Articolo 6 della Legge 19 marzo 1973, n. 32
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 marzo 1973
Art. 6.
I prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione forniti, nel territorio della Repubblica, da ditte nazionali ai comandi militari degli Stati membri, ai quartier generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato de Nord-Atlantico, sono considerati esportati limitatamente ai quantitativi che saranno fissati annualmente, con decreto del Ministro per le finanze, in relazione a fabbisogno di detti comandi, quartieri generali ed organismi sussidiari.
L'energia elettrica tornita agli enti specificati nel comma precedente e' esente dall'imposta erariale di consumo. E' altresi' esente dall'imposta erariale di consumo l'energia elettrica, prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti, o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti.
Entrata in vigore il 22 marzo 1973
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