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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4990/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. RM AR Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4990/2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in Bovisio SC (MB), Corso Milano n. 27, rappresentati e difesi dall'Avv. Miriam Varisco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Limbiate (MB), Via Pietro Toselli n. 24, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel comune di Bovisio SC il 15/7/1995 con atto iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bovisio SC Atto N. 17 parte 2 serie A - anno 1995, ordinando la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bovisio SC per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste dalla legge.
2) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento e confermano, altresì, di aver definito ogni pendenza economica con reciproca soddisfazione. Per_
3) La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre in Corso Milano n. 27, a Bovisio SC (MB) o presso la nuova abitazione della mamma ove dovesse trasferirsi.
4) La casa familiare, con quanto la compone, viene assegnata alla sig.ra sino Parte_1 Per_ all'autosufficienza economica della figlia . Per_
5) Data la maggiore età della figlia , le frequentazioni della diade padre/figlia verranno concordate di volta in volta tra gli stessi. Per_
6) Il signor concorrerà nel mantenimento della figlia mediante il riconoscimento Parte_2 della somma mensile di € 300,00 da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico intestato a alle coordinate bancarie note. Dette somme saranno rivalutate ogni anno a far Parte_1 tempo dalla data del presente ricorso, secondo gli indici Istat.
7) Sono compresi in questi importi vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno.
8) I genitori contribuiranno altresì nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alla figlia come da Linee Guida condivide concernenti le spese per i figli del 7.5.2018 adottato dal Tribunale di Monza, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
9) Le detrazioni fiscali, qualora detraibili, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% cadauno. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 14.09.2021 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 14.09.2021. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 15.07.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 15 luglio 1995 (atto n. 17 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Bovisio SC), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bovisio SC, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente RM AR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. RM AR Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4990/2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in Bovisio SC (MB), Corso Milano n. 27, rappresentati e difesi dall'Avv. Miriam Varisco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Limbiate (MB), Via Pietro Toselli n. 24, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel comune di Bovisio SC il 15/7/1995 con atto iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bovisio SC Atto N. 17 parte 2 serie A - anno 1995, ordinando la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bovisio SC per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste dalla legge.
2) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento e confermano, altresì, di aver definito ogni pendenza economica con reciproca soddisfazione. Per_
3) La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre in Corso Milano n. 27, a Bovisio SC (MB) o presso la nuova abitazione della mamma ove dovesse trasferirsi.
4) La casa familiare, con quanto la compone, viene assegnata alla sig.ra sino Parte_1 Per_ all'autosufficienza economica della figlia . Per_
5) Data la maggiore età della figlia , le frequentazioni della diade padre/figlia verranno concordate di volta in volta tra gli stessi. Per_
6) Il signor concorrerà nel mantenimento della figlia mediante il riconoscimento Parte_2 della somma mensile di € 300,00 da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico intestato a alle coordinate bancarie note. Dette somme saranno rivalutate ogni anno a far Parte_1 tempo dalla data del presente ricorso, secondo gli indici Istat.
7) Sono compresi in questi importi vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno.
8) I genitori contribuiranno altresì nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alla figlia come da Linee Guida condivide concernenti le spese per i figli del 7.5.2018 adottato dal Tribunale di Monza, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
9) Le detrazioni fiscali, qualora detraibili, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% cadauno. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 14.09.2021 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 14.09.2021. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 15.07.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 15 luglio 1995 (atto n. 17 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Bovisio SC), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bovisio SC, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente RM AR