvenga una sigla al di sopra del timbro che non corrisponde alla firma del teste non rivela una mistificazione di quest'ultima, appartenendo la prima con tutta probabilità al legale rappresentante della
17 società appaltatrice ed essendo apposta in tutti i FIR allegati, anche quelli le cui attività
di prelievo e trasporto sono state espletate da dipendenti diversi dal teste: al riguardo la ha senz'altro sufficientemente provato l'adempimento delle CP_1
prestazioni rese in quegli esatti termini.
Non ha poi rilievo, al riguardo, né l'ulteriore richiamo a una presunta inattendibilità delle risultanze della CTU relative alla capienza dei cassonetti, essendo stato rigettato come infondato il primo motivo di doglianza, né il riferimento a una presunta impossibilità per eccesso dei quantitativi di rifiuti organici di cui ai FIR 19917 e
19939: la CTU ha concluso in senso affermativo anche in ordine alla compatibilità di detti quantitativi con la capienza dei contenitori;
il riferimento a kg 715 è relativo a un peso “medio”, non massimo, derivando da un computo correlato al peso specifico medio di tali rifiuti, non massimo;
fra l'altro il CTU ha notato che “il peso specifico del rifiuto calcolato su tutte le pesate di ” era sinanche inferiore a quello medio, CP_1
ma in date occasioni bene poteva essere più alto.
Una serie di altri FIR non concerne trasporto e smaltimento di rifiuti organici o misti, ma di altri rifiuti: va confermata la debenza dei correlati importi.
Per quanto riguarda, invece, i FIR n. 19.890 (dalle risultanze della CTU relativo a 7 mc di rifiuti misti “più panetteria”, asseritamente per 1520 kg), n. 19.897 (7 mc rifiuti misti “più panetteria”, 2180 kg), n. 19.901 (4 contenitori di rifiuti organici, kg. 2760),
n. 19.913 (7 mc rifiuti misti “più panetteria”, 2080 kg), n. 19926 (7 mc di rifiuti misti
“più panetteria”, 2260 kg), n. 19.936 (7 mc rifiuti misti, 2080 kg) e n. 19..937 (7 mc rifiuti misti, 2190 kg), l'adempimento non può dirsi provato nella sua integralità, in considerazione dei criteri sopra indicati, non essendovi prova testimoniale che confermi i quantitativi documentati. Nemmeno, tuttavia, devono ritenersi non effettuati i relativi servizi, ma effettuati solo per quantitativi corrispondenti a quelli allegati come non contestati dalla (non rilevando, al riguardo, i più elevati Parte_1
quantitativi medi computati dalla CTU), ovvero pari a 545 Kg a cassonetto per i rifiuti misti e 250 Kg a cassetto per l'organico. Ne deriva che non sono riconoscibili come effettivamente ritirati e smaltiti quantitativi di rifiuti pari a kg (1520-545)+( 2180-
18 545)+( 2760-250*4)+(2080-545)+(2260-545)+(2080-545)+(2190-545) = 10.800,
misura che, moltiplicata per il prezzo di 0,15 euro, dà un importo di euro 1.620,00 da ritenersi non dovuto.
Conseguentemente, in ordine a tale fattura, va riconosciuto un debito a carico di pari a euro 4.995,80 più IVA, anziché di euro 6.615,80 (dato Parte_1
riportato nella sentenza di prime cure come 6.615,18, per errore materiale) più IVA.
Per le ragioni sopraindicate va invece confermata la debenza dell'importo, già ridotto dal Tribunale, di euro 2.822,00 oltre IVA, relativamente alla fattura n. 13/19,
essendo dovuti, in quanto non specificamente contestati, gli importi diversi da quelli relativi ai quantitativi dei rifiuti misti e organici.
Complessivamente, quindi, la sentenza di prime cure va parzialmente riformata, condannando al pagamento dell'importo di euro 7.817,80 più IVA Parte_1
(anziché di euro 9.467,18 più IVA) e a dichiarata Controparte_1
tenuta al pagamento ad della maggior somma corrisposta in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
4. ANCORA SULL'INSUSSISTENZA DI PROVA DI PAGAMENTI INDEBITI E SULLA NON
SPETTANZA DI UN RISARCIMENTO DANNI
Con il terzo e il quarto motivo d'impugnazione l'Appellante lamenta, in via subordinata, che non si sia tenuto conto che sarebbe stato erroneo un computo di quantitativi di rifiuti organici superiore al peso medio accertato al momento del loro riempimento o quantomeno, in via ulteriormente subordinata, del peso ritenuto
“massimo” degli stessi.
Entrambi tali motivi risultano infondati e non possono trovare accoglimento.
Il peso dei rifiuti organici al momento del conferimento non è rilevante, essendo tali rifiuti caratterizzati da un procedimento di degradazione, come comprovato dalla svolta CTU.
Il quantitativo di kg 715 “a cassonetto” non costituisce, poi la capienza massima possibile dello stesso, ma quella media, computata sulla base del peso specifico medio,
19 e parte Appellante non ha fornito altrimenti prova sufficiente dell'aver effettuato pagamenti in misura superiore a quella dovuta.
Infondato è altresì il quindi motivo di gravame.
Dall'integrale reiezione delle domande riconvenzionali di riconoscimento di indebito oggettivo già deriva, infatti, l'infondatezza della domanda di risarcimento di danni. Per mero inciso può aggiungersi che nemmeno è stata altrimenti fornita prova di un asserito comportamento disonesto della controparte, contrario alla buona fede, e le voci indicate come presunti danni nemmeno avrebbero potuto essere riconosciute come tali, in specie la decisione di interrompere il rapporto contrattuale -in ordine alla quale il Tribunale ha indicato trattarsi di risoluzione consensuale- e di avvalersi di un'altra società per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal supermercato Banco Fresco, così come quella di procedere ad autonome prove di pesatura e di presentare denuncia/querela avverso i legali rappresentanti della
[...]
Controparte_1
5. APPELLO INCIDENTALE DELLA Controparte_1
La ha presentato impugnazione incidentale, Controparte_1
lamentando un'asserita omessa statuizione da parte del Tribunale in ordine alle spese sostenute relative ai compensi del proprio consulente tecnico di parte, documentate all'atto del deposito della propria comparsa conclusionale in primo grado, nella misura di euro 3.300,00.
A fronte dell'intervenuta parziale riforma della sentenza di prime cure, la Corte è tenuta a nuovo esame dell'attribuzione e della liquidazione delle spese di lite anche in relazione al primo grado di giudizio, in relazione alle quali tale domanda va esaminata.
6. SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
risulta integralmente soccombente relativamente alle presentate Parte_1
domande di restituzione di indebito oggettivo, di risarcimento danni e di risoluzione del contratto, invece vincitrice in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo, quanto alla domanda allo stesso sottesa, in ordine alla quale la Controparte_1
20 era parte attrice in senso sostanziale, la stessa ha trovato accoglimento solo parziale, in misura ulteriormente ridotta all'esito del giudizio d'appello.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di parziale soccombenza reciproca, punto non oggetto di impugnazione, riconoscendo una compensazione fra le parti delle spese di lite nella misura del 5%, ponendo per il resto tali spese a carico della Parte_1
maggiormente soccombente, condannandola altresì al pagamento dell'integralità
[...]
delle spese di CTU, queste ultime qualificabili, così come le spese di CTP, quali parte della complessiva liquidazione delle spese del grado.
Anche a seguito della parziale riforma della sentenza di prime cure, la risulta comunque senz'altro maggiormente soccombente, può Parte_1
peraltro riconoscersi una compensazione in misura maggiore di quanto ritenuto dalla sentenza di prime cure, nei termini seguenti, ponendole per il resto a carico della in favore della Parte_1 Controparte_1
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate come segue, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase:
- per la fase di studio euro 1.620,00
- per la fase introduttiva euro 1.147,00
- per la fase istruttoria euro 1.118,00
- per la fase decisoria euro 2.075,00
Totale: euro 5.960,00
Spese compensate 10% euro 596,00
Totale spese a carico euro 5.364,00
21 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge,
oltre a euro 6,50 per esposti;
tenuto conto, inoltre, del rilievo della svolta CTU
parzialmente a favore di entrambe le parti, sempre a titolo di parziale compensazione delle spese, vanno poste a carico della i due terzi delle spese di Parte_1
CTU, condannandola altresì al pagamento dei due terzi delle spese di CTP sostenute dalla (che si ritengono tempestivamente Controparte_1
documentate agli atti nella misura complessiva di euro 3.300,00, da ritenersi non eccessivamente onerosa, i cui due terzi appunto dovranno essere corrisposti dalla
, rimanendo per il restante terzo, delle spese di CTU e CTP, a Parte_1
carico della Controparte_1
7. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
In relazione al presente grado di appello, in applicazione dei disposti normativi già
richiamati, va analogamente ritenuta una parziale soccombenza reciproca delle parti,
che giustifica una compensazione delle spese nella misura del 10 % e, in conformità ai già richiamati parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.100,00
- per la fase introduttiva euro 1.800,00
- per la fase decisoria euro 3.000,00
Totale: euro 6.900,00
Spese compensate al 10% euro 690,00
Totale spese a carico euro 6.210,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
- dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla Parte_1
22 l'importo di euro7.817,80, più IVA al Controparte_1
22%, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 241/2002, dalle scadenze al saldo;
- dichiara tenuta la alla restituzione Controparte_1
alla della maggior somma corrisposta in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado, oltre interessi ex d.lgs. n. 241/2002 dalla data dell'intervenuto pagamento al saldo;
- visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione del 10%
le spese fra le parti, condanna per il resto la al Parte_1
pagamento delle spese per il primo grado di giudizio, in favore della
[...]
liquidate nella misura di euro 5.364,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge, ed euro 6,50 per esposti, nonché al pagamento dei 2/3 delle spese di
CTU, come già separatamente liquidate in primo grado, e altresì dei 2/3 delle spese di CTP sostenute dalla importo, Controparte_1
quest'ultimo, pari a euro 2.200,00.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione del 10% le spese fra le parti, condanna per il resto parte Appellante, al pagamento Parte_1
delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata,
[...]
liquidate nella misura di euro 6.210,00, oltre a rimborso Controparte_1
forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Così deciso il 2 ottobre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G.680/ 2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 680/2022 R.G. promossa da:
C.F. con sede in Milano, via Manfredo Camperio Parte_1 P.IVA_1
n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Federico Restano del foro di Torino, PEC
e dall'avv. Maria Olympia Pene Vidari Email_1 del foro di Torino, PEC presso Email_2 il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torino, corso Galileo Ferraris n. 43
- APPELLANTE-
CONTRO
P. IVA , con sede in Orbassano, Controparte_1 P.IVA_2 via San Luigi n.25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Paolo Bolley del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliata, in Pinerolo, via Chiappero n.29/b
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 5436/2021, emessa in data 13 dicembre
2021 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e notificata il 12 aprile 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
- “ revoca il decreto ingiuntivo n.6258/2019 del 26.06.19;
- condanna al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1 euro 11.519,96 oltre interessi di cui al D.Lgs. 241/02 dalle scadenze al saldo;
- dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio nella misura del 5% e condanna al pagamento in favore di del residuo Parte_1 CP_1 Controparte_1
95% che liquida, nella quota, in euro 5.662,48 per compensi e in euro 6,18 per esposti oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico integrale di . Parte_1
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
L'Appellata ha presentato appello incidentale in data 8 settembre 2022.
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa le udienze tenutesi nell'anno 2022 si sono svolte con le modalità della trattazione scritta, successivamente invece con le usuali modalità procedurali, in presenza delle parti.
II. All'esito della trattazione, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia la Corte Ecc.ma:respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre la rinnovazione e/o l'integrazione della CTU già disposta nel giudizio di primo grado al fine di accertare la quantità massima di rifiuti che possono essere contenuti nel cassonetto dell'organico e nel container per gli imballaggi misti, utilizzati da all'epoca dei fatti di Parte_1 causa, demandando al perito d'ufficio il seguente quesito:
2 esaminati gli atti e la documentazione prodotta, esperita ogni necessaria indagine:
1) accerti il CTU la quantità di rifiuti che possono essere contenuti nei cassonetti per i rifiuti organici e nel container per gli imballaggi misti, utilizzati da all'epoca dei fatti di Parte_1 causa, effettuando le prove di pesatura;
2) ai fini del quesito sub 1), utilizzi i contenitori con capacità identica a quelli utilizzati da
all'epoca dei fatti di causa e, precisamente, per i rifiuti organici un cassonetto di Parte_1 capacità di 1.100 lt e per gli imballaggi misti un container di mc 10, utilizzando rifiuti provenienti dal supermercato ad insegna “Banco Fresco”, sito in Torino, strada Altessano e tenendo conto della natura dei rifiuti e della loro comprimibilità;
3) accerti il CTU se i quantitativi di rifiuti indicati nelle fatture emesse da corrispondono CP_1
a quelli indicati nei formulari di identificazione rifiuti (FIR) prodotti in causa e se siano compatibili con la quantità massima di rifiuti che i cassonetti e i container possono contenere;
4) quantifichi eventuali differenze, in termini di peso e dei correlativi corrispettivi, rispetto a quanto indicato da nelle fatture oggetto di causa. CP_1
NEL MERITO: accogliere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino in Parte_1 data 13 dicembre 2021, n. 5436/2021 e, per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza: 1) accertare l'ammontare del credito vantato da azionato in sede Controparte_1 monitoria, nei limiti di quanto risulti dimostrato sulla base delle risultanze di causa, deducendo in ogni caso dall'importo dovuto la somma di euro 150,00, pari ai corrispettivi pagati da in relazione a prestazioni non eseguite da Parte_1 Controparte_1
[...]
2) dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 27.582,40, ovvero di quella maggiore che sarà ritenuta di Parte_1 giustizia, in quanto, per le ragioni esposte in narrativa, indebitamente percepita dall'odierna appellata, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti sino al saldo;
3) accertato il grave inadempimento di agli obblighi di cui alla Controparte_1 convenzione per il servizio di raccolta, trasporto e selezione/cernita e trattamento/smaltimento dei rifiuti, dichiarare tenuta e condannare al risarcimento del Controparte_1 danno patito da quantificato nella somma di euro 6.664,99, oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi;
4) dato atto che in esecuzione del decreto ingiuntivo in data 26 giugno 2019, n. 6258/2019 e della sentenza del Tribunale di Torino in data 13 dicembre 2021, n. 5436/2021 Parte_1 ha corrisposto a il complessivo importo di euro 21.531,42, Controparte_1 dichiarare tenuta e condannare a restituire ad tutte Controparte_1 Parte_1 le somme corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo in data 26 giugno 2019, n.
6258/2019 e della sentenza del Tribunale di Torino in data 13 dicembre 2021, n. 5436/2021, che, in esito all'accoglimento del presente appello, risultava non dovute. con il favore di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte Appellata:
“Contrariis reiectis, in via principale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello avversario;
in via di appello incidentale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello riformare sul punto l'impugnata sentenza e condannare la società appellante alla refusione delle spese sopportate da per CP_1
3 l'onorario del proprio CTP, pari ad Euro 3.300,00, confermandosi nel resto l'appellata sentenza”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., la ha Controparte_1
ottenuto dal Tribunale di Torino pronuncia di decreto provvisoriamente esecutivo, n.
6528/2019, in data 26 giugno 2019, di ingiunzione alla di Parte_1
pagamento dell'importo di euro 13.547.62,00, oltre interessi e spese di procedura, indicando e producendo, a fondamento del ricorso, la debenza di importi di cui alle fatture n. 125/2018 del 28 dicembre 2018 e n. 13/2019 del 26 febbraio 2019, relative a servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, prestati in esecuzione di contratto di appalto stipulato dalle due società.
ha agito in giudizio presentando opposizione avverso detto Parte_1
decreto ingiuntivo, allegando che:
- aveva assunto incarico di prelevare i rifiuti Controparte_1
prodotti dal punto vendita di Torino del supermercato “Banco Fresco”, divisi per tipo e contenuti nei vari cassonetti, e di trasportali presso la sua sede in
Orbassano (TO) via San Luigi n. 25 ove, dopo averli pesati, si occupava di smaltirli;
- il prezzo per lo smaltimento era da determinarsi moltiplicando la quantità di rifiuti lavorata per un coefficiente specifico che le parti avevano definito per ogni tipologia di rifiuto, oltre a importi dovuti per il ritiro, trasporto e lavaggio di ogni contenitore destinato a contenere l'organico e per ogni prelievo del container degli imballaggi misti;
- dalle verifiche espletate dalla sarebbe emersa una discrasia Parte_1
tra il peso dei rifiuti dichiarato dalla nelle Controparte_1
4 fatture emesse nel corso del rapporto contrattuale e le prestazioni da tale società
realmente eseguite, in quanto i cassonetti di raccolta potevano contenere una quantità massima di rifiuti notevolmente inferiore, secondo le verifiche di rispetto a quella indicata dalla Parte_1 CP_1
sulla cui base venivano determinati gli importi fatturati alla
[...]
Parte_1
- prove di pesatura del container destinato ai rifiuti misti e dei cassonetti dei rifiuti organici, colmi fino all'orlo, eseguite tramite prelievo con ragno, effettuate da parte opponente, avrebbero infatti rilevato che essi avevano una capienza massima rispettivamente di 545 kg e di 250 kg, di molto inferiore rispetto a pesature di rifiuti fatturate dalla Controparte_1
- in specie, i compensi richiesti a fronte delle fatture n. 125/2018 e n. 13/2019 sarebbero stati quantificati sulla base di un'attestazione ritenuta alterata per eccesso del quantitativo dei rifiuti organici e misti ritirati e smaltiti;
domandando, su queste basi, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale,
stante il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla CP_1
la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto sottoscritto dalle
[...]
parti e la condanna di lla ripetizione della somma Controparte_1
di euro 29.691,80, ritenuta incassata sine titulo a fronte del pagamento di precedenti fatture, oltre al pagamento degli interessi e dei frutti maturati e al risarcimento dei danni. In subordine, ha domandato di compensare i rapporti di dare e avere tra le parti.
costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_1
fondatezza delle domande avversarie, sostenendo la perfetta corrispondenza tra quanto da essa trasportato e quanto fatturato, domandando il rigetto delle stesse e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove per testi e CTU.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, premesso che, in ordine alle fatture n. 125/2018 e n. 13/2019, stante l'eccezione di inadempimento parziale sollevata da era onere della parte che si assumeva Parte_1
5 creditrice provare di aver reso prestazioni corrispondenti agli importi richiesti., ha ritenuto che abbia parzialmente assolto tale onere, dimostrando CP_1
l'attendibilità dei quantitativi indicati nei “formulari di identificazione rifiuti” (FIR) limitatamente a quelli che recanti la firma di , il quale, in sede Parte_2
istruttoria, con dichiarazioni ritenute attendibili e credibili, ha illustrato le modalità con cui venivano realizzate le attività di trasporto e pesatura dei rifiuti, riscontrando l'esattezza di quanto attestato nella documentazione prodotta agli atti, non invece in ordine ai FIR sottoscritti da altri soggetti, non chiamati a testimoniare, o dal legale rappresentante della parte in causa, ritenendo Controparte_1
difettasse, al riguardo, prova sufficiente dell'esatto adempimento per quanto concerne i quantitativi di rifiuti ritirati e trattati. Di conseguenza, ha giudicato dovuto dalla non l'intero importo di euro 13.547.62,00 di cui al decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, che pertanto è stato revocato, ma la minor somma di euro
11.519,96, al cui pagamento ha condannato la Parte_1
In merito alle domande avanzate invece in via riconvenzionale dalla Parte_1
il Tribunale le ha ritenute non fondate.
[...]
Il giudice di prime cure ha osservato che il contratto fra le parti, avente scadenza in data 31 dicembre 2019, è “venuto meno per concorde volontà delle parti”, ed il fatto che abbia assentito allo scioglimento del vincolo Controparte_1
ha determinato l'estinzione del rapporto ancor prima dell'instaurazione del presente giudizio, ragione per la quale non poteva esaminarsi, né disporsi la risoluzione di un contratto già cessato.
Il Tribunale ha altresì respinto la domanda di ripetizione di indebito e parziale restituzione delle somme pagate dalla alla Parte_1 CP_1
ritenendo che non abbia fornito prova, né
[...] Parte_1
testimoniale né documentale, del trasporto e dello smaltimento da parte di
[...]
di un quantitativo di rifiuti inferiore rispetto a quello Controparte_1
Con individuato negli antecedenti , all'origine degli importi fatturati dalla
[...]
corrisposti dalla . Controparte_1 Parte_1
6 In ordine ai contenitori dei rifiuti organici, il Tribunale ha richiamato e condiviso le risultanze della CTU, ritenendo accertato che il volume dei cassonetti preposti per il trasporto di detti materiali fosse idoneo a contenere rifiuti organici del peso indicato nei FIR dalla con conseguente corrispondenza tra Controparte_1
le prestazioni eseguite e gli importi fatturati, escludendo la presunta mendacità delle certificazioni della Ha giudicato correttamente Controparte_1
esperite anche le verifiche peritali compiute in relazione agli imballaggi misti, ritenendo che dall'incertezza circa la reale capienza del contenitore utilizzato per lo spostamento dei suddetti materiali, che ha determinato l'omissione di verifiche di pesatura, derivi in ogni caso il mancato raggiungimento della prova, di cui era onerata, della circostanza che tali cassonetti non sarebbero stati Parte_1
in grado di trasportare un peso superiore a 545 kg e, dunque, della presunta alterazione dei pesi indicati dalla Controparte_1
Indi il Tribunale, ex artt. 91 ss c.p.c., rilevata la prevalente soccombenza della compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 5%, ha Parte_1
condannato per il resto al pagamento delle stesse, nonché Parte_1
dell'integralità delle spese di CTU.
La ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e Parte_1
meritevole di essere riformata, avanzando cinque motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Errato accertamento in fatto in merito alla capacità massima dei contenitori dei rifiuti e all'inesistenza delle prestazioni di – rinnovazione della CP_1
CTU”;
- “Erronea quantificazione del credito azionato in sede monitoria – erroneità e contraddittorietà della sentenza”;
- “In via subordinata, prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito vantato da per pagamenti indebiti”; Parte_1
- “In via di ulteriore subordine - erroneo apprezzamento delle risultanze della
CTU: accertamento del credito di ”; Parte_1
7 - “Fondatezza dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno”.
La ha presentato appello incidentale, chiedendo Controparte_1
la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha condannato la controparte al pagamento delle spese del consulente tecnico di parte, pari ad euro
3.300,00.
2. SUFFICIENTE PROVA DI PAGAMENTO INDEBITO - INSUSSISTENZA
L'Appellante si duole, innanzitutto, del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale avente a oggetto la ripetizione delle somme che CP_1
avrebbe indebitamente percepito a fronte del pagamento, da parte della
[...]
degli importi indicati nelle fatture emesse durante la pendenza del Parte_1
rapporto contrattuale, avendo invece, a suo avviso, diritto solo a un minor corrispettivo, atteso che non poteva avere raccolto e trasportato la quantità di rifiuti indicata nei FIR e nelle fatture, poiché i contenitori utilizzati per la raccolta rifiuti avrebbero avuto una capienza massima notevolmente inferiore a quella atta a ritenere possibile lo stivaggio di detti quantitativi.
Con il primo motivo d'impugnazione censura più Parte_1
specificamente la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle risultanze della CTU, “acriticamente” aderendo “alle erronee conclusioni dell'arch. ” e così ritenendo che la Per_1 Controparte_1
non avrebbe fatturato importi eccessivi e sproporzionati rispetto alle prestazioni
[...]
eseguite. Si lamenta un errore nella ricostruzione dei fatti, cagionato dall'avere il consulente tecnico d'ufficio, per un verso, adoperato un metodo ritenuto “gravemente deficitario” di pesatura del volume dei cassonetti dei rifiuti organici, “in contrasto con le normali dinamiche di conferimento”, che lo avrebbe condotto a un risultato distorto, per altro verso omesso di accertare la capacità contenitiva del container impiegato per i rifiuti misti, senza tenere conto di circostanze non contestate, domandando, su queste basi, rinnovazione della CTU.
Tale motivo d'impugnazione non risulta fondato e non può trovare accoglimento.
8 Si lamenta che i FIR prodotti in causa risulterebbero “in parte illeggibili”, in relazione al “n. colli/contenitori”, ragione per la quale il CTU non avrebbe potuto procedere alle operazioni di calcolo con precisione: ora, per un verso, il CTU ha invece espressamente indicato di aver ricevuto “copia leggibile di tutti i FIR”, aggiungendo che gli stessi “sono visibili in allegato alla perizia, tutti scannerizzati dalla CTU”, e di essere quindi stato in grado di effettuare i calcoli con la dovuta precisione;
l'Appellante poi non indica quali dati sarebbero stati ipoteticamente erroneamente riportati perché invece non leggibili e quindi non letti con precisione;
infine, se effettivamente si trattasse di dati non leggibili, a nulla gioverebbe l'accoglimento della richiesta di nuova CTU.
Con riguardo ai rifiuti organici, l'Appellante lamenta poi una ritenuta erroneità delle modalità con le quali il CTU ha svolto la prova di pesatura, riprendendo osservazioni già avanzate dal proprio CTP, cui il CTU ha replicato, con argomentazioni ritenute condivisibili da parte del Tribunale e che anche questa Corte condivide.
Ci si duole delle modalità con cui è avvenuto il riempimento dei cassonetti durante l'accertamento tecnico: non rispecchierebbero il graduale riempimento compiuto all'epoca del rapporto contrattuale dagli addetti del supermercato, dal momento che, il
17 dicembre 2020, ai rifiuti già raccolti i primi giorni di quel mese ne sarebbero stati aggiunti altri provenienti dal punto vendita “Banco Fresco” di Beinasco, senza che sugli stessi fosse stata condotta alcuna indagine concernente la loro sedimentazione,
operando così, nell'atto di inserire quest'ultimi nei contenitori già parzialmente pieni,
una prima compattazione. In quella data, inoltre, nei due cassonetti adoperati per la prova peritale sarebbero stati introdotti anche dei “prodotti di scarto”, che avrebbero dovuti essere qualificati come imballaggi misti. I cassonetti così complessivamente riempiti sono poi stati sigillati con del cellophane, il che non avveniva ordinariamente ed avrebbe alterato il processo di degradazione dei rifiuti ivi presenti, i quali sarebbero stati lasciati sedimentare per un ulteriore periodo di 12 giorni, prolungando così
eccessivamente il tempo di sedimentazione che, in media, era di 12 giorni. Infine, in data 29 dicembre 2020, il contenuto dei due cassonetti usati per la simulazione è stato
9 dapprima riversato all'esterno e poi travasato manualmente in un unico contenitore, solo allora sottoposto a pesatura, e si adduce che tali operazioni di rovesciamento e successiva unione in un medesimo recipiente avrebbero comportato un'ulteriore anomala compattazione dei rifiuti, determinando un'alterazione del peso finale misurato, “posto che non è mai accaduto che gli addetti di Banco Fresco rovesciassero il contenuto dei cassonetti ed aggiungessero ai rifiuti già compattati perché stipati da due settimane altri rifiuti compattati e sedimentati”. Si critica il CTU anche per avere omesso di analizzare la documentazione di società alla quale Controparte_3
è in seguito rivolta per l'espletamento del medesimo servizio, Parte_3
allorché ha interrotto i rapporti con la Controparte_1
Deve, invece, ritenersi correttamente espletata la pesatura dei rifiuti organici effettuata dal CTU.
Innanzitutto, va rilevato che questi ha correttamente espletato il proprio incarico avvalendosi degli elementi indicati dal giudice di prime cure.
Per i rifiuti organici è incontestato che i contenitori adoperati per l'accertamento fossero gli stessi di quelli impiegati nella vigenza del contratto fra le parti. La tipologia dei rifiuti utilizzata è corrispondente. Non rileva che quel giorno parte degli stessi siano stati prelevati dalla sede di Beinasco, provenendo comunque da Banco Fresco e avendo la medesima natura di quelli di Torino, tutti derivando dalle attività svolte dal supermercato;
inoltre, l'aver dovuto attingere agli scarti della sede di Beinasco si è reso necessario stante l'insufficienza dei rifiuti rinvenuti il 17 dicembre 2020 nei cassonetti della sede di Torino, per quanto il CTU avesse previamente stabilito, giorni prima, di lasciare aperti i due cassonetti da utilizzare per la prova affinché fossero riempiti nei giorni successivi con quel tipo di rifiuti, trovandosi invece a riscontrare, il
17 dicembre 2020, che gli addetti dell'attività commerciale non avevano effettuato quanto era stato convenuto (il CTU espressamente ha rilevato la “dalla mancanza di collaborazione del supermercato BANCO FRESCO di via Altessano”), e gli scarti di frutta e verdura, presenti all'interno dei cassonetti risultavano di quantità del tutto insufficiente a colmarli, nonché di evidente freschezza e integrità. Ragione per la quale
10 si è dovuto procedere ad aggiungere ulteriori rifiuti, senza con questo dare luogo ad alcuna “prima anomala compattazione”, al contrario i primi rifiuti presenti nemmeno trovandosi in usuale stato di maggior decomposizione.
Non trova poi riscontro la circostanza dedotta dall'Appellante secondo cui fra i rifiuti inseriti per colmare i contenitori dell'organico ne sarebbero stati aggiunti alcuni qualificabili come materiali misti e non corrispondenti a quelli ivi usualmente stivati.
Trattasi di vaschette e confezioni contenenti cibi ritenuti non più idonei alla vendita che, come emerge attestato nei verbali del 22 e del 29 luglio 2020, il CTU ha rinvenuto nei cassonetti dell'organico di Banco Fresco, in corrispondenza quindi a una prassi, corretta o meno, tenuta dagli addetti al supermercato, i quali collocavano fra i rifiuti misti solo gli imballaggi di maggiori dimensioni, fra i rifiuti organici le confezioni di ridotte dimensioni contenenti alimenti. Deve escludersi poi la sottomissione dei rifiuti a una sedimentazione più lunga dell'ordinario: accertata la loro in gran parte freschezza e integrità, si è proceduto a lasciarli stagnare per il previsto periodo medio di 12 giorni, per riprodurre il processo di naturale deperimento che ordinariamente avveniva all'epoca dei fatti in contestazione. Né può ritenersi che la sigillatura dei predetti contenitori con il cellophane durante questo arco di tempo abbia inciso sul processo di deterioramento dei rifiuti ivi presenti alterandone le condizioni di naturale degradazione: trattavasi di una sigillatura indicata come particolarmente sottile e leggera, apposta al fine di assicurarsi che il prodotto oggetto di indagine, lasciato a sedimentare presso terzi, non potesse essere manipolato. Inoltre, tale esperimento è
stato condotto nel mese di dicembre e, non sussistendo temperature elevate, il cellophane non può ritenersi aver avuto concreta rilevanza accelerativa del processo di decomposizione dei rifiuti, costituendo semmai una protezione da possibili infiltrazioni. Neppure il rovesciamento del contenuto dei due cassonetti, compiuto il
29 dicembre 2020, e la successiva unione dello stesso all'interno di un unico bidone, per procedere alla pesatura, può avere determinato un'alterazione del peso finale a discapito dell'Appellante. Il CTU ha messo in luce come, al contrario, nell'atto del travasamento siano andati in parte dispersi i liquami dei rifiuti, ciò comportando una
11 riduzione e non un aumento del peso rilevato. Infine, non era ammissibile, e peraltro nemmeno provante, una comparazione fra i quantitativi raccolti in seguito da
[...]
e quelli indicati dalla risultando essere CP_3 CP_1 Controparte_1
parzialmente diverse, perché modificate, le modalità di catalogazione dei rifiuti
(“avviene attualmente con una gestione diversa e con codici CER diversi”).
Si ritiene, pertanto, che la CTU si sia correttamente svolta, accertando l'insussistenza di incongruenze fra la capacità media dei cassetti contenitori dei rifiuti organici (di 715 kg, a fronte di un peso specifico medio del rifiuto organico di 650
kg/mc) e le pesature effettuate dalla (in media di Controparte_1
circa 597 kg), e quindi l'attendibilità delle pesature riportate sui FIR, sulla cui base sono state emesse le fatture a carico della Parte_1
Per quanto afferisce i rifiuti misti, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte delle diverse allegazioni delle parti in ordine a quale fosse la tipologia di contenitori all'epoca utilizzata per stivare tali rifiuti, correttamente il CTU non abbia potuto procedere a un esperimento simile a quello realizzato per i rifiuti organici. Concludendo poi, ed è diverso profilo, che l'incertezza sul punto si ripercuotesse avverso Parte_1
su cui incombeva l'onere probatorio, quale parte Attrice in riferimento alle presentate domande riconvenzionali.
Il che già è sufficiente per escludere, anche il riguardo, l'utilità stessa, tantomeno la necessità di ulteriori accertamenti peritali.
aggiunge peraltro, sotto un diverso profilo, che il Giudice di Parte_1
prime cure non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio e delle circostanze emerse durante il processo, in quanto la capienza volumetrica di 10 metri cubi del cassone utilizzato per i rifiuti misti sarebbe stata da lei rappresentata nei propri scritti difensivi e mai specificatamente contestata dalla controparte che, solo nella riunione fra CTU e CTP del 5 agosto 2020 aveva per la prima volta sostenuto che la capienza fosse invece di 14 mc.
Tale considerazione non risulta rilevante e non è comunque fondata.
12 Correttamente il CTU ha ritenuto non esperibile una prova di riempimento in relazione a un cassonetto, in quella data presente, che in ogni caso non poteva ritenersi corrispondente a quello utilizzato all'epoca dei fatti. Nella relazione peritale si legge che “la CTU aveva già deciso, come scritto sul verbale in data 30 novembre 2020, che la prova di riempimento di quel cassone non sarebbe stata effettuata poiché di misura superiore a quanto indicato in atti (10 mc); tale decisione deriva dal fatto che il quesito impone l'uso di contenitori identici a quelli usati all'epoca dei fatti” e, in precedenza, nel verbale del 5 agosto 2020 si legge che il container invece appartenente a
[...]
e a quel tempo in uso aveva volume di 9 mc. CP_3
I FIR agli atti, poi, riportano il ritiro di rifiuti misti di volumi compresi tra i 7 mc e i
10 mc, come indicato dallo stesso Appellante;
il CTU non ha effettuato prove di pesatura proprio perché il cassonetto rinvenuto aveva un volume maggiore di 10 mc, quindi non certo a discapito della posizione sostenuta dall'Appellante; infine il CTU, pur non avendo effettuato prove di pesatura, ha effettuato calcoli presuntivi, proprio in relazione a tali volumi e non a volumi maggiori, ritenendo corretto, e non eccessivo, il perso specifico medio del rifiuto misto risultante dai FIR (kg/mc 179,43 per alcuni,
considerati separatamente, kg/mc 163,83 per i restanti). Trattasi di un peso specifico tutt'altro che elevato, per tale tipologia di rifiuti, con conseguente piena verosimiglianza della correttezza dei dati indicati nei FIR e quindi nelle fatture,
vieppiù considerando che il peso specifico dei rifiuti è ovviamente variabile a seconda della composizione degli stessi nelle singole occasioni e le risultanze delle CTU hanno rimarcato che il prezzo finale fatturato dall'Appellata è risultato essere sinanche inferiore e non superiore rispetto a quello complessivamente applicabile sulla base del peso specifico medio dei rifiuti.
3. SOMME DOVUTE IN RELAZIONE ALLE FATTURE N. 125/2018 E 13/2019
Il Tribunale di Torino, in ordine al credito azionato dalla CP_1
in via monitoria, in riferimento alle emesse fatture n. 125/2018 e
[...]
13/2019, premesso che, a fronte dell'eccezione di inadempimento parziale da parte
13 della al riguardo l'onere probatorio della corrispondenza fra i dati Parte_1
indicati nei FIR e gli effettivi quantitativi dei rifiuti organici o misti prelevati, incombeva invece sulla (all'opposto di quanto Controparte_1
doveva ritenersi per le domande riconvenzionali della di cui si è Parte_1
detto); ritenuta insufficiente, di per sé, la sola prova documentale, ha concluso che tale onere sia stato assolto relativamente ai soli servizi che il teste ha Parte_2
affermato di aver personalmente effettuato o comunque visionato, attestando la corrispondenza con i dati indicati nei FIR e spiegando le modalità con cui la pesatura veniva effettuata, sulla base di tale ratio decidendi ritenendo integralmente dovuto dalla l'importo di euro 6.615,18 oltre IVA di cui alla fattura Parte_1
125/18, riducendo invece ad euro 2.822,00 oltre IVA quanto dovuto per i servizi di cui alla fattura n. 13/19, emessa per il più elevato importo di euro 5.206,32,
comprendendovi gli importi per voci fatturate non oggetto di contestazione (ritiro e lavaggio, imballaggi misti, compattatore carta/cartone, cassette legno/plastica,
compattatore) e quelli per il trasporto e smaltimento di rifiuti misti di cui al FIR
140775, in ordine al quale l'esattezza della pesatura era stata confermata dal teste
, escludendo invece gli importi relativi ai restanti FIR concernenti Parte_2
rifiuti organici e rifiuti misti. Alla somma di euro 6.615,18 più 2.822,00 oltre IVA il
Tribunale ha infine aggiunto l'importo di euro 30,00 in corrispondenza a quanto accertato come dovuto in sede peritale in riferimento a precedente fattura, così
addivenendo a un importo totale di euro 9.467,18 oltre IVA al 22%, al cui pagamento ha condannato in favore di Parte_1 Controparte_1
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo d'impugnazione, rubricato “erronea quantificazione del credito azionato in sede monitoria - erroneità e contraddittorietà della sentenza”,
l'Appellante si duole che sia stato ritenuto accertato un suo debito in tale misura.
Secondo l'Appellante il Tribunale avrebbe erroneamente quantificato i sopra indicati importi, “non analizzando correttamente” la documentazione prodotta in giudizio e “travisando totalmente” le risultanze istruttorie.
14 Si sostiene che, in applicazione del ragionamento logico giuridico esposto, il
Tribunale avrebbe dovuto respingere la richiesta di pagamento avanzata con la fattura
125/2018, in quanto i FIR a questa correlati relativi a rifiuti organici e misti non recherebbero tutti la sottoscrizione di in ordine alla pesatura, ma Parte_2
solo in riferimento al trasporto, risultando una firma differente, e, per l'effetto, le relative prestazioni non avrebbero dovuto essere ritenute provate, o quantomeno, in via subordinata, in relazione alla fattura 125/2018 sarebbero stati da riconoscersi come dovuti unicamente i corrispettivi aventi tale oggetto derivanti dai FIR n. 19872, 19873,
19900, 19917, 19938 e 19939, rilevando che la stessa Controparte_1
aveva riconosciuto che solo questi presentavano la firma di ,
[...] Parte_2
dunque per gli altri, sia pur registrati nella medesima fattura, essendo le attività di pesatura state eseguite da altri dipendenti, non sarebbe stata data prova sufficiente della quantità di rifiuti misti e organici effettivamente trasportata e smaltita.
Si osserva poi, ulteriormente, che ove la Corte dovesse ritenere dovuti tali compensi, gli stessi dovrebbero essere rideterminati, lamentando che il Tribunale
avrebbe omesso ogni considerazione in merito alla congruità tra la quantità di rifiuti dichiarata e l'effettiva capacità contenitiva dei cassonetti destinati a contenerli e, in ogni caso, non avrebbe tenuto conto della capienza massima dei contenitori dell'organico individuata dal CTU in 367 kg e 715 kg.
In via ulteriormente subordinata, evidenzia ritenuti errori di calcolo relativi agli importi della fattura 125/2018 relativamente al numero di prelievi (a suo dire 7 anziché
8) e al prezzo indicato rispetto alle pattuizioni (euro 90,00 e non euro 100,00), ripetendo poi l'argomentazione relativa alla capienza massima.
Mentre, con riferimento alla fattura 13/2019, l'Appellante afferma che
[...]
avrebbe dimostrato la corrispondenza tra quanto trasportato Controparte_1
e l'importo richiesto esclusivamente per gli imballaggi misti di cui al FIR 140775, sarebbe invece da escludersi ogni debenza relativa alla raccolta e all'eliminazione dei rifiuti organici e misti indicati negli altri FIR correlati a tale fattura, anche in ordine
15 agli importi concernenti “ritiro, trasporto e lavaggio”, “smaltimento cassette, prelievo e trasporto carta, noleggio compattatore carta”.
Infine, l'Appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente un credito di euro 30,00 in favore della controparte, ritenendo che tale riconoscimento sarebbe il risultato di un equivoco nell'esame della CTU commesso dal giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente portato a compensazione alcuni importi relativi ad altre fatture (per le quali, fra l'altro, ritiene sussistesse non un debito di euro
30,00, ma un credito di euro 150,00), senza rilevare che il ricorso per decreto ingiuntivo ha avuto a oggetto unicamente le fatture n. 125/2018 e 13/2019, inoltre dagli atti emergerebbe piuttosto un altro credito di euro 60,00 a favore di relativo a tale fatture. Parte_1
Su tali basi l'Appellante propone determinati ricomputi, di cui, per inciso, in sede di memoria di replica, a fronte delle osservazioni di controparte, propone una versione in parte alternativa.
Tale motivo d'impugnazione risulta parzialmente fondato.
Merita accoglimento la censura di in ordine al riconoscimento Parte_1
in favore della controparte di un credito di euro 30,00 che il Tribunale ha derivato da accertamento peritale riferito a fatturazioni diverse da quelle per le quali la
[...]
ha agito in sede monitoria: parte Appellata, in questo Controparte_1
giudizio, non ha infatti mai presentato alcuna domanda al riguardo.
Per altro verso, non merita invece riconoscimento la correlata allegazione, in sede di appello, di un presunto credito di euro 210,00 per “prestazioni non eseguite” di
“trasporto e lavaggio cassonetti”, derivante dalle “risultanze di causa”: in ordine alle domande riconvenzionali avanzate da come anche si ribadirà in Parte_1
relazione al terzo motivo di doglianza, va confermato l'integrale rigetto, non emergendo agli atti prova sufficiente di alcun pagamento indebito (fra l'altro, dalle risultanze della CTU emergerebbe semmai un maggior credito della
[...]
più elevato degli euro 150,00 che ad avviso di Controparte_1
sarebbero non dovuti a tale titolo in relazione a fatture già pagate); Parte_1
16 quanto ai restanti euro 60,00, va rilevato che non sono fondate, in generale e anche in ordine ai crediti di azionati in via monitoria, le Controparte_1
argomentazioni relative a una presunta non debenza di prestazioni relative a “ritiro, trasporto e lavaggio”, “smaltimento cassette, prelievo e trasporto carta, noleggio compattatore carta”, di cui in primo grado non ha allegato la Parte_1
mancata prestazione, essendo la sua eccezione di parziale inadempimento esclusivamente relativa ai quantitativi di rifiuti organici e di rifiuti misti: oggetto della presente causa non era e non è l'accertamento dell'effettiva e incontestata esecuzione delle prestazioni della ma la corrispondenza tra la Controparte_1
quantità di rifiuti organici e di rifiuti misti prelevati e smaltiti e gli importi fatturati.
Condivisibile è invece l'argomentazione dell'Appellante secondo la quale i criteri indicati dal Tribunale, per ritenere provata o meno l'esattezza dei quantitativi dei rifiuti organici e misti riportati sui FIR posti alla base delle fatture n. 125/2018 e
13/2019, dovevano essere applicati uniformemente e integralmente: al riguardo rileva il fatto che sul punto non sia stata presentata impugnazione incidentale da parte della
Controparte_1
Questo premesso, i FIR prodotti in giudizio dalla Controparte_1
comprendono le informazioni concernenti la data in cui il prelievo dei rifiuti è
[...]
stato effettuato, la tipologia di rifiuti, il numero dei contenitori utilizzati e il peso degli stessi, nonché la firma del trasportatore e una siglatura dell'addetto alla pesatura.
In relazione alla fattura n. 125/2018 i FIR 19872, 19873, 19900, 19917, 19938 e
19939 sono contrassegnati dalla sottoscrizione, che si identifica distintamente, del teste
, il quale in relazione a questi ha confermato di essersi occupato Parte_2
personalmente non soltanto della raccolta e del trasporto degli stessi, ma anche della pesatura, così confermando l'adempimento della prestazione a cui la
[...]
era tenuta nei confronti della per quei Controparte_1 Parte_1
dati rifiuti e per quei quantitativi. Il fatto che nei FIR si rinvenga una sigla al di sopra del timbro che non corrisponde alla firma del teste non rivela una mistificazione di quest'ultima, appartenendo la prima con tutta probabilità al legale rappresentante della
17 società appaltatrice ed essendo apposta in tutti i FIR allegati, anche quelli le cui attività
di prelievo e trasporto sono state espletate da dipendenti diversi dal teste: al riguardo la ha senz'altro sufficientemente provato l'adempimento delle CP_1
prestazioni rese in quegli esatti termini.
Non ha poi rilievo, al riguardo, né l'ulteriore richiamo a una presunta inattendibilità delle risultanze della CTU relative alla capienza dei cassonetti, essendo stato rigettato come infondato il primo motivo di doglianza, né il riferimento a una presunta impossibilità per eccesso dei quantitativi di rifiuti organici di cui ai FIR 19917 e
19939: la CTU ha concluso in senso affermativo anche in ordine alla compatibilità di detti quantitativi con la capienza dei contenitori;
il riferimento a kg 715 è relativo a un peso “medio”, non massimo, derivando da un computo correlato al peso specifico medio di tali rifiuti, non massimo;
fra l'altro il CTU ha notato che “il peso specifico del rifiuto calcolato su tutte le pesate di ” era sinanche inferiore a quello medio, CP_1
ma in date occasioni bene poteva essere più alto.
Una serie di altri FIR non concerne trasporto e smaltimento di rifiuti organici o misti, ma di altri rifiuti: va confermata la debenza dei correlati importi.
Per quanto riguarda, invece, i FIR n. 19.890 (dalle risultanze della CTU relativo a 7 mc di rifiuti misti “più panetteria”, asseritamente per 1520 kg), n. 19.897 (7 mc rifiuti misti “più panetteria”, 2180 kg), n. 19.901 (4 contenitori di rifiuti organici, kg. 2760),
n. 19.913 (7 mc rifiuti misti “più panetteria”, 2080 kg), n. 19926 (7 mc di rifiuti misti
“più panetteria”, 2260 kg), n. 19.936 (7 mc rifiuti misti, 2080 kg) e n. 19..937 (7 mc rifiuti misti, 2190 kg), l'adempimento non può dirsi provato nella sua integralità, in considerazione dei criteri sopra indicati, non essendovi prova testimoniale che confermi i quantitativi documentati. Nemmeno, tuttavia, devono ritenersi non effettuati i relativi servizi, ma effettuati solo per quantitativi corrispondenti a quelli allegati come non contestati dalla (non rilevando, al riguardo, i più elevati Parte_1
quantitativi medi computati dalla CTU), ovvero pari a 545 Kg a cassonetto per i rifiuti misti e 250 Kg a cassetto per l'organico. Ne deriva che non sono riconoscibili come effettivamente ritirati e smaltiti quantitativi di rifiuti pari a kg (1520-545)+( 2180-
18 545)+( 2760-250*4)+(2080-545)+(2260-545)+(2080-545)+(2190-545) = 10.800,
misura che, moltiplicata per il prezzo di 0,15 euro, dà un importo di euro 1.620,00 da ritenersi non dovuto.
Conseguentemente, in ordine a tale fattura, va riconosciuto un debito a carico di pari a euro 4.995,80 più IVA, anziché di euro 6.615,80 (dato Parte_1
riportato nella sentenza di prime cure come 6.615,18, per errore materiale) più IVA.
Per le ragioni sopraindicate va invece confermata la debenza dell'importo, già ridotto dal Tribunale, di euro 2.822,00 oltre IVA, relativamente alla fattura n. 13/19,
essendo dovuti, in quanto non specificamente contestati, gli importi diversi da quelli relativi ai quantitativi dei rifiuti misti e organici.
Complessivamente, quindi, la sentenza di prime cure va parzialmente riformata, condannando al pagamento dell'importo di euro 7.817,80 più IVA Parte_1
(anziché di euro 9.467,18 più IVA) e a dichiarata Controparte_1
tenuta al pagamento ad della maggior somma corrisposta in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
4. ANCORA SULL'INSUSSISTENZA DI PROVA DI PAGAMENTI INDEBITI E SULLA NON
SPETTANZA DI UN RISARCIMENTO DANNI
Con il terzo e il quarto motivo d'impugnazione l'Appellante lamenta, in via subordinata, che non si sia tenuto conto che sarebbe stato erroneo un computo di quantitativi di rifiuti organici superiore al peso medio accertato al momento del loro riempimento o quantomeno, in via ulteriormente subordinata, del peso ritenuto
“massimo” degli stessi.
Entrambi tali motivi risultano infondati e non possono trovare accoglimento.
Il peso dei rifiuti organici al momento del conferimento non è rilevante, essendo tali rifiuti caratterizzati da un procedimento di degradazione, come comprovato dalla svolta CTU.
Il quantitativo di kg 715 “a cassonetto” non costituisce, poi la capienza massima possibile dello stesso, ma quella media, computata sulla base del peso specifico medio,
19 e parte Appellante non ha fornito altrimenti prova sufficiente dell'aver effettuato pagamenti in misura superiore a quella dovuta.
Infondato è altresì il quindi motivo di gravame.
Dall'integrale reiezione delle domande riconvenzionali di riconoscimento di indebito oggettivo già deriva, infatti, l'infondatezza della domanda di risarcimento di danni. Per mero inciso può aggiungersi che nemmeno è stata altrimenti fornita prova di un asserito comportamento disonesto della controparte, contrario alla buona fede, e le voci indicate come presunti danni nemmeno avrebbero potuto essere riconosciute come tali, in specie la decisione di interrompere il rapporto contrattuale -in ordine alla quale il Tribunale ha indicato trattarsi di risoluzione consensuale- e di avvalersi di un'altra società per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal supermercato Banco Fresco, così come quella di procedere ad autonome prove di pesatura e di presentare denuncia/querela avverso i legali rappresentanti della
[...]
Controparte_1
5. APPELLO INCIDENTALE DELLA Controparte_1
La ha presentato impugnazione incidentale, Controparte_1
lamentando un'asserita omessa statuizione da parte del Tribunale in ordine alle spese sostenute relative ai compensi del proprio consulente tecnico di parte, documentate all'atto del deposito della propria comparsa conclusionale in primo grado, nella misura di euro 3.300,00.
A fronte dell'intervenuta parziale riforma della sentenza di prime cure, la Corte è tenuta a nuovo esame dell'attribuzione e della liquidazione delle spese di lite anche in relazione al primo grado di giudizio, in relazione alle quali tale domanda va esaminata.
6. SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
risulta integralmente soccombente relativamente alle presentate Parte_1
domande di restituzione di indebito oggettivo, di risarcimento danni e di risoluzione del contratto, invece vincitrice in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo, quanto alla domanda allo stesso sottesa, in ordine alla quale la Controparte_1
20 era parte attrice in senso sostanziale, la stessa ha trovato accoglimento solo parziale, in misura ulteriormente ridotta all'esito del giudizio d'appello.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di parziale soccombenza reciproca, punto non oggetto di impugnazione, riconoscendo una compensazione fra le parti delle spese di lite nella misura del 5%, ponendo per il resto tali spese a carico della Parte_1
maggiormente soccombente, condannandola altresì al pagamento dell'integralità
[...]
delle spese di CTU, queste ultime qualificabili, così come le spese di CTP, quali parte della complessiva liquidazione delle spese del grado.
Anche a seguito della parziale riforma della sentenza di prime cure, la risulta comunque senz'altro maggiormente soccombente, può Parte_1
peraltro riconoscersi una compensazione in misura maggiore di quanto ritenuto dalla sentenza di prime cure, nei termini seguenti, ponendole per il resto a carico della in favore della Parte_1 Controparte_1
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate come segue, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase:
- per la fase di studio euro 1.620,00
- per la fase introduttiva euro 1.147,00
- per la fase istruttoria euro 1.118,00
- per la fase decisoria euro 2.075,00
Totale: euro 5.960,00
Spese compensate 10% euro 596,00
Totale spese a carico euro 5.364,00
21 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge,
oltre a euro 6,50 per esposti;
tenuto conto, inoltre, del rilievo della svolta CTU
parzialmente a favore di entrambe le parti, sempre a titolo di parziale compensazione delle spese, vanno poste a carico della i due terzi delle spese di Parte_1
CTU, condannandola altresì al pagamento dei due terzi delle spese di CTP sostenute dalla (che si ritengono tempestivamente Controparte_1
documentate agli atti nella misura complessiva di euro 3.300,00, da ritenersi non eccessivamente onerosa, i cui due terzi appunto dovranno essere corrisposti dalla
, rimanendo per il restante terzo, delle spese di CTU e CTP, a Parte_1
carico della Controparte_1
7. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
In relazione al presente grado di appello, in applicazione dei disposti normativi già
richiamati, va analogamente ritenuta una parziale soccombenza reciproca delle parti,
che giustifica una compensazione delle spese nella misura del 10 % e, in conformità ai già richiamati parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.100,00
- per la fase introduttiva euro 1.800,00
- per la fase decisoria euro 3.000,00
Totale: euro 6.900,00
Spese compensate al 10% euro 690,00
Totale spese a carico euro 6.210,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
- dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla Parte_1
22 l'importo di euro7.817,80, più IVA al Controparte_1
22%, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 241/2002, dalle scadenze al saldo;
- dichiara tenuta la alla restituzione Controparte_1
alla della maggior somma corrisposta in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado, oltre interessi ex d.lgs. n. 241/2002 dalla data dell'intervenuto pagamento al saldo;
- visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione del 10%
le spese fra le parti, condanna per il resto la al Parte_1
pagamento delle spese per il primo grado di giudizio, in favore della
[...]
liquidate nella misura di euro 5.364,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge, ed euro 6,50 per esposti, nonché al pagamento dei 2/3 delle spese di
CTU, come già separatamente liquidate in primo grado, e altresì dei 2/3 delle spese di CTP sostenute dalla importo, Controparte_1
quest'ultimo, pari a euro 2.200,00.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., ritenute compensate nella proporzione del 10% le spese fra le parti, condanna per il resto parte Appellante, al pagamento Parte_1
delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata,
[...]
liquidate nella misura di euro 6.210,00, oltre a rimborso Controparte_1
forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Così deciso il 2 ottobre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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