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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO RE, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4045/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 160/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013171788000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.160/2023 depositata il 6/2/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento,
Sezione 3, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. avverso la cartella di pagamento emessa per la quota consortile afferente all'anno 2013, dovuta in euro
1.762, ritenendo il difetto di motivazione.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGER ha proposto appello, deducendo l'insussistenza del difetto di motivazione della cartella di pagamento.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio e limitando la decisione alla sola questione rimessa alla sede impugnatoria, il Collegio rileva la fondatezza del motivo di gravame, poiché la cartella di pagamento è priva del vizio afferente alla motivazione, recando gli elementi utili per l'individuazione della causa, della natura, dei criteri di quantificazione e della annualità del credito chiesto in riscossione.
Pertanto, l'appello è accolto con la riforma integrale della sentenza impugnata. Le spese del giudizio sono compensate per entrambi i gradi del giudizio, risultando agli atti l'inottemperanza all'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, autorizzata nel primo grado del giudizio con l'ordinanza n. 563/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata. Compensa integralmente le spese per entrambi i gradi del giudizio.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO RE, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4045/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 160/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013171788000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.160/2023 depositata il 6/2/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento,
Sezione 3, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. avverso la cartella di pagamento emessa per la quota consortile afferente all'anno 2013, dovuta in euro
1.762, ritenendo il difetto di motivazione.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGER ha proposto appello, deducendo l'insussistenza del difetto di motivazione della cartella di pagamento.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio e limitando la decisione alla sola questione rimessa alla sede impugnatoria, il Collegio rileva la fondatezza del motivo di gravame, poiché la cartella di pagamento è priva del vizio afferente alla motivazione, recando gli elementi utili per l'individuazione della causa, della natura, dei criteri di quantificazione e della annualità del credito chiesto in riscossione.
Pertanto, l'appello è accolto con la riforma integrale della sentenza impugnata. Le spese del giudizio sono compensate per entrambi i gradi del giudizio, risultando agli atti l'inottemperanza all'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, autorizzata nel primo grado del giudizio con l'ordinanza n. 563/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata. Compensa integralmente le spese per entrambi i gradi del giudizio.