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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12320 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025 e vertente tra
ATTORE Parte_1
con gli avv.ti Andrea Raimondo e Carlo Delle Site
E
CONVENUTI Controparte_1
con l'avv. Anna Maria Scrugli
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio ed riferendo in Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
sintesi quanto segue:
- l'attore è proprietario di un terreno nel comune di Roma con accesso da via del Colle Selce n. 23
su cui insiste un fabbricato composto da due appartamenti;
- il terreno si trova ad una quota inferiore rispetto a quello confinante, che è di proprietà dei convenuti;
- questi ultimi hanno effettuato sul loro terreno lavori edili e di sistemazione che hanno causato – e continuano a causare – notevoli pregiudizi alla proprietà confinante;
- tali lavori – per quel che interessa – hanno in particolare riguardato la realizzazione di una “fogna
mista” non a norma – che raccoglie indistintamente le acque nere e quelle piovane – e di argini lungo il fosso di raccolta adiacente che impediscono il naturale deflusso delle acque di scolo nel medesimo fosso;
- il terreno dell'attore – a partire dal 2015 – ha di conseguenza sofferto un aggravio nello scolo di acque provenienti dal terreno confinante – anche a causa dell'insufficiente smaltimento delle acque miste – ed ha subito veri e propri allagamenti in occasione di rilevanti fenomeni atmosferici (oltre ad un malfunzionamento del proprio impianto fognario di sub irrigazione);
- i convenuti hanno anche piantato alberi ad alto fusto, piante di notevoli dimensioni e siepi – a ridosso del confine – in violazione delle distanze legali;
- la mancata manutenzione delle piante – da parte dei convenuti – ha provocato l'invasione del suo terreno con rami che superano il confine ed ha ivi creato una situazione di pericolo per cose e persone a causa della caduta di foglie, fiori e frutti.
Ha poi affermato – in diritto – che i convenuti:
- sono responsabili di tali allagamenti nel suo terreno in quanto l'art. 913 cod. civ. (scolo delle
acque) “pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo
di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso
ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle” (Cass. 13097/2011);
- sono tenuti a rimuovere alberi, piante e siepi poste a dimora in violazione delle distanze dal confine previste dall'art. 892 cod. civ. nonché a provvedere alla puntuale e costante manutenzione – ai sensi dell'art. 896 cod. civ. – di alberi e piante i cui rami si protendono comunque all'interno del suo terreno.
Ha pertanto concluso chiedendo – previo l'accertamento delle suddette violazioni – la condanna dei convenuti:
1) all'esecuzione di tutte le opere necessarie per far cessare l'illegittimo scolo nel suo fondo di acque piovane e reflue provenienti dal terreno di loro proprietà;
2) alla manutenzione del fosso in oggetto per il tratto di loro competenza (secondo necessità e comunque almeno una volta l'anno);
3) alla rimozione di alberi, piante e siepi – poste a distanza dal confine inferiore a quella legale
– nonchè alla manutenzione/potatura di alberi, piante e siepi i cui rami si protendono comunque oltre il confine.
I convenuti – nel costituirsi – hanno contestato la fondatezza di tali domande ed hanno concluso per il loro integrale rigetto.
Depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c., è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio e sono stati poi espletati l'interrogatorio formale dei convenuti nonchè
le prove testimoniali richieste.
All'udienza del 13.5.2025 – esaurita l'attività istruttoria – la causa è stata infine trattenuta in decisione sulle immutate conclusioni di merito rispettivamente rassegnate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
Le prime due domande dell'attore non possono essere accolte.
Deve innanzitutto rilevarsi – quanto alla domanda sub 1 – che non risulta sufficientemente provato che i risalenti lavori edili realizzati nella proprietà dei convenuti abbiano avuto “per effetto quello di rendere più gravoso il naturale deflusso delle acque a valle” (nel confinante terreno dell'attore posto a quota inferiore).
Il c.t.u. ha innanzitutto verificato sul posto – durante piogge invernali di normale intensità –
l'assenza dei fenomeni infiltrativi denunziati dal nel terreno di sua proprietà. Pt_1
I testimoni escussi hanno poi reso – in proposito – dichiarazioni fra loro contrastanti, ed anche quelli indicati dall'attore hanno comunque reso deposizioni ben poco circostanziate quanto all'effettiva e specifica provenienza dei fenomeni (oltretutto riscontrati sin da un'epoca – anno 2010
– ben precedente a quella iniziale del 2015 denunziata dallo stesso attore in citazione: cfr.
deposizione del teste ). Tes_1
L'ausiliario – riguardo al deflusso delle acque meteoriche ricadenti sul terreno dei – ha poi CP_1
riferito quanto segue:
- tali acque “vengono per lo più smaltite per assorbimento nel terreno, salvo quelle che
ricadenti sulla stradina sterrata riescono a confluire in alcune caditoie e quindi, attraverso
una canalizzazione, convogliate in un pozzetto posizionato a margine del lotto nelle
vicinanze del confine con il fondo dell'attore”;
- quelle “ricadenti sui fabbricati e sulle aree pavimentate perimetrali, in alcuni casi ricadono
direttamente sul terreno, in altri vengono convogliate dalla gronda nei pluviali e quindi da
questi raccolti in pozzetti a dispersione”;
- devono essere anche considerate le acque che dall'esterno (via Colle Selce) “tendono a
confluire nel lotto dei convenuti, ciò in quanto l'area d'accesso e la successiva stradina
sono posizionati ad una quota inferiore rispetto al piano stradale”.
Sembra doversi pertanto dedurre – sul piano tecnico – che le sole coperture e pavimentazioni
realizzate dai convenuti sulla loro proprietà non abbiano avuto decisiva rilevanza causale ai fini
del dedotto aggravamento del preesistente deflusso naturale delle acque sul confinante terreno dell'attore posto a valle, ove si consideri anche quanto affermato dal c.t.u. riguardo alle acque
provenienti dall'esterno.
E può anche presumersi che eventuali e sporadici allagamenti – su cui hanno riferito i testi indicati da parte attrice – siano stati in passato legati soltanto all'eccezionale intensità di singoli fenomeni
metereologici (provocati dai noti “cambiamenti climatici” degli ultimi anni).
Né sussistono riscontri certi sul fatto che – anche prima delle suddette trasformazioni – non si verificassero già analoghi fenomeni occasionali.
Il c.t.u. ha pure smentito – sotto altro profilo – quanto affermato nell'atto di citazione riguardo alla realizzazione di una “fogna mista” da parte dei convenuti (non osservando – a seguito di prove colorimetriche – “alcuna immissione di acque scure nel pozzetto delle acque chiare”).
Deve poi rilevarsi – quanto al fosso di raccolta – che lo stesso c.t.u. ha senz'altro escluso una correlazione fra il suo stato e gli eventuali allagamenti (“ciò in quanto non sono risultati confluenti
nel fosso in tal senso scarichi a gravità di acque meteoriche attivi che, nel caso d'intensi eventi
meteorici, si possa dedurre che a causa dell'ostruzione del fosso vengano meno alla funzione”).
In ogni caso – quanto alla manutenzione specificamente pretesa con la domanda sub 2 – appare pacifico che le parti non siano comproprietarie di quel fosso e deve pertanto ritenersi che il Pt_1
non abbia interesse ad agire e nemmeno sia titolare della legittimazione attiva (facente capo –
semmai – all'eventuale ente di gestione).
La terza domanda – invece – deve essere accolta nei seguenti termini.
Risulta dalla c.t.u che due tuie, tre gelsi e tre olivi – tutti alberi botanicamente considerati di alto
fusto (non rilevando in senso contrario che la riscontrata altezza attuale del tronco sia inferiore a tre
metri: cfr. Cass. 3232/2015) – sono piantate nel terreno dei convenuti ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista dall'art. 892, primo comma, n. 1, cod. civ. (mentre le altre piante di altezza inferiore a tre metri – ivi compresa la piccola specie di palma – non possono essere invece considerate di alto fusto e rispettano la distanza prevista dal n. 2).
L'eccezione di usucapione – sollevata in proposito dai convenuti – deve essere ritenuta d'ufficio
inammissibile per l'evidente genericità della sua originaria formulazione (pag. 17/18 della comparsa di risposta): non è stata infatti perentoriamente indicata – entro il termine a tal fine previsto per il deposito della prima memoria di precisazione ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – l'ineludibile epoca
del piantamento da cui avrebbe dovuto decorrere il termine ventennale utile nell'assunto
all'usucapione (i medesimi convenuti hanno infatti del tutto omesso il deposito di tale prima
memoria – incorrendo così nella preclusione – ed hanno tardivamente precisato tale epoca soltanto
nella seconda memoria destinata – invece – alla conseguente articolazione dei mezzi prova).
L'ausiliario ha infine riscontrato che – seppure in epoca “recente” (e dunque nella pendenza del giudizio) – le piante in prossimità del confine sono state comunque sottoposte alla potatura richiesta dall'attore (cfr. pag. 12 della relazione).
I devono essere pertanto condannati – in definitiva – alla sola rimozione dei suddetti alberi CP_1
di alto fusto.
Il ridotto accoglimento delle pretese di parte attrice – con limitato riguardo a tale rimozione –
giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
Le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata e posta provvisoriamente a carico dell'attore – devono gravare in via definitiva su entrambe le parti in ragione di una metà per ciascuna (50% a carico dell'attore e 50% a carico dei due convenuti).
P.Q.M.
condanna i convenuti alla rimozione degli alberi di alto fusto – tuie, gelsi ed olivi – meglio descritti e individuati nell'allegata c.t.u.; rigetta le altre domande dell'attore;
pone definitivamente le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico delle parti in ragione di una metà per ciascuna;
compensa le altre spese processuali.
9.9.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025 e vertente tra
ATTORE Parte_1
con gli avv.ti Andrea Raimondo e Carlo Delle Site
E
CONVENUTI Controparte_1
con l'avv. Anna Maria Scrugli
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio ed riferendo in Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
sintesi quanto segue:
- l'attore è proprietario di un terreno nel comune di Roma con accesso da via del Colle Selce n. 23
su cui insiste un fabbricato composto da due appartamenti;
- il terreno si trova ad una quota inferiore rispetto a quello confinante, che è di proprietà dei convenuti;
- questi ultimi hanno effettuato sul loro terreno lavori edili e di sistemazione che hanno causato – e continuano a causare – notevoli pregiudizi alla proprietà confinante;
- tali lavori – per quel che interessa – hanno in particolare riguardato la realizzazione di una “fogna
mista” non a norma – che raccoglie indistintamente le acque nere e quelle piovane – e di argini lungo il fosso di raccolta adiacente che impediscono il naturale deflusso delle acque di scolo nel medesimo fosso;
- il terreno dell'attore – a partire dal 2015 – ha di conseguenza sofferto un aggravio nello scolo di acque provenienti dal terreno confinante – anche a causa dell'insufficiente smaltimento delle acque miste – ed ha subito veri e propri allagamenti in occasione di rilevanti fenomeni atmosferici (oltre ad un malfunzionamento del proprio impianto fognario di sub irrigazione);
- i convenuti hanno anche piantato alberi ad alto fusto, piante di notevoli dimensioni e siepi – a ridosso del confine – in violazione delle distanze legali;
- la mancata manutenzione delle piante – da parte dei convenuti – ha provocato l'invasione del suo terreno con rami che superano il confine ed ha ivi creato una situazione di pericolo per cose e persone a causa della caduta di foglie, fiori e frutti.
Ha poi affermato – in diritto – che i convenuti:
- sono responsabili di tali allagamenti nel suo terreno in quanto l'art. 913 cod. civ. (scolo delle
acque) “pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo
di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso
ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle” (Cass. 13097/2011);
- sono tenuti a rimuovere alberi, piante e siepi poste a dimora in violazione delle distanze dal confine previste dall'art. 892 cod. civ. nonché a provvedere alla puntuale e costante manutenzione – ai sensi dell'art. 896 cod. civ. – di alberi e piante i cui rami si protendono comunque all'interno del suo terreno.
Ha pertanto concluso chiedendo – previo l'accertamento delle suddette violazioni – la condanna dei convenuti:
1) all'esecuzione di tutte le opere necessarie per far cessare l'illegittimo scolo nel suo fondo di acque piovane e reflue provenienti dal terreno di loro proprietà;
2) alla manutenzione del fosso in oggetto per il tratto di loro competenza (secondo necessità e comunque almeno una volta l'anno);
3) alla rimozione di alberi, piante e siepi – poste a distanza dal confine inferiore a quella legale
– nonchè alla manutenzione/potatura di alberi, piante e siepi i cui rami si protendono comunque oltre il confine.
I convenuti – nel costituirsi – hanno contestato la fondatezza di tali domande ed hanno concluso per il loro integrale rigetto.
Depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c., è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio e sono stati poi espletati l'interrogatorio formale dei convenuti nonchè
le prove testimoniali richieste.
All'udienza del 13.5.2025 – esaurita l'attività istruttoria – la causa è stata infine trattenuta in decisione sulle immutate conclusioni di merito rispettivamente rassegnate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
Le prime due domande dell'attore non possono essere accolte.
Deve innanzitutto rilevarsi – quanto alla domanda sub 1 – che non risulta sufficientemente provato che i risalenti lavori edili realizzati nella proprietà dei convenuti abbiano avuto “per effetto quello di rendere più gravoso il naturale deflusso delle acque a valle” (nel confinante terreno dell'attore posto a quota inferiore).
Il c.t.u. ha innanzitutto verificato sul posto – durante piogge invernali di normale intensità –
l'assenza dei fenomeni infiltrativi denunziati dal nel terreno di sua proprietà. Pt_1
I testimoni escussi hanno poi reso – in proposito – dichiarazioni fra loro contrastanti, ed anche quelli indicati dall'attore hanno comunque reso deposizioni ben poco circostanziate quanto all'effettiva e specifica provenienza dei fenomeni (oltretutto riscontrati sin da un'epoca – anno 2010
– ben precedente a quella iniziale del 2015 denunziata dallo stesso attore in citazione: cfr.
deposizione del teste ). Tes_1
L'ausiliario – riguardo al deflusso delle acque meteoriche ricadenti sul terreno dei – ha poi CP_1
riferito quanto segue:
- tali acque “vengono per lo più smaltite per assorbimento nel terreno, salvo quelle che
ricadenti sulla stradina sterrata riescono a confluire in alcune caditoie e quindi, attraverso
una canalizzazione, convogliate in un pozzetto posizionato a margine del lotto nelle
vicinanze del confine con il fondo dell'attore”;
- quelle “ricadenti sui fabbricati e sulle aree pavimentate perimetrali, in alcuni casi ricadono
direttamente sul terreno, in altri vengono convogliate dalla gronda nei pluviali e quindi da
questi raccolti in pozzetti a dispersione”;
- devono essere anche considerate le acque che dall'esterno (via Colle Selce) “tendono a
confluire nel lotto dei convenuti, ciò in quanto l'area d'accesso e la successiva stradina
sono posizionati ad una quota inferiore rispetto al piano stradale”.
Sembra doversi pertanto dedurre – sul piano tecnico – che le sole coperture e pavimentazioni
realizzate dai convenuti sulla loro proprietà non abbiano avuto decisiva rilevanza causale ai fini
del dedotto aggravamento del preesistente deflusso naturale delle acque sul confinante terreno dell'attore posto a valle, ove si consideri anche quanto affermato dal c.t.u. riguardo alle acque
provenienti dall'esterno.
E può anche presumersi che eventuali e sporadici allagamenti – su cui hanno riferito i testi indicati da parte attrice – siano stati in passato legati soltanto all'eccezionale intensità di singoli fenomeni
metereologici (provocati dai noti “cambiamenti climatici” degli ultimi anni).
Né sussistono riscontri certi sul fatto che – anche prima delle suddette trasformazioni – non si verificassero già analoghi fenomeni occasionali.
Il c.t.u. ha pure smentito – sotto altro profilo – quanto affermato nell'atto di citazione riguardo alla realizzazione di una “fogna mista” da parte dei convenuti (non osservando – a seguito di prove colorimetriche – “alcuna immissione di acque scure nel pozzetto delle acque chiare”).
Deve poi rilevarsi – quanto al fosso di raccolta – che lo stesso c.t.u. ha senz'altro escluso una correlazione fra il suo stato e gli eventuali allagamenti (“ciò in quanto non sono risultati confluenti
nel fosso in tal senso scarichi a gravità di acque meteoriche attivi che, nel caso d'intensi eventi
meteorici, si possa dedurre che a causa dell'ostruzione del fosso vengano meno alla funzione”).
In ogni caso – quanto alla manutenzione specificamente pretesa con la domanda sub 2 – appare pacifico che le parti non siano comproprietarie di quel fosso e deve pertanto ritenersi che il Pt_1
non abbia interesse ad agire e nemmeno sia titolare della legittimazione attiva (facente capo –
semmai – all'eventuale ente di gestione).
La terza domanda – invece – deve essere accolta nei seguenti termini.
Risulta dalla c.t.u che due tuie, tre gelsi e tre olivi – tutti alberi botanicamente considerati di alto
fusto (non rilevando in senso contrario che la riscontrata altezza attuale del tronco sia inferiore a tre
metri: cfr. Cass. 3232/2015) – sono piantate nel terreno dei convenuti ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista dall'art. 892, primo comma, n. 1, cod. civ. (mentre le altre piante di altezza inferiore a tre metri – ivi compresa la piccola specie di palma – non possono essere invece considerate di alto fusto e rispettano la distanza prevista dal n. 2).
L'eccezione di usucapione – sollevata in proposito dai convenuti – deve essere ritenuta d'ufficio
inammissibile per l'evidente genericità della sua originaria formulazione (pag. 17/18 della comparsa di risposta): non è stata infatti perentoriamente indicata – entro il termine a tal fine previsto per il deposito della prima memoria di precisazione ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – l'ineludibile epoca
del piantamento da cui avrebbe dovuto decorrere il termine ventennale utile nell'assunto
all'usucapione (i medesimi convenuti hanno infatti del tutto omesso il deposito di tale prima
memoria – incorrendo così nella preclusione – ed hanno tardivamente precisato tale epoca soltanto
nella seconda memoria destinata – invece – alla conseguente articolazione dei mezzi prova).
L'ausiliario ha infine riscontrato che – seppure in epoca “recente” (e dunque nella pendenza del giudizio) – le piante in prossimità del confine sono state comunque sottoposte alla potatura richiesta dall'attore (cfr. pag. 12 della relazione).
I devono essere pertanto condannati – in definitiva – alla sola rimozione dei suddetti alberi CP_1
di alto fusto.
Il ridotto accoglimento delle pretese di parte attrice – con limitato riguardo a tale rimozione –
giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
Le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata e posta provvisoriamente a carico dell'attore – devono gravare in via definitiva su entrambe le parti in ragione di una metà per ciascuna (50% a carico dell'attore e 50% a carico dei due convenuti).
P.Q.M.
condanna i convenuti alla rimozione degli alberi di alto fusto – tuie, gelsi ed olivi – meglio descritti e individuati nell'allegata c.t.u.; rigetta le altre domande dell'attore;
pone definitivamente le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico delle parti in ragione di una metà per ciascuna;
compensa le altre spese processuali.
9.9.2025. IL GIUDICE