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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/12/2024, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. RVG 5665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Cesare De Sapia Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 23/09/2024, da:
(C.F. ) nato Parte_1 C.F._1 in ROMANIA il 23/11/1994, con il proc. dom. avv. BOTTA FABRIZIO, giusta procura in atti, e
( ) Parte_2 C.F._2 nata in [...] il [...], con il proc. dom. avv. LUPI LUISA ADELE, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 26/08/2017 in ROMANIA, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia nata a [...] il [...]. Persona_1
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
5.12.2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, con le precisazioni ivi esposte in ordine alla decorrenza dell'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario indiretto per la minore da parte del padre (v. note depositate il 25.11.2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero,
1. omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
e Parte_1 Parte_2
alle condizioni enunciate in ricorso, così come precisate
[...]
nelle note depositate il 25.11.2024, e ciò a tutti gli effetti di legge.
2. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MISANO DI GERA D'ADDA, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2024, atto n.4, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Dr. Cesare De Sapia
Il Giudice relatore
Dr.ssa Raffaella Cimminiello 2 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Cesare De Sapia Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 23/09/2024, da:
(C.F. ) nato Parte_1 C.F._1 in ROMANIA il 23/11/1994, con il proc. dom. avv. BOTTA FABRIZIO, giusta procura in atti, e
( ) Parte_2 C.F._2 nata in [...] il [...], con il proc. dom. avv. LUPI LUISA ADELE, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 26/08/2017 in ROMANIA, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia nata a [...] il [...]. Persona_1
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
5.12.2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, con le precisazioni ivi esposte in ordine alla decorrenza dell'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario indiretto per la minore da parte del padre (v. note depositate il 25.11.2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero,
1. omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
e Parte_1 Parte_2
alle condizioni enunciate in ricorso, così come precisate
[...]
nelle note depositate il 25.11.2024, e ciò a tutti gli effetti di legge.
2. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MISANO DI GERA D'ADDA, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2024, atto n.4, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Dr. Cesare De Sapia
Il Giudice relatore
Dr.ssa Raffaella Cimminiello 2 3