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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliera -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore – ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere contraddistinta dal n. 2176/2021 pubblicata il 23.6.2021 iscritto al n.3460/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 13 maggio 2025 e pendente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede in San Leucio di Caserta, alla Via S.S. Sannitica 87, KM 30400, costituitasi in persona della dott.ssa dichiaratasi amministratore delegato, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Maria Rosaria Manselli (c.f. ); C.F._1
Appellante
E
(c.f. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Caserta, alla Via Unità Italiana, n. 28, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dagli avv.ti Stefano Vanorio (c.f.
) e Marco Alois (c.f. ); C.F._2 C.F._3
N. 3460/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 1 a 11 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.9.2008, la Parte_1
(d'ora in poi, per maggiore comodità, anche solo ), in qualità di
[...] Parte_1 centro accreditato presso il Sistema Sanitario Nazionale a svolgere prestazioni di assistenza sanitaria in regime di ricovero ospedaliero in favore degli assistiti dell
[...]
, evocava quest'ultima innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione CP_3 distaccata di Caserta, per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via Con principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni di cui in narrativa;
e per l'effetto condannarla al pagamento di € 1.428.110,68 quale differenza del credito vantato per le prestazioni erogate, siccome effettivamente appartenenti alla fascia funzionale B, oltre interesse e rivalutazione monetaria. In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenesse non sussistere la fonte contrattuale, accertare e dichiarare l'avvenuta erogazione delle prestazioni;
per l'effetto, condannare la convenuta ai sensi e perché effetti di cui all'art. 2041 c.c. al pagamento dell'indennizzo di 1428110,68, oltre interessi
e rivalutazione monetaria”.
La , a sostegno delle proprie pretese esponeva che: Parte_1
- le era stata riconosciuta in conformità alla convenzione stipulata il 5.10.1979
l'appartenenza alla fascia funzionale “C” parametro 110, indirizzo neurologico;
- successivamente, a seguito di intese intervenute presso la Regione Campania con i referenti dell'AIOP, le era stata riconosciuta l'appartenenza alla fascia funzionale “B” con un maggior valore delle prestazioni erogate;
- le prestazioni “erogate nel periodo compreso tra gennaio – dicembre 2006 e gennaio - luglio 2007 venivano contabilizzate distinguendo il costo delle medesime prestazioni quali appartenenti alla fascia funzionale C e alla fascia B, come da intese intervenute”; Cont
- l' non aveva tuttavia riconosciuto il maggior compenso dovuto a titolo di differenza tra prestazioni di fascia B e prestazioni di fascia B che ammontava per il periodo in questione all'importo richiesto;
N. 3460/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 2 a 11 Parte_1 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) Cont
- tale importo era dovuto quanto meno ai sensi dell'art. 2041 c.c. essendosi l' avvantaggiata di prestazioni di livello qualitativo superiore. Cont Con comparsa depositata il 23.12.2008 si costituiva l' che resisteva all'avversa domanda, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione;
nel merito, sosteneva che non erano dovute le somme richieste in quanto la domanda non era supportata da idonea documentazione probatoria.
Richiamava il Decreto Commissariale della Regione Campania n. 62 del 22 agosto
2011 ed in particolare la pagina 4, punto b), che così disponeva “l'eventuale riconoscimento del passaggio di fascia funzionale avrà effetto economico a decorrere dal
1° gennaio 2012 (nei limiti del tetto di spesa assegnato) e che tale riconoscimento non potrà in alcun modo comportare un incremento del tetto di spesa assegnato alla struttura”; al punto c) era poi previsto che le strutture accreditate: “rinunciano espressamente a qualunque pretesa relativa agli esercizi precedenti al 31 dicembre 2011, in ordine al riconoscimento della fascia funzionale superiore, impegnandosi altresì a non ricorrere ad arbitrati in materia”.
Richiamava altresì la nota prot. n. 797/CCURA del 30.9.2008 a firma del
Responsabile del , dott. avente ad oggetto: Parte_2 Per_1
“Riscontro nota prot. n 1282/L del 29.9.2008” (e il relativo allegato prot. n. 25658 dell'8.11.2007, a firma del Direttore Generale dell' Parte_3
) nella quale veniva ribadito che la Casa di Cura aveva l'obbligo di attenersi alla
[...] convenzione del 5.10.1979, dalla quale risultava che era iscritta alla fascia funzionale
“C”, parametro 100, con indirizzo neurologico, come da provvedimento della Giunta
Regionale n. 8584 del 21.8.1979. Cont Evidenziava che ciò era stato ribadito anche nella comunicazione CE1 prot.
n. 25658 dell'8.11.2007, trasmessa alla struttura, con la quale si precisava che: “la
[...]
deve essere considerata a tutti gli effetti Casa di Cura ad Controparte_4 indirizzo neuropsichiatrico, atteso che la convenzione per la branca di neurologia risale ad epoca anteriore alla distinzione tra neurologia e psichiatria”; a suo avviso, l'unico atto giuridicamente rilevante e vincolante tra le parti era il contratto sottoscritto in data
18.10. 2007 (prot. 23960), che non conteneva alcun riferimento alla fascia “B”.
Osservava infine che nell'autorizzazione all'esercizio n. 7 del 2008, rilasciata sulla base delle DD.GRC. n. 3958/2001 e n. 73301/01, erano specificate le prestazioni
N. 3460/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 a 11 Parte_1 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) sanitarie che la struttura poteva erogare e che l'importo giornaliero riconosciuto dal SSN per prestazioni in regime di ricovero continuativo era pari ad € 105,77, come da contratto del 2007.
All'esito dell'udienza tenutasi il 19.12.2009 il Tribunale assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con la seconda memoria istruttoria la depositava un lodo arbitrale, Parte_1 emesso nell'ambito di una lite instaurata nei confronti della Regione Campania, del
25.2.2002 con il quale era stato riconosciuto il diritto all'attribuzione alla fascia funzionale B.
Con sentenza n. 2176/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda attorea, condannando la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese di lite. CP_3
In particolare, il giudice di primo grado, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria, osservava che, “sebbene possa ritenersi accertato l'avvenuto accreditamento dell'attrice nella fascia funzionale B, per effetto del lodo arbitrale intercorso tra la parte attrice e la Regione Campania, questa non ha tuttavia indicato sulla scorta di quali parametri ha richiesto la differenza di corrispettivo, risultando pertanto precluso a codesto Giudice verificare se le fatture poste a fondamento della richiesta di pagamento rechino un calcolo esatto.
Difatti in assenza di dati certi in ordine ai parametri base della fascia funzionale C e della fascia funzionale B, non rinvenibili neppure nel contratto di accreditamento versato in atti, non risulta possibile accertare l'esatta determinazione del calcolo, né alcun valore probatorio può essere attribuito alle fatture in quanto provenienti dallo stesso creditore non supportate da altra documentazione, anche alla luce della contestazione in ordine Cont alla debenza di tali somme, effettuata dall'
Allo stesso modo l'assenza di elementi certi in ordine ai parametri di calcolo del corrispettivo differenziale non può che portare anche al rigetto della domanda di indebito arricchimento, non potendo prescindere anch'essa dai parametri suddetti”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , con atto di citazione Parte_1 notificato il 25.7.2021, articolando i seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115
e 116 c.p.c. – Erronea e omessa valutazione delle risultanze processuali – Incongruenza,
N. 3460/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 a 11 Parte_1 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) illogicità e ingiustizia della sentenza in merito all'inadempimento e alla correttezza dei calcoli” l'appellante lamenta che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che le prestazioni erogate erano da inquadrarsi nella fascia funzionale “B”, ha comunque rigettato la domanda di condanna al pagamento delle differenze tariffarie relative agli anni 2006 -
2007, ritenendo che non erano stati forniti gli elementi da cui desumere la differenza dovuta e i relativi i criteri di calcolo delle tariffe. In realtà, ad avviso dell'appellante i criteri di determinazione delle tariffe erano desumibili dalla normativa regionale vigente, ed in particolare:
- dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 7269/2001, Allegato 7, la quale stabiliva per le strutture a indirizzo neuropsichiatrico una tariffa giornaliera per la fascia "C" pari a € 98,85;
- dalla successiva Delibera Giunta Regionale Campania n. 1573/2004, art. 7, che disponeva, a decorrere dal 1° gennaio 2003 un incremento del 7% sulle tariffe precedentemente determinate.
Applicando quindi tale incremento del 7%, la tariffa giornaliera per la fascia "C" Cont risultava pari a € 105,77, importo riconosciuto dalla stessa nella nota prot. n.
25658/2007. Per la fascia "B", invece, alla tariffa base di € 127,10, maggiorata del 7%, corrispondeva un importo complessivo di € 136,00 con la
Ne deriverebbe una differenza tariffaria giornaliera tra le fasce “B” e “C” pari a €
30,23.
Con il secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
115 e 116 c.p.c. – Omessa valutazione delle risultanze processuali – Incongruenza, illogicità e ingiustizia della sentenza in punto di rigetto della domanda per ingiustificato arricchimento” l'appellante, in via subordinata, deduce che, qualora la Corte non dovesse accogliere la pretesa fondata sul riconoscimento della corretta tariffa (fascia “B”), dovrebbe comunque riconoscere il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Cont L' si sarebbe ingiustamente arricchita per effetto delle prestazioni sanitarie effettivamente erogate (e non contestate), remunerate sulla base della tariffa giornaliera prevista per la fascia “C” anziché con quella, più elevata, prevista per la fascia “B”.
Ad avviso del Centro risulterebbe documentalmente provato l'arricchimento Cont senza giusta causa dell' che ha usufruito di prestazioni sanitarie ad un costo inferiore rispetto al dovuto e il correlato depauperamento della la quale avrebbe Parte_1
N. 3460/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 5 a 11 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) sostenuto i costi e fornito le prestazioni senza ricevere il giusto corrispettivo. In applicazione dei medesimi criteri di calcolo indicati nel primo motivo di appello — e, in particolare, considerando la differenza giornaliera tra le tariffe delle fasce “B” e “C”, pari ad € 30,23 — l'importo dell'indennizzo sarebbe pari ad € 1.428.110,68.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il grave inadempimento dell' in persona del legale rappresentante p.t., la giustezza del CP_3 calcolo operato da parte appellante che ha applicato per ogni prestazione erogata e soddisfatta quale appartenente alla fascia funzionale C, il differenziale giornaliero di €
30,23 quale dovuto quale appartenente alla fascia funzionale B) e per l'effetto: condannare l'appellata al pagamento di € 1.428.110,68 quale differenza del credito vantato per le prestazioni erogate siccome effettivamente appartenenti alla fascia funzionale B, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse non sussistere la fonte contrattuale: accertare
e dichiarare l'avvenuta erogazione delle prestazioni e il correlato arricchimento della appellata;
e per l'effetto: condannare la convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2041 c.c. al pagamento dell' indennizzo di € 1.428.110,68. oltre interessi e rivalutazione quale corrispettivo per il depauperamento prodottosi”.
L' costituitasi con comparsa depositata il 10.11.2022, ha eccepito, CP_3 preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed ha chiesto il rigetto dell'appello, richiamando sostanzialmente le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e riproponendo le medesime difese svolte nel giudizio di primo grado.
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare
l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; Nel merito rigettare integralmente l'appello promosso perché totalmente infondato e per carenza dei presupposti di legge, confermando la sentenza di primo grado. Con condanna alle spese di lite oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti all'Avvocato del libero foro”.
Alla prima udienza del 13/12/2022 la Corte ha rilevato che in atti vi erano due ricevute di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata con il quale era stato notificato l'atto di appello, datate rispettivamente 25 e 28 luglio 2022, mentre vi era solo
N. 3460/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 6 a 11 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) una ricevuta di consegna datata 28 luglio 2022; qualora la notifica fosse effettivamente stata eseguita in tale data sarebbe stata tardiva.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 13 maggio 2025 il processo è stato introitato in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. (ratione temporis applicabile al presente processo) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto Cont dall'appellata l'appello è ammissibile, in quanto è possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
1.2 Sempre in via preliminare, può ritenersi superata la questione rilevata d'ufficio in ordine alla possibile tardività dell'appello, in considerazione della copia dell'atto Cont d'appello depositata dall' e del fatto che quest'ultima ha affermato nella propria comparsa di risposta di aver ricevuto l'atto di citazione in appello il 25/7/2022.
2. Passando all'esame del merito, va rilevato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
La questione che forma oggetto dell'impugnazione è quella relativa alla possibilità di ritenere che, nei rapporti oggetto della presente controversia, le prestazioni rese dall'appellante siano ritenute di fascia B, con conseguente applicazione della relativa remunerazione per quelle compiute dal mese di gennaio al mese di dicembre 2006, nonché dal mese di gennaio 2007 al mese di giugno 2007.
Orbene, le considerazioni poste dal Tribunale a sostegno della sentenza impugnata sono condivisibili, sebbene necessitino di qualche integrazione.
Ed infatti, spettava alla Casa di Cura allegare, prima ancora di provare, le differenze tra le prestazioni rientranti nella fascia B e quelle di fascia C ed i diversi parametri per la remunerazione.
Al riguardo, invece, nulla è stato dedotto nel processo di primo grado;
l'odierna appellante si è limitata, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., a depositare il lodo arbitrale senza aggiungere altro.
N. 3460/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 7 a 11 Parte_1 Parte_1 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Solo nel processo d'appello la ha richiamato per la prima volta le Parte_1 delibere n. 7269/2001 del 27.12.2001 e n. 1573/2004 del 6.8.2004 ed i criteri in esse indicati, allegando sostanzialmente fatti nuovi in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Né potrebbe invocarsi, come fa la , il principio di non contestazione, Parte_1
Cont in quanto l' nel giudizio di primo grado, si sarebbe limitata a dedurre di non dover versare alcunché a titolo di differenza, senza contestare anche l'ammontare richiesto. È fin troppo semplice osservare, infatti, che, nel caso di specie, vi è stato un difetto di allegazione, giacché la ha solo indicato l'importo complessivo, senza Parte_1
Cont specificare le modalità attraverso le quali era pervenuta a tale cifra, sicché l' non poteva contestare i criteri di calcolo proprio perché non indicati.
Per mero scrupolo, si osserva altresì che anche la produzione delle delibere richiamate è avvenuta per la prima volta con l'atto di appello ed è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. come modificato dal d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012 (non ricorrendo cause che ne hanno reso impossibile la produzione in precedenza); inoltre, trattandosi di atti amministrativi, il loro contenuto sfugge alla regola iura novit curia.
Peraltro, dalla documentazione depositata neppure è possibile comprendere i criteri per la determinazione dei compensi per le prestazioni di fascia B, che dovrebbero trarsi dall'allegato 7 alla delibera n. 7269/2001 che non è stato prodotto neppure tardivamente.
Per tutto quanto esposto, il primo motivo di appello va rigettato.
3. Infondato è anche il secondo motivo di appello, riguardante la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Cont Secondo la l' si sarebbe ingiustamente arricchita per aver Parte_1 usufruito di prestazioni sanitarie di fascia B e dunque di livello più elevato, remunerandole come prestazioni di fascia C e cioè di livello inferiore. Di conseguenza, Cont l'appellante assume che sarebbero dimostrati tanto l'arricchimento dell' quanto il proprio depauperamento, quantificato nell'importo di € 1.428.110,68 sulla base della differenza tariffaria giornaliera di € 30,23.
La domanda non può essere accolta per diversi motivi. L'esistenza del contratto è di per sé ostativa all'applicazione dell'art. 2041 c.c., in quanto, secondo la giurisprudenza dominante, l'arricchimento non può ritenersi intervenuto senza causa quando vi è comunque un contratto o un rapporto compiutamente regolato tra le parti (Cass.
2312/2008; Cass. 5689/2005; Cass. SS.UU. 14215/2002).
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Ove ciò non bastasse va osservato che comunque la giurisprudenza di legittimità nega la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale e a carico di quest'ultimo.
Ed infatti, le prestazioni svolte al di fuori del tetto di spesa costituiscono un arricchimento imposto che, come tale, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 Cont c.c.; e ciò sempre ammesso che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore, circostanza in realtà assai dubbia.
Sul punto va osservato che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili”
(cfr. Cons. St., Sez. III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata. In altri termini,
“l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass. 13884/2020; nello stesso senso, Cass. 36654/2021; Cass. 25514/2024).
È pur vero che, nel caso di specie, il vizio riscontrato non è costituito dal superamento del tetto di spesa, ma, quanto agli effetti, la situazione è sostanzialmente la stessa. Il tetto di spesa è stato infatti determinato considerando le prestazioni rese remunerabili come prestazioni di fascia C. È evidente che ove si applicasse la tariffa ben più alta per le prestazioni di fascia B si determinerebbe comunque il superamento del tetto di spesa.
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Infine, a quanto fin qui esposto, può aggiungersi che l'appellante si è limitato ad Cont invocare la condanna dell' l pagamento degli importi di cui alle fatture, trascurando che la diminuzione patrimoniale ("depauperatio") che afferma di aver subito non potrebbe giammai farsi coincidere con la misura del compenso calcolato secondo le tariffe, occorrendo invece aver riguardo ai costi ed esborsi effettivamente sopportati;
la non ha però fornito alcun elemento al riguardo (pur essendo in possesso di Parte_1 tutti i dati necessari), precludendo così non solo la determinazione del suo preciso ammontare, ma anche una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 1.000.000.01 e € 2.000.000,00, in € 18.000,00 (€
4.000,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase di trattazione, € 6.500,00 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2176/2021 pubblicata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 23 giugno 2021:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese del CP_3 secondo grado di giudizio che liquida in € 18.000,00 per compenso professionale ed €
2.700,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, l'8 settembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
N. 3460/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 10 a 11 Parte_1 CP_3 Dr. Giovanni Galasso
N. 3460/2022 R.G.A.C.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Dr. Paolo Celentano
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