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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 93/2024
La Corte D'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 93/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 12.3.2024 e iscritto a ruolo il 15.3.2024, da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 signor residente in [...]9, corrente in Parte_2
Codroipo (UD), Via G.A. da Pordenone n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Sinacori del Foro di Udine, come da mandato in calce all'atto di citazione di primo grado con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Udine, Via
Savorgnana n. 20;
- appellante -
contro con sede a Remanzacco, in persona del legale rappresentante sig. CP_1 con proc. e dom. l'avv. ANDREA DELLA ROSA con Controparte_2
Studio a Udine in Piazza XX Settembre 1870 n. 23, pec giusta procura ad litem allegata in calce al ricorso Email_1 monitorio infra richiamato;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.761/2023 pronunciata a verbale in data 12.9.2023, R.G. 765/2022, non notificata – Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera) – opposizione a decreto ingiuntivo -.
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante come in memoria depositata il Parte_1
10.2.2025:
In parziale riforma della sentenza n. 761/2023, pronunciata all'esito dell'udienza del 12.09.2023 nell'ambito del procedimento RG 765/2022 Tribunale di Udine – dr.
Gianpaolo Fabbro.
In via preliminare:
- Accertarsi la carenza di legittimazione attiva ad agire in via monitoria in capo al D.P.
S.r.l. per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dell'importo liquidato con sentenza n. 761/2023 Tribunale di Udine, conseguentemente condannare la controparte alla restituzione di tutte le somme versate dalla in Parte_1 ottemperanza al provvedimento di primo grado;
In via principale:
- Accertarsi l'esistenza dei vizi denunciati (salvo quelli già riconosciuti con la sentenza impugnata), gli errori di conteggio compiuti da controparte, nonché l'errata applicazione dei prezzi unitari (non congrui) e la mancata ultimazione delle opere subappaltate: pertanto, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della per i motivi descritti CP_1 in narrativa;
per l'effetto, riformare la sentenza n. 761/2023 e dichiararsi la riduzione all'importo di € 13.250,00;
In via subordinata:
- Accertare che alla data di proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non era stato notificato all'attrice opponente l'avvenuto pagamento del credito ceduto da parte di , con conseguente riforma della sentenza n. 761/2023 in punto Controparte_3 condanna al pagamento degli interessi moratori;
In ogni caso:
- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate;
- condannare controparte alla restituzione di tutte le somme versate dalla in Parte_1 ottemperanza al provvedimento di primo grado;
- spese di lite di entrambi i gradi integralmente rifuse.spese di lite di entrambi i gradi integralmente rifuse.
In via istruttoria:
- Si insiste affinché il Giudice disponga CTU volta ad accertare i vizi delle opere eseguite dalla D.P., la correttezza dei lavori di ripristino rispetto ai vizi contestati, nonché la congruità dei costi sostenuti per la manodopera.
- Si insiste per l'accoglimento di tutte le ulteriori istanze istruttorie testimoniali formulate come da memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non ammesse nel corso del giudizio di primo grado:
Si chiede, pertanto, ammettersi i seguenti testi sugli specifici capitoli di prova indicati:
pag. 2/14 ing. D.L. della IN.AR.CO. S.r.l. su tutti i capitoli di prova (1 – 45) con Testimone_1
Studio in Udine, Via Cjavecis n. 3; sig. , coordinatore sicurezza della sui capitoli di Testimone_2 Parte_3 prova 2 – 3 con Studio in Udine, Via Cjavecis n. 3; sig.ri , e residenti in [...] Testimone_4 Testimone_5
n. 9/11, committenti su tutti i capitoli di prova (1 – 45); sig.ri e su tutti i capitoli di prova (1 – 45); Testimone_6 Persona_1 sig. della CA IG in Santa Maria La Longa, Via G. D'Annunzio sui Testimone_7 capitoli di prova 36 – 38;
1. Vero che nel corso del marzo 2021, l'odierna attrice in qualità di appaltatrice, subappaltava alla la realizzazione delle seguenti opere edili presso un CP_1 cantiere di riqualificazione immobiliare di un'unità bifamiliare sita in Udine in Via
Biella: demolizione caldane di tre terrazze (due con caldana, una solo piastrella), rimozione delle grondaie, posa dei profili in alluminio delle finestre, chiusura tracce precedentemente realizzate dagli impiantisti, rimozione degli impianti di climatizzazione, posa del fissativo aggrappante sulle piastrelle delle terrazze, pittura delle linde, fornitura e posa dell'isolamento a cappotto, lavaggio delle pareti, fornitura
e posa di spallette e angolari delle finestre, rasatura delle terrazze?
2. Vero che la supervisione del cantiere in oggetto, con riferimento al rispetto delle normative in materia di sicurezza e coordinamento dei lavori, era stata affidata alla
Parte_3
3. Vero che i verbali di cui al doc. 6 (che Le vengono esibiti) del ricorso di controparte sono documenti attestanti il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza, che nulla hanno a che vedere con una valutazione in ordine alla corretta esecuzione delle opere?
4. Vero che successivamente all'inizio dell'esecuzione delle opere di cui al capitolo 1 da parte della la committenza e la IN.AR.CO. S.r.l., in qualità di DL, CP_1 contestavano alla e alla direttamente la mancata esecuzione a regola Pt_1 CP_1
d'arte dei lavori da parte di quest'ultima?
5. Vero che nel corso della realizzazione delle opere da parte della l'odierna CP_1 attrice aveva in più occasioni contestato la mancata esecuzione a regola d'arte, denunciando puntualmente vizi e difetti delle opere e sollecitando la convenuta a porvi rimedio?
6. Vero che, con riferimento al prospetto est (doc. 22) che Le viene esibito, in relazione alle opere di cui al capitolo 1, la contestava alla D.P. i seguenti vizi e difetti: Pt_1
a) errata posa dello spigolo rompiacqua in corrispondenza del bordo inferiore della parete in cappotto al limite con la superficie del piano del garage, che risultava “a onde”?
pag. 3/14 b) errata rasatura in corrispondenza del bordo inferiore della parete in cappotto al limite con la superficie del piano del garage con pendenza in discesa verso l'immobile
(che determinava l'entrata di acqua verso l'interno)?
8. Vero che con riferimento al prospetto sud (doc. 24) che Le viene esibito, in relazione alle opere di cui al capitolo 1, la contestava alla D.P. i seguenti vizi e difetti: Pt_1
a) errata esecuzione dei voltini delle finestre in quanto non allineati (come da foto doc.
25 che Le viene esibito)?
b) errata esecuzione del voltino in corrispondenza della finestra indicata al nr. 6 del prospetto in quanto realizzato con pendenza in discesa verso l'immobile (con conseguente entrata di acqua all'interno) come da foto doc. 26 che Le viene esibito?
10. Vero che, oltre ai vizi di cui ai capitoli precedenti, la contestava alla l Pt_1 CP_1 danneggiamento delle soglie in alluminio di tutte le finestre dell'immobile, in quanto presentavano dei tagli e dei segni a seguito del taglio dell'isolante delle spallette delle finestre eseguito dalla come da foto doc. 29 che Le viene esibita? CP_1
11. Vero che in data 28.04.2021, senza porre rimedio ai vizi e difetti di cui ai capitoli precedenti, la D.P. inoltrava la propria contabilità di cantiere, specificando il prezzo delle singole opere, ad esclusione della fornitura e posa isolamento a cappotto, ove veniva indicata la metratura asseritamente realizzata di 418,20 mq?
12. Vero che il legale rappresentante della il 28.04.2021 telefonava al legale Pt_1 rappresentante della ribadendo i problemi già denunciati e contestando la CP_1 superficie oggetto di posa dell'isolamento a cappotto indicata dalla e i conteggi CP_1 inviati, richiedendo una verifica in contraddittorio?
14. Vero che alla data del 28.04.2021 la D.P., in relazione alle opere di cui al capitolo
1, non aveva eseguito la pittura delle linde?
15. Vero che alla data del 28.04.2021 la D.P. aveva eseguito solamente 321,83 mq di cappotto e le opere presentavano ancora i vizi di cui ai capitoli 6, 7, 8 e 9 e che i danni di cui al capitolo 10 non erano ancora stati emendati?
16. Vero che alla data del 28.04.2021 la in relazione all'opera di fornitura e posa CP_1 dell'isolamento a cappotto, non aveva eseguito le opere di finitura ed i lavori si erano interrotti alla fase di rasatura?
17. Vero che alla data del 28.04.2021 le opere di fornitura e posa di spallette e angolari delle finestre presentavano ancora i vizi di cui ai capitoli 8a) e 8b)?
18. Vero che alla data del 28.04.2021, le opere di rasatura delle terrazze presentavano ancora i vizi di cui al capitolo 9?
19. Vero che alla data del 28.04.2021 il lavaggio delle pareti non era stato eseguito?
pag. 4/14 20. Vero che, preso atto dell'abbandono del cantiere da parte della la si CP_1 Pt_1 vedeva costretta ad impiegare i propri dipendenti e al fine di Testimone_6 Persona_1 porre rimedio ai vizi esistenti e proseguire nella realizzazione delle opere?
21. Vero che dal 05.05.2021 al 20.05.2021 impiegava i propri dipendenti Pt_1 [...]
e per eseguire le opere che Le vengono puntualmente evidenziate Tes_6 Persona_1 al fine di porre rimedio ai vizi contestati alla D.P.?
22. Vero che, con riferimento al vizio di cui al capitolo 6a) “errata posa dello spigolo rompiacqua in corrispondenza del bordo inferiore della parete in cappotto al limite con la superficie del piano del garage, che risultava “a onde” e con pendenza in discesa verso l'immobile (che determinava l'entrata di acqua verso l'interno dell'immobile”) e 6b) “errata rasatura in corrispondenza del bordo inferiore della parete in cappotto al limite con la superficie del piano del garage con pendenza in discesa verso l'immobile
(che determinava l'entrata di acqua verso l'interno)” la era costretta a Pt_1 rimuovere completamente lo spigolo rompiacqua inserito già con rete metallica nella rasatura, dovendo altresì demolire la rasatura con pendenza contraria, procedendo nuovamente alla realizzazione di tale opera ex novo?
23. Vero che per le opere di ripristino di cui al capitolo 22 impiegava i suoi Pt_1 dipendenti per complessive 10 ore, come da prospetto che Le viene esibito (cfr. doc.
17)?
28. Vero che con riferimento ai vizi di cui al capitolo 8a) “errata esecuzione dei voltini delle finestre in quanto non allineati” e 8b) “errata esecuzione del voltino in corrispondenza della finestra indicata al nr 6 del prospetto, in quanto realizzato con pendenza in discesa verso l'immobile” la si vedeva costretta a rimuovere Pt_1 completamente il cappotto in corrispondenza dei voltini, a reinserire nuovamente gli spigoli, riallineandoli e ripristinando le pendenze in maniera corretta verso l'esterno con tanto di rasatura?
29. Vero che per le opere di ripristino di cui al capitolo 28 impiegava i suoi Pt_1 dipendenti per complessive 16 ore come da prospetto che Le viene esibito (cfr. doc.
17)?
34. Vero che con riferimento ai vizi di cui al capitolo 9d) “terrazzo superiore realizzato non in linea a quello del livello inferiore con differenza verso l'interno di oltre 3 cm” si vedeva costretta a rimuovere integralmente i pannelli già posati, realizzando Pt_1 nuovamente la posa dei pannelli, la tassellatura e la rasatura?
35. Vero che per le opere di ripristino di cui al capitolo 34 impiegava i suoi Pt_1 dipendenti per complessive 10 ore come da prospetto che Le viene esibito (cfr. doc.
17)?
pag. 5/14 36. Vero che per porre rimedio ai danni di cui al capitolo 10 “danneggiamento delle soglie in alluminio delle finestre di tutte le finestre dell'immobile, in quanto presentavano dei tagli e dei segni a seguito del taglio dell'isolante delle spallette delle finestre” la si vedeva costretta a contattare la CA IG SR (ditta Pt_1 specializzata in coperture nautiche) per mettere una pellicola dello stesso colore che potesse emendare tale difetto?
37. Vero che la CA IG SR, per le lavorazioni di cui al capitolo 36, inoltrava preventivo dell'importo di € 1,350,00 al netto dell'IVA, come da doc. 18 che Le viene esibito?
38. Vero che la si accordava con la CA IG affinché l'obbligazione di Pt_1 pagamento fosse estinta attraverso il pagamento dell'importo di € 1.150,00 nei confronti di , come da doc. 19, 20 e 30 che Le vengono esibiti? Parte_4
39. Vero che in data 11.05.2021 il legale rappresentante della dichiarava che CP_1
l'opera di fornitura e posa dell'isolamento a cappotto senza finiture corrispondesse a
418,20 mq?
40. Vero che a seguito della comunicazione dell'11.05.2021, il legale rappresentante di
assieme all'ing. della , si era recato presso il cantiere Pt_1 Testimone_1 Pt_3 per una verifica volta a controllare la congruità e l'esattezza della contabilità ricevuta, nonché la corretta esecuzione a regola d'arte?
41. Vero che all'esito delle preannunciate verifiche in data 12.05.2021 l'odierna attrice inoltrava la comunicazione mail di cui al doc. 5 che Le viene esibito?
42. Vero che il legale rappresentante della in data 13.05.2021 inoltrava i dati Pt_1 relativi alle superfici oggetto di lavorazione, indicando metri quadri 321,83 di cappotto
e mq 73,52 di spigoli e finestre, manifestando altresì la propria disponibilità ad un incontro in contraddittorio?
43. Vero che in data 12.05.2021, l'odierna convenuta si rivolgeva anche alla
, manifestando di voler fatturare i lavori asseritamente eseguiti? Pt_3
44. Vero che con mail del 14.05.2021 di cui al doc. 9 la respingeva le Parte_3 richieste dell'odierna convenuta, rappresentando di non essere il soggetto deputato a fornire le informazioni richieste?
45. Vero che la IN.AR.CO., a fronte della richiesta di cui al capitolo precedente, con riferimento ai lavori realizzati dalla puntualizzava le seguenti circostanze: CP_1 Part
“il lavoro, comunque, è stato eseguito molto male e lo abbiamo contestato a Non gli sarà pagato fino a quando non sarà tutto sistemato a regola d'arte.”?
- Si chiede, inoltre, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della sul seguente capitolo di prova: CP_1
pag. 6/14 46. Vero che la fattura doc. 16 che Le viene esibita contiene tutti i lavori e i metri quadri di cui al doc. 1 che Le viene esibito (con la precisazione che la posa di isolamento a cappotto è stata eseguita fino alla rasatura)?
Per parte appellata come in memoria depositata l'8.4.2025: CP_1
NEL MERITO respingersi l'appello perché inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. per mancanza dei requisiti formali richiesti dall'art. 342 c.p.c. e comunque per manifesta infondatezza di tutti i motivi, e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata, condannandosi l'appellante all'integrale refusione delle spese di lite del presente procedimento, disponendo la distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c. (richiedibile per la prima volta anche in comparsa conclusionale, cfr. Cass.
SS.UU. N. 1607/2010), che rispetto alle medesime si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Respingersi tutte le istanze istruttorie dell'appellante già rigettate in primo grado e nel corso del presente.
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1. La società ha ottenuto, in data 2-3 gennaio 2022, dal Tribunale di Udine, il CP_1 decreto ingiuntivo n. 1/2022, dell'importo di €.18.000,00, oltre interessi di mora e spese, nei confronti della società (di seguito solo , per un Parte_1 Pt_1 debito portato dalla fattura n.23/00 dd. 22.5.2021, relativa a prestazioni eseguite in subappalto presso un cantiere edile (per riqualificazione immobiliare di un'unità bifamiliare) sito in Udine, via Biella 9-11.
2. Con atto di citazione datato 28.2.2022, debitamente notificato, ha formulato Pt_5 opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, chiedendone, principalmente, la revoca per difetto di legittimazione attiva, e, in subordine, in via riconvenzionale, la riduzione del credito azionato in ragione degli accertandi vizi e difetti delle opere affidate, nonché dell'applicazione di prezzi incongrui.
Ha eccepito l'opponente il difetto di legittimazione attiva, in quanto, già insorte contestazioni sui lavori, in data 18.5.2021, aveva ricevuto la comunicazione della cessione a del credito in questione, per l'importo di €.18.000,00, relativo alle CP_3 prestazioni risultanti dalla fattura n.15/00 del 5.5.2021.
Ha poi contestato che fosse stata fornita idonea prova documentale delle lavorazioni effettuate.
Nel merito ha eccepito vizi e difetti nelle opere svolte ed errori nel conteggio del compenso, tali da portare, in tesi, ad una riduzione del dovuto di €.4.750,00.
pag. 7/14 3. Con comparsa depositata il 25.5.2022 si è costituita in causa contestando le CP_1 allegazioni di controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Con riguardo alla legittimazione attiva ha evidenziato che la fattura ceduta a
(n.15/00 del 5.5.2021) era diversa da quella posta alla base ricorso monitorio CP_3
(n.23/00 emessa il 22.5.2021).
Inoltre, , ricevuta contestazione da parte di e trattandosi di cessione pro CP_3 Pt_5 solvendo, aveva riaccreditato sul conto della cliente il prezzo della cessione
(€.14.400,00, pari all'80% del credito ceduto). Si era, quindi verificata una risoluzione della cessione del credito con ripristino della piena legittimazione attiva in capo alla cedente. Senza contare che, ante causam, non aveva formulato tale eccezione, ed Pt_1 Con anzi si era interfacciata con quale effettiva titolare del credito.
3.2. Ha contestato, ancora, l'opposta: sia la lamentata mancanza di prova del credito, sia le pretese ulteriori riduzioni, che non tenevano conto del fatto che la quantificazione in
€.18.000,00 del credito azionato era già il frutto di una riduzione bonaria rispetto ad un maggior dovuto.
4. Il Tribunale di Udine, all'esito del procedimento, fallito il tentativo di conciliazione, Con concessa la provvisoria esecuzione parziale, per €.13.250,00, del assunte alcune prove testimoniali e acquisiti documenti prodotti, ha, innanzitutto, respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, trattandosi di cessione pro solvendo risolta con la ripetizione del prezzo pagata, a seguito di opposizione del debitore ceduto.
Nel merito, dopo avere rilevato che sostanzialmente, riconosceva di dovere Pt_1
€.13.250,00, sicchè la materia del contendere si riduceva alla residua somma di
€.4.750,00, ha ritenuto congrua, in prima battuta, la richiesta di €.18.000,00.
A tale decisione il Tribunale è giunto valutando che, in ultima analisi, le parti non concordavano sulla misura dei metri quadri dell'isolamento a cappotto e del lavaggio delle pareti: mq. 418,20 per e mq. 321,83 per CP_1 Pt_1 Con avrebbe, quindi, quantificato i lavori svolti da in €.16.152,32, ma dall'esame Pt_1 della contabilità relativa agli acquisti di materiale per il cappotto, sarebbe emersa una misura maggiore in estensione, e disporre una CTU sul punto sarebbe stato chiaramente antieconomico.
Quanto ai vizi nelle lavorazioni eccepiti da parte opponente, il giudice ha ritenuto provati i difetti nella rivestitura del cappotto, anche sulla scorta delle prove testimoniali assunte, e ha ridotto il credito azionato di €.2.100,00 (pari al costo per i ripristini, misurato in 60 ore di lavorazioni, per 35,00 Euro all'ora). Ha, invece, negato la debenza di ulteriori €.1.150,00, quale costo del rifacimento della pellicola delle soglie danneggiate (importo pagato a CA IG s.r.l.), trattandosi di vizio, pur se astrattamente visibile, non indicato nella contestazione scritta del 12.5.2021 e nella pag. 8/14 contabilità finale di e non adeguatamente provato (una sola foto prodotta, poco Pt_1 chiara, e capitoli per testi generici).
Conclusivamente il giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando a pagare il minor importo capitale di €.15.900,00 oltre interessi Pt_1 moratori e condanna dell'opponente alla rifusione dell'80% delle spese di lite sostenute dall'opposta.
L'atto di appello di Parte_1
5. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, insistendo anche nelle istanze istruttorie, per i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha insistito nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in quanto: CP_1
- mancherebbe la prova della risoluzione della cessione del credito a , CP_3 mancherebbe, cioè, la dichiarazione della banca del pagamento del credito da parte di
(a norma dell'art.22 del contratto di cessione1); CP_1
- né costituirebbe tale prova il doc.19 della produzione di controparte, consistente in una dichiarazione di , datata 20.5.2022, indirizzata a di avere, a norma CP_3 CP_1 dell'art.18 co.1 del contratto: “addebitato l'importo anticipato non pagato, pari a
14.400,00 euro, sul suo conto corrente ordinario nr. 042/330/1000398 in essere presso
i nostri uffici, come da comunicazione “Esiti al Cliente” di pari data, che si allega per completezza.”;
- il contratto di cessione, poi, prevederebbe clausole speciali rispetto alla disciplina codicistica e, in particolare, quella di cui all'art.20, secondo il quale: “la cessione pro solvendo si intende effettuata a garanzia di ogni credito, anche se non scaduto o non esattamente determinato nel suo ammontare, o anche se assistito da altra garanzia, reale o personale, già in essere o che dovesse sorgere in favore della banca verso il cliente, in dipendenza di qualsiasi operazione bancaria di qualsiasi natura. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.10 (“la banca potrà in ogni caso, intraprendere qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale nei confronti del debitore ceduto inadempiente” ndr.)”. In altri termini, in base a specifica previsione contrattuale la cessione del credito era da intendersi effettuata a garanzia anche di tutti i debiti di
[...] CP_ nei confronti della banca, e in ordine all'inesistenza di tali debiti nulla era stato allegato.
pag. 9/14 5.2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuta la congruità degli importi richiesti, in relazione alla quantità e alla qualità delle opere eseguite.
Ha evidenziato l'appellante, al riguardo, che:
- l'opera non era mai stata consegnata, avendo abbandonato il cantiere dopo la Pt_1 comunicazione del 28.4.2021;
- conseguentemente, spettava a agendo per il pagamento, in assenza di accordo Pt_1 sui prezzi unitari, provare, a fronte di eccezione di inadempimento, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, oltre alla congruità del prezzo richiesto (ex multis, Cass.
n. 19146/2013);
- non avrebbe formulato capitoli di prova sul punto, nè avrebbe richiesto Pt_1 disporsi CTU;
- né ragioni di economia processuale potrebbero validamente superare le regole di distribuzione dell'onere della prova e le relative conseguenze;
- il richiamo all'art.1657 c.c. avrebbe dovuto comportare il ricorso ai criteri delle tariffe e degli usi, preordinati alla valutazione equitativa del giudice;
- nel merito, poi, analizzando le diverse contabilità delle parti con riguardo a sette voci di lavorazioni ha sostenuto che, al massimo, il giudice avrebbe potuto condannare al pagamento di €.13.250,00 invece di €.15.900,00, in parte perché alcune lavorazioni non erano state effettuate e, in altra parte, perché, contestate le quantità, sarebbe stato onere di controparte darne prova.
5.3. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato il mancato riconoscimento dei vizi nella realizzazione delle soglie e del conseguente credito risarcitorio di €.1.150,00. Il giudice avrebbe errato nel non ammettere il capitolo 10 della prova per testi al riguardo, così formulato:
“10. Vero che, oltre ai vizi di cui ai capitoli precedenti, la contestava alla Pt_1 CP_1 il danneggiamento delle soglie in alluminio di tutte le finestre dell'immobile, in quanto presentavano dei tagli e dei segni a seguito del taglio dell'isolante delle spallette delle finestre eseguito dalla come da foto doc. 29 che Le viene esibita?”. CP_1
I fatti dedotti nel capitolo erano riferiti alle contestazioni successive all'abbandono del cantiere, e, quindi, erano temporalmente specificati.
5.4. Con il quarto e ultimo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato, in via di subordine rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione, la statuizione di debenza degli interessi moratori, con la seguente motivazione:
“Anche a voler effettivamente ritenere sussistente in capo a la legittimazione CP_1 attiva, in assenza della comunicazione di risoluzione del contratto di cessione a Pt_1
pag. 10/14 ai sendi dell'art.22 del contratto di cessione, quest'ultima non ha legittimamente corrisposto alcun importo a in quanto, come detto, si sarebbe trattato di “cattivo CP_1 pagamento”, che non l'avrebbe liberata dall'obbligazione.”.
Le difese di in secondo grado. CP_1
6. Con comparsa depositata il 24.5.2024 si è costituita in grado di appello CP_1 resistendo e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, anche in via istruttoria, con piena conferma della sentenza di primo grado, per i motivi già esposti in causa e per la corretta motivazione adottata dal Tribunale.
Il processo di appello
7. Con ordinanza dd.16.11.2024 il consigliere istruttore, non ammesse le prove richieste, ha fissato udienza – sostituita da note scritte - di assunzione in decisione dando alle parti i termini di legge.
8. Con provvedimento dd. 15.4.2025 il consigliere istruttore, dato atto delle conclusioni scritte delle parti, ha riservato di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. L'appello è solo in minima parte fondato, per i motivi di seguito esposti.
9.1. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondata, per i motivi già enunciati dal giudice di primo grado.
Fondamentale, al riguardo, il documento n.19 già citato, consistente in comunicazione di a in data 20.5.2022, nella quale, con riferimento alla cessione del CP_3 CP_1 credito oggetto del presente procedimento, rappresenta le seguenti allegazioni: CP_3
- l'importo anticipato dalla banca per la fattura in questione era stato di €.14.400,00
- la fattura anticipata aveva scadenza 30.6.2021 ed era rimasta insoluta;
- il 22.7.2021 l'importo anticipato dalla banca era stato “recuperato” mediante addebito sul conto corrente ordinario di Pt_1
Tanto basta a configurare una risoluzione della cessione della fattura in esame e, conseguentemente, la piena legittimazione dell'ex cedente a far valere il sottostante credito in giudizio.
Il fatto che non sia stata chiesta, o quantomeno prodotta in giudizio, una comunicazione liberatoria della banca fatta al debitore ceduto, a norma dell'art.22 delle condizioni di contratto, non toglie efficacia al meccanismo risolutorio pienamente provato con un documento proveniente dal creditore cessionario.
Il meccanismo previsto dall'art.22 riguarda, infatti, il diverso caso in cui il cedente sia anche debitore del cessionario e la cessione sia fatta in garanzia di tali debiti, ma tale situazione non risulta nel caso di specie: noi abbiamo a che fare, più semplicemente, con una cessione di un singolo e specifico credito che viene prima anticipato dalla banca pag. 11/14 e poi “restituito” dalla stessa cessionaria, mediante recupero dell'intero importo anticipato, non avendo il debitore ceduto pagato quanto avrebbe dovuto.
Il fatto che le norme contrattuali prevedano che la cessione pro solvendo si intende fatta a garanzia di ogni altro credito della banca cessionaria nei confronti del cliente (art.20, sesto paragrafo) è norma che riguarda, appunto, la garanzia del cedente nei confronti del cessionario e non riguarda il pagamento del debitore ceduto – nel caso di specie, pacificamente rifiutato al cessionario-.
9.2. Il secondo motivo di appello è fondato in minima parte.
9.2.1. Si discute della domanda di pagamento di e la contestazione dell'importo CP_1 dovuto è perimetrata dalle allegazioni svolte in primo grado da parte opponente.
9.2.2. Come già evidenziato dal giudice di primo grado in sentenza:
- ha formalizzato una richiesta di pagamento di 18.000 euro;
CP_1
- dal canto suo, ha sollevato contestazioni sia per vizi e difetti vari, sia per Pt_1 lavorazioni non effettuate, riducendo il suddetto importo fino a €.13.250,00 (di cui:
€.1.500,00 per lavorazioni ridotte, viziate o non effettuate ed €.3.250,00 per rimedi a vizi – come da doc.21 della produzione di primo grado cd. ” -). Parte_6
Bene ha fatto il giudice di primo grado ad utilizzare gli stessi documenti indicati dall'opponente (pag. XII dell'atto di citazione in opposizione), peraltro già comunicati tra le parti ante causam, e tale quadro fa ritenere meramente defatigante, oltre che infondata, l'allegazione di parte appellante, in termini generali, di mancato assolvimento all'onere della prova circa le opere eseguite.
9.2.3. Dal raffronto tra l'importo, suddiviso per voci, richiesto da (€.18.000,00) CP_1
e l'importo riconosciuto da (doc.21), con le riduzioni per il minor realizzato, Pt_5 Con residua un valore di €.16.500,00, che rende la differenza con quanto richiesto da pari a soli €.1.500,00.
Tale differenza non è apprezzabile in modo preciso dal raffronto tra le due contabilità, non del tutto omogenee nei dati, ma, grosso modo, pare ascrivibile alle seguenti voci:
lavorazione Contab.DP Contab. differenza
Pt_1
€.1.200,00 €.600,00 - €.600,00 1 demolizione caldane di tre terrazze
2 rimozione delle grondaie €. 378,00 €.168,00 - €.210,00;
3 pittura delle linde €.650,00 // - €.650,00
9.2.4. Ciò detto, e passando alle difese di parte appellata, non è contestato che la pittura delle linde non sia stata posta in essere.
pag. 12/14 9.2.5. Per il resto la difesa di ha eccepito che l'importo richiesto di €.18.000 era CP_1 già una somma ridotta in via transattiva rispetto al maggior dovuto.
Tale deduzione difensiva, però, oltre a non essere, questa sì, provata, è ininfluente perché, per operare, necessiterebbe di un nuovo accordo transattivo o di un accordo sul prezzo “chiuso”, che, invece non è stato allegato. Per il resto la sentenza di primo grado non pare essere oggetto di specifiche contestazioni.
Ne consegue la riduzione dell'importo dovuto da €.18.000,00 a €.16.500,00 e, detratti
€.2.100,00 come già ritenuto nella sentenza di primo grado, si riduce l'importo finale ad
€.14.400,00.
9.2.6. Ultimo punto in discussione è la riduzione di €.1.150,00 per vizi delle soglie, non riconosciuta dal Tribunale udinese.
L'appellante ha lamentato la mancata ammissione del capitolo di prova per testi n.10, contestandone l'indeterminatezza temporale. Il motivo in esame non è efficace.
Questo il testo del citato capitolo 10:
“10. Vero che, oltre ai vizi di cui ai capitoli precedenti, la contestava alla Pt_1 CP_1 il danneggiamento delle soglie in alluminio di tutte le finestre dell'immobile, in quanto presentavano dei tagli e dei segni a seguito del taglio dell'isolante delle spallette delle finestre eseguito dalla come da foto doc.29 che Le viene esibita?”. CP_1
Con Avendo la difesa di eccepito la tardività della denuncia era onere di allegare Pt_1 con precisione la data della contestazione, e il mero richiamo, in motivo di appello, al contenuto di un notevole numero di precedenti capitoli di prova non ha i necessari requisiti di specificità.
9.3. Anche l'ultimo motivo di appello, riguardante gli interessi moratori è infondato.
Come desumibile dal già citato doc. 21, ha fin da subito ammesso la debenza, Pt_1 quantomeno, dell'importo di €.13.250,00, sicchè, dalla scadenza della fattura
(30.6.2021) si producono correttamente gli interessi moratori commerciali.
10. La minima fondatezza dell'appello, e l'esigenza di considerare in modo unitario, ai fini delle spese di lite, l'andamento dei due gradi di merito della controversia, porta a ritenere compensabili per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
11. Da quanto sopra discende il solo parziale – in misura minoritaria - accoglimento dell'appello, la conferma, per il resto, della sentenza impugnata, e, compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, la condanna dell'appellante, per la soccombenza sostanziale prevalente, alla rifusione delle residue spese che, quanto al presente grado di giudizio, vanno liquidate secondo parametri medi di riferimento, tenuto conto del valore indicato (€.32.987,85): €. 2.058,00 per studio, €.1.418,00 per fase introduttiva, €.3.470,00 per la fase decisionale.
pag. 13/14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.93/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dall'appellante;
2. accoglie parzialmente il secondo motivo di appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto:
[...]
- in parziale modifica del capo 2) del dispositivo della sentenza impugnata, condanna a pagare a l'importo di €.14.400,00, al netto Controparte_5 CP_1 dell'acconto versato, oltre agli interessi moratori dal 30.6.2021 al 27.6.2022 sull'importo di €.13.250,00 e gli interessi moratori dal 30.6.2021 fino al saldo effettivo sull'importo di €.1.150,00;
- in parziale modifica del capo 3) del dispositivo della sentenza impugnata, fermi gli importi liquidati (complessivi €.5.980,00 oltre accessori), compensa le spese di lite tra le parti in misura di 1/3, e condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese in misura pari alla residua frazione di 2/3 dell'intero già liquidato;
3. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio in misura di 1/3 e condanna l'appellante a rifondere a le spese che, nella misura già Parte_1 CP_1 calcolata corrispondente alla residua frazione di 2/3, liquida in €. 1.372,00 per studio,
€.945,00 per fase introduttiva, €.2.313,00 per la fase decisionale, oltre al 15% di tali compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA se dovute e come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 10.6.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi dell'art. 22 del contratto (doc. 18): “in caso di pagamento da parte del Cliente (D.P. ndr) di tutto quanto dallo stesso dovuto, la banca si impegna a darne comunicazione al debitore ceduto (Edildri ndr), il quale si conseguenza, sarà legittimato ad adempiere in favore del Cliente medesimo (D.P. ndr)”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 93/2024
La Corte D'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 93/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 12.3.2024 e iscritto a ruolo il 15.3.2024, da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 signor residente in [...]9, corrente in Parte_2
Codroipo (UD), Via G.A. da Pordenone n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Sinacori del Foro di Udine, come da mandato in calce all'atto di citazione di primo grado con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Udine, Via
Savorgnana n. 20;
- appellante -
contro con sede a Remanzacco, in persona del legale rappresentante sig. CP_1 con proc. e dom. l'avv. ANDREA DELLA ROSA con Controparte_2
Studio a Udine in Piazza XX Settembre 1870 n. 23, pec giusta procura ad litem allegata in calce al ricorso Email_1 monitorio infra richiamato;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.761/2023 pronunciata a verbale in data 12.9.2023, R.G. 765/2022, non notificata – Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera) – opposizione a decreto ingiuntivo -.
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante come in memoria depositata il Parte_1
10.2.2025:
In parziale riforma della sentenza n. 761/2023, pronunciata all'esito dell'udienza del 12.09.2023 nell'ambito del procedimento RG 765/2022 Tribunale di Udine – dr.
Gianpaolo Fabbro.
In via preliminare:
- Accertarsi la carenza di legittimazione attiva ad agire in via monitoria in capo al D.P.
S.r.l. per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dell'importo liquidato con sentenza n. 761/2023 Tribunale di Udine, conseguentemente condannare la controparte alla restituzione di tutte le somme versate dalla in Parte_1 ottemperanza al provvedimento di primo grado;
In via principale:
- Accertarsi l'esistenza dei vizi denunciati (salvo quelli già riconosciuti con la sentenza impugnata), gli errori di conteggio compiuti da controparte, nonché l'errata applicazione dei prezzi unitari (non congrui) e la mancata ultimazione delle opere subappaltate: pertanto, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della per i motivi descritti CP_1 in narrativa;
per l'effetto, riformare la sentenza n. 761/2023 e dichiararsi la riduzione all'importo di € 13.250,00;
In via subordinata:
- Accertare che alla data di proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non era stato notificato all'attrice opponente l'avvenuto pagamento del credito ceduto da parte di , con conseguente riforma della sentenza n. 761/2023 in punto Controparte_3 condanna al pagamento degli interessi moratori;
In ogni caso:
- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate;
- condannare controparte alla restituzione di tutte le somme versate dalla in Parte_1 ottemperanza al provvedimento di primo grado;
- spese di lite di entrambi i gradi integralmente rifuse.spese di lite di entrambi i gradi integralmente rifuse.
In via istruttoria:
- Si insiste affinché il Giudice disponga CTU volta ad accertare i vizi delle opere eseguite dalla D.P., la correttezza dei lavori di ripristino rispetto ai vizi contestati, nonché la congruità dei costi sostenuti per la manodopera.
- Si insiste per l'accoglimento di tutte le ulteriori istanze istruttorie testimoniali formulate come da memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non ammesse nel corso del giudizio di primo grado:
Si chiede, pertanto, ammettersi i seguenti testi sugli specifici capitoli di prova indicati:
pag. 2/14 ing. D.L. della IN.AR.CO. S.r.l. su tutti i capitoli di prova (1 – 45) con Testimone_1
Studio in Udine, Via Cjavecis n. 3; sig. , coordinatore sicurezza della sui capitoli di Testimone_2 Parte_3 prova 2 – 3 con Studio in Udine, Via Cjavecis n. 3; sig.ri , e residenti in [...] Testimone_4 Testimone_5
n. 9/11, committenti su tutti i capitoli di prova (1 – 45); sig.ri e su tutti i capitoli di prova (1 – 45); Testimone_6 Persona_1 sig. della CA IG in Santa Maria La Longa, Via G. D'Annunzio sui Testimone_7 capitoli di prova 36 – 38;
1. Vero che nel corso del marzo 2021, l'odierna attrice in qualità di appaltatrice, subappaltava alla la realizzazione delle seguenti opere edili presso un CP_1 cantiere di riqualificazione immobiliare di un'unità bifamiliare sita in Udine in Via
Biella: demolizione caldane di tre terrazze (due con caldana, una solo piastrella), rimozione delle grondaie, posa dei profili in alluminio delle finestre, chiusura tracce precedentemente realizzate dagli impiantisti, rimozione degli impianti di climatizzazione, posa del fissativo aggrappante sulle piastrelle delle terrazze, pittura delle linde, fornitura e posa dell'isolamento a cappotto, lavaggio delle pareti, fornitura
e posa di spallette e angolari delle finestre, rasatura delle terrazze?
2. Vero che la supervisione del cantiere in oggetto, con riferimento al rispetto delle normative in materia di sicurezza e coordinamento dei lavori, era stata affidata alla
Parte_3
3. Vero che i verbali di cui al doc. 6 (che Le vengono esibiti) del ricorso di controparte sono documenti attestanti il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza, che nulla hanno a che vedere con una valutazione in ordine alla corretta esecuzione delle opere?
4. Vero che successivamente all'inizio dell'esecuzione delle opere di cui al capitolo 1 da parte della la committenza e la IN.AR.CO. S.r.l., in qualità di DL, CP_1 contestavano alla e alla direttamente la mancata esecuzione a regola Pt_1 CP_1
d'arte dei lavori da parte di quest'ultima?
5. Vero che nel corso della realizzazione delle opere da parte della l'odierna CP_1 attrice aveva in più occasioni contestato la mancata esecuzione a regola d'arte, denunciando puntualmente vizi e difetti delle opere e sollecitando la convenuta a porvi rimedio?
6. Vero che, con riferimento al prospetto est (doc. 22) che Le viene esibito, in relazione alle opere di cui al capitolo 1, la contestava alla D.P. i seguenti vizi e difetti: Pt_1
a) errata posa dello spigolo rompiacqua in corrispondenza del bordo inferiore della parete in cappotto al limite con la superficie del piano del garage, che risultava “a onde”?
pag. 3/14 b) errata rasatura in corrispondenza del bordo inferiore della parete in cappotto al limite con la superficie del piano del garage con pendenza in discesa verso l'immobile
(che determinava l'entrata di acqua verso l'interno)?
8. Vero che con riferimento al prospetto sud (doc. 24) che Le viene esibito, in relazione alle opere di cui al capitolo 1, la contestava alla D.P. i seguenti vizi e difetti: Pt_1
a) errata esecuzione dei voltini delle finestre in quanto non allineati (come da foto doc.
25 che Le viene esibito)?
b) errata esecuzione del voltino in corrispondenza della finestra indicata al nr. 6 del prospetto in quanto realizzato con pendenza in discesa verso l'immobile (con conseguente entrata di acqua all'interno) come da foto doc. 26 che Le viene esibito?
10. Vero che, oltre ai vizi di cui ai capitoli precedenti, la contestava alla l Pt_1 CP_1 danneggiamento delle soglie in alluminio di tutte le finestre dell'immobile, in quanto presentavano dei tagli e dei segni a seguito del taglio dell'isolante delle spallette delle finestre eseguito dalla come da foto doc. 29 che Le viene esibita? CP_1
11. Vero che in data 28.04.2021, senza porre rimedio ai vizi e difetti di cui ai capitoli precedenti, la D.P. inoltrava la propria contabilità di cantiere, specificando il prezzo delle singole opere, ad esclusione della fornitura e posa isolamento a cappotto, ove veniva indicata la metratura asseritamente realizzata di 418,20 mq?
12. Vero che il legale rappresentante della il 28.04.2021 telefonava al legale Pt_1 rappresentante della ribadendo i problemi già denunciati e contestando la CP_1 superficie oggetto di posa dell'isolamento a cappotto indicata dalla e i conteggi CP_1 inviati, richiedendo una verifica in contraddittorio?
14. Vero che alla data del 28.04.2021 la D.P., in relazione alle opere di cui al capitolo
1, non aveva eseguito la pittura delle linde?
15. Vero che alla data del 28.04.2021 la D.P. aveva eseguito solamente 321,83 mq di cappotto e le opere presentavano ancora i vizi di cui ai capitoli 6, 7, 8 e 9 e che i danni di cui al capitolo 10 non erano ancora stati emendati?
16. Vero che alla data del 28.04.2021 la in relazione all'opera di fornitura e posa CP_1 dell'isolamento a cappotto, non aveva eseguito le opere di finitura ed i lavori si erano interrotti alla fase di rasatura?
17. Vero che alla data del 28.04.2021 le opere di fornitura e posa di spallette e angolari delle finestre presentavano ancora i vizi di cui ai capitoli 8a) e 8b)?
18. Vero che alla data del 28.04.2021, le opere di rasatura delle terrazze presentavano ancora i vizi di cui al capitolo 9?
19. Vero che alla data del 28.04.2021 il lavaggio delle pareti non era stato eseguito?
pag. 4/14 20. Vero che, preso atto dell'abbandono del cantiere da parte della la si CP_1 Pt_1 vedeva costretta ad impiegare i propri dipendenti e al fine di Testimone_6 Persona_1 porre rimedio ai vizi esistenti e proseguire nella realizzazione delle opere?
21. Vero che dal 05.05.2021 al 20.05.2021 impiegava i propri dipendenti Pt_1 [...]
e per eseguire le opere che Le vengono puntualmente evidenziate Tes_6 Persona_1 al fine di porre rimedio ai vizi contestati alla D.P.?
22. Vero che, con riferimento al vizio di cui al capitolo 6a) “errata posa dello spigolo rompiacqua in corrispondenza del bordo inferiore della parete in cappotto al limite con la superficie del piano del garage, che risultava “a onde” e con pendenza in discesa verso l'immobile (che determinava l'entrata di acqua verso l'interno dell'immobile”) e 6b) “errata rasatura in corrispondenza del bordo inferiore della parete in cappotto al limite con la superficie del piano del garage con pendenza in discesa verso l'immobile
(che determinava l'entrata di acqua verso l'interno)” la era costretta a Pt_1 rimuovere completamente lo spigolo rompiacqua inserito già con rete metallica nella rasatura, dovendo altresì demolire la rasatura con pendenza contraria, procedendo nuovamente alla realizzazione di tale opera ex novo?
23. Vero che per le opere di ripristino di cui al capitolo 22 impiegava i suoi Pt_1 dipendenti per complessive 10 ore, come da prospetto che Le viene esibito (cfr. doc.
17)?
28. Vero che con riferimento ai vizi di cui al capitolo 8a) “errata esecuzione dei voltini delle finestre in quanto non allineati” e 8b) “errata esecuzione del voltino in corrispondenza della finestra indicata al nr 6 del prospetto, in quanto realizzato con pendenza in discesa verso l'immobile” la si vedeva costretta a rimuovere Pt_1 completamente il cappotto in corrispondenza dei voltini, a reinserire nuovamente gli spigoli, riallineandoli e ripristinando le pendenze in maniera corretta verso l'esterno con tanto di rasatura?
29. Vero che per le opere di ripristino di cui al capitolo 28 impiegava i suoi Pt_1 dipendenti per complessive 16 ore come da prospetto che Le viene esibito (cfr. doc.
17)?
34. Vero che con riferimento ai vizi di cui al capitolo 9d) “terrazzo superiore realizzato non in linea a quello del livello inferiore con differenza verso l'interno di oltre 3 cm” si vedeva costretta a rimuovere integralmente i pannelli già posati, realizzando Pt_1 nuovamente la posa dei pannelli, la tassellatura e la rasatura?
35. Vero che per le opere di ripristino di cui al capitolo 34 impiegava i suoi Pt_1 dipendenti per complessive 10 ore come da prospetto che Le viene esibito (cfr. doc.
17)?
pag. 5/14 36. Vero che per porre rimedio ai danni di cui al capitolo 10 “danneggiamento delle soglie in alluminio delle finestre di tutte le finestre dell'immobile, in quanto presentavano dei tagli e dei segni a seguito del taglio dell'isolante delle spallette delle finestre” la si vedeva costretta a contattare la CA IG SR (ditta Pt_1 specializzata in coperture nautiche) per mettere una pellicola dello stesso colore che potesse emendare tale difetto?
37. Vero che la CA IG SR, per le lavorazioni di cui al capitolo 36, inoltrava preventivo dell'importo di € 1,350,00 al netto dell'IVA, come da doc. 18 che Le viene esibito?
38. Vero che la si accordava con la CA IG affinché l'obbligazione di Pt_1 pagamento fosse estinta attraverso il pagamento dell'importo di € 1.150,00 nei confronti di , come da doc. 19, 20 e 30 che Le vengono esibiti? Parte_4
39. Vero che in data 11.05.2021 il legale rappresentante della dichiarava che CP_1
l'opera di fornitura e posa dell'isolamento a cappotto senza finiture corrispondesse a
418,20 mq?
40. Vero che a seguito della comunicazione dell'11.05.2021, il legale rappresentante di
assieme all'ing. della , si era recato presso il cantiere Pt_1 Testimone_1 Pt_3 per una verifica volta a controllare la congruità e l'esattezza della contabilità ricevuta, nonché la corretta esecuzione a regola d'arte?
41. Vero che all'esito delle preannunciate verifiche in data 12.05.2021 l'odierna attrice inoltrava la comunicazione mail di cui al doc. 5 che Le viene esibito?
42. Vero che il legale rappresentante della in data 13.05.2021 inoltrava i dati Pt_1 relativi alle superfici oggetto di lavorazione, indicando metri quadri 321,83 di cappotto
e mq 73,52 di spigoli e finestre, manifestando altresì la propria disponibilità ad un incontro in contraddittorio?
43. Vero che in data 12.05.2021, l'odierna convenuta si rivolgeva anche alla
, manifestando di voler fatturare i lavori asseritamente eseguiti? Pt_3
44. Vero che con mail del 14.05.2021 di cui al doc. 9 la respingeva le Parte_3 richieste dell'odierna convenuta, rappresentando di non essere il soggetto deputato a fornire le informazioni richieste?
45. Vero che la IN.AR.CO., a fronte della richiesta di cui al capitolo precedente, con riferimento ai lavori realizzati dalla puntualizzava le seguenti circostanze: CP_1 Part
“il lavoro, comunque, è stato eseguito molto male e lo abbiamo contestato a Non gli sarà pagato fino a quando non sarà tutto sistemato a regola d'arte.”?
- Si chiede, inoltre, ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della sul seguente capitolo di prova: CP_1
pag. 6/14 46. Vero che la fattura doc. 16 che Le viene esibita contiene tutti i lavori e i metri quadri di cui al doc. 1 che Le viene esibito (con la precisazione che la posa di isolamento a cappotto è stata eseguita fino alla rasatura)?
Per parte appellata come in memoria depositata l'8.4.2025: CP_1
NEL MERITO respingersi l'appello perché inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. per mancanza dei requisiti formali richiesti dall'art. 342 c.p.c. e comunque per manifesta infondatezza di tutti i motivi, e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata, condannandosi l'appellante all'integrale refusione delle spese di lite del presente procedimento, disponendo la distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c. (richiedibile per la prima volta anche in comparsa conclusionale, cfr. Cass.
SS.UU. N. 1607/2010), che rispetto alle medesime si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Respingersi tutte le istanze istruttorie dell'appellante già rigettate in primo grado e nel corso del presente.
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1. La società ha ottenuto, in data 2-3 gennaio 2022, dal Tribunale di Udine, il CP_1 decreto ingiuntivo n. 1/2022, dell'importo di €.18.000,00, oltre interessi di mora e spese, nei confronti della società (di seguito solo , per un Parte_1 Pt_1 debito portato dalla fattura n.23/00 dd. 22.5.2021, relativa a prestazioni eseguite in subappalto presso un cantiere edile (per riqualificazione immobiliare di un'unità bifamiliare) sito in Udine, via Biella 9-11.
2. Con atto di citazione datato 28.2.2022, debitamente notificato, ha formulato Pt_5 opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, chiedendone, principalmente, la revoca per difetto di legittimazione attiva, e, in subordine, in via riconvenzionale, la riduzione del credito azionato in ragione degli accertandi vizi e difetti delle opere affidate, nonché dell'applicazione di prezzi incongrui.
Ha eccepito l'opponente il difetto di legittimazione attiva, in quanto, già insorte contestazioni sui lavori, in data 18.5.2021, aveva ricevuto la comunicazione della cessione a del credito in questione, per l'importo di €.18.000,00, relativo alle CP_3 prestazioni risultanti dalla fattura n.15/00 del 5.5.2021.
Ha poi contestato che fosse stata fornita idonea prova documentale delle lavorazioni effettuate.
Nel merito ha eccepito vizi e difetti nelle opere svolte ed errori nel conteggio del compenso, tali da portare, in tesi, ad una riduzione del dovuto di €.4.750,00.
pag. 7/14 3. Con comparsa depositata il 25.5.2022 si è costituita in causa contestando le CP_1 allegazioni di controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Con riguardo alla legittimazione attiva ha evidenziato che la fattura ceduta a
(n.15/00 del 5.5.2021) era diversa da quella posta alla base ricorso monitorio CP_3
(n.23/00 emessa il 22.5.2021).
Inoltre, , ricevuta contestazione da parte di e trattandosi di cessione pro CP_3 Pt_5 solvendo, aveva riaccreditato sul conto della cliente il prezzo della cessione
(€.14.400,00, pari all'80% del credito ceduto). Si era, quindi verificata una risoluzione della cessione del credito con ripristino della piena legittimazione attiva in capo alla cedente. Senza contare che, ante causam, non aveva formulato tale eccezione, ed Pt_1 Con anzi si era interfacciata con quale effettiva titolare del credito.
3.2. Ha contestato, ancora, l'opposta: sia la lamentata mancanza di prova del credito, sia le pretese ulteriori riduzioni, che non tenevano conto del fatto che la quantificazione in
€.18.000,00 del credito azionato era già il frutto di una riduzione bonaria rispetto ad un maggior dovuto.
4. Il Tribunale di Udine, all'esito del procedimento, fallito il tentativo di conciliazione, Con concessa la provvisoria esecuzione parziale, per €.13.250,00, del assunte alcune prove testimoniali e acquisiti documenti prodotti, ha, innanzitutto, respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, trattandosi di cessione pro solvendo risolta con la ripetizione del prezzo pagata, a seguito di opposizione del debitore ceduto.
Nel merito, dopo avere rilevato che sostanzialmente, riconosceva di dovere Pt_1
€.13.250,00, sicchè la materia del contendere si riduceva alla residua somma di
€.4.750,00, ha ritenuto congrua, in prima battuta, la richiesta di €.18.000,00.
A tale decisione il Tribunale è giunto valutando che, in ultima analisi, le parti non concordavano sulla misura dei metri quadri dell'isolamento a cappotto e del lavaggio delle pareti: mq. 418,20 per e mq. 321,83 per CP_1 Pt_1 Con avrebbe, quindi, quantificato i lavori svolti da in €.16.152,32, ma dall'esame Pt_1 della contabilità relativa agli acquisti di materiale per il cappotto, sarebbe emersa una misura maggiore in estensione, e disporre una CTU sul punto sarebbe stato chiaramente antieconomico.
Quanto ai vizi nelle lavorazioni eccepiti da parte opponente, il giudice ha ritenuto provati i difetti nella rivestitura del cappotto, anche sulla scorta delle prove testimoniali assunte, e ha ridotto il credito azionato di €.2.100,00 (pari al costo per i ripristini, misurato in 60 ore di lavorazioni, per 35,00 Euro all'ora). Ha, invece, negato la debenza di ulteriori €.1.150,00, quale costo del rifacimento della pellicola delle soglie danneggiate (importo pagato a CA IG s.r.l.), trattandosi di vizio, pur se astrattamente visibile, non indicato nella contestazione scritta del 12.5.2021 e nella pag. 8/14 contabilità finale di e non adeguatamente provato (una sola foto prodotta, poco Pt_1 chiara, e capitoli per testi generici).
Conclusivamente il giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando a pagare il minor importo capitale di €.15.900,00 oltre interessi Pt_1 moratori e condanna dell'opponente alla rifusione dell'80% delle spese di lite sostenute dall'opposta.
L'atto di appello di Parte_1
5. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, insistendo anche nelle istanze istruttorie, per i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha insistito nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in quanto: CP_1
- mancherebbe la prova della risoluzione della cessione del credito a , CP_3 mancherebbe, cioè, la dichiarazione della banca del pagamento del credito da parte di
(a norma dell'art.22 del contratto di cessione1); CP_1
- né costituirebbe tale prova il doc.19 della produzione di controparte, consistente in una dichiarazione di , datata 20.5.2022, indirizzata a di avere, a norma CP_3 CP_1 dell'art.18 co.1 del contratto: “addebitato l'importo anticipato non pagato, pari a
14.400,00 euro, sul suo conto corrente ordinario nr. 042/330/1000398 in essere presso
i nostri uffici, come da comunicazione “Esiti al Cliente” di pari data, che si allega per completezza.”;
- il contratto di cessione, poi, prevederebbe clausole speciali rispetto alla disciplina codicistica e, in particolare, quella di cui all'art.20, secondo il quale: “la cessione pro solvendo si intende effettuata a garanzia di ogni credito, anche se non scaduto o non esattamente determinato nel suo ammontare, o anche se assistito da altra garanzia, reale o personale, già in essere o che dovesse sorgere in favore della banca verso il cliente, in dipendenza di qualsiasi operazione bancaria di qualsiasi natura. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.10 (“la banca potrà in ogni caso, intraprendere qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale nei confronti del debitore ceduto inadempiente” ndr.)”. In altri termini, in base a specifica previsione contrattuale la cessione del credito era da intendersi effettuata a garanzia anche di tutti i debiti di
[...] CP_ nei confronti della banca, e in ordine all'inesistenza di tali debiti nulla era stato allegato.
pag. 9/14 5.2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuta la congruità degli importi richiesti, in relazione alla quantità e alla qualità delle opere eseguite.
Ha evidenziato l'appellante, al riguardo, che:
- l'opera non era mai stata consegnata, avendo abbandonato il cantiere dopo la Pt_1 comunicazione del 28.4.2021;
- conseguentemente, spettava a agendo per il pagamento, in assenza di accordo Pt_1 sui prezzi unitari, provare, a fronte di eccezione di inadempimento, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, oltre alla congruità del prezzo richiesto (ex multis, Cass.
n. 19146/2013);
- non avrebbe formulato capitoli di prova sul punto, nè avrebbe richiesto Pt_1 disporsi CTU;
- né ragioni di economia processuale potrebbero validamente superare le regole di distribuzione dell'onere della prova e le relative conseguenze;
- il richiamo all'art.1657 c.c. avrebbe dovuto comportare il ricorso ai criteri delle tariffe e degli usi, preordinati alla valutazione equitativa del giudice;
- nel merito, poi, analizzando le diverse contabilità delle parti con riguardo a sette voci di lavorazioni ha sostenuto che, al massimo, il giudice avrebbe potuto condannare al pagamento di €.13.250,00 invece di €.15.900,00, in parte perché alcune lavorazioni non erano state effettuate e, in altra parte, perché, contestate le quantità, sarebbe stato onere di controparte darne prova.
5.3. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato il mancato riconoscimento dei vizi nella realizzazione delle soglie e del conseguente credito risarcitorio di €.1.150,00. Il giudice avrebbe errato nel non ammettere il capitolo 10 della prova per testi al riguardo, così formulato:
“10. Vero che, oltre ai vizi di cui ai capitoli precedenti, la contestava alla Pt_1 CP_1 il danneggiamento delle soglie in alluminio di tutte le finestre dell'immobile, in quanto presentavano dei tagli e dei segni a seguito del taglio dell'isolante delle spallette delle finestre eseguito dalla come da foto doc. 29 che Le viene esibita?”. CP_1
I fatti dedotti nel capitolo erano riferiti alle contestazioni successive all'abbandono del cantiere, e, quindi, erano temporalmente specificati.
5.4. Con il quarto e ultimo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato, in via di subordine rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione, la statuizione di debenza degli interessi moratori, con la seguente motivazione:
“Anche a voler effettivamente ritenere sussistente in capo a la legittimazione CP_1 attiva, in assenza della comunicazione di risoluzione del contratto di cessione a Pt_1
pag. 10/14 ai sendi dell'art.22 del contratto di cessione, quest'ultima non ha legittimamente corrisposto alcun importo a in quanto, come detto, si sarebbe trattato di “cattivo CP_1 pagamento”, che non l'avrebbe liberata dall'obbligazione.”.
Le difese di in secondo grado. CP_1
6. Con comparsa depositata il 24.5.2024 si è costituita in grado di appello CP_1 resistendo e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, anche in via istruttoria, con piena conferma della sentenza di primo grado, per i motivi già esposti in causa e per la corretta motivazione adottata dal Tribunale.
Il processo di appello
7. Con ordinanza dd.16.11.2024 il consigliere istruttore, non ammesse le prove richieste, ha fissato udienza – sostituita da note scritte - di assunzione in decisione dando alle parti i termini di legge.
8. Con provvedimento dd. 15.4.2025 il consigliere istruttore, dato atto delle conclusioni scritte delle parti, ha riservato di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. L'appello è solo in minima parte fondato, per i motivi di seguito esposti.
9.1. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondata, per i motivi già enunciati dal giudice di primo grado.
Fondamentale, al riguardo, il documento n.19 già citato, consistente in comunicazione di a in data 20.5.2022, nella quale, con riferimento alla cessione del CP_3 CP_1 credito oggetto del presente procedimento, rappresenta le seguenti allegazioni: CP_3
- l'importo anticipato dalla banca per la fattura in questione era stato di €.14.400,00
- la fattura anticipata aveva scadenza 30.6.2021 ed era rimasta insoluta;
- il 22.7.2021 l'importo anticipato dalla banca era stato “recuperato” mediante addebito sul conto corrente ordinario di Pt_1
Tanto basta a configurare una risoluzione della cessione della fattura in esame e, conseguentemente, la piena legittimazione dell'ex cedente a far valere il sottostante credito in giudizio.
Il fatto che non sia stata chiesta, o quantomeno prodotta in giudizio, una comunicazione liberatoria della banca fatta al debitore ceduto, a norma dell'art.22 delle condizioni di contratto, non toglie efficacia al meccanismo risolutorio pienamente provato con un documento proveniente dal creditore cessionario.
Il meccanismo previsto dall'art.22 riguarda, infatti, il diverso caso in cui il cedente sia anche debitore del cessionario e la cessione sia fatta in garanzia di tali debiti, ma tale situazione non risulta nel caso di specie: noi abbiamo a che fare, più semplicemente, con una cessione di un singolo e specifico credito che viene prima anticipato dalla banca pag. 11/14 e poi “restituito” dalla stessa cessionaria, mediante recupero dell'intero importo anticipato, non avendo il debitore ceduto pagato quanto avrebbe dovuto.
Il fatto che le norme contrattuali prevedano che la cessione pro solvendo si intende fatta a garanzia di ogni altro credito della banca cessionaria nei confronti del cliente (art.20, sesto paragrafo) è norma che riguarda, appunto, la garanzia del cedente nei confronti del cessionario e non riguarda il pagamento del debitore ceduto – nel caso di specie, pacificamente rifiutato al cessionario-.
9.2. Il secondo motivo di appello è fondato in minima parte.
9.2.1. Si discute della domanda di pagamento di e la contestazione dell'importo CP_1 dovuto è perimetrata dalle allegazioni svolte in primo grado da parte opponente.
9.2.2. Come già evidenziato dal giudice di primo grado in sentenza:
- ha formalizzato una richiesta di pagamento di 18.000 euro;
CP_1
- dal canto suo, ha sollevato contestazioni sia per vizi e difetti vari, sia per Pt_1 lavorazioni non effettuate, riducendo il suddetto importo fino a €.13.250,00 (di cui:
€.1.500,00 per lavorazioni ridotte, viziate o non effettuate ed €.3.250,00 per rimedi a vizi – come da doc.21 della produzione di primo grado cd. ” -). Parte_6
Bene ha fatto il giudice di primo grado ad utilizzare gli stessi documenti indicati dall'opponente (pag. XII dell'atto di citazione in opposizione), peraltro già comunicati tra le parti ante causam, e tale quadro fa ritenere meramente defatigante, oltre che infondata, l'allegazione di parte appellante, in termini generali, di mancato assolvimento all'onere della prova circa le opere eseguite.
9.2.3. Dal raffronto tra l'importo, suddiviso per voci, richiesto da (€.18.000,00) CP_1
e l'importo riconosciuto da (doc.21), con le riduzioni per il minor realizzato, Pt_5 Con residua un valore di €.16.500,00, che rende la differenza con quanto richiesto da pari a soli €.1.500,00.
Tale differenza non è apprezzabile in modo preciso dal raffronto tra le due contabilità, non del tutto omogenee nei dati, ma, grosso modo, pare ascrivibile alle seguenti voci:
lavorazione Contab.DP Contab. differenza
Pt_1
€.1.200,00 €.600,00 - €.600,00 1 demolizione caldane di tre terrazze
2 rimozione delle grondaie €. 378,00 €.168,00 - €.210,00;
3 pittura delle linde €.650,00 // - €.650,00
9.2.4. Ciò detto, e passando alle difese di parte appellata, non è contestato che la pittura delle linde non sia stata posta in essere.
pag. 12/14 9.2.5. Per il resto la difesa di ha eccepito che l'importo richiesto di €.18.000 era CP_1 già una somma ridotta in via transattiva rispetto al maggior dovuto.
Tale deduzione difensiva, però, oltre a non essere, questa sì, provata, è ininfluente perché, per operare, necessiterebbe di un nuovo accordo transattivo o di un accordo sul prezzo “chiuso”, che, invece non è stato allegato. Per il resto la sentenza di primo grado non pare essere oggetto di specifiche contestazioni.
Ne consegue la riduzione dell'importo dovuto da €.18.000,00 a €.16.500,00 e, detratti
€.2.100,00 come già ritenuto nella sentenza di primo grado, si riduce l'importo finale ad
€.14.400,00.
9.2.6. Ultimo punto in discussione è la riduzione di €.1.150,00 per vizi delle soglie, non riconosciuta dal Tribunale udinese.
L'appellante ha lamentato la mancata ammissione del capitolo di prova per testi n.10, contestandone l'indeterminatezza temporale. Il motivo in esame non è efficace.
Questo il testo del citato capitolo 10:
“10. Vero che, oltre ai vizi di cui ai capitoli precedenti, la contestava alla Pt_1 CP_1 il danneggiamento delle soglie in alluminio di tutte le finestre dell'immobile, in quanto presentavano dei tagli e dei segni a seguito del taglio dell'isolante delle spallette delle finestre eseguito dalla come da foto doc.29 che Le viene esibita?”. CP_1
Con Avendo la difesa di eccepito la tardività della denuncia era onere di allegare Pt_1 con precisione la data della contestazione, e il mero richiamo, in motivo di appello, al contenuto di un notevole numero di precedenti capitoli di prova non ha i necessari requisiti di specificità.
9.3. Anche l'ultimo motivo di appello, riguardante gli interessi moratori è infondato.
Come desumibile dal già citato doc. 21, ha fin da subito ammesso la debenza, Pt_1 quantomeno, dell'importo di €.13.250,00, sicchè, dalla scadenza della fattura
(30.6.2021) si producono correttamente gli interessi moratori commerciali.
10. La minima fondatezza dell'appello, e l'esigenza di considerare in modo unitario, ai fini delle spese di lite, l'andamento dei due gradi di merito della controversia, porta a ritenere compensabili per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
11. Da quanto sopra discende il solo parziale – in misura minoritaria - accoglimento dell'appello, la conferma, per il resto, della sentenza impugnata, e, compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, la condanna dell'appellante, per la soccombenza sostanziale prevalente, alla rifusione delle residue spese che, quanto al presente grado di giudizio, vanno liquidate secondo parametri medi di riferimento, tenuto conto del valore indicato (€.32.987,85): €. 2.058,00 per studio, €.1.418,00 per fase introduttiva, €.3.470,00 per la fase decisionale.
pag. 13/14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.93/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dall'appellante;
2. accoglie parzialmente il secondo motivo di appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto:
[...]
- in parziale modifica del capo 2) del dispositivo della sentenza impugnata, condanna a pagare a l'importo di €.14.400,00, al netto Controparte_5 CP_1 dell'acconto versato, oltre agli interessi moratori dal 30.6.2021 al 27.6.2022 sull'importo di €.13.250,00 e gli interessi moratori dal 30.6.2021 fino al saldo effettivo sull'importo di €.1.150,00;
- in parziale modifica del capo 3) del dispositivo della sentenza impugnata, fermi gli importi liquidati (complessivi €.5.980,00 oltre accessori), compensa le spese di lite tra le parti in misura di 1/3, e condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese in misura pari alla residua frazione di 2/3 dell'intero già liquidato;
3. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio in misura di 1/3 e condanna l'appellante a rifondere a le spese che, nella misura già Parte_1 CP_1 calcolata corrispondente alla residua frazione di 2/3, liquida in €. 1.372,00 per studio,
€.945,00 per fase introduttiva, €.2.313,00 per la fase decisionale, oltre al 15% di tali compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA se dovute e come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 10.6.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi dell'art. 22 del contratto (doc. 18): “in caso di pagamento da parte del Cliente (D.P. ndr) di tutto quanto dallo stesso dovuto, la banca si impegna a darne comunicazione al debitore ceduto (Edildri ndr), il quale si conseguenza, sarà legittimato ad adempiere in favore del Cliente medesimo (D.P. ndr)”.