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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 46/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 27/03/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. PALMERINI ALESSANDRO e Parte_1 per il resistente l'Avv. ROSSO ANDREA in sostituzione dell'Avv. PISANU RITA CP_1
ASSUNTA MARIA.
L'avv. PALMERINI si richiama agli atti.
L'avv. ROSSO insiste come in memoria.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 15.55 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 27/03/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 46/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. STORACE ISIDE, che lo Parte_1 rappresenta e difende, unitamente all'Avv. PALMERINI ALESSANDRO, in forza di mandato in atti ricorrente e
- , elettiv. dom. presso l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, che lo CP_1
rappresenta e difende, in forza di procura generale alle liti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.1.2025 premesso di essere stato Parte_1
dipendente della società BO di VA LI (oggi Alstom Transportation Italy S.p.a.), per la quale aveva operato nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario anche durante le operazioni di bonifica dall'amianto con conseguente esposizione a rischio, di aver presentato ad domanda di accredito della maggiorazione contributiva ex art.1 comma 277 CP_1
della Legge n. 208/15 e di aver pertanto, per effetto di tale maggiorazione, maturato il diritto a pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza 1.4.2022, ha lamentato il mancato conteggio della citata maggiorazione, benché formalmente accreditata “ai fini del diritto e della misura”, per la determinazione della “quota contributiva” del trattamento pensionistico liquidato loro da
. CP_1
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di percepire una pensione liquidata secondo il c.d. sistema misto, vale a dire con una quota del trattamento (relativa alla contribuzione accreditata a partire dal 1.1.1996) calcolata secondo il sistema contributivo e con una quota (relativa alla contribuzione maturata negli anni precedenti) calcolata con il sistema retributivo.
L'importo della pensione del ricorrente, quindi, era stato computato sommando la quota retributiva, relativa alle settimane di contribuzione maturate al 31 dicembre 1995, e la quota contributiva per le settimane di contribuzione maturate dal 1° gennaio 1996 fino alla data di decorrenza, senza alcuna maggiorazione, nonostante il beneficio previsto dall'art.13 comma 8 della Legge n. 257/1992, richiamato dall'art.1 comma 277 Legge n. 208/15, non operasse distinzioni di sorta in ordine al sistema di calcolo della prestazione previdenziale.
, quindi, ha eccepito l'illegittimità del sistema di calcolo adottato da per la Pt_1 CP_1 quantificazione del trattamento pensionistico in godimento ed ha chiamato in causa l' CP_2
chiedendo dichiararsi il suo diritto “al ricalcolo della pensione cat. VOCOM n.36036692 mediante
l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.1, comma 277 della Legge n.302/2017 e norme collegate per il periodo dal 1° giugno 2003 al 20 settembre 2016”, con conseguente condanna di “a riliquidare il trattamento in godimento con CP_1 corresponsione in favore del ricorrente delle differenze sui ratei maturati oltre interessi fino al saldo”.
3 si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la CP_1 reiezione. L' ha affermato che la ratio dei “benefici contributivi amianto” era quella di CP_2 raggiungere anticipatamente l'età pensionabile (“nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione”) e che la valorizzazione dell'incremento anzianità contributiva non si poteva applicare alla contribuzione da calcolarsi col sistema contributivo, ma solo con il retributivo: la diversa valorizzazione dell'incremento dell'anzianità contributiva ai fini della misura del trattamento di quiescenza era, infatti, conseguenza diretta delle differenti modalità di calcolo della misura della pensione tra sistema retributivo, sistema misto e sistema contributivo. Per valorizzare il beneficio in argomento anche nel sistema di calcolo contributivo, quindi, secondo l' sarebbe stato necessario un intervento normativo. CP_2
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti si sono richiamati agli atti concludendo come in essi.
Il ricorso appare fondato.
In via preliminare, si rileva che non è contestata l'immediata proponibilità della domanda in assenza di previo ricorso amministrativo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr.
16758 del 2023)” (Cass. n.12400/2024).
Nemmeno è contestata la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, di un concreto ed attuale interesse ad agire in relazione alla richiesta pronuncia di condanna generica.
Le Sezioni Unite hanno ribadito che la domanda può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, in quanto tale facoltà costituisce “espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento
4 dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare
l'esistenza e l'ammontare del danno” (Cass. SSUU n. 29862/22).
A tal fine, secondo le Sezioni Unite, è sufficiente che “l'esistenza del danno appaia anche solo probabile”.
Nel caso in esame nulla ha dedotto circa l'eventuale irrilevanza della mancata CP_1
applicazione della maggiorazione di cui all'art. 1 comma 277 Legge n. 208/15 anche alla quota contributiva successiva al 31.12.1995. Si rileva, comunque, come l'applicazione di una simile maggiorazione determinerebbe comunque un incremento della misura della pensione erogata al
. Pt_1
In fatto, è pacifico tra le parti che abbia maturato i requisiti per Parte_1
l'accesso a pensione di vecchiaia anticipata per effetto della maggiorazione contributiva ex art.1 comma 277 relativa ai periodi di esposizione ad amianto nelle operazioni di bonifica (dal 1° giugno 2003 al 20 settembre 2016); che quindi abbia liquidato in favore dello stesso a CP_1
decorrere dal 1° aprile 2022 il trattamento pensionistico con il sistema c.d. misto;
che la pensione liquidata con il sistema misto comprenda una quota calcolata secondo il sistema retributivo ed una quota calcolata secondo il sistema contributivo;
che nel caso in esame, vista la data della bonifica (successiva al 31.12.1995), l'intero periodo di maggiorazione amianto si colloca nella quota contributiva;
che l' , nel calcolare l'importo della pensione, abbia liquidato la quota CP_2
contributiva solo sulla base della contribuzione effettivamente versata dal lavoratore, ritenendo la maggiorazione applicabile “nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione”.
A norma dell'art. 1 comma 277 L. 208/15 “ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione
5 della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”.
L'art. 13 comma 8 L. 257/92 recita: “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall'
è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”. CP_3
Il precedente comma 7 riconosce la maggiorazione ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all' amianto “ai fini i fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche”.
Il citato art. 1 comma 277 rinvia, poi, ad un successivo decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione del beneficio, “con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.
Il Decreto Interministeriale 12 maggio 2016, quindi, all'art. 4 precisa che, “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, il periodo di lavoro prestato durante le operazioni di bonifica dall'amianto di cui all'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015,
n.208, indicato nella certificazione tecnica di cui all'art.5, è moltiplicato per il coefficiente stabilito dall'art.13,comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257”.
Il successivo articolo 6 del medesimo decreto precisa che , in caso di accoglimento CP_1 della domanda, comunica all'interessato la “prima decorrenza utile del trattamento pensionistico”; l'art. 10, poi, demanda a la “predisposizione di istruzione operative volte a CP_1 definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso al beneficio”.
Non si reca, quindi, in dubbio che il legislatore abbia voluto riconoscere la maggiorazione oggetto di causa anche ai fini della misura del trattamento pensionistico.
Già l'art. 13 L. 257/92, prevedendo la maggiorazione contributiva “ai fini delle prestazioni pensionistiche”, riconosce il beneficio sia ai fini dell'accesso a pensione sia ai fini della misura della prestazione (in tal senso, Cass. 13870/15).
Anche la circolare n. 46 del 14.3.2018, poi, conferma che l'art. 1 comma 277 CP_1 riconosce il beneficio “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici”.
6 Tale circolare, tuttavia, precisa che “ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo. Il beneficio è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all'atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.”
L' , in particolare, non ritiene possibile operare la valorizzazione della CP_2 maggiorazione oggetto di causa “nel sistema di calcolo contributivo, con riferimento al quale è necessario un intervento normativo che preveda un meccanismo di valorizzazione delle maggiorazioni ai fini della misura delle quote calcolate con tale sistema” (come da relazione allegata sub 2 alla memoria depositata).
Tale tesi non appare condivisibile.
La normativa vigente, infatti, prevede espressamente per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività in operazioni di bonifica da amianto la valorizzazione ex art. 13 comma 8 L. 257/92 del “periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi”: tale “periodo”, quindi, “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici” è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
La maggiorazione contributiva ha consentito al ricorrente l'accesso a pensione anticipata di vecchiaia, quindi le settimane di lavoro interessate dalla maggiorazione (tutte successive al
31.12.1995) sono state moltiplicate per il coefficiente di legge nei limiti del raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Tale aumento dell'anzianità contributiva, tuttavia, non ha spiegato effetti sulla misura della quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.
La quota di pensione relativa al periodo dal 1.1.1996 in poi, infatti, è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione: su tale calcolo non influisce, quindi, l'anzianità contributiva, ma solo l'entità della base imponibile annua.
Il mancato incremento della base imponibile relativa alle settimane interessate dalla maggiorazione ex art. 1 comma 277 L. 208/15 necessarie al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ha determinato la “neutralizzazione” del beneficio
7 ai fini “della misura dei trattamenti pensionistici”, in violazione di quanto previsto dalla stessa legge e (espressamente) dal decreto interministeriale attuativo del 12.5.2016.
La normativa, infatti, non opera alcuna distinzione in ordine al sistema di calcolo applicabile ai fini della quantificazione della prestazione.
Né può affermarsi che alla data di entrata in vigore della L. 208/15 la problematica non fosse prospettabile, posto che era già applicabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995 il c.d. sistema misto.
Recentemente, poi, la Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della l. n. 222 del 1984, nella parte in cui non prevede, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità interamente calcolato con il sistema cd. contributivo.
La Corte ha, infatti, ritenuto irragionevole e discriminatorio distinguere tra calcolo retributivo e contributivo della prestazione, quando resta immutata l'unitaria esigenza espressa dall'art. 38, co. 2 Cost., ovvero quella di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita,
Anche nel caso in esame, qualunque sia il sistema (contributivo o retributivo) adottato per determinare una quota del trattamento pensionistico, il beneficio previsto dal legislatore in favore dei lavoratori del settore della produzione del materiale rotabile ferroviario operanti in siti interessati da bonifica di amianto deve essere riconosciuto “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici”.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Va, quindi, dichiarato il diritto di al ricalcolo della pensione in Parte_1 godimento mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.1, comma 277 della Legge n. 208/15 e norme collegate per il periodo riconosciuto dal 1° giugno 2003 al 20 settembre 2016 e, conseguentemente, l' deve essere CP_1
condannato a riliquidare tale trattamento pensionistico con corresponsione in favore del ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni fino al saldo
8 Le spese di lite, attesa la novità della questione e l'assenza di pronunce di legittimità, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
In accoglimento del ricorso dichiara il diritto di al ricalcolo della Parte_1
pensione in godimento mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo delle stesse, della maggiorazione ex art.1, comma 277 della Legge n.208/15 e norme collegate per il periodo riconosciuto dal 1° giugno 2003 al 20 settembre 2016 e conseguentemente condanna a riliquidare tale trattamento pensionistico con corresponsione in favore dello stesso CP_1
ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni fino al saldo come per legge.
Compensa le spese di lite.
Savona, 27.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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