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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6570 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. MA LI IG LO consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4528 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 7/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Angela Parte_1 C.F._1 Buttarazzi (C.F. ), nel cui studio in Roma, Via Carlo C.F._2 Dossi 45, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , con l'avvocato Controparte_1 C.F._3 Deborah Trenta (C.F. , nel cui studio in Castel C.F._4 Gandolfo (RM), Largo Matteotti 1, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1124 del 2022 del 31/05/2022, del Tribunale di Velletri.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 5 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “L'intimante
[...]
aveva richiesto - e poi ottenuto - il decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo n. 307/2020, emesso il 27/2/2020, dal Tribunale di Velletri, di € 62.500,00, oltre interessi fino al saldo e spese, nei confronti di per la causale di cui al ricorso, come risultante dalla Parte_1 documentazione prodotta nel fascicolo monitorio. In particolare, il credito ingiunto derivava dal prestito concesso dal
al quale riconosciuto nelle scritture private allegate CP_1 Pt_1 dal ricorrente (cfr. documenti prodotti dall'intimante nel fascicolo monitorio). L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo, contestando Pt_1 il merito della pretesa. In proposito, l'attore lamentava l'insussistenza del credito azionato in via monitoria da controparte. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, spiegando domanda riconvenzionale di accertamento negativo del credito esatto in via monitoria e/o di intervenuta simulazione del prestito di denaro. L'ingiungente, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione con. conferma del decreto ingiuntivo impugnato Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita con produzione documentale;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria. All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto: “Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 307/2020, del Tribunale di Velletri, depositato il 27/2/2020, già munito di efficacia esecutiva come per legge, che va integralmente confermato;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.795,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. Ordina la distrazione in favore del difensore dell'opposto , dichiaratosi Controparte_1 antistatario.”
A fondamento della decisione, il primo giudice ha preliminarmente esaminato l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente in relazione alla trattazione scritta dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., ritenendo la piena compatibilità tra la modalità cartolare e il modello decisionale previsto dalla norma, atteso che il deposito telematico della sentenza può ritenersi equipollente alla sua lettura in udienza.
pag. 2 di 5 Nel merito, il Tribunale ha rammentato i principi che regolano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sottolineando che, instauratosi il contraddittorio, il giudizio assume natura di cognizione piena, avente ad oggetto non la validità formale del decreto, bensì la fondatezza della pretesa creditoria azionata. In tale contesto, risultava a carico dell'opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre incombeva sull'opponente l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. Richiamato quindi per relationem il contenuto della precedente ordinanza del 28/01/2021, con cui era stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., il Giudice ha ribadito in sentenza che il credito azionato dal trovava fondamento nei contratti di prestito e negli assegni CP_1 bancari prodotti in giudizio. Trattandosi di titoli di credito, gravava quindi sull'opponente l'onere -non assolto- di dimostrare la dedotta Pt_1 inesistenza o invalidità dei rapporti sottostanti. La ricognizione di debito sottoscritta dall'opponente costituiva anzi presunzione di esistenza del rapporto obbligatorio, determinando l'inversione dell'onere probatorio (Cass. n. 28874/2019). Peraltro, le generiche contestazioni operate dall'opponente non integravano un valido disconoscimento dei contratti conclusi tra le parti, difettando di specificità e determinatezza (Cass. nri. 7775/2014 e 12730/2016), mentre le eccezioni di merito sollevate dallo stesso confermavano implicitamente la veridicità dei rapporti di Pt_1 prestito dedotti in giudizio. Il Tribunale ha altresì valorizzato le difese dell'opposto, che aveva evidenziato l'assenza di prova della dedotta simulazione dei contratti di prestito e dell'esistenza di patti dissimulati, risultando invece comprovata la reale dazione delle somme e l'incasso degli assegni da parte dell'opponente. Il Giudice ha inoltre motivato il rigetto delle istanze istruttorie del ritenendo le prove testimoniali da questi dedotte inammissibili Pt_1 perché aventi ad oggetto circostanze generiche, irrilevanti o da dimostrare documentalmente, ed in ogni caso non idonee a provare la dedotta simulazione contrattuale. Accertando perciò l'effettiva esistenza dei prestiti di denaro oggetto del ricorso monitorio, e rilevando che l'opponente non aveva dimostrato l'estinzione del debito, l'opposizione è stata integralmente rigettata dal Giudice di primo grado, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 307/2020 del Tribunale di Velletri. Conseguentemente, è stata respinta anche la domanda riconvenzionale dell'opponente volta ad accertare la simulazione dei contratti o l'inesistenza del credito. In ragione della soccombenza dell'opponente, il Giudice poneva infine le spese di lite a carico del liquidandole in favore Pt_1 dell'opposto ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014.
pag. 3 di 5 § 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuta la fondatezza della impugnazione proposta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere l'appello proposto con il presente atto dal Sig.
[...] avverso la sentenza n. 1124/2022 resa dal Tribunale Civile di Pt_1 Velletri, Sezione II, Giudice Dott. Buzi, in data 31.5.2022, nel giudizio n.r.g. 4489/2020, notificata l'1.7.2022 e, in riforma della predetta sentenza, in via preliminare, sospendere, per i motivi sub § IV, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza n. 1124/2022 resa dal Tribunale Civile di Velletri, Sezione II, Giudice Dott. Buzi, in data 31.5.2022, notificata l'1.7.2022; nel merito, revocare l'ingiunzione di pagamento, Decreto Ingiuntivo Telematico provvisoriamente esecutivo n. 307/2020, n. R.G. 889/2020, del 19-27.2.2020, in quanto del tutto illegittima, invalida ed infondata in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale statuizione di legge;
in via riconvenzionale, a) accertare e dichiarare l'inefficacia/l'inesistenza del contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 9.12.2010 dell'importo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) e del con-tratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 7.1.2011 dell'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) per mancato versamento da parte del Sig.
delle somme di cui ai citati contratti, pari Controparte_1 complessivamente ad € 22.500,00 (ventiduemilacin-quecento/00), e, per l'effetto, dichiarare che alcuna somma deve essere versata dal Sig.
[...] al Sig. in ordine ai sopra indicati contratti, Pt_1 Controparte_1 con ogni conseguenziale statuizione;
b) accertare e dichiarare l'intervenuta simulazione ex artt. 1414 ss. c.c. del contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 16.7.2010 e, nella denegata ipotesi di mancato ac-coglimento della domanda sub a), del contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 9.12.2010 e del contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 7.1.2011, e, per l'effetto, dichiarare che il Sig. non è debitore di alcuna Parte_1 somma nei confronti del Sig. in forza del contratto di Controparte_1 prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 16.7.2010 e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a), del contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 9.12.2010 e del contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 7.1.2011, con ogni ulteriore conseguenziale statuizione di legge;
”In via istruttoria, l'appellante ha insistito per l'ammissione della prova per testi articolata in primo grado.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:A. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutto quanto sopra esposto ai sensi dell'art 342 cpc e 348 bis cpc per mancanza di una ragionevole
pag. 4 di 5 probabilità di accoglimento della domanda ex adverso proposta.B. In via principale e nel merito respingere il gravame proposto dall'appellante in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare, la sentenza del Tribunale di Velletri Sent. N. 1124/2022.”In via istruttoria l'appellato ha reiterato le richieste già formulate in primo grado.
§ 4. – All'udienza del 31/10/2025 nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , contro la sentenza n. 1124, Pt_1 Controparte_1 del 31/05/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 7/11/2025.
L'estensore Il presidente
MA LI IG LO EL ZO
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. MA LI IG LO consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4528 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 7/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Angela Parte_1 C.F._1 Buttarazzi (C.F. ), nel cui studio in Roma, Via Carlo C.F._2 Dossi 45, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , con l'avvocato Controparte_1 C.F._3 Deborah Trenta (C.F. , nel cui studio in Castel C.F._4 Gandolfo (RM), Largo Matteotti 1, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1124 del 2022 del 31/05/2022, del Tribunale di Velletri.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 5 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “L'intimante
[...]
aveva richiesto - e poi ottenuto - il decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo n. 307/2020, emesso il 27/2/2020, dal Tribunale di Velletri, di € 62.500,00, oltre interessi fino al saldo e spese, nei confronti di per la causale di cui al ricorso, come risultante dalla Parte_1 documentazione prodotta nel fascicolo monitorio. In particolare, il credito ingiunto derivava dal prestito concesso dal
al quale riconosciuto nelle scritture private allegate CP_1 Pt_1 dal ricorrente (cfr. documenti prodotti dall'intimante nel fascicolo monitorio). L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo, contestando Pt_1 il merito della pretesa. In proposito, l'attore lamentava l'insussistenza del credito azionato in via monitoria da controparte. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, spiegando domanda riconvenzionale di accertamento negativo del credito esatto in via monitoria e/o di intervenuta simulazione del prestito di denaro. L'ingiungente, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione con. conferma del decreto ingiuntivo impugnato Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita con produzione documentale;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria. All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto: “Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 307/2020, del Tribunale di Velletri, depositato il 27/2/2020, già munito di efficacia esecutiva come per legge, che va integralmente confermato;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.795,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. Ordina la distrazione in favore del difensore dell'opposto , dichiaratosi Controparte_1 antistatario.”
A fondamento della decisione, il primo giudice ha preliminarmente esaminato l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente in relazione alla trattazione scritta dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., ritenendo la piena compatibilità tra la modalità cartolare e il modello decisionale previsto dalla norma, atteso che il deposito telematico della sentenza può ritenersi equipollente alla sua lettura in udienza.
pag. 2 di 5 Nel merito, il Tribunale ha rammentato i principi che regolano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sottolineando che, instauratosi il contraddittorio, il giudizio assume natura di cognizione piena, avente ad oggetto non la validità formale del decreto, bensì la fondatezza della pretesa creditoria azionata. In tale contesto, risultava a carico dell'opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre incombeva sull'opponente l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. Richiamato quindi per relationem il contenuto della precedente ordinanza del 28/01/2021, con cui era stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., il Giudice ha ribadito in sentenza che il credito azionato dal trovava fondamento nei contratti di prestito e negli assegni CP_1 bancari prodotti in giudizio. Trattandosi di titoli di credito, gravava quindi sull'opponente l'onere -non assolto- di dimostrare la dedotta Pt_1 inesistenza o invalidità dei rapporti sottostanti. La ricognizione di debito sottoscritta dall'opponente costituiva anzi presunzione di esistenza del rapporto obbligatorio, determinando l'inversione dell'onere probatorio (Cass. n. 28874/2019). Peraltro, le generiche contestazioni operate dall'opponente non integravano un valido disconoscimento dei contratti conclusi tra le parti, difettando di specificità e determinatezza (Cass. nri. 7775/2014 e 12730/2016), mentre le eccezioni di merito sollevate dallo stesso confermavano implicitamente la veridicità dei rapporti di Pt_1 prestito dedotti in giudizio. Il Tribunale ha altresì valorizzato le difese dell'opposto, che aveva evidenziato l'assenza di prova della dedotta simulazione dei contratti di prestito e dell'esistenza di patti dissimulati, risultando invece comprovata la reale dazione delle somme e l'incasso degli assegni da parte dell'opponente. Il Giudice ha inoltre motivato il rigetto delle istanze istruttorie del ritenendo le prove testimoniali da questi dedotte inammissibili Pt_1 perché aventi ad oggetto circostanze generiche, irrilevanti o da dimostrare documentalmente, ed in ogni caso non idonee a provare la dedotta simulazione contrattuale. Accertando perciò l'effettiva esistenza dei prestiti di denaro oggetto del ricorso monitorio, e rilevando che l'opponente non aveva dimostrato l'estinzione del debito, l'opposizione è stata integralmente rigettata dal Giudice di primo grado, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 307/2020 del Tribunale di Velletri. Conseguentemente, è stata respinta anche la domanda riconvenzionale dell'opponente volta ad accertare la simulazione dei contratti o l'inesistenza del credito. In ragione della soccombenza dell'opponente, il Giudice poneva infine le spese di lite a carico del liquidandole in favore Pt_1 dell'opposto ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014.
pag. 3 di 5 § 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuta la fondatezza della impugnazione proposta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere l'appello proposto con il presente atto dal Sig.
[...] avverso la sentenza n. 1124/2022 resa dal Tribunale Civile di Pt_1 Velletri, Sezione II, Giudice Dott. Buzi, in data 31.5.2022, nel giudizio n.r.g. 4489/2020, notificata l'1.7.2022 e, in riforma della predetta sentenza, in via preliminare, sospendere, per i motivi sub § IV, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza n. 1124/2022 resa dal Tribunale Civile di Velletri, Sezione II, Giudice Dott. Buzi, in data 31.5.2022, notificata l'1.7.2022; nel merito, revocare l'ingiunzione di pagamento, Decreto Ingiuntivo Telematico provvisoriamente esecutivo n. 307/2020, n. R.G. 889/2020, del 19-27.2.2020, in quanto del tutto illegittima, invalida ed infondata in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale statuizione di legge;
in via riconvenzionale, a) accertare e dichiarare l'inefficacia/l'inesistenza del contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 9.12.2010 dell'importo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) e del con-tratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 7.1.2011 dell'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) per mancato versamento da parte del Sig.
delle somme di cui ai citati contratti, pari Controparte_1 complessivamente ad € 22.500,00 (ventiduemilacin-quecento/00), e, per l'effetto, dichiarare che alcuna somma deve essere versata dal Sig.
[...] al Sig. in ordine ai sopra indicati contratti, Pt_1 Controparte_1 con ogni conseguenziale statuizione;
b) accertare e dichiarare l'intervenuta simulazione ex artt. 1414 ss. c.c. del contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 16.7.2010 e, nella denegata ipotesi di mancato ac-coglimento della domanda sub a), del contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 9.12.2010 e del contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 7.1.2011, e, per l'effetto, dichiarare che il Sig. non è debitore di alcuna Parte_1 somma nei confronti del Sig. in forza del contratto di Controparte_1 prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 16.7.2010 e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a), del contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 9.12.2010 e del contratto di prestito denaro ex art. 1813 e ss. c.c. del 7.1.2011, con ogni ulteriore conseguenziale statuizione di legge;
”In via istruttoria, l'appellante ha insistito per l'ammissione della prova per testi articolata in primo grado.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:A. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutto quanto sopra esposto ai sensi dell'art 342 cpc e 348 bis cpc per mancanza di una ragionevole
pag. 4 di 5 probabilità di accoglimento della domanda ex adverso proposta.B. In via principale e nel merito respingere il gravame proposto dall'appellante in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare, la sentenza del Tribunale di Velletri Sent. N. 1124/2022.”In via istruttoria l'appellato ha reiterato le richieste già formulate in primo grado.
§ 4. – All'udienza del 31/10/2025 nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , contro la sentenza n. 1124, Pt_1 Controparte_1 del 31/05/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 7/11/2025.
L'estensore Il presidente
MA LI IG LO EL ZO
pag. 5 di 5